aerosalDa tempo sono in uso locali (denominati “grotte di sale”) all’interno dei quali un nebulizzatore satura l’ambiente di aerosol di cloruro di sodio micronizzato e dove si effettua il trattamento c.d. “haloterapia”.

Poiché l’apparato Aerosal della ditta Tecno Sun di Bedizzole (BS), utilizzata all’interno delle grotte di sale, pur essendo stata destinata al trattamento di specifiche patologie, non è stata marcata CE come dispositivo medico, ai sensi del D.Lgs. 46/97, viene adottato un provvedimento di ritiro, divieto di immissione in commercio e di utilizzo del predetto apparato.

Con provvedimento n. DGDFSC.3/P/33981/I.l.b.f.l/2012/184 il Ministero della Salute ha disposto a scopo cautelativo e di tutela della salute pubblica quanto segue:

1. Il ritiro ed il divieto di immissione in commercio e di utilizzo ex art. 18 del D.Lgs. 46/97 dell’apparato denominato “Aerosal” della ditta TECNO SUN S.r.l. di Bedizzole (BS), utilizzato all’interno di strutture denominate “Grotte del sale” per il trattamento c.d. “Haloterapia”, in quanto detto apparato non risulta marcato CE ai sensi del citato decreto nonché delle apparecchiature basate sulla medesima tecnologia di funzionamento, presentazione e destinazione d’uso, ovunque esse si trovino ed anche se temporaneamente inattive, che risultano essere utilizzate di fatto a scopo terapeutico sull’uomo (aerosolterapia).
Il ritiro dovrà avvenire, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 46/1997 entro il termine non superiore a gg. 30 (trenta) dalla data di notifica del presente provvedimento.
Decorso inutilmente il termine temporale per provvedere al ritiro, gli Organi di controllo procedono al sequestro delle apparecchiature con le modalità previste dalla Legge 689/1981.

2. Il campionamento del “cloruro di sodio” utilizzato dalle suddette apparecchiature, da inoltrare all’Istituto Superiore di Sanità per le conseguenti indagini analitiche.

3. La sospensione della sperimentazione clinica attuata presso il Policlinico di Bari e l’Ospedale San Raffaele di Milano, in attesa della regolare notifica al Ministero della Salute prevista in base al D.Lgs.
46/97.

Ogni maggiore informazione è reperibile sul sito del Ministero della salute

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affidamento figliLa regola dell’affido condiviso è da derogare nel caso in cui manchi  dialogo tra i genitori.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte appare al limite del grottesco: i genitori di una bambina omettevano completamente di parlarsi tra loro e decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e “persino due diete alimentari”, tutto ciò vissuto molto male dalla minore, in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica.

Ebbene la Cassazione (Cass. Civ. n.5108/2012) ha al riguardo affermato che la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.

La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse.

Pertanto, qualora l’affidamento condiviso si dimostri nocivo per il minore e sia fonte di probabili future patologie per il minore stesso (in quanto generante ansia, confusione e tensione) la regola dell’affidamento condiviso va legittimamente derogata.

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divorzio breve avvocato bergamoIl 28 marzo la Commissione Affari Costituzionale della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di parere favorevole avanzata dal presidente e relatore on. Bertolini sul testo unificato C. 749 recante disposizioni in materia di separazione giudiziale tra coniugi.

La proposta di legge ha l’obbiettivo di ridurre, in assenza di figli minorenni, da tre anni ad uno il periodo di separazione che deve intercorrere tra i coniugi separati consensualmente per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In buona sostanza, qualora tale proposta diventasse legge, i coniugi senza figli minorenni potranno chiedere il divorzio decorso soltanto un anno dalla loro separazione legale.

I coniugi invece con figli minori potranno chiedere il divorzio decorsi due anni dalla separazione.

La proposta di legge prevede inoltre che la comunione legale dei coniugi si sciolga al momento dell’udienza presidenziale della separazione (e non più al momento del deposito della sentenza di separazione giudiziale o dell’omologa della separazione consensuale).

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abbandono tetto coniugaleCon sentenza n. 12310/2012 la Suprema Corte ha affermato che il reato di cui all’art. 570 co. 1 c.p., nella forma dell’abbandono del domicilio domestico, non può ritenersi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale (si vedano altresì: Cass. Sez. 6, 14.7.1989 n. 13724, Chianta, rv. 182278 Cass. Sez. 6, 12.3.1999 n. 11064, Innamorato, rv. 214330).

Ricorda infatti la Cassazione. “Posto che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge “abbandonato” (del che, nel caso oggetto di ricorso, nessuna prova è individuata né dall’impugnata sentenza di appello, né da quella di primo grado), occorre ribadire che – alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale – la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà, anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione. La logica ulteriore conseguenza, ignorata dalla sentenza impugnata, è che la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale (Cass. Sez. 6, 14.10.2004 n. 44614, Romeo, rv. 230523)”.

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spese urgenti condominioUn condomino fa riparare il lastrico solare e, a lavori ultimati, chiede poi agli altri condomini le somme rispettivamente dovute pro quota, il quali si rifiutano di provvedere al pagamento di quanto richiesto.

Con sentenza n. 4330/2012 la Cassazione si è pronunciata al riguardo, ricordando che, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Il connotato dell‘urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che:

- ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364);

- è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256);

- per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364).

L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.

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assegno mantenimentoIl caso riguardava una separazione personale dei coniugi.

All’udienza presidenziale interveniva altresì il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente il quale, ai sensi dell’art. 155 quinquies c.c., introdotto con l. n. 54 del 2006, entrata in vigore dopo l’instaurazione del giudizio, chiedeva che fosse disposto nei confronti del padre adottivo un contributo mensile, indicato in Euro 6.000,00, da versarsi a lui stesso o alla madre convivente, per poter proseguire gli studi universitari.

La Cassazione si è trovata quindi a rispondere ai seguenti quesiti:

1)      “Dica la Corte di Cassazione se sia, o meno, in contrasto con l’art. 105 c.p.c. la dichiarazione, fatta nella sentenza impugnata, di ammissibilità dell’intervento nella causa di separazione dei genitori del figlio già maggiorenne nel momento della proposizione di tale causa per chiedere un assegno di mantenimento, ancorché non sussistano comunanza né di titolo, né di petitum, né ragioni di ulteriore collegamenti: fra le due domande”;

2)      “Dica la Corte di Cassazione se violi, o meno, gli artt. 155 quinquies e 2 c.c., 81 c.p.c., e 12 disp. Prel. c.c. l’impugnata decisione nella parte in cui attribuisce comunque al genitore convivente la legittimazione a richiedere e a riscuotere l’assegno di mantenimento spettante al figlio stesso in aggiunta e in concorso col figlio stesso, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento del giudice che valuti ed esterni in motivazione l’esistenza, di speciali circostanze che consentano l’esercizio di detto potere derogatorio alla, regola generale che impone il versamento diretto dell’assegno al figlio”.

Di seguito riporto la pronuncia della Suprema Corte resa con sentenza n. 4296/2011

(…) La questione della legittimazione del figlio maggiorenne a intervenire nel giudizio di separazione o di divorzio dei propri genitori è intimamente connessa con quella del genitore convivente che agisca per ottenere non solo il rimborso di quanto versato per il mantenimento del figlio, ma anche la determinazione di un contributo per il futuro. Pertanto, sulla base di tale specularità, la corte di appello non poteva non pronunciarsi su entrambe le questioni, come in effetti ha fatto (“la tutela che il Legislatore ha voluto sancire è quella, in ipotesi di separazione o di divorzio, di riconoscere parte attiva sia al genitore che. deve sostenere direttamente le spese del mantenimento .. sia all’avente diritto”), ragion per cui, non essendo per altro prospettato alcun vizio di ultrapetizione, deve procedersi a un esame congiunto delle questioni sottese al primo e al quarto – motivo di ricorso.

Prima dell’introduzione nell’ordinamento della norma contenuta nell’art. 155 quinquies c.c., la giurisprudenza di questa Corte era pervenuta all’affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della raggiere età, ove fosse con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, iure proprio (Cass. 27 maggio 200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio, concorrente con la diversa legittimazione dello stesso, senza tuttavia configurare un’ipotesi di solidarietà attiva (cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437, ove si ipotizza anche l’intervento in appello del figlio divenuto maggiorenne).


Si riteneva, quanto al genitore convivente, che egli agisse iure proprio, purché fosse persistente la convivenza ed il figlio non avesse avanzato autonoma richiesta, (Cass. 27 maggio 2005, n. 11320); la legittimazione del figlio maggiorenne veniva fatta derivare, dalla titolarità, in capo allo stesso, del diritto al mantenimento.
La norma contenuta nell’art. 155 quinquies c.c. prevede, al primo comma, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegna periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.


Sull’interpretazione di tale norma, e sulle conseguenze sul piano processale, si registrano, specialmente nella giurisprudenza di merito, contrastanti opinioni proprio con riferimento all’ammissibilità di intervento del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione e di divorzio dei genitori.
Ad avviso del Collegio la soluzione del problema non può prescindere dalla coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall’altro l’attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 14S c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull’altro coniuge (su tale persistenza cfr. Cass. 23 luglio 2010, n. 17275); quella, del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo.


Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire,
posto che come perspicuamente osservato dal Procuratore Generale d’udienza, essa costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenze è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della stessa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., per tutte, Cass., 27 giugno 2011, n. 14177).


A ben vedere, la, prospettiva di risolvere in concreto il possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell’ambito del medesimo contesto vale a dire nei giudizi di separazione o di divorzio, è intrinseca, nella formulazione del citato art. 155 quinquies c.c., che, a prescindere dalla sedes materiae, pur significativa, appare rivolto proprio al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare – sulle base di una prudente valutazione delle concrete emergenze nel caso (dalla necessità del figlio di allontanarsi per motivi di studio al fondato timore, sul fronte opposto, di incapacità di amministrarsi, o di disperdersi in acquisti inutili se non est rem traente nocivi, non senza considerare l’esigenza di valutare gli apporti e le spese del genitore convivente) – quella “diversa determinazione” in deroga al principio generale. A questo punto l’intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia, o eventualmente in via adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenne (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latu sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati. Non può omettersi di considerare, d’altra parte, che ai fini dell’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus. Si ritiene, in particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, debba essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causarti, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali (Cass., 28 dicembre 2009, n. 27398). Si è altresì affermato che, anche se l’art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., 27 giugno 2007, n. 18844)”.

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assegno mantenimento divorzioLa Suprema Corte non ha dubbi.

L’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento anche se benestante.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4335/2012 è infatti il seguente: “la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un’integrazione dell’assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell’ex coniuge”

Ecco parte del testo della sentenza de qua:

“ (…) a) il tenore della vita coniugale va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e ben può essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, originarie e sopravvenute.


b) la titolarità, in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un’integrazione dell’assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell’ex coniuge.


c) nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull’attribuzione dell’assegno di divorzio, è tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio; dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali fa costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 20582 del 2010).


d) ai fini della verifica del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, vanno verificate anche le disponibilità patrimoniali dell’onerato ed a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto pure degli altri e diversi elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio anche mobiliare (…)”.

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stalking denunciaUna donna aveva ricevuto per ben 4 mesi circa 100 chiamate al giorno dalla moglie del suo collega.

Ovviamente tutto ciò aveva causato nella povera vittima ansia, malessere e stress.

La Cassazione, con sentenza n. 40105/2011, ha affermato che che  se da una parte è ovvio che “la misura cautelare non può essere invocata le volte in cui le molestie fossero episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie, i comportamento lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo, è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d’ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia”.

Ecco il testo integrale della sentenza:

“Il GIP presso il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 dicembre 2010 rigettava la richiesta di applicazione delle misure previste dall’art. 282 ter del codice di rito in danno di N. R., indagata per molestie nei confronti di V. F., collega di lavoro del marito, che molestava con assidue telefonate, anche più di cento al giorno, inducendole stato di ansia, inssonnia e malessere, tanto da indurla a cambiare gruppo di lavoro: il GIP aveva disatteso la richiesta osservando che mancava la prova cautelare, non potendo essere rimessa alla mera enunciazione della parte lesa la sussistenza del grave e perdurante stato di ansia che la norma di cui all’art. 612 bis c.p. contempla.
Il Tribunale della Libertà di Salerno rigettava l’appello con cui il P.M. aveva impugnato l’ordinanza di cui s’è detto, condividendo con il GIé l’opinione che l’ansia ed il malessere di cui parla l’art. 612 bis c.p. devono essere effettivi e comprovati, richiedendo la norma il danno in concreto e non il mero pericolo di un danno; nel caso di specie la sussistenza attuale e concreta del suddetto danno era del tutto sfornita di riscontri oggettivi.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il Pubblico Ministero, deducendo l’erroneità del provvedimento, atteso che era documentato come le molestie telefoniche (anche oltre cento telefonate al giorno) si fossero protratte per ben quatto mesi, che la parte offesa aveva anche chiarito quale fosse la ragione che le impediva di cambiare numero telefonico, spiegando che per il suo lavoro di venditrice a domicilio di aspirapolvere avrebbe perduto i contatti con tutti i suoi clienti; che infine era ovvio che tante telefonate quotidiane e per tanto tempo avessero cagionato malessere ed ansia alla parte offesa, e non era necessaria una verifica medico-legale di tale stato di disagio.
Il ricorso è fondato, atteso che la restrittiva interpretazione che il Tribunale di Salerno ha dato della norma, restringerebbe ad ipotesi limite la tutela cautelare, rendendola impossibile nella gran parte dei casi, atteso che se è ovvio che la misura cautelare non può essere invocata le volte in cui le molestie fossero episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie, i comportamento lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo, è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d’ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, a nuovo esame facendo applicazione delle regole di diritto enunciate.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

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divorzio mantenimento moglieIl caso riguarda un signore separato che vinse al superenalotto per due miliardi delle vecchie lire.

Tale inaspettata e clamorosa vincita al ‘Superenalotto’ può giustificare, secondo quanto dichiarato dalla Cassazione con sentenza n. 3914/2012,  la conservazione del contributo al mantenimento a favore dell’ex moglie. E ciò anche se il fortunato vincitore è gravemente malato e non può lavorare.

Ecco il testo integrale della sentenza de qua.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre 2011 – 12 marzo 2012, n. 3914

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 813/2003, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da M.V. e A.C. e poneva a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 115 euro mensili e in favore del figlio M. di 500 euro. Il Tribunale, pur riconoscendo che le condizioni di salute del V. impedivano lo svolgimento di attività lavorative, riteneva che la vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto, realizzata insieme alla sua nuova compagna, gli consentisse di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo mettesse in condizione di contribuire al mantenimento, nella misura anzidetta, della ex coniuge, sfornita di un reddito proprio, e del figlio, non ancora autonomo economicamente.
La Corte di appello di Cagliari ha confermato tale decisione ritenendo provata quanto meno la partecipazione, in pari quota, alla vincita da parte del V. così come la circostanza per cui l’attività lavorativa svolta dalla C. non era produttiva di un reddito idoneo a garantirle nemmeno il soddisfacimento delle minime esigenze di vita proprie della sua condizione sociale. Riteneva inoltre che il figlio del V. non risultando ancora in condizioni di poter fruire di autonomia economica dovesse essere mantenuto con il concorso di entrambi i genitori.
Ricorre per cassazione M.V. affidandosi a quattro motivi di ricorso.
Non svolge difese la C.
Il ricorrente deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

1. Va premesso che, secondo l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel caso di specie, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002). Nei casi previsti dagli altri numeri dell’art. 360, il quesito deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420) non potendo il quesito risolversi in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di specifico riferimento alla fattispecie in questione e alla soluzione datane nella sentenza impugnata, né potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo.
2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti:
“dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare a tale fine i seguenti fatti riconosciuti come pacifici: a) la proprietà in via esclusiva dell’immobile già destinato a casa familiare al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento; b) la stabile relazione sentimentale e la convivenza di quest’ultimo con altro soggetto che gli garantisce uno stabile apporto economico; c) l’esistenza di un reddito da lavoro riconosciuto dal coniuge richiedente l’assegno di mantenimento”.
“dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare che l’obbligato sia risultato privo di redditi e beni e affetto da una patologia che ne pregiudica completamente la capacità lavorativa e gli impedisce di produrre qualsiasi reddito oltre ad essere tenuto al mantenimento di due figli”.
Il motivo è infondato in relazione al primo quesito avendo la Corte di appello adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza sia sulla situazione economica della ex moglie sia sulla ininfluenza della relazione con un nuovo partner. E’ invece inammissibile, in relazione al secondo quesito, in quanto non ricollegabile alla ratio decidendi e alla motivazione della sentenza, che si fondano sull’accertamento di una situazione economica del ricorrente completamente diversa da quella prospettata con il quesito, a seguito della vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto.
Con il secondo motivo di. ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il motivo è inammissibile, per non essere accompagnato dalla sintesi richiesta ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. secondo quanto esposto al n. 1.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
I1 ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se viola gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. il giudice che ponga alla base della propria decisione le sole risultanze probatorie di alcune delle prove testimoniali acquisite omettendo completamente di considerare le altre pur legittimamente acquisite in giudizio e ciò senza nemmeno motivare tale esclusione.
Il ricorrente si riferisce alle deposizioni che attesterebbero la titolarità della vincita al “superenalotto” alla sua compagna”.
Anche questo motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge che in realtà costituisce una mera censura alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale. E’ infondato quanto al dedotto vizio di motivazione che non sussiste dato che la Corte ha esaminato tutte le deposizioni testimoniali raccolte traendo argomenti decisivi di convincimento da alcune di esse ed esercitando in tal modo il potere discrezionale di valutare i fatti sulle base di argomentazioni logiche e ispirate a una valutazione complessiva ed esauriente delle emergenze processuali.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) e dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegno divorzile o alla sua quantificazione, al giudice sia preclusa la valutazione di miglioramenti economici del coniuge non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta dal coniuge durante la convivenza, anche al fine di paralizzare gli effetti di altrettanto imprevedibili peggioramenti della condizione economica dell’obbligato il ricorrente chiede inoltre alla Corte se viola l’art. 112 c.p.c. il giudice di appello che non si sia pronunciato su una censura espressamente formulata dall’appellante relativamente alla decisione contenuta nella sentenza impugnata su un aspetto decisivo della controversia.
Il motivo è infondato, quanto al profilo corrispondente al primo dei due quesiti suddetti. Il ricorrente fraintende infatti il senso della giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento (sentenza n. 4319 del 1999) la quale riconosce che, ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si debba avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio ma esclude (Cass. civ. n. 20204/2007) la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili.
Tale giurisprudenza non implica infatti che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno divorzile è stato determinato nella misura di euro 115,00 mensili, senza, cioè, tenere conto, al fine della determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato, di detta vincita.
Il motivo è poi inammissibile quanto al profilo indicato nel restante quesito apparendo esso formulato in termini del tutto astratti.
Il ricorso va conseguentemente respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata formulato difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri datti identificativi ex art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

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concorrenza sleale lavoratoreQuesti i due importanti principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 2439/2012 depositata il 20 febbraio 2012.

Il primo: ai fini della sussistenza di uno storno di dipendenti in danno di una società concorrente è necessaria una particolare qualificazione del personale acquisito.

Il secondo: il fatto che l’assunzione del personale avvenga sulla base di una inserzione pubblicitaria, data la pubblicità e la trasparenza della modalità, può far escludere l’illiceità della condotta.

Ecco il testo integrale della sentenza:

 

“Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 gennaio – 20 febbraio 2012, n. 2439

Fatto e diritto

Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. osservava quanto segue: “La Belfortglass s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’intimata, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto la condotta dell’appellata, odierna ricorrente, integrante gli estremi dell’illecito di concorrenza sleale.
In particolare la Beltfortglass denunciava vizio di motivazione sotto diversi aspetti, individuati rispettivamente: 1) nell’affermazione secondo cui le procedure per la produzione delle mole avrebbero dovuto formare oggetto di privativa, pur dopo aver la Corte premesso che la segretezza delle informazioni non necessariamente presuppone una privativa; 2) nella negazione della verificazione di uno storno di dipendenti qualificati, in danno di essa ricorrente; 3) nell’avvenuto riconoscimento dello storno con riferimento al dipendente G. , salvo poi a non ritenerlo riferibile alla Bovone Diamond Tools.
Ritiene il relatore che le doglianze siano manifestamente infondate, quanto al primo motivo, per insussistenza della rappresentata contraddizione, atteso che la Corte ha affermato non essere segrete le informazioni utilizzate dalla Bovone, mentre a diversa conclusione è pervenuta rispetto alle procedure finalizzate a conseguire la mola quale risultato, per le quali sarebbe necessaria la copertura brevettuale, nella specie inesistente; quanto al secondo, perché l’elemento dell’assunzione dei dipendenti sulla base di inserto pubblicitario (al quale la Corte ha dato rilievo preminente (Ma soprattutto vi è la prova.., p. 43, e che non è stato contestato) è già di per sé elemento idoneo e sufficiente a sostenere la decisione adottata; quanto al terzo, perché l’omessa attribuzione della responsabilità dello storno del dipendente G. alla BDT risulta sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico. Si propone dunque, conclusivamente la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato.
Tali conclusioni sono state contrastate con memoria dalla ricorrente, che ha in particolare sostenuto: a) che nella relazione nulla era stato detto in ordine alla denunciata contraddittorietà della motivazione; b) che sarebbe altresì inesatto il rilievo secondo cui l’assunzione dei dipendenti stornati sarebbe avvenuta sulla base di inserto pubblicitario, essendo quest’ultimo esclusivamente attinente alla ricerca di operai (e non anche quindi a quella di direttori commerciali o tecnici); c) che la Corte di Appello avrebbe inoltre immotivatamente omesso di considerare svariati elementi in punto di fatto, quali i tempi di realizzazione dello storno e la violazione del dovere di fedeltà dei dipendenti (in un caso – quello del dipendente G. – accertato con sentenza passata in giudicato); d) che sarebbe infine erroneo l’argomento posto a base della proposta di rigetto del terzo motivo, poiché B.V. , cui era stato addebitato lo storno, avrebbe agito quale amministratore di fatto di Bovone Diamond Tools s.r.l. ed il giudice di appello avrebbe ritenuto provate tutte le condizioni di fatto necessarie per qualificarlo in tal modo.
Ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni del relatore, non scalfite dagli ulteriori rilievi contenuti nella memoria della Bovone Diamond Tools. Ed infatti, per quanto concerne il punto sub a), appare insussistente la denunciata contraddizione atteso che la Corte di Appello ha distinto fra le informazioni utilizzate dalla Bovone Diamond, che non avrebbero potuto essere qualificate come segrete (p. 33), ed i procedimenti produttivi cui poi si sarebbe dato corso, che viceversa avrebbero dovuto formare oggetto di privativa, ma rispetto ai quali non vi sarebbe stata la necessaria copertura brevettuale. Al di là della condivisione o meno della detta valutazione, in questa sede è sufficiente evidenziare come non sia ravvisabile la dedotta contraddizione.
Quanto ai punti b) e c), occorre considerare che la Corte di Appello ha dato sufficiente ragione della decisione adottata, avendo fatto espresso riferimento ai principi già affermati da questa Corte nella materia, fra i quali, segnatamente, quello concernente la necessità di una particolare qualificazione del personale dell’impresa concorrente acquisito, ed avendo rilevato la mancanza di prova al riguardo. Per di più la Corte territoriale ha valorizzato sul piano probatorio la circostanza che l’assunzione del personale sarebbe avvenuta sulla base di inserto pubblicitario – e quindi in modo pubblico e trasparente – così escludendo che nella specie si fosse verificato uno storno di dipendenti.
Anche in tal caso va rilevato che la decisione è sorretta da motivazione sufficiente non viziata sul piano logico, mentre le ulteriori circostanze rappresentate dalla ricorrente sarebbero eventualmente apprezzabili in un rinnovato giudizio di merito (per di più basato su dati riferiti e non risultanti dall’esame della sentenza impugnata), non consentito in questa sede di legittimità.
Identiche considerazioni valgono per il punto sub d), implicando il giudizio relativo alla qualità di amministratore della società del B. un giudizio di fatto (fra l’altro basato su circostanze soltanto riferite e che non risulta essere state sottoposte al giudice del merito) precluso a questo giudice.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.”

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