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Parliamo ancora di domiciliazioni. L’avvocato domiciliatario che non comunica al nuovo difensore la notifica di una sentenza è tenuto a risarcire i danni
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 21589/2009, ha affermato che “nel caso in cui la parte abbia nominato un altro difensore in sostituzione di quello precedente presso il quale essa aveva eletto il proprio domicilio, quest’ultimo è tenuto a comunicare al nuovo difensore gli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto, rientrando l’obbligo di informazione nel più generale dovere di diligenza professionale cui l’avvocato è tenuto verso il proprio cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandatoâ€.Invero, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte di Legittimità , la particolare relazione che si stabilisce tra il soggetto destinatario degli atti ed il difensore domiciliatario non fa venir meno a carico di quest’ultimo gli obblighi connessi alla ricezione degli atti per i quali sia avvenuta la domiciliazione, i quali permangono in capo al domiciliatario anche se nel frattempo la parte abbia nominato un nuovo difensore. Tra tali obblighi rientra quello di informare il nuovo difensore dell’avvenuta notifica di eventuali sentenze che riguardano la parte, che non può ritenersi assolto se non con la prova, di cui è onerato il domiciliatario, di avere dato notizia dell’avvenuta notifica, perché solo questa permette al nuovo difensore di fruire compiutamente dello spatium deliberandi predeterminato per legge ai fini della proposizione dell’eventuale impugnazione.
Per leggere il testo integrale della sentenza de qua, cliccate qui
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Consulenza legale on line gratis? No, grazie.
Sono certamente numerosi i siti web che forniscono pareri legali gratuiti.E’ un comportamento conforme alla deontologia professionale?
Con una delibera del 2000, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano aveva espressamente vietato la consulenza legale gratuita on line in quanto in contrasto con i principi legali deontologici della professione ed, in particolare, con l’art. 17 del codice Deontologico allora vigente.
Il succitato articolo è stato successivamente oggetto di modifiche importanti e sostanziali.
Tuttavia bisogna ricordare che, tuttora, il Codice Deontologico degli avvocati vieta e sanziona l’accaparramento della clientela (art. 19).
Ora: a parere di scrive l’offerta di consulenze gratuite può costituire una forma di accaparramento di clientela e, in quanto tale, dovrebbe ritenersi vietata.
Non solo. Le informazioni fornite dagli avvocati devono rispettare la dignità ed il decoro della professione (art. 17 Codice Deontologico).
Secondo il mio modestissimo parere, non è certamente dignitoso e decoroso che un avvocato offra la propria consulenza legale in forma gratuita.
Consiglio pertanto di diffidare dei siti web che offrono consulenze legali gratuite. Dietro tali offerte potrebbero celarsi con molta probabilità dei “falsi avvocati“.
Purtroppo è il pieno il mondo di tali soggetti. Per farvene un’idea, leggete qui oppure qui.
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Diritto di famiglia – Associazione avvocati matrimonialisti: italiani infedeli! L’addebito della separazione per tradimento
Ebbene sì: pare che gli Italiani siano un popolo di traditori. O almeno questo è il quadro che emerge da una ricerca condotta dall’Associazione degli avvocati matrimonialisti che potete leggere qui.Pare che la città in cui si tradisce di più sia Milano, seguita a ruota da Roma.
Ma il tradimento può essere causa di addebito della separazione tra i coniugi?
La risposta è stata più volte fornita dalla Suprema Corte di legittimità .
La Corte di Cassazione è infatti costante nell’affermare che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (già in sé particolarmente grave, in quanto rende intollerabile la prosecuzione della convivenza) può  giustificare da solo l’addebito della separazione, a meno che non si fornisca la prova che tale violazione, intervenendo in un quadro in cui il menage familiare è solo formale, non ha avuto alcuna incidenza causale nel determinare la crisi del matrimonio (si veda, tra le tante, Cass. Civ. 14 ottobre 2010, n. 21245; Cass. Civ. n. 25618/2007; Cass. Civ. n. 8512/2006).
In buona sostanza, il tradimento costituisce motivo di addebito ogni qualvolta abbia causalmente determinato la rottura coniugale.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di i all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007;13592/2006; 8512/2006).
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Recupero Crediti: la lettera di costituzione in mora, meglio conosciuta come diffida legale
Con il termine “mora†si intende indicare il ritardo di un soggetto nell’adempimento di un’obbligazione.La lettera di costituzione in mora è quindi una richiesta scritta rivolta al debitore con cui si intima il pagamento dovuto.
Dalla costituzione in mora, derivano alcuni effetti previsti dalla legge:
1)     Il debitore sarà tenuto al pagamento anche degli interessi legali che ogni anno vengono determinati sulla base dei tassi di interesse. In caso di interessi relativi a transazioni commerciali, vale il diverso tasso di interesse stabilito sulla base del criterio previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Se, poi, le parti avessero concordato in caso di ritardo interessi differenti a quanto stabilito dalla legge, questi saranno dovuti nella misura stabilita tra le parti;
2)     Il debitore sarà altresì tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati dal ritardato pagamento;
3)     E’ prevista l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 cod. civ.);
4)Â Â Â Â Â Il rischio che la prestazione diventi impossibile dal creditore in capo al debitore (c.d. perpetuatio obligationis).
L’art. 1219 c.c. prevede che non sia necessario ricorrere alla costituzione in mora se:
- l’obbligazione deriva da fatto illecito;
- il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
- l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.
La Corte di Cassazione ha più volte chiarito (si veda, tra le tante, Cass. Civ. n.7715/2003) che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche a fini interruttivi della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notifica degli atti giudiziari. Pertanto, l’atto di messa in mora inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall’attestazione dell’ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all’indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa.
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Il domiciliatario, questo sconosciuto – Disciplina giuridica e giurisprudenza delle domiciliazioni
Spesso i clienti restano sorpresi quando, dovendo radicare una causa al di fuori della circoscrizione del Tribunale in cui esercito, faccio loro presente che dovremo inviare la pratica ad un “domiciliatarioâ€.Spendo pertanto due brevi parole per spiegare la disciplina giuridica delle domiciliazioni, le quali trovano fondamento nel R.D. n. 37/1934.
L’art. 82 del suddetto Regio Decreto prevede infatti che “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziariaâ€.
Con riferimento a tale disposizione la Corte ha costantemente affermato:
« Gli art. 1 e 6 l. 24 febbraio 1997 n. 27, nel sopprimere la distinzione tra  procuratori legali e avvocati  e prescrivendo l’iscrizione in un unico albo per entrambi, non hanno eliminato l’attività     procuratoria, nè, conseguentemente,  hanno implicitamente abrogato l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma  del quale,  se il  procuratore, assegnato  fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede l’autorità  giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio,  esso  si  intende  eletto  presso  la  cancelleria dell’autorità giudiziaria adita » (Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2004).Più precisamente: il procuratore alla lite è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del tribunale) nell’ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo  presso il suo domicilio risultante dall’albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia (Cfr. per tutte: Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2002, n. 9394; Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2002, n. 6692).
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Bergamo e Provincia: quest’anno record di Fallimenti – Come e quando si fallisce – Il difficile recupero dei crediti
La notizia pubblicata su L’Eco di Bergamo on line è certamente rilevante ed allarmante al tempo stesso: il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ben 250 Fallimenti nei primi undici mesi dell’anno 2010.Mi sembra pertanto opportuno richiamare brevemente la disciplina giuridica del Fallimento.
Occorre innanzitutto ricordare che la disciplina delle procedure concorsuali (fallimento,concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa) si rinviene nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 così come successivamente riformato.
Per essere soggetto al Fallimento, occorre possedere dei requisiti fondamentali, sia oggettivi che soggettivi.
Il requisito oggettivo è dato dalla condizione di insolvenza, ossia quando, a seguito di inadempimenti, o di altri fatti esteriori, il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Il requisito oggettivo non è però sufficiente per essere soggetto alla procedura fallimentare.
Sono infatti necessari i seguenti requisiti soggettivi:
1)     aver avuto, nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività , se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore a 300.000,00 euro;
2)     aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei 3 esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività , se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore a 200.000,00 euro;
3)     avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore a 500.000,00 euro (tale requisito è stato introdotto dal D.Lgs n. 169/2007).
La procedura fallimentare può essere avviata su ricorso:
a)Â Â Â Â Â del debitore (ossia del fallito);
b)     di uno o più creditori (che vogliano, per l’appunto, recuperare i propri crediti);
c)Â Â Â Â Â del Pubblico Ministero (che presenta una richiesta).
Il Ricorso va rivolto al Tribunale del luogo in cui l’imprenditore insolvente ha la sede principale dell’impresa.
Il Tribunale adito dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1)Â Â Â Â Â nomina il Giudice Delegato per la procedura;
2)Â Â Â Â Â nomina il curatore;
3)     ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l’elenco dei creditori entro tre giorni;
4)     stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si procederà all’esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
5)     assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell’adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
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Infiltrazioni d’acqua dalla terrazza / lastrico solare: i danni vanno ripartiti tra tutti i condomini ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Con sentenza n. 9084 del 15.4.2010 la Corte di Legittimità ha ribadito quanto già più volte affermato: poiché il lastrico solare dell’edificio (soggetto al regime del condominio) svolge la funzione di copertura del fabbricato anche se appartiene in proprietà superficiaria o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, tutti i condomini, sono tenuti all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.Pertanto, in caso di danni cagionati all’appartamento sottostante per infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico (deteriorato per difetto di manutenzione), rispondono tutti i condomini secondo le ripartizioni stabilite dall’art. 1226 cod.civ.
La Suprema Corte ha tuttavia precisato che la disposizione dell’art. 1126 c.c., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 c.c., e non anche – sia pure in via concorrenziale – al condominio.
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Obbligo di mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne sino a quando non trovi un lavoro adeguato
Con la sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in favore dei c.d. bamboccioni.Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costo; e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famigliaâ€.
A seguito della procreazione sorge infatti necessariamente un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli.
Tale dovere è da ritenersi sussistente anche in capo ai genitori adottivi, per effetto dell’art. l’art. 27 della legge 184/1983 il quale dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti†e dell’art. 48, 2° comma della stessa legge, il quale impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
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Modifiche al Codice della strada e ricorso al Giudice di Pace: le novità più importanti
Con Legge n. 120 del 29 luglio 2010, il Legislatore ha introdotto diverse modifiche al Codice della Strada.La legge de qua ha, tra l’altro, profondamente mutato il regime del ricorso al Giudice di pace avverso i verbali di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada.
In sintesi, possiamo quindi osservare quanto segue:
- permane il fatto che il ricorso avanti al Giudice di Pace può essere presentato in via alternativa al ricorso avanti al Prefetto. Quindi l’eventuale presentazione del ricorso al Prefetto, rende improcedibile il ricorso avanti al Giudice di Pace (si veda l’art. 202 bis del Codice della Strada);
- se si presenta istanza di rateizzazione della sanzione pecuniaria, non si può presentare opposizione né avanti al Prefetto, né innanzi al Giudice di Pace (art. 202 bis);
- il decreto di fissazione dell’udienza avanti al Giudice di Pace è comunicato alle parti anche a mezzo fax od indirizzo di posta elettronica;
- tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non maggiori di trenta giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di sessanta giorni, se si trova all’estero (art. 204 bis). Ora, interpreti ben più autorevoli della sottoscritta, ritengono che il Legislatore abbia utilizzato impropriamente i termini nella stesura della norma e che l’intenzione legislativa fosse quella di disporre che fra il deposito del ricorso e la data dell’udienza non dovessero intercorrere più di trenta giorni liberi. Tale interpretazione troverebbe un’indiretta conferma nella norma stessa, ove viene disposto che “se il ricorso contiene istanza di sospensione del provvedimento impugnato, l’udienza di comparizione deve essere fissata dal giudice entro venti giorni dal deposito dello stessoâ€. Qui il legislatore non parla più di notificazione, ma di fissazione di udienza;
- al Giudice di Pace non è più consentito sospendere inaudita altera parte (cioè in assenza di contradditorio tra le parti) il provvedimento impugnato. Il Legislatore ha infatti imposto che venga fissata un’udienza per la discussione dell’istanza preliminare;
- quanto alla legittimazione passiva: compete al Prefetto ed ai suoi funzionari contraddire nelle opposizioni a violazioni accertati da organi dello Stato, Ferrovie dello Stato, Ferrovie in concessione Anas; compete invece a Regioni, Province e Comuni la legittimazione passiva per gli accertamenti eseguiti dai rispettivi uffici;
- in caso di sentenza di rigetto, il Giudice di Pace deve determinare l’importo della sanzione e condannare il ricorrente soccombente al pagamento di quanto dovuto con sentenza immediatamente esecutiva;
- la sentenza del Giudice di Pace deve essere comunicata a cura della Cancelleria entro trenta giorni dal deposito del provvedimento decisorio all’Ufficio o al Comando a cui appartiene l’organo accertatore
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Multe per divieto di sosta – Bergamo e provincia – contestazione e ricorso al giudice di pace
Nuovi parcheggi a pagamento sono stati introdotti a Bergamo e diventa sempre più difficile recarsi in città senza spendere “un capitaleâ€.La notizia, riportata su L’Eco di Bergamo on line, mi ha fatto tornare in mente una sentenza della Corte di Cassazione emessa a Sezione Unite quasi quattro anni fa.
Mi riferisco alla sentenza n. 116 del 9 gennaio 2007, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte affermarono che è da considerasi nullo il verbale di accertamento e contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagamento se nella zona non è presente anche un’area di parcheggio libera.
Nell’occasione la Corte di Cassazione aveva confermato la decisione del Giudice di Pace di Cagliari che, sulla base del suddetto principio, aveva dichiarato la nullità ed inefficacia di alcuni verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata e aveva condannato il Comune di Quartu Sant’Elena al rimborso delle spese processuali.
Al riguardo la Suprema Corte aveva infatti richiamato l’art. 7, comma 8 del codice della strada, il quale stabilisce che “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sostaâ€.
Va da sè che gli amministratori comunali hanno pertanto sempre l’obbligo di istituire zone di sosta gratuita e libera in prossimità di posteggi in cui è vietata la sosta o in cui è previsto il parcheggio solo a pagamento.