Tutela del Consumatore
L’Unione Europea promuove i diritti, la prosperità ed il benessere dei consumatori, tramite la legislazione comunitaria. L’appartenenza dell’Italia all’Unione europea garantisce quindi ai consumatori un’ulteriore tutela.
Lo Studio Legale D’Arcangelo offre ai Consumatori consulenza preventiva ed assistenza giudiziaria per ogni eventuale azione, davanti ad ogni sede piu’ opportuna, per la prevenzione e il risarcimento dei danni subiti.
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DOMANDE RICORRENTI
In caso di acquisto di un elettrodomestico non correttamente funzionante come bisogna comportarsi?
In base alla normativa dell’Unione Europea, se un prodotto acquistato non è conforme all’accordo stabilito fra acquirente e rivenditore al momento dell’acquisto, è possibile restituirlo per la riparazione o la sostituzione.
In alternativa si può richiedere una riduzione del prezzo o il rimborso completo.
Quanto appena detto è valido sino a due anni dopo la consegna.
Non solo. Per i primi sei mesi a partire dalla consegna spetta inoltre al rivenditore, e non al consumatore, dimostrare che il prodotto venduto era conforme al contratto di vendita.
Come è possibile sapere cosa mangiamo?
E’ necessario leggere con attenzione le informazioni indicate sulle confezioni dei prodotti alimentari.
La normativa europea sull’etichettatura dei prodotti alimentari ci permette di sapere cosa stiamo mangiando.
L’etichetta deve contenere informazioni complete sugli ingredienti utilizzati nella preparazione di un prodotto alimentare oltre alle informazioni sugli eventuali coloranti, conservanti, edulcoranti e altri additivi chimici.
La normativa europea relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari stabilisce anche quali prodotti possno essere chiamati “biologici†e quali possono utilizzare denominazioni associate a prodotti di qualità provenienti da particolari regioni europee (ad esempio, se l’etichetta del prodotto indica “Prosciutto di Parmaâ€, possiamo essere sicuri che tale prosciutto viene da Parma).
Il diritto comunitario consente inoltre di sapere se un alimento è geneticamente modificato (GM) o se contiene ingredienti geneticamente modificati. In questo caso l’alimento deve infatti essere contrassegnato con la dicitura “geneticamente modificato†sull’etichetta.
Quali sono le clausole contrattuali vessatorie ?
Con il termine clausole vessatorie si intende individuare della clausole contrattuali abusive che prevarichino i diritti dei consumatori.
Due sono i principi che si possono adottare per capire se una clausola è abusiva o meno.
- Uno è quello dello “squilibrio contrattuale”, in base al quale è abusiva ogni clausola che pone a carico del solo consumatore obblighi non giustificati dalla natura del contratto o lo priva di diritti legittimi e/o invece riconosciuti alla controparte.
- L’altro è quello della chiarezza e della trasparenza, che dovrebbero sempre accompagnare la spiegazione di ciascun modulo contrattuale e delle relative clausole
L’elenco delle clausole abusive è in continua evoluzione.
Esempi di clausole abusive possono essere:
- quella che impone al consumatore, in caso di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una penale di importo manifestamente eccessivo;
- quella che consente all’impresa di variare il prezzo del bene o del servizio fissato in origine senza consentire al consumatore la possibilità di recedere dal contratto;
- quella che consente all’impresa di recedere anche prima della scadenza del contratto, non riservando identico diritto al consumatore (ad esempio nelle polizze assicurative);
- quella che, nelle polizze assicurative, impone l’obbligo di denunciare il sinistro per iscritto entro termini tassativi, pena la perdita del diritto alla liquidazione dell’indennizzo;
- quella che riconosce ad una banca il diritto di modificare, ridurre o sospendere, senza preavviso e senza validi motivi il tasso di interesse di un prestito o di un credito.
In presenza di una clausola contrattuale vessatoria, cosa è possibile fare?
Se pensate di aver firmato un contratto contenente clausole vessatorie, il contratto è comunque valido.
Tuttavia, avete la possibilità di impugnare le singole clausole davanti al giudice, il quale dichiarerà tali clausole inefficaci.
In caso di vendita a domicilio, quali sono i diritti del consumatore?
Nelle cosiddette vendite “porta a portaâ€, la legislazione dell’Unione Europea prevede che, in linea di principio, sia possibile annullare questo tipo di contratto entro un numero determinato di giorni.
In queste circostanze, il commerciante è obbligato ad informare per iscritto il consumatore del suo diritto di recesso il proprio impegno entro un termine prefissato. Tale documento datato deve anche riportare chiaramente nome ed indirizzo della persona o della società nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto, nonché gli elementi che permettono di individuare il contratto stipulato dal consumatore
Come si esercita il diritto di recesso in caso di vendita a domicilio?
Per esercitare il diritto di recesso, il consumatore deve inviare una lettera raccomandata entro un termine che, in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, non può essere inferiore a 10 giorni lavorativi, a decorrere dal ricevimento dell’informazione scritta su tale diritto. Occorre tuttavia tener presente che questa protezione non vale quando si acquistano generi alimentari, bevande ed altri beni di consumo corrente ad uso domestico consegnati da fornitori che effettuano passaggi frequenti e regolari. Lo stesso vale per i contratti relativi alla costruzione e alla vendita di beni immobiliari, nonché ai valori mobiliari, soggetti ad altre norme nazionali e comunitarie, secondo i casi. Qualora l’operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso, oppure abbia fornito un’informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine per il recesso è di 60 giorni per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali (mentre è di 90 giorni in caso di contratti a distanza).
Che cosa si intende per contratti a distanza?
Per contratti a distanza si intendono i contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo, o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché i contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.