• Separazione dei coniugi: no all’addebito se la crisi coniugale è precedente al tradimento

    tradimento separazione addebitoLa Corte di Cassazione ritiene da tempo che la violazione dell’obbligo di fedeltà non sia causa di addebito qualora la crisi coniugale fosse già in atto.

    Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 2093 del 28 gennaio 2011 ove si legge: “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesisteva”.

    In buona sostanza, stando a quanto affermato dagli “ermellini”, la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile soltanto nel caso in cui sussista il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale (si tratta di un accertamento riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile).

    Anche in casi di constatata ed inconfutabile prova del tradimento il Giudice deve quindi svolgere un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento tenuto da entrambi i coniugi. Giacché se da esso dovesse risultare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, sicuramente la prova del tradimento non sarebbe di per sé sufficiente a pronunciare la separazione con addebito. Infatti, accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non può essere omesso l’esame anche della condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge.
    La Cassazione (cfr.,ad esempio, sentenza n. 559/03) ritiene quindi che il giudice abbia l’obbligo di verificare se e quale incidenza i comportamenti denunciati ed accertati abbiano avuto nella crisi coniugale. Tale accertamento richiede una valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei separandi.

  • Assegno di mantenimento, spese straordinarie, affidamento condiviso e nascita di un ulteriore figlio fuori dal matrimonio: tutto in un caso pratico del Tribunale di Roma

    separazione mantenimento affidoTribunale  Roma  sez. I, sentenza n. 16457 del 27 luglio 2010

    REPUBBLICA ITALIANA

    EST NOME DEL POPOLO ITALIANO

    IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

    SEZ. I

    così composto:

    dott. Rosaria Ricciardi  presidente

    dott. Franca Mangano     giudice

    dott. Anna Mauro         giudice est

    riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente

    SENTENZA

    nella  causa  civile  in  primo  grado iscritta al n. 22953/2007 RGAC

    vertente

    tra  F.F.  elettivamente domiciliato in R., via …, presso lo studio

    dell’avv.to D.C. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

    ricorrente

    P.C.elettivamente  domiciliata  in  Roma,  via  …,  lo studio degli

    avv.ti  G.S.  e  N.P.  Di  G. che la rappresentano e difendono giusta

    procura atti

    resistente

    con  l’intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il

    Tribunale di Roma

    OGGETTO:

    separazione  personale dei coniugi

    Diritto

    Motivi della decisione

    Non vi è contestazione sull’impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. L’elevata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

    Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi .

    Preliminarmente deve rilevarsi che la causa è stata istruita solo documentalmente avendo entrambe le parti richiesto alla prima udienza fissata dinanzi al giudice istruttore che la causa venisse rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni.

    Per tale motivo la richiesta, ormai tardiva di poter effettuare attività istruttoria formulata dalla parte resistente all’udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disattesa.

    La resistente ha chiesto sia con la comparsa di costituzione e risposta depositata per l’udienza presidenziale, sia con la memoria di cui air art. 709 c.p.c. che la separazione venisse addebitata al marito e ha individuato la causa della fine del rapporto in una relazione extra-coniugale da questo intrattenuta con persona con cui attualmente l’uomo convive e da cui ha avuto una figlia.

    Orbene, il marito ha negato che la fine del rapporto sia da imputarsi alla relazione (che comunque non nega di intrattenere ) e non può dirsi comunque provato in modo inconfutabile, e in tal senso non sono di ausilio le dolorose dichiarazioni della giovane figlia M., che la frattura coniugale sia causalmente riconducibile a detta relazione, ben potendo questa essere intervenuta quando ormai, nonostante un’apparenza formale, l’armonia familiare era compromessa ed il distacco affettivo già intervenuto.

    La conflittualità dimostrata nei rapporti interpersonali tra i coniugi e il difficilissimo rapporto padre-figlia non sono ostacolo all’affidamento condiviso della figlia (che diverrà maggiorenne tra qualche mese), posto che l’art. 155 bis c.c.. Consente l’affidamento esclusivo monogenitoriale solo in presenza di un accertamento serio della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore. In considerazione dell’età della ragazza – che continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e che, per tale motivo deve essere assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto – questa vedrà il padre liberamente ogni qual volta lo vorrà. La difficoltà di rapporto del padre con la figlia non può certo imputarsi, come dichiara il padre, all’esclusiva responsabilità della madre, quanto piuttosto alla difficoltà per la ragazza di contenere emotivamente la potentissima ferita derivatale dalla separazione dei genitori e di comprendere ed accettare fino in fondo la fine del loro rapporto, l’allontanamento del padre e la condivisione di vita da parte di quest’ultimo con una dorma diversa dalla madre.

    Quanto alla determinazione del contributo per il mantenimento della figlia si rileva che gli elementi di fatto non sono mutati rispetto a quanto valutato in sede presidenziale prima e dalla Corte d’Appello dopo, Dalla dichiarazione dei redditi del 2009 per l’anno 2008 risulta che il marito gode di un reddito lordo di euro 112755,00 e netto di 72.6S8,00; è proprietario al 50% della casa coniugale e di un immobile concesso in locazione da cui ricava una rendita di euro 547,00 mensili nonché di un appartamento comprato dopo la separazione , in cui vive con la nuova famiglia di fatto, per l’acquisto del quale ha acceso un mutuo.

    La moglie nello stesso anno ha goduto di un reddito lordo di euro 46.730,00 e netto di euro 34.235,00ed è comproprietaria oltre che della casa coniugale anche di altri immobili.

    Pertanto, considerati i tempi di permanenza presso la madre e il conseguente valore economico delle prestazioni di cura ed assistenza assicurate dal genitore convivente, nonché la compressione del diritto di comproprietà del ricorrente sulla casa coniugale il Collegio ritiene di potere quantificare, fermi per il passato i provvedimenti adottati, in euro 1300,00 mensili l’ammontare dell’assegno per la figlia, importo che su base annua è inferiore ad 1/4 del reddito del ricorrente. Affinché il predetto importo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso siano aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall’Istat a decorrere dal mese di marzo 2009 ( indice base manzo 2008).

    Al fine di far recuperare al padre il ruolo di partecipazione attiva alle scelte fondamentali relative alla figlia, si dispone che il F. provveda a contribuire, in misura del 60%, alle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa , divise scolastiche, eventuali ripetizioni e corsi di sostegno e di approfondimento, viaggi di studio in Italia e all’estero, gite e campi scuola, corsi di musica), sportive, ricreative, mediche, per salute per la figlia.

    Si rileva infine che la nascita di una figlia dall’unione naturale non si ritiene possa incidere sugli obblighi contributivi nei confronti della figlia nata in costanza di matrimonio, nel pieno della crescita e degli studi e che ha il pieno diritto di godere del tenore di vita di cui la famiglia ha goduto e che comunque avrebbe potuto godere. Il ricorrente, d’altro canto, che ha scelto in età matura di diventare padre per la seconda volta, ha liberamente e consapevolmente valutato la propria capacità economica di poter far fronte, con l’ausilio economico della nuova compagna, agli obblighi derivatigli dalla seconda paternità senza per questo nulla togliere alla prima figlia.

    Sulla base delle superiori valutazioni, avuto riguardo alla situazione di entrambi i coniugi e al rilievo che la moglie non deve sostenere oneri abitativi anche per la compressione del diritto di comproprietà del marito, non si ritiene di accogliere la domanda riconvenzionale di mantenimento avanzata dalla donna.

    Spese compensate in considerazione della natura degli interessi dedotti in giudizio.

    P.Q.M.

    il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

    – dichiara la separazione personale dei coniugi F.F. nato a omissis il omissis e P.C. nata, a omissis il omissis, coniugati a omissis il omissis (atto n. omissis parte, serie omissis, anno 1989) e ordina la trasmissione della presente sentenza all’Ufficio dello stato civile dove risulta registrato l’atto per l’annotazione;

    – affida ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia che vivrà con la madre e vedrà il padre liberamente, ogni qualvolta lo vorrà;

    – assegna alla moglie la casa coniugale, sita in omissis, via omissis, con quanto in essa contenuto;

    5) il marito corrisponderà alla moglie, per il mantenimento della figlia minore, l’assegno mensile di euro 1300,00 da versarsi entro il 5 del mese al domicilio della donna con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT oltre al 60% delle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa , divise scolastiche, eventuali ripetizioni e corsi di sostegno e di approfondimento, viaggi di studio in Italia e all’estero, gite e campi scuola, corsi di musica), sportive, ricreative, mediche e per salute per la figlia.

    – rigetta la domanda riconvenzionale di addebito e di mantenimento avanzata dalla resistente;

    – dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

  • Separazione consensuale senza figli. Formulario dell’avvocato D’Arcangelo

    Ogni separazione è a sè. Su questo non ci piove. Pubblico però di seguito  un mio personalissimo modello di  ricorso per separazione consensuale che può tornare utile a coniugi senza figli che intendano separarsi.

    TRIBUNALE DI BERGAMO

    Ricorso per Separazione Consensuale dei Coniugi

    Ill.mo Signor Presidente,

    La Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx (cod. fisc. xxxxxxxxxx), nata a ……………… il ………… residente in …………via…., ed il signor yyyyyyyyyyyy (cod. fisc. yyyyyyyyyyy), nato a ………………. (Bg) il ………………, residente in ………….., via ………….. entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Patrizia D’Arcangelo del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Cologno al Serio (Bg), Via Rocca, n. 6 (n. telefax per le comunicazioni 035/48.72.242), giusta procura speciale posta a margine del presente atto,

    premesso

    – che gli istanti in data ……… hanno contratto matrimonio civile in ………, mantenendo il regime di comunione legale dei beni;

    – che l’unione matrimoniale non è stata accompagnata dalla nascita di figli;

    – che il rapporto matrimoniale è divenuto impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti;

    Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi dell’art. 150 e ss. cod. civ. e 711 cod. proc. civ.,

    chiedono

    che la S.V. Ill.ma, convocate le parti innanzi a se per il prescritto

    tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia, in difetto, dichiarare la loro separazione per mutuo consenso, alle seguenti condizioni:

    1) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto;

    2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;

    3) i coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;

    4) i coniugi si danno atto che la signora xxxxxxxxxxxxxx si è spontaneamente allontanata dalla dimora coniugale con il consenso del yyyyyyyyyy e provvederà ad asportare completamente i propri effetti ed indumenti personali entro il giorno in cui verrà conclusa la vendita della casa coniugale;

    5) i coniugi si danno atto di aver conferito mandato ad una agenzia immobiliare, e ciò al fine di consentire la vendita della casa coniugale, il cui ricavato verrà ripartito nella misura del 50% in favore della signora xxxxxxxxxxxxxxx e nella misura dell’ulteriore 50% in favore del signor yyyyyyyy  in quanto comproprietari dell’immobile stesso.

    6) i coniugi convengono che la vendita della casa coniugale avverrà per una somma non inferiore ad €uro …………

    7) i coniugi si danno atto che il yyyyyyyyyyy continuerà ad abitare nella casa coniugale provvedendo interamente al pagamento delle varie utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefonia) sino a quando la compravendita della stessa non sarà andata a buon fine. Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale saranno altresì ad esclusivo carico del signor yyyyyyyyyyyyy.

    Si producono:

    1) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

    2) certificato di residenza di ciascuno dei coniugi

    3) certificato di stato di famiglia dei coniugi

    4) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi

     

    Cologno al Serio – Bergamo, lì ………………

    Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx

    Sig. yyyyyyyyyyyyyy

    Avv. Patrizia D’Arcangelo

  • UNA TASSA SUL DIVORZIO? IL CASO DELL’INGHILTERRA

    divorzio tassaAll’inizio di quest’anno ho letto che il governo inglese sta valutando di inserire una “tassa sul divorzio”.

    Il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Pensioni, Maria Miller ha infatti affermato:

    “Stiamo considerando di imporre una tassa sul divorzio, che potrebbe presto riguardare tutte le coppie sposate con figli. In caso di separazione, queste ultime dovranno pagare una tassa che servirà per finanziare il sistema che gestisce e supervisiona l’affidamento e il mantenimento dei figli. L’obiettivo è quello di convincere i genitori che il divorzio deve essere l’ultima soluzione possibile. Nel progetto c’è infatti anche un programma che cerca di aiutare i genitori a individuare e risolvere possibili problemi e contrasti in famiglia. Ma questo è solo un inizio. Io credo fermamente che tutto il sistema vada rivisto in favore del concetto di famiglia”.

    Una tassa? E perché mai? La notizia è di quelle che fanno certamente rabbrividire.

    Per ora, è bene precisarlo, si tratta solo di una proposta che dovrà poi eventualmente confrontarsi con l’opinione pubblica.

    Da un lato è certamente positivo che ci si interroghi sul degrado ormai diffuso della relazione familiare ma, dall’altro lato, è oltremodo ingenuo pensare che possa bastare l’introduzione di una tassa per ridurre i divorzi. Non è certamente una tassa che può tenere unita una famiglia.

    Non si può poi non considerare che una simile tassa rischierebbe di compromettere la libertà di scelta delle coppie meno abbienti, penalizzando così i coniugi che subiscono dal proprio partner abusi e soprusi di ogni genere.

    Scrive Giuseppe Anzani su Avvenire: “ L’amore è una cosa diversa, è promessa e dono totale. L’amore è un’arte da apprendere, ma è un’arte che nessuno ti insegna, questo è il punto. E forse il censimento dei disastri familiari è l’occasione per riflettere e per escogitare qualche rimedio serio, invece che una tassa, per “aiutare” le coppie in difficoltà, le famiglie in crisi, le vite minacciate di naufragio.
    È questa, in fondo, la differenza fra l’ordine giuridico concepito grezzamente come cintura di “diritti individuali” noncuranti, e l’ordine sociale che abbraccia la presenza delle persone vive, con l’intreccio di un dono reciproco. La scelta familiare è un dono singolarissimo, inconfondibile, irretrattabile. Perderlo è una sventura fra le più grandi. Io non giudico le persone che incontrano il divorzio; a volte mi è parso di sentire nella loro confidata ferita la nostalgia dolente di un bene perduto, quasi il varco di un lutto. Ma giudico una società indifferente a questi lutti, a questi cancelli del dolore; a queste statistiche dei fallimenti. Giudico una società che ha creduto finora di assolvere i suoi compiti negando di avere compiti, paga di esaltare ideologicamente “diritti” impiegati a distruggere, invece che a costruire. Altro che tasse, è il soccorso e la prevenzione ciò che ci manca”.

  • La giurisprudenza sull’affidamento dei figli: ecco quando il Tribunale di Bergamo dispone l’affidamento esclusivo

    Tribunale bergamo ordine avvocatiPubblico di seguito alcuni casi pratici in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto di dover disporre l’affidamento esclusivo anziché l’affidamento condiviso.

    R.g. n. 339/09 dott.ssa Giraldi: il Giudice ha ritenuto di poter giustificare l’affidamento in via esclusiva del minore alla sola madre, in relazione al comportamento tenuto dal padre che non solo ha omesso di osservare le modalità di frequentazione come disposte in via provvisoria dal presidente, facendo visita al bambino solo saltuariamente (comportamento che ha certamente provocato un senso seppur modesto di abbandono in capo al figlio con pregiudizio evidente per lo stesso e che evidenzia l’impossibilità di una fattiva collaborazione tra i coniugi con riferimento alle esigenze del minore), ma ha anche omesso di corrispondere con regolarità il contributo impostogli per il mantenimento.

    R.g. n. 1059/09 dott. Macripò: “la mancata costituzione in giudizio del coniuge costituisce per il giudice fonte di prova del disinteresse dello stesso verso la famiglia e verso la prole; in conseguenza pronuncia l’affido in via esclusiva al genitore ricorrente. Il genitore contumace potrà vedere i minori solo previo accordo con il genitore affidatario”.

    R.g. n. 1292/09 dott.ssa Caprino: sono elementi ostativi all’affidamento condiviso del minore: tossicodipendenza del genitore, anche pregressa; l’assenza nel corso del giudizio; l’aver lasciato andare all’asta la casa coniugale; il disinteresse profondo dimostrato nei confronti dei figli con la totale assenza di alcun contributo nei loro confronti nonostante i provvedimenti presidenziali; l’importante distanza di residenza tra i genitori (Calabria – Lombardia).

    R.g. n. 1286/09 dott.ssa Giraldi: dopo un primo affidamento del minore alla madre, dopo che in comparsa conclusionale veniva evidenziata l’insofferenza del minore ai meccanismi di visita stabiliti dal giudicante, la causa veniva rimessa in istruttoria e disposta CTU, che evidenzia la volontà del minore di stare con il padre. Il giudice si attiene a tale volontà.

    R.g. n. 340/09 dott.ssa Giraldi: il giudice recepisce le conclusioni della CTU che in un quadro di limitata idoneità genitoriale da parte di entrambi i genitori, affida la figlia alla madre e il figlio al padre, considerando opportuno mantenere la situazione esistente, alla quale i figli si sono adattati, piuttosto che imporre un nuovo mutamento che creerebbe certamente nuovo disagio ai minori, senza certezza di un vero vantaggio.

  • Separazione dei coniugi: quando la suocera è invadente ed impicciona

    separazione suocera invadente ed impiccionaDi frequente capita che i coniugi, per motivi di carattere economico, decidano di convivere con i genitori dell’uno o dell’altro.

    Altrettanto frequentemente capita che non si vada d’accordo con i suoceri con cui si condividono quotidianamente i medesimi spazi abitativi.

    Ebbene, è giusto che una persona sia costretta a vivere con i suoceri con cui non va d’accordo?

    Sulla questione è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “L’allontanamento dalla casa familiare, senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale; conseguentemente è causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da una “giusta causa”, da ravvisare anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò anche in assenza di tradimento o di violenze da parte del marito” (Cass. Civ. n. 4540/2011).

    In buona sostanza, la moglie può rifiutarsi di convivere con i suoceri qualora sussistano dei litigi frequenti che rendano intollerabile la convivenza.

    Del resto non è francamente ammissibile che una moglie (come purtroppo spesso accade) debba subire una posizione di soggezione nei confronti della suocera convivente ed una totale emarginazione dalle decisioni e dall’ordinaria conduzione della famiglia.

    In casi simili, pertanto, l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale è  legittimo e non può essere causa di addebito della separazione.

    Concludo con un dato interessante da cui si possono trarre spunti di riflessione: si calcola che il 30% delle separazioni sia dovuto proprio all’ingerenza dei suoceri nella vita dei coniugi.

  • Separazione dei coniugi: quando la casa familiare è dei suoceri

    separazione casa suoceriL’orientamento più recente della Suprema Corte ritiene che, in caso di separazione dei coniugi, la casa già adibita ad abitazione familiare possa essere restituita ai genitori/suoceri che la concessero in comodato.

    Degna di nota è, al riguardo, la recentissima sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011 della Cassazione. Nella specie, infatti, gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato la decisione dei giudici d’appello, che avevano disposto la restituzione dell’immobile concesso in comodato dalla suocera e assegnato in corso di separazione alla nuora, ritenendo integrato nella fattispecie l’ipotesi di sopravvenuto bisogno alla luce delle precarie condizioni di salute della donna risultanti da apposita certificazione medica e dalla produzione in giudizio di una lettera con cui il figlio le comunicava l’intenzione di non volerla più ospitare.

    Nella pronuncia in esame la Cassazione ha invero affermato che “nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c.”

    Questa, in sintesi, la riflessione della Suprema Corte   “una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi – la L., sua nuora – ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art. 155 c.c., comma 4, non è opponibile al comodante allorché, come nella specie, io stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 13603/04; v. anche Cass. n. 9253/05).

    Peraltro, il giudice dell’appello, in virtù della documentazione offerta dai certificati medici depositaci in giudizio e dalla lettera, in atti, con la quale uno dei figli della D.P. comunicava alla madre la propria intenzione di non volerla più ospitare, per esigenze personali nella propria abitazione, ha rinvenuto proprio nel caso in esame la sussistenza di quel bisogno sopravvenuto caratterizzato dalla urgenza e dalla non previsione, ovvero integrante la fattispecie di applicabilità della norma di cui all’art. 1809 c.c., comma 2.

    In altri termini, in tale ipotesi il rapporto di comodato è esterno e si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale”.

  • Separazione dei coniugi: l’assegno di mantenimento è deducibile fiscalmente?

    assegno di mantenimentoE’ bene innanzitutto tener presente che l’assegno di mantenimento versato in favore del coniuge riceve un trattamento fiscale differente dall’assegno di mantenimento che viene versato il favore del figlio.

    Infatti, l’assegno di mantenimento che un coniuge corrisponde all’altro coniuge a seguito di separazione o di divorzio è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato. Al tempo stesso tale assegno costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce. Occorre comunque precisare che affinché l’assegno di mantenimento possa essere dedotto dal reddito del coniuge obbligato è necessario che tale obbligo risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ovvero da ordinanza o sentenza) che dovranno essere esibiti, a richiesta, agli uffici fiscali (art. 10, comma 1, lett. C.,del D.P.R. 22.12.1986, n.917).

    L’assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli NON è deducibile (mai) dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l’art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

    Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge da quello spettante ai figli.

  • IL TRIBUNALE DI BERGAMO E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE

    assegno mantenimento Tribunale BergamoPubblico di seguito tre brevi estratti di sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo.

    Trib. Bergamo, dott.ssa Giraldi r.g. n. r.g. n. 2533/2009: “per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il contributo per il mantenimento del coniuge è dovuto allorché questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sussistendo una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. n. 25618/2007). L’attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro l’attitudine al lavoro del coniuge assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. n. 18547/2006).

    Trib. Bergamo, Dott.ssa Giraldi, r.g. n. 843/2009: “il diritto al mantenimento in favore del coniuge è costituito dall’assenza di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il modesto tenore di vita subito o tollerato. Benchè inoltre la separazione non determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudine di vita ed anche diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (Cass. Civ. n. 14080/2006).” Nel caso di specie, il marito con un reddito annuo di €uro 100.000,00 venne condannato al versamento di un assegno di mantenimento di €uro 2.000,00 mensili in favore della moglie il cui reddito annuo ammontava ad €uro 7.000,00)

    Trib. Bergamo, Dott. Macripò, r.g. n. 2582/2009: “non sussistono i presupposti per imporre al marito un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto che la richiedente non ha ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’effetiva attività lavorativa svolta dal marito e con riferimento alla sussistenza di una sproporzione significativa tra i redditi dei coniugi, tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale”.

  • Separazione dei coniugi:come si determina l’assegno di mantenimento dei figli?

    assegno-di-mantenimento.-jpgIl codice civile sancisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Ai fini della determinazione della misura e delle modalità di contribuzione al mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli, le risorse economiche di entrambi vanno determinate con riferimento al loro complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, o il prezzo ricavabile dall’alienazione di tali beni che, opportunamente reinvestito, potrebbe produrre nuovi profitti suscettibili di valutazione, risultando peraltro allo stato del tutto insufficienti le emergenze istruttorie al riguardo;

    L’assegnazione, ed il conseguente uso, della casa familiare ad alcuno dei coniugi, ex art. 155 quater c.c., costituisce, considerato anche il titolo di proprietà, utilità valutabile ai fini della regolazione dei rapporti economici fra i genitori, in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione, dovendosi quindi di ciò tener conto per accertare la consistenza patrimoniale di ciascun coniuge ai fini della determinazione dell’ assegno di mantenimento.

    Da oggi pubblicherò periodicamente alcuni esempi che  vi aiuteranno certamente a comprendere meglio come vengono  determinati  gli assegni di mantenimento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi.

    Iniziamo con la recentissima Ordinanza  Presidenziale, resa dal Tribunale  Salerno in data 15 febbraio 2011 (11518/09 R.G.)

    Alla luce delle risultanze istruttorie, il reddito annuo del marito è stato stimato presuntivamente in euro 30.000,00 (per redditi da lavoro autonomo e da impresa, e per utilità ritraibili dai beni mobili e immobili posseduti, salvi i necessari approfondimenti delle insufficienti indagini tributarie espletate) mentre in euro 0  è stato stimato il reddito annuo della moglie.

    In euro 400,00 mensili sono state stimate le spese per ciascuno dei figli compatibili con la situazione economica della famiglia, tenuto conto del tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori; è stata poi stimata  in euro 400,00 per ciascuno dei figli la valenza economica dei compiti domestici e di cura quotidiana dei minori; in euro 800,00 il totale della somma idealmente impiegata ogni mese per ciascuno dei figli; così determinandosi, anche alla luce dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in euro 400,00 (800,00: 2= 400) per ciascuno dei figli l’ assegno mensile che il marito corrisponderà alla moglie, con la quale prevalentemente risiederanno i figli per sopperire in via indiretta alle esigenze di mantenimento, cura, istruzione ed educazione degli stessi.

    Il Tribunale ha quindi determinato in €uro 400,00 mensili l’entità del mantenimento dovuto in favore della moglie (in quanto priva di adeguati redditi propri, tenendosi conto dello squilibrio reddituale esistente tra i coniugi ed al fine di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio).

    Il Tribunale ha poi determinato in euro 800,00, da adeguarsi agli Indici ISTAT (ovvero euro 400,00 a figlio) l’assegno mensile che il marito  corrisponderà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei due figli.

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