Incidenti stradali

avvocato incidenti stradaliLo Studio Legale D’Arcangelo mette a disposizione un servizio di consulenza legale e di assistenza sia giudiziale, sia stragiudiziale in materia di infortunistica stradale affinché il cliente ottenga il giusto risarcimento in tempi congrui.

Il Servizio comprende la trattativa con le compagnie assicuratrici, nonché tutte le azioni giudiziarie che si rendano necessarie quando le trattative stragiudiziali non abbiano dato esito positivo.

Per maggiori informazioni contattetaci ai seguenti recapiti:

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DOMANDE RICORRENTI

In caso di incidente stradale, a chi bisogna indirizzare la richiesta di risarcimento?

A seguito della normativa che ha introdotto il c.d. indennizzo diretto,  nel caso di incidente con altro veicolo e vi siano stati danni alle cose, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona, se non si è responsabili o lo si è soltanto in parte, è previsto che ci si debba rivolgere direttamente alla propria compagnia assicurativa che è quindi tenuta al risarcimento dei danni.

Nelle ipotesi di incidente in cui siano rimasti coinvolti più di due veicoli, ovvero di sinistro da cui siano derivate lesioni al conducente superiori a nove punti di invalidità (c.d. “lesioni gravi”), il danneggiato dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile.

In caso di incidente con veicolo non coperto da assicurazione o non identificato la richiesta dei danni dovrà essere fatta all’impresa designata e al Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Nel caso di sinistro con veicoli esteri la richiesta dei danni va presentata all’Ufficio Centrale Italiano.

Infine, se in un sinistro subisce danni e lesioni personali il terzo trasportato, questi dovrà fare richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo sul quale viaggiava, che indennizzerà il danno fino all’importo del massimale minimo di legge  a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato avrà diritto di richiedere la parte eccedente all’assicurazione del responsabile, sempre che questi sia assicurato (per i danni) per un massimale superiore a quello minimo di legge.

In quanto tempo si ottiene il risarcimento?

La legge  concede alle assicurazioni un termine che va da un minimo di 60 giorni (per i sinistri con soli danni materiali) ad un massimo di 90 giorni (per i sinistri nei quali vi siano anche danni fisici) durante il quale le assicurazioni possono decidere se risarcire o meno il danno.
Tale termine decorre dal ricevimento della raccomandata di messa in mora e non dal giorno di avvenimento del sinistro.
Per questo motivo  è sempre meglio chiedere l’assistenza di un legale.
Solo successivamente alla decorrenza dei suddetti termini, il danneggiato può agire giudizialmente.

Che cosa significa concorso di colpa?

Il concorso di colpa in materia di circolazione di veicoli è previsto al secondo coma dell’art. 2054 c.c., il quale stabilisce che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Tale concorso sta a significare che, ove nessuno dei proprietari dei veicoli coinvolti provi che la responsabilità sia addebitabile all’altro, i danni vengono risarciti (dalle compagnie di assicurazione) nella misura del 50% di quelli rispettivamente subiti.

Che differenza c’è tra inabilità temporanea ed invalidità permanente?

L’inabilità temporanea consiste nel numero di giorni necessari per la guarigione e per il ritorno alla normale attività.

L’invalidità permanente è costituita invece dalla diminuzione della capacità fisica valutata in punti percentuali da un medico legale. Essa viene sempre risarcita come danno biologico, e liquidata altresì quale danno specifico lavorativo qualora la lesione abbia diminuito le peculiari capacità lavorative del soggetto, riducendone conseguente-mente il reddito.

Quando si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato dalla circolazione dei veicoli?

Il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive, ai sensi dell’art. 2947 c.c., secondo comma, in due anni.

Quale documentazione bisogna inviare per ottenere l’assistenza dello Studio Legale D’Arcangelo?

I documenti necessari variano da caso a caso, ma normalmente occorre:

  • generalità e codici fiscali dei proprietari delle vetture
  • generalità e codici fiscali di chi abbia subito danni fisici
  • copia del CID (se esistente)
  • in presenza di danni ai veicoli è necessario un preventivo di spesa del vostro meccanico di fiducia. Se avete già fatto riparare il veicolo occorre la fattura della riparazione e possibilmente le foto dei danni al veicolo
  • la certificazione medica (se si sono verificati danni alle persone)

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