La scelta della scuola che il figlio deve frequentare rientra tra le c.d. “Questioni di particolare importanza”.
Cioè è una di quelle decisioni in cui è richiesto il consenso di entrambi i genitori.
Salvo casi eccezionali, sia nel caso di famiglia unita, sia nel caso di famiglia disgregata, le decisioni relative all’iscrizione scolastica devono essere prese d’accordo tra i genitori.
Persino quando l’esercizio della responsabilità genitoriale spetti ad uno solo dei genitori, all’altro resta il potere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio.
Qualora in genitori siano in contrasto tra di loro e quindi non ci sia accordo, non resterà che rivolgersi al Giudice il quale deciderà tenendo ben presente il prioritario interesse del minore.
Se il minore ha compiuto i 12 anni andrà certamente ascoltato dal Giudice.
Se invece il minore ha meno di 12 anni andrà valutata inizialmente la sua capacità di discernimento.
Il Giudice, quindi, qualora il minore abbia compiuto i 12 anni oppure abbia meno di 12 anni ma sia comunque dotato di capacità di discernimento, sarà tenuto ad ascoltarlo e a tener conto delle sue preferenze.
La Cassazione (Cass. Civ. 15.1.1998, n. 317) ha infatti affermato che i bambini meritano, come qualsiasi essere umano, rispetto e comprensione e l’interesse che si deve avere di mira è quello di evitare soluzioni che possano incidere negativamente sulla sua formazione.
Anche per le scelte riguardanti l’istruzione superiore vale la regola dell’accordo tra i genitori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio.
Talvolta può capitare che la scuola accetti l’iscrizione anche se sottoscritta da uno solo dei genitori ma questo solo perché, per semplificare il procedimento di iscrizione, si presume che il genitore che abbia presentato la domanda abbia ottenuto il consenso dell’altro genitore.
Se però tale consenso non c’era, il genitore potrà proporre ricorso al Giudice attraverso gli strumenti di controllo della responsabilità genitoriale nella famigli unita (art. 316, 330 ss) oppure in quella disgregata (337 ter ss, 330 ss).
Che cosa succede se il figlio (ormai grande) viene iscritto ad una scuola che non vuole frequentare?
Può proporre ricorso al Giudice, ma purtroppo non direttamente essendo minorenne.
Quindi dovrà trovare un soggetto (che potrà essere l’altro genitore, oppure un parente entro il sesto grado oppure il pubblico ministero) che si faccia interprete dei suoi interessi e promuova per lui un’azione giudiziale