• UNA TASSA SUL DIVORZIO? IL CASO DELL’INGHILTERRA

    divorzio tassaAll’inizio di quest’anno ho letto che il governo inglese sta valutando di inserire una “tassa sul divorzio”.

    Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Pensioni, Maria Miller ha infatti affermato:

    “Stiamo considerando di imporre una tassa sul divorzio, che potrebbe presto riguardare tutte le coppie sposate con figli. In caso di separazione, queste ultime dovranno pagare una tassa che servirà per finanziare il sistema che gestisce e supervisiona l’affidamento e il mantenimento dei figli. L’obiettivo è quello di convincere i genitori che il divorzio deve essere l’ultima soluzione possibile. Nel progetto c’è infatti anche un programma che cerca di aiutare i genitori a individuare e risolvere possibili problemi e contrasti in famiglia. Ma questo è solo un inizio. Io credo fermamente che tutto il sistema vada rivisto in favore del concetto di famiglia”.

    Una tassa? E perché mai? La notizia è di quelle che fanno certamente rabbrividire.

    Per ora, è bene precisarlo, si tratta solo di una proposta che dovrà poi eventualmente confrontarsi con l’opinione pubblica.

    Da un lato è certamente positivo che ci si interroghi sul degrado ormai diffuso della relazione familiare ma, dall’altro lato, è oltremodo ingenuo pensare che possa bastare l’introduzione di una tassa per ridurre i divorzi. Non è certamente una tassa che può tenere unita una famiglia.

    Non si può poi non considerare che una simile tassa rischierebbe di compromettere la libertà di scelta delle coppie meno abbienti, penalizzando così i coniugi che subiscono dal proprio partner abusi e soprusi di ogni genere.

    Scrive Giuseppe Anzani su Avvenire: “ L’amore è una cosa diversa, è promessa e dono totale. L’amore è un’arte da apprendere, ma è un’arte che nessuno ti insegna, questo è il punto. E forse il censimento dei disastri familiari è l’occasione per riflettere e per escogitare qualche rimedio serio, invece che una tassa, per “aiutare” le coppie in difficoltà, le famiglie in crisi, le vite minacciate di naufragio.
    È questa, in fondo, la differenza fra l’ordine giuridico concepito grezzamente come cintura di “diritti individuali” noncuranti, e l’ordine sociale che abbraccia la presenza delle persone vive, con l’intreccio di un dono reciproco. La scelta familiare è un dono singolarissimo, inconfondibile, irretrattabile. Perderlo è una sventura fra le più grandi. Io non giudico le persone che incontrano il divorzio; a volte mi è parso di sentire nella loro confidata ferita la nostalgia dolente di un bene perduto, quasi il varco di un lutto. Ma giudico una società indifferente a questi lutti, a questi cancelli del dolore; a queste statistiche dei fallimenti. Giudico una società che ha creduto finora di assolvere i suoi compiti negando di avere compiti, paga di esaltare ideologicamente “diritti” impiegati a distruggere, invece che a costruire. Altro che tasse, è il soccorso e la prevenzione ciò che ci manca”.

  • REFERENDUM 2011: PRONTI PER ANDARE ALLE URNE? ECCO IL QUESITO RELATIVO AL LEGITTIMO IMPEDIMENTO

    referendum 2011L’art. 1 della Costituzione recita testualmente:

    “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

    Si parla di democrazia diretta quando il Cittadino diviene egli stesso Legislatore.

    Tra gli strumenti di democrazia diretta riconosciuti in Italia, v’è sicuramente il REFERENDUM.

    Il Referendum a livello Nazionale può essere ABROGATIVO (art. 75 COST.) o CONFERMATIVO (art. 138 COST).

    Il 12 ed il 13 giugno 2011 si terrà un importante Referendum abrogativo in cui verranno formulati ben quattro quesiti.

    Uno dei quesiti, proposto dall’Italia dei Valori, riguarderà il c.d. “Legittimo Impedimento”.

    Cerchiamo innanzitutto di comprendere che cosa s’intende per LEGITTIMO IMPEDIMENTO.

    Il codice di procedura penale (art. 420 ter c.p.p.) riconosce agli imputati il diritto di farsi spostare un’udienza di un processo che li riguarda nel caso in cui siano impossibilitati a comparire “per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento”. La stessa norma prevede che debba essere il Giudice a valutare quando l’impedimento a comparire possa essere considerato legittimo (tipico è il caso in cui l’imputato sia malato).

    Ora, con Legge n. 51 del 2010 (arrt. 1 e 2) è stato disposto che nei procedimenti penali in cui è imputato il Presidente del Consiglio dei Ministri, quest’ultimo sia legittimato a non comparire in udienza qualora sia impegnato nello svolgimento delle proprie attribuzioni. Al verificarsi di tali ipotesi, secondo tale legge, il Giudice non può fare altro che rinviare il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può, comunque, essere superiore a 6 mesi. La stessa legge riconosce poi un simile trattamento “speciale” anche in favore degli altri Ministri del Governo imputati in procedimenti penali.

    Ecco il testo della legge in argomento:

    LEGGE 7 aprile 2010 n.51 (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 81). – Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.
    Articolo 1
    1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu’ delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attivita’ preparatorie e consequenziali, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo.
    2. Per i Ministri l’esercizio delle attivita’ previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche’ di ogni attivita’ comunque coessenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.
    3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza (1).
    4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l’impedimento e’ continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non puo’ essere superiore a sei mesi (2).
    5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.
    Articolo 2
    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonche’ della disciplina attuativa delle modalita’ di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Con il Referendum abrogativo del “legittimo impedimento”, i cittadini italiani sono stati quindi chiamati a d abrogare (cioè ad annullare) i suddetti articoli della Legge n. 51/2010.

    Chi si recherà alle urne, troverà quindi la seguente domanda:

    “Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’articolo 2 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?”.

    Pertanto chi voterà per il “Sì”, voterà affinché vengano abrogate (cioè annullate/eliminate) le norme che dispongono un “legittimo impedimento speciale” in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli Ministri imputati in procedimenti penali.

  • La giurisprudenza sull’affidamento dei figli: ecco quando il Tribunale di Bergamo dispone l’affidamento esclusivo

    Tribunale bergamo ordine avvocatiPubblico di seguito alcuni casi pratici in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto di dover disporre l’affidamento esclusivo anziché l’affidamento condiviso.

    R.g. n. 339/09 dott.ssa Giraldi: il Giudice ha ritenuto di poter giustificare l’affidamento in via esclusiva del minore alla sola madre, in relazione al comportamento tenuto dal padre che non solo ha omesso di osservare le modalità di frequentazione come disposte in via provvisoria dal presidente, facendo visita al bambino solo saltuariamente (comportamento che ha certamente provocato un senso seppur modesto di abbandono in capo al figlio con pregiudizio evidente per lo stesso e che evidenzia l’impossibilità di una fattiva collaborazione tra i coniugi con riferimento alle esigenze del minore), ma ha anche omesso di corrispondere con regolarità il contributo impostogli per il mantenimento.

    R.g. n. 1059/09 dott. Macripò: “la mancata costituzione in giudizio del coniuge costituisce per il giudice fonte di prova del disinteresse dello stesso verso la famiglia e verso la prole; in conseguenza pronuncia l’affido in via esclusiva al genitore ricorrente. Il genitore contumace potrà vedere i minori solo previo accordo con il genitore affidatario”.

    R.g. n. 1292/09 dott.ssa Caprino: sono elementi ostativi all’affidamento condiviso del minore: tossicodipendenza del genitore, anche pregressa; l’assenza nel corso del giudizio; l’aver lasciato andare all’asta la casa coniugale; il disinteresse profondo dimostrato nei confronti dei figli con la totale assenza di alcun contributo nei loro confronti nonostante i provvedimenti presidenziali; l’importante distanza di residenza tra i genitori (Calabria – Lombardia).

    R.g. n. 1286/09 dott.ssa Giraldi: dopo un primo affidamento del minore alla madre, dopo che in comparsa conclusionale veniva evidenziata l’insofferenza del minore ai meccanismi di visita stabiliti dal giudicante, la causa veniva rimessa in istruttoria e disposta CTU, che evidenzia la volontà del minore di stare con il padre. Il giudice si attiene a tale volontà.

    R.g. n. 340/09 dott.ssa Giraldi: il giudice recepisce le conclusioni della CTU che in un quadro di limitata idoneità genitoriale da parte di entrambi i genitori, affida la figlia alla madre e il figlio al padre, considerando opportuno mantenere la situazione esistente, alla quale i figli si sono adattati, piuttosto che imporre un nuovo mutamento che creerebbe certamente nuovo disagio ai minori, senza certezza di un vero vantaggio.

  • Quanto costa la nuova mediazione civile?

    mediazione civileAbbiamo già parlato della nuova mediazione (cliccate qui e qui per leggere i miei precedenti interventi al riguardo).

    Non avevo però ancora avuto l’occasione di parlare dei costi della mediazione. A gentile richiesta ne parlo pertanto in questo post.

    Vediamo innanzitutto cosa dice la legge.

    La norma di riferimento è l’art. 16 dell’ormai famoso D.M. 180/2010, il quale è intitolato “Criteri di determinazione dell’indennità” e recita testualmente:

    “1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

    2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

    3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

    4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo; d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

    5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

    6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

    7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

    8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

    9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

    10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.

    11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

    12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.

    13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d),  per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo”.

    Dal tenore letterale della succitata norma, si evince innanzitutto che l’INDENNITA’ comprende:

    a)      Le spese di avvio, le quali sono determinate in misura fissa di 40,00 €uro e vanno versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda; la parte, invece, che viene chiamata in mediazione dovrà versare tale importo al momento della sua adesione al procedimento;

    b)      Le spese di mediazione: sono invece quelle indicate nella Tabella A, allegata al decreto. Vale a dire queste:

    Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
    Fino ad €uro 1.000,00 €uro 65
    Da €uro 1.001 a €uro 5.000 €uro 130
    Da €uro 5.001 a €uro 10.000 €uro 240
    Da €uro 10.001 a €uro 25.000 €uro 360
    Da €uro 25.001 a €uro 50.000 €uro 600
    Da €uro 50.001 a €uro 250.000 €uro 1.000
    Da €uro 250.001 a €uro 500.000 €uro 2.000
    Da €uro 500.001 a €uro 2.500.000 €uro 3.800
    Da €uro 2.500.001 a €uro 5.000.000 €uro 5.200
    Oltre €uro 5.000.000 €uro 9.200

    Come si vede, le spese di mediazione sono suddivise in relazione a scaglioni di riferimento per valore e devono essere versate da ciascuna parte.

    Il valore della lite deve essere determinato nella domanda di mediazione utilizzando i criteri indicati dal codice di procedura civile (Artt. da 10 a 17 c.p.c.)

    I singoli importi previsti per ciascuno scaglione devono essere intesi come IMPORTI MASSIMI, mentre i MINIMI, ai sensi del comma 5 della citata norma) sono quelli considerati come massimi per lo scaglione immediatamente precedente.

    Facciamo un esempio pratico: se il valore della lite è compreso da €uro 25.001 a €uro 50.000, il minimo è pari ad €uro 360, mentre il massimo è pari ad €uro 600.

    Occorre però porre particolare attenzione al comma 4 succitato (che ho evidenziato in grassetto) il quale introduce un meccanismo di aumenti e riduzioni degli importi massimi delle spese di mediazione che gli Organismi competenti possono o devono applicare.

    La norma chiarisce anche che le spese vanno corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell’inizio del primo incontro di mediazione (per il saldo, invece, gli Organismi competenti sono stati lasciati liberi di stabilire le modalità ed i tempi di versamento).

    E’ bene poi tener presente che tutte le parti che aderiscono alla procedura di mediazione sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese di mediazione.

  • Il mantenimento del figlio maggiorenne: chi deve agire?

    mantenimento maggiorenne separazioneCon la l. 8 febbraio 2006, n. 54 in tema di affidamento condiviso, è stato introdotto l’art. 155 quinquies c.c., il cui comma 1, in particolare, statuisce che «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto».

    Va obiettivamente osservato che la succitata disposizione legislativa è da una parte positiva per aver inequivocabilmente attestato l’esistenza di un diritto al mantenimento del figlio che abbia raggiunto la maggiore, ma, da un altro punto di vista, ha originato alcuni contrasti di tipo processuale in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza. In particolare, inizialmente, ci si è chiesti se esclusivamente al figlio maggiorenne vada riconosciuta la legittimazione ad agire contro il genitore inadempiente o se, diversamente, possa riconoscersi comunque una legittimazione concorrente tra il figlio maggiorenne e l’altro genitore convivente.

    Oggi predomina certamente il secondo orientamento.

    Al riguardo cito un’interessante sentenza del Tribunale di Modena resa il 27.1.2011:

    “a) la pretesa di mantenimento del figlio maggiorenne si fonda sugli artt. 148 e 155 quinquies C.c., ed è oggetto di una domanda da proporsi nelle forme del giudizio ordinario di cognizione (cfr., di recente: Trib. Bari, I, 12/11/09, n. 3421. secondo cui: “è consentito al figlio di agire direttamente per gli alimenti nei confronti del genitore al di fuori del circuito delle modifiche camerali delle condizioni dì divorzio (ad esempio nel caso di raggiunta autonomia economica con perdita del diritto al mantenimento e di successiva perdita della medesima indipendenza e carne sopravvenute). Tuttavia l’obbligo alimentare è pacificamente considerato come un minus rispetto a quello di mantenimento, che costituisce una nozione più ampia la quale comprende l’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, l’assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione, fin quando le legittime esigenze dèi figli lo richiedano, di una stabile organizzazione domestica. Pertanto, se è documentata fa persistenza del più ampio obbligo di mantenimento in forza della mai modificata sentenza di divorzio, l’avente diritto, ove intenda conseguire il mantenimento od il suo semplice aggiornamento, deve agire nei confronti dell’obbligato ex art. 9 legge sul divorzio in sede camerale, in quanto, se invece intende ottenere gli alimenti al di fuori dell’anzidetto obbligo, incorrerà nella inammissibilità della domanda, essendo già concessogli il più ampio diritto al mantenimento con l’assegno stabilito in sede divorziale”);

    b) l’art. 155 quinquies C.c., è, infatti, norma che non esclude il diritto del genitore convivente con prole maggiorenne non autosufficiente di continuare a percepire l’assegno di contributo al mantenimento, dal momento che la disposizione di natura sostanziale contenuta nella norma configura un’obbligazione alternativa che dà luogo, nella ricorrenza del presupposto necessario della convivenza, ad una legittimazione concorrente del genitore, che conserva la legittimazione a chiedere l’assegno nei confronti dell’altro genitore, legittimazione destinata però a venire meno qualora il figlio, non più inerte, richieda direttamente il pagamento dell’assegno; tuttavia la stessa norma, se pure ha introdotto la possibilità di emettere un provvedimento a favore di un terzo quando l’avente diritto non sia stato parte processuale del procedimento di separazione o di divorzio, e se ha l’ulteriore effetto di individuare come unico avente diritto – e dunque legittimato processuale in via ordinaria – il figlio maggiorenne non autosufficiente e non convivente con altro genitore, non assume la valenza procedurale di attribuire una legittimazione processuale autonoma nei processi di separazione e divorzio, nei quali viene stabilito il regime di contribuzione (cfr.: Trib. Modena, 17/10/07), e quindi nemmeno nei processi di revisione, nei quali detto regime viene modificato (cfr.: Trib. Modena, 27/10/09);

    c) nel caso in cui, come nella specie, il figlio maggiorenne, già autosufficiente, perda la raggiunta autonomia e intenda svolgere pretese di mantenimento nei confronti di genitore con lui non convivente, è in prima persona l’unico legittimato attivo, non essendo la condizione di convivenza idonea a ripristinare in capo al genitore convivente con detto figlio maggiorenne la perduta legittimazione attiva, che persiste solo nel menzionato caso di perdurante convivenza con prole economicamente non autosufficiente; in proposito questo stesso organo ha in passato espresso l’orientamento secondo cui: “ai fini della richiesta di attribuzione o modificazione del contributo dopo il raggiungimento della maggiore età, l’elemento della coabitazione con il figlio divenuto ormai maggiorenne è necessario presupposto della legittimazione attiva del genitore” (cfr.: Trib. Modena, 5/9/07)”.

  • Mediaconciliazione: la lettera al cittadino dell’Ordine degli Avvocati di Trani

    mediaconciliazioneDal 21 marzo 2011, come ho già detto qui, è entrata in vigore la mediaconciliazione.

    Pubblico di seguito il testo della lettera aperta ai cittadini scritta dall’Ordine degli Avvocati di Trani pochi giorni prima dello sciopero degli avvocati (tenutosi dal 16 marzo al 22 marzo 2011):

    “Caro cittadino,

    sai che dal 21 marzo la giustizia civile verrà “svenduta” a privati e comincerà così la sua definitiva rottamazione con un altro aumento ingiustificato di costi a tuo carico?

    Probabilmente non sai dal 21 marzo 2011, prima di poter richiedere al Giudice la tutela dei tuoi diritti, sarai costretto a subire una nuova pasticciata procedura che ti comporterà costi e ritardi?

    Sai che per legge avrai l’obbligo di rivolgerti ad un mediatore prima di rivolgerti al giudice? Prendere o lasciare, non avrai scelta! Dovrai versare un importo variabile da 105 a 9.240 euro, in base al valore della controversia, anche se non intendi conciliare,

    Sai anche che il tuo mediatore potrebbe non essere “quello sotto casa”, perché potresti essere convocato a centinaia di chilometri di distanza e che, pur in tua assenza, il mediatore potrà fare una proposta di conciliazione fortemente vincolante per il futuro giudizio?

    La soluzione o una grande fregatura? E se la conciliazione non riesce, cosa succede?

    Avrai pagato inutilmente queste somme; avrai perduto almeno 4 o 5 mesi e, solo dopo, potrai finalmente andare davanti al Giudice in Tribunale.

    E’ questa, secondo te, la legge che dovrebbe accelerare i tempo della giustizia, ridurre i costi e portare vantaggi ai cittadini?

    Gli avvocati italiani che si riconoscono nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura italiana, non la pensano così e per protestare contro questa legge iniqua che svilisce la professione forense e rallenta ulteriormente la decisione delle cause con costi notevolissimi a carico dei cittadini hanno indetto l’astensione nazionale dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie (…)”

  • Fotografie di persone: ecco quando è possibile pubblicarle su internet

    macchina fotografica digitaleLe nuove tecnologie hanno fatto sì che maturasse in molti di noi una passione per gli scatti fotografici.

    Di frequente si vedono persone di ogni età scattare fotografie per strada con la macchina fotografica digitale o con il cellulare. Altrettanto frequentemente poi molte di quelle foto vengono pubblicate nei vari Social Network  (quali Facebook) o comunque divulgate nel web.

    E’ legittimo tutto questo? E’ possibile pubblicare le fotografie che ritraggono terze persone?

    Al riguardo, occorre osservare quanto prescritto dalla Legge sul Diritto d’autore (Legge n. 633/1941).

    L’art. 96 della citata Legge prevede che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa salve le disposizioni dell’articolo seguente“.

    Pertanto, se da un lato è certamente legittimo scattare fotografie che ritraggono una terza persona, dall’altro lato non è lecito divulgare (e quindi pubblicare su Internet) le relative immagini senza il consenso della persona ritratta (salvo alcune eccezioni che elencherò successivamente).

    La Cassazione ha più volte chiarito che il consenso alla divulgazione dell’immagine non deve essere necessariamente scritto, potendo infatti essere prestato anche tacitamente.

    Cito, ad esempio, la sentenza resa da Cass. Civ. n. 10957 del 6 maggio 2010 ove si legge testualmente : “Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall’art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l’art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell’immagine, è volto unicamente va disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini”.

    Quindi il consenso può essere  dato anche verbalmente, o tacitamente, per implicito o per fatti concludenti. Non è necessaria la forma scritta.

    La Cassazione ha poi chiarito che il consenso alla pubblicazione dell’immagine costituisce un negozio unilaterale, avente ad oggetto non già il diritto, personalissimo ed inalienabile, all’immagine, ma soltanto il suo esercizio, sicché esso è sempre revocabile, anche in difformità di quanto contrattualmente pattuito, salvo tuttavia il diritto al risarcimento del danno in favore della controparte (si veda Cass. Civ. n. 27506/2008).

    Come già anzidetto,  è possibile divulgare immagini anche senza il consenso della persona ritratta in alcuni casi tassativamente indicati dalla legge. L’art 97, l. n. 633/1941 recita infatti: “Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico“.

    Per chi desidera ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto, questi sono i nostri contatti:

    Studio Legale D’Arcangelo

    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)

    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com

    Tel. e Fax 035/48.72.242

    Cell.: 327/63.40.268

    Oppure compilate questo form.

  • ANCHE BERGAMO E’ VITTIMA DELLE TRUFFE DI AIAZZONE: COME RIMEDIARE?

    aiazzone truffa bergamoLa notizia rimbalza un po’ ovunque sul web : diversi consumatori Bergamaschi sarebbero stati truffati da Aiazzone (in tutta Italia si calcolano circa 13 mila vittime per truffa da parte del noto mobilificio).

    Nel corso dell’ultimo periodo mi è capitato più volte di passare davanti al mobilificio di Pognano (in provincia di Bergamo) e mi chiedevo come mai fosse sempre chiuso “per inventario”.

    Ho scoperto soltanto qualche tempo dopo che, in realtà, è stato aperto dalla Procura di Torino un procedimento penale a carico di Aiazzone (diventato famosissimo negli anni Ottanta con lo slogan “provare per credere”).

    Diversi clienti avrebbero infatti ordinato mobili anticipando la caparra del 30%. Non solo. Le vittime della truffa avrebbero altresì stipulato un finanziamento trovandosi così ora a pagare una rata mensile nonostante la mancata consegna. La società di finanziamento (tale Fiditalia) si dichiara infatti estranea ai rapporti tra mobilificio e clienti.

    Quali rimedi è possibile esperire? E’ necessario continuare a pagare nonostante si sia ormai insinuato il ragionevole dubbio  che i mobili non verranno mai consegnati?

    Ora, è bene innanzitutto precisare che sarà difficile recuperare i soldi già versati. Pare infatti che il mobilificio Aiazzone stia navigando  in cattivissime acque (le gravi difficoltà economiche sono peraltro state ammesse dalla stessa società titolare del marchio).

    Tuttavia, è quantomeno possibile evitare di continuare a pagare le prossime rate.

    Le Associazioni dei Consumatori si stanno attivando nell’elargire consigli alle vittime della Truffa.

    A tal fine suggeriscono di “appellarsi” all’art. 125 quinquies intitolato “Inadempimento del fornitore” il quale espressamente dispone quanto segue:

    “1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile.

    2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia’ pagate, nonche’ ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato gia’ versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.

    3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, puo’ chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita’ e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.

    4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”

    Pertanto, sulla base della citata norma, le Associazioni dei Consumatori consigliano di:

    1)      inviare (con raccomandata a/r) la diffida di consegna alla Società titolare del marchio Aiazzone (sull’Ordine d’acquisto dovreste trovare tutti i dati);

    2)      successivamente comunicare alla Società di finanziamento che la diffida inviata ad Aiazzone non ha avuto esito positivo e chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento (sempre a mezzo raccomandata a/r);

    3)      in caso di risposta negativa della Società di Finanziamento o in caso di suo silenzio, si può ricorrere all’arbitro bancario finanziario.

    Un ultimo suggerimento: ricordate di denunciare il fatto anche alla Procura della Repubblica territorialmente competente.

  • E’ partita la nuova mediazione civile e commerciale. Il parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo

    tribunale bergamo ordine avvocati mediaconciliazioneDa oggi entra in vigore la nuova mediazione civile e commerciale introdotta con D.lgs n. 28 del 4 marzo 2010.

    Pertanto, da oggi, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a determinate materie indicate nell’art. 5 del citato decreto legislativo, deve OBBLIGATORIAMENTE esperire il TENTATIVO DI MEDIAZIONE innanzi agli Organismi competenti.

    In particolare, da oggi (21 marzo 2011), il procedimento di mediazione obbligatoria è previsto per le controversie relative a:

    • Diritti reali;
    • Divisione
    • Successioni ereditarie
    • Patti di famiglia
    • Locazione comodato
    • Affitto d’aziende
    • Responsabilità medica
    • Risarcimento del danno a seguito di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
    • Contratti assicurativi, bancari e finanziari

    Dal 21 marzo 2012, inoltre, la mediazione sarà obbligatoria per le controversie relative a Condominio e risarcimento del danno derivante da veicoli e natanti.

    La stessa norma prevede tuttavia che la mediazione obbligatoria NON si applica:

    a)      Nei procedimenti per ingiunzione inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

    b)      Nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 c.p.c.;

    c)       Nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703, terzo comma c.p.c.;

    d)      Nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;+

    e)      Nei procedimenti in camera di consiglio;

    f)       Nell’azione civile esercitata nel processo penale.

    Non si può certamente dire che l’Istituto della media conciliazione nasca sotto i migliori auspici. Come noto, infatti, in questi giorni si sta tenendo lo “sciopero” (ovvero l’astensione dalle udienze) degli Avvocati indetto dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura.

    Diverse sono infatti le critiche che vengono mosse alla media-conciliazione.

    Di seguito pubblico un estratto della delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo :

    “Tale previsione confligge insanabilmente da un lato con il diritto che deve essere riconosciuto a ciascun cittadino di poter liberamente decidere di quale strumento avvalersi per la tutela dei suoi diritti, e dall’altro snatura completamente quella che è la caratteristica peculiare della conciliazione: la sua volontarietà .

    In tal modo anche per il copioso ed il logico numero di materie per le quali costituisce condizione di procedibilità e per il pochissimo tempo a disposizione per consentire la formazione di un adeguato numero di mediatori professionalmente qualificati, l’istituto è destinato al fallimento e comporterà per il cittadino solo un ulteriore aumento dei tempi e dei costi per ottenere giustizia. Il tutto pure in palese violazione del dettato costituzionale (art. 24, terzo comma Cost), che stabilisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, di cui la mediazione deve essere ritenuta parte, sia per la sua obbligatorietà tanto da costituirne condizione di procedibilità che per i rilevanti riflessi che può avere sul processo.

    A quanto appena detto si aggiunga che in tal modo all’Avvocato è impedito di poter adempiempere compiutamente all’obbligo di informazione del cliente previsto dall’art. 40 del Codice deontologico forense.

    Il meccanismo obbligatorio previsto dal Dlgs 28/2010 si traduce infatti in un vero e proprio colpo all’avvocatura alla quale verrà impedito di svolgere il suo ruolo di difesa che si deve estrinsecare anche nella possibilità di raccogliere la libera scelta del cittadino di fare ricorso o meno alla procedura di mediazione.

    (…) L’imposizione dell’obbligatorietà della medica conciliazione ostacolerà l’accesso alla giustizia con evidenti profili di inconstituazionalità e con aggravio dei costi per i cittadini.

    (…) L’avvocatura è favorevole alla proroga di un anno ed è decisamente contraria a un rinvio limitato ad alcune materie dell’efficacia del Dlgs n. 28/2010 come è, invece recentissimamente avvenuto.

    Segnala infine che presso il Tribunale di Bergamo non sono disponibili i locali per l’attività di cui al predetto decreto legislativo”.

  • Mantenimento dei figli e spese straordinarie: altri casi pratici

    mantenimento figli spese straordinarieMi sono occupata di questo argomento diverse volte (cliccate ad esempio qui ).

    Comprendere quali siano le spese straordinarie  non è impresa facile e, soprattutto, non è semplice fornire una risposta inequivocabile ed inconfutabile.  Sono dell’avviso che ogni caso sia a sé. Le spese che possono essere infatti ritenute “straordinarie” per alcune famiglie, sono invece  assolutamente  ordinarie e consuete per altre.

    Questo è quanto affermato dal Tribunale per i Minorenni di Bari: “Il criterio della proporzione dell’assegno di mantenimento per la prole rispetto alla situazione reddituale dei genitori, non costituisce l’unico parametro per la sua determinazione, occorrendo innanzitutto chiedersi quale sia la somma necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni del figlio, come enucleati negli art. 147 – 148, c.c., e tenuto conto dei parametri di cui agli art. 155, comma 4, c.c. Si ritiene poi, quanto alle spese straordinarie, che esse comprendano le spese mediche e di istruzione, sol quando non rientrino nella normalità della vita del minore. Si parla dunque di spese straordinarie, quando trascendano le ordinarie esigenze di vita del minore. Al fine di semplificare i rapporti, si preferisce tener conto, nella determinazione globale dell’assegno di mantenimento, di tutte le spese che caratterizzano la normale vita del figlio, sicché, rendendo l’assegno onnicomprensivo, si possano limitare l’occasione di conflittualità” (Tribunale minorenni  Bari 06 ottobre 2010).

    Il Tribunale  Pisa con sentenza del 20 febbraio 2010 ha affermato quanto segue: “Ritenuto che le spese ordinarie e straordinarie per il mantenimento, l’educazione e la formazione anche lavorativa dei figli sono categorie prive di fondamento normativo e di distinzione ex art. 155 c.c. e 6 l. div. perché sviluppatesi nella prassi, trovando ingresso negli accordi tra coniugi o nei provvedimenti giudiziali al fine di adeguare l’importo dei contributi di ogni genitore ad eventuali esigenze sopravvenute ed imprevedibili circa l”an”, il “quantum” ed il “quando” ed in quanto tali insuscettibili di una compiuta valutazione preventiva; e ritenuto, altresì, che è la disciplina di ogni singolo caso concreto che può qualificare come ordinarie o come straordinarie spese che, in altri contesti, assumono un carattere ed un valore diversi, il criterio economico è, di regola, l’unico utilizzabile, con riferimento anche alla prevedibilità delle spese, mentre non può riconoscersi carattere straordinario ai costi delle tasse scolastiche e delle rette in collegio, fermo restando che l’acquisto, per motivi di studio, di libri e strumenti di alto prezzo, od i costi per viaggi all’estero, anch’essi per motivi di studio o di perfezionamento, possono considerarsi, se imprevedibili al momento degli accordi tra i genitori o dei provvedimenti giudiziali, spese straordinarie”

    Cito infine la sentenza del Tribunale di Bologna del 19 giugno 2007 ove si legge: “In tema di mantenimento dei figli minori, allorché sorgano contrasti tra i genitori in ordine alla misura e alla modalità di ripartizione delle spese straordinarie relative alla prole (sfociati, anche, in procedimenti giudiziari), è opportuno, per un verso, stabilire analiticamente le spese straordinarie da sostenersi nell’interesse dei minori (nonché le relative modalità di rimborso delle stesse) e per altro verso, prevedere che le stesse vengano previamente concordate tra i genitori”.