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Obbligo di mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne sino a quando non trovi un lavoro adeguato
Con la sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in favore dei c.d. bamboccioni.Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costo; e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famigliaâ€.
A seguito della procreazione sorge infatti necessariamente un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli.
Tale dovere è da ritenersi sussistente anche in capo ai genitori adottivi, per effetto dell’art. l’art. 27 della legge 184/1983 il quale dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti†e dell’art. 48, 2° comma della stessa legge, il quale impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
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Modifiche al Codice della strada e ricorso al Giudice di Pace: le novità più importanti
Con Legge n. 120 del 29 luglio 2010, il Legislatore ha introdotto diverse modifiche al Codice della Strada.La legge de qua ha, tra l’altro, profondamente mutato il regime del ricorso al Giudice di pace avverso i verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada.
In sintesi, possiamo quindi osservare quanto segue:
- permane il fatto che il ricorso avanti al Giudice di Pace può essere presentato in via alternativa al ricorso avanti al Prefetto. Quindi l’eventuale presentazione del ricorso al Prefetto, rende improcedibile il ricorso avanti al Giudice di Pace (si veda l’art. 202 bis del Codice della Strada);
- se si presenta istanza di rateizzazione della sanzione pecuniaria, non si può presentare opposizione né avanti al Prefetto, né innanzi al Giudice di Pace (art. 202 bis);
- il decreto di fissazione dell’udienza avanti al Giudice di Pace è comunicato alle parti anche a mezzo fax od indirizzo di posta elettronica;
- tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero (art. 204 bis). Ora, interpreti ben più autorevoli della sottoscritta, ritengono che il Legislatore abbia utilizzato impropriamente i termini nella stesura della norma e che l’intenzione legislativa fosse quella di disporre che fra il deposito del ricorso e la data dell’udienza non dovessero intercorrere più di trenta giorni liberi. Tale interpretazione troverebbe un’indiretta conferma nella norma stessa, ove viene disposto che “se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stessoâ€. Qui il legislatore non parla più di notificazione, ma di fissazione di udienza;
- al Giudice di Pace non è più consentito sospendere inaudita altera parte (cioè in assenza di contradditorio tra le parti) il provvedimento impugnato. Il Legislatore ha infatti imposto che venga fissata un’udienza per la discussione dell’istanza preliminare;
- quanto alla legittimazione passiva: compete al Prefetto ed ai suoi funzionari contraddire nelle opposizioni a violazioni accertati da organi dello Stato, Ferrovie dello Stato, Ferrovie in concessione Anas; compete invece a Regioni, Province e Comuni la legittimazione passiva per gli accertamenti eseguiti dai rispettivi uffici;
- in caso di sentenza di rigetto, il Giudice di Pace deve determinare l’importo della sanzione e condannare il ricorrente soccombente al pagamento di quanto dovuto con sentenza immediatamente esecutiva;
- la sentenza del Giudice di Pace deve essere comunicata a cura della Cancelleria entro trenta giorni dal deposito del provvedimento decisorio all’Ufficio o al Comando a cui appartiene l’organo accertatore
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Multe per divieto di sosta – Bergamo e provincia – contestazione e ricorso al giudice di pace
Nuovi parcheggi a pagamento sono stati introdotti a Bergamo e diventa sempre più difficile recarsi in città senza spendere “un capitaleâ€.La notizia, riportata su L’Eco di Bergamo on line, mi ha fatto tornare in mente una sentenza della Corte di Cassazione emessa a Sezione Unite quasi quattro anni fa.
Mi riferisco alla sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte affermarono che è da considerasi nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera.
Nell’occasione la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che, sulla base del suddetto principio, aveva dichiarato la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata e aveva condannato il Comune di Quartu Sant’Elena al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo la Suprema Corte aveva infatti richiamato l’art. 7, comma 8 del codice della strada, il quale stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sostaâ€.
Va da sè che gli amministratori comunali hanno pertanto sempre l’obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in prossimità di posteggi in cui è vietata la sosta o in cui è previsto il parcheggio solo a pagamento.
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Separazione tra coniugi: come si determina l’assegno di mantenimento
L’art. 156 cod. civ. prevede che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. n. 17136/2004).A tal fine, il Giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve innanzitutto prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi avevano convissuto durante la convivenza
Il Giudice deve altresì accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso).
E’ opportuno al riguardo ricordare che, in caso di specifica contestazione della parte, il Giudice deve effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili).
Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.
Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915.
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Adozione di minorenni: obbligo di assistenza legale nella procedura di adottabilitÃ
La Legge n. 149/2001, che ha riformato la Legge n. 184/1983, ha previsto che fin dall’atto di apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità , i genitori ed i parenti del minore che abbiano mantenuto rapporti significativi con quest’ultimo siano invitati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni a nominare un difensore, con l’avvertimento che nel caso non vi provvedano sarà loro nominato un difensore d’ufficio (si veda l’art. 10 della Legge n. 149/2001).L’obbligo di assistenza legale è stato esteso anche al minore stesso, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, il cui art. 9 prevede che “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d’interessi con lui, l’autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale†e precisa che gli Stati esaminino la possibilità di “prevedere che nelle procedure riguardanti i fanciulli, l’autorità giudiziaria abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocatoâ€.
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Buche stradali e danni dell’utente: responsabilità del Comune
La Cassazione ha nuovamento pronunciato in materia di c.d. danno da insidia stradale.La Suprema Corte ha confermato l’orientamento più recente, affermando che il Comune è responsabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i danni subiti dall’utente di una strada appartenente al Comune stesso stesso (si veda, al riguardo, Cass. civ. 21328/2010).
La responsabilità ex art. 2051 (c.d. responsabilità da cose in custodia) ha carattere oggettivo. Questo significa che, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Di conseguenza, la responsabilità dell’Ente Pubblico proprietario della strada deve ritenersi esclusa solo nel caso in cui il danno ivi verificatosi sia ascrivibile a caso fortuito.
L’onere probatorio favorisce certamente il danneggiato, il quale dovrà soltanto fornire la prova del nesso causale tra la cosa e l’effetto lesivo.
Incomberà invece sull’Ente Pubblico provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale.
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Risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata
Si avvicinano le feste natalizie.Molti, come di consueto, si stanno accingendo a prenotare le proprie vacanze presso i vari Tour Operator.
Alcuni, purtroppo, al loro arrivo presso la località turistica troveranno spiacevoli sorprese e torneranno a casa insoddisfatti se non addirittura stressati.
E’ bene ricordare che il consumatore-acquirente del pacchetto turistico trova ampia tutela nel Codice del Consumo – Dlgs n. 206/2005 –.
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’art. 93 del Codice del Consumo prevede in particolare l’obbligo del risarcimento del danno a carico dell’organizzatore e del venditore, secondo le rispettive responsabilità a meno che non provino che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Ma quali sono i danni risarcibili in caso di inadempimento delle pattuizioni contrattuali da parte dell’organizzatore o del venditore?
In caso di cattiva organizzazione del viaggio è certamente risarcibile il danno patrimoniale sofferto dal viaggiatore, oltre al rimborso della differenza tra le prestazione pattuite e quelle effettivamente godute dal consumatore.
Non solo. E’ altresì risarcibile il danno biologico che abbia inciso sull’integrità psicofisica del viaggiatore.
Si pone, invece, il problema delle sofferenze di carattere puramente morale subite dal viaggiatore in conseguenza dei disagi e delle difficoltà affrontate nel corso della vacanze.
Al riguardo, è emersa dapprima in dottrina ed in seguito anche da parte della giurisprudenza, una riflessione riguardante il c.d. danno da vacanza rovinata.
Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di Giustizia Ce (sentenza 12 marzo 2002 Causa C: 168/2000) con una decisione destinata a sciogliere ogni dubbio. I giudici europei, intervenendo sulla normativa comunitaria relativa ai “viaggi tutto compreso†, hanno dato un’interpretazione favorevole al consumatore ritenendo che la direttiva 90/314/Cee, “riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno moraleâ€.
La giurisprudenza italiana non ha potuto fare a meno di tenere in considerazione le posizione adottate dai giudici europei. Invero la maggior parte dei giudici italiani ha confermato l’atteggiamento favorevole al riconoscimento del danno in questione come danno di natura non patrimoniale (cito, ad esempio: Tribunale di Roma 9.2.2004, n. 4217; Giudice di Pace di Massa 17.11.2003, n. 406; Tribunale di Roma 19.5.2003, n. 18613; Giudice di Pace di Monza 19.10.2002).
Può pertanto ritenersi che il viaggiatore, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, abbia altresì diritto al risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, determinato dal disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o riposo, conforme alle sue aspettative.
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Sono possibili i trasferimenti immobiliari nei giudizi di separazione e di divorzio?
Spesso i clienti in procinto di separarsi o di divorziare mi chiedono se è possibile, nel corso del procedimento di separazione o di divorzio, chiedere il trasferimento dei beni immobili.Ebbene, la risposta NON è purtroppo univoca.
Taluni Tribunali, infatti, ammettono i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e di divorzio (cito, ad esempio, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Varese ed il Tribunale di Bologna).
Altri Tribunali, quale il Tribunale di Bergamo presso cui esercito abitualmente, non ammettono invece tale possibilità . A questo proposito, richiamo il contenuto della disposizione emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bergamo in data 28.9.2007 che potete leggere cliccando qui .
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E’ possibile la modifica delle condizioni di divorzio?
L’art. 9 della Legge n. 898/1970, consente la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l’altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di giustificati motivi.Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la revisione dell’assegno di divorzio, essendo funzionale al ripristino del bilancio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, postula non soltanto l’accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. n. 9056/1999; Cass. Civ. n.3018/2006).
Secondo questa prospettiva, devono essere in concreto valutati i casi (tra i più frequenti nella pratica) in cui a fondamento della domanda di revisione siano poste, da un lato, le nuove nozze dell’ex coniuge obbligato e, dall’altro lato, l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del beneficiario.
Nella prima ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge obbligato all’assegno di mantenimento contragga nuove nozze) generalmente si ritiene che i diritti e gli obblighi sorti con il nuovo matrimonio non possono, di per sé, sacrificare o comprimere obblighi preesistenti, derivanti dal divorzio precedente.
Nella seconda ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge che beneficia dell’assegno di mantenimento instauri una relazione di fatto), sebbene dalla convivenza more uxorio non nascano dei diritti e doveri giuridicamente sanzionati, vanno comunque valutati i benefici economici che il titolare dell’assegno tragga dalla convivenza, perché altrimenti si rischierebbe di privilegiare ingiustamente il comportamento di chi contrae nuove nozze per non perdere i diritti nei confronti dell’ex coniuge. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che “La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità , ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito” (Cass. Civ. Sezione I, sentenza 6 febbraio 2004 n. 2251).
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Il risarcimento del danno da fumo passivo
Il Corriere della Sera di oggi ha pubbicato questi dati inquietanti (seicentomila persone, di cui 165mila bambini sotto i cinque anni, muoiono ogni anno nel mondo a causa del fumo passivo).Il fumo passivo può ormai essere considerato un vero e proprio Serial Killer che provoca gravi malattie e può condurre alla morte del malcapitato costretto a respirare il fumo altrui.
Circa cinque anni fa anche in Italia (con molto ritardo rispetto agli Stati Uniti) la Giurisprudenza di merito prima e quella di legittimità dopo, ha finalmente cominciato a riconoscere il risarcimento del danno da fumo.
Per quanto riguarda, in particolar modo, il danno da fumo passivo è certamente significativa la sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro emessa in data 10.5.2005 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione venne condannato al risarcimento di quasi 400 mila euro nei confronti degli eredi di una propria dipendente non fumatrice, ammalatasi di tumore ai polmoni a causa del fumo passivo respirato sul luogo di lavoro. Il Ministero della Pubblica Istruzione venne infatti ritenuto responsabile per aver violato l’obbligo di adottare misure idonee a tutelare la salute dei propri dipendenti, obbligo imposto dall’art. 2087 Cod. Civ. e sancito dall’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo.
Tale principio ha trovato successivamente conferma nella sentenza n. 24404/2006 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro.