L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa certamente con il loro raggiungimento della maggiore età.
I figli, infatti, devono essere mantenuti fino al momento in cui siano economicamente indipendenti.
Può richiedere il versamento di tale assegno sia il genitore che conviva con il figlio maggiorenne, sia direttamente il figlio.
Questo non vuol dire, ovviamente, che vadano mantenuti vita natural durante.
La Corte di Cassazione ha, infatti, di recente chiarito che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste:
a) nel caso in cui via sia una condizione di peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) in caso di prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, se viene dimostrato un effettivo impegno ed adeguati risultati
c) nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi;
d) in caso di mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.