Responsabilità medica


Lo studio Legale D’Arcangelo offre un servizio teso, da una parte, a proteggere la classe medica da procedimenti giudiziari pretestuosi, dall’altra parte, un servizio teso a rafforzare la tutela dei pazienti danneggiati da interventi compiuti con negligenza.

Il contratto di prestazione professionale medica obbliga innanzitutto il sanitario ad un’esecuzione perita e diligente della prestazione terapeutica.

Non solo. Il sanitario deve altresì adempiere a doveri accessori di protezione, tra cui quello fondamentale di informazione circa i rischi e le controindicazioni della cura o dell’intervento.

Per maggiori informazioni e/o per richiedere il nostro intervento, potete contattarci ai seguenti recapiti:

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DOMANDE RICORRENTI

Nel caso in cui si verifichi un danno alla persona a seguito di un intervento chirurgico complesso, è possibile ottenere il risarcimento del danno stesso?

Sì, purché il medico sia incorso in un errore “grave” o in dolo (cioè danno cagionato con previsione e volontà).

I problemi medici possono essere considerati di speciale difficoltà (ovvero particolarmente complessi) quando:

1)    se la malattia presenta una sintomatologia equivoca e caratteristica di diverse patologie;

2)    se esistono gravi incertezze sulle cause oppure quando a causa di coesistenza di diverse patologie si prospettano diverse possibili terapie;

3)    quando il caso non sia stato ancora studiato o sperimentato;

4)    se l’operazione chirurgica è, oggettivamente, di difficile esecuzione.

E’ bene precisare che, in caso di interventi di difficile esecuzione, il medico ha solo l’onere di provare la natura complessa dell’operazione. Sul paziente, grava invece la difficile prova di indicare quali siano state le modalità di esecuzione inidonee.

Nel caso opposto, ovvero nel caso di intervento c.d. routinario, il paziente ha solo l’onere di provare la facilità dell’esecuzione, mentre il medico ha l’onere di provare che l’esito negativo non è ascrivibile alla propria negligenza o imperizia. Di conseguenza, il medico sarà chiamato al risarcimento del danno anche in caso di colpa lieve.

Che cosa si intende con il termine “consenso informato”?

In Italia qualsiasi trattamento sanitario necessita del preventivo consenso del paziente (se non in stato di necessità).

Ciò si trae dall’inviolabilità della libertà personale ex art. 13 Cost. e dall’art. 32 Cost. per cui nessuno può essere obbligato, se non per legge, ad un trattamento sanitario.

Affinché si formi correttamente il consenso del paziente, è necessario che il medico gli fornisca un’adeguata informazione sulla natura ed i pericoli dell’intervento a cui sottoporsi.

Più precisamente, il paziente deve essere informato, con modalità consone alla sua condizione culturale ed al suo stato di salute ed emotivo, della portata dell’intervento, delle inevitabili difficoltà, degli effetti conseguibili, degli eventuali rischi e delle possibili alternative.

L’omessa informazione non costituisce mera inesattezza, ma inadempimento totale del relativo obbligo.

La prova di aver fornito l’informazione adeguata grava sul medico (Cass. Civ. n. 7027/2001).

In caso di intervento chirurgico estetico quali informazioni deve fornire il medico?

In tali ipotesi, il chirurgo estetico deve dettagliatamente specificare le difficoltà e l’alea che si frappongono al raggiungimento dell’esito voluto.

Non è quindi sufficiente la spiegazione dei pericoli degli effetti collaterali. Con riferimento a questi, l’informazione deve alludere anche alle eventualità improbabili. Di conseguenza nel caso della chirurgia estetica l’obbligo di informazione assume caratteristiche particolarmente pregnanti (Cass. Civ. n. 9705/1997).

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