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Elezioni comunali e provinciali: il provvedimento del Garante della Privacy
Si avvicinano le elezioni provinciali e comunali. Ecco il provvedimento che l’Autorità Garante della Privacy ha di recente emanato:Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy – 7 aprile 2011
(Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2011)Registro dei provvedimenti
n. 128 del 7 aprile 2011IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO l’art. 130, commi 3-bis e ss. del Codice come da ultimo emendato dall’art. 20-bis del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, comma 1, legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U. n. 215 del 24 novembre 2009), che consente il trattamento dei dati personali degli intestatari di utenze pubblicate negli elenchi telefonici per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opposizione mediante l’iscrizione nel “registro pubblico delle opposizioni”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2 novembre 2010 relativo al “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”;
CONSIDERATO che il 15 e 16 maggio 2011 si terranno le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuali turni di ballottaggio che si terranno il 29 e il 30 maggio 2011;
CONSIDERATO che il 12 e 13 giugno 2011 si terrà , altresì, una consultazione referendaria;
CONSIDERATO che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati intraprendono numerose iniziative di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione e di propaganda elettorale e referendaria, e che ciò comporta l’impiego di dati personali per l’inoltro di messaggi elettorali e politici al fine di rappresentare le proprie posizioni in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie;
CONSIDERATO che il diritto riconosciuto a tutti i cittadini di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49 Cost.) deve essere esercitato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone cui si riferiscono i dati utilizzati, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 2 del Codice;
CONSIDERATO che le recenti modifiche di natura legislativa e regolamentare citate hanno introdotto una deroga al principio generale dell’obbligo di acquisizione del consenso libero, specifico e informato degli interessati che opera esclusivamente in relazione ai trattamenti, analiticamente individuati, volti ad effettuare telefonate con operatore per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
CONSIDERATO pertanto che tali modifiche non operano con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati per l’inoltro di messaggi elettorali e politici in relazione alle menzionate consultazioni elettorali e referendarie, per i quali resta ferma la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato degli interessati ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice;
CONSIDERATO altresì che il consenso dell’interessato deve essere preventivamente acquisito anche quando il trattamento dei dati personali per finalità di comunicazione e di propaganda elettorale venga realizzato mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore nonché mediante dispositivi quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms, come previsto dall’art. 130, commi 1 e 2 del Codice;
CONSIDERATO che, se i dati sono raccolti presso l’interessato, quest’ultimo deve essere previamente informato in ordine alle finalità , alle modalità e alle altre caratteristiche del trattamento, salvo che per gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati (art. 13, commi 1 e 2, del Codice);
VISTO che, se i dati non sono invece raccolti presso l’interessato, la predetta informativa è resa all’interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione (art. 13, comma 4, del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di dichiarare se l’adempimento all’obbligo di rendere l’informativa, da parte di un determinato titolare del trattamento, comporta o meno un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, e di prescrivere in tal caso eventuali misure appropriate (art. 13, comma 5, lett. c) del Codice);
VISTO il provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1165613) -con il quale sono stati indicati i presupposti e le garanzie in base alle quali partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica, nonché di propaganda elettorale e referendaria;
RITENUTO altresì che le prescrizioni del menzionato provvedimento devono intendersi qui integralmente richiamate, ad esclusione della lett. b) del punto 4, nella parte in cui si prevede l’utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dall’apposito simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell’allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004;
RITENUTO che, alla luce delle recenti modifiche normative e regolamentari, sia superata la previsione relativa all’indicazione del predetto simbolo grafico, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;
CONSIDERATO che il quadro di garanzie e di adempimenti richiamati con il predetto provvedimento del 7 settembre 2005 opera anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali e referendarie;
CONSIDERATO che, con il richiamato provvedimento, i soggetti che effettuano propaganda elettorale sono stati esonerati temporaneamente, a determinate condizioni, dall’obbligo di fornire previamente l’informativa ai soggetti interessati al trattamento (art. 13 del Codice);
CONSIDERATA la necessità di esonerare in via temporanea dall’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Codice partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati che trattano dati personali per esclusiva finalità di selezione di candidati alle elezioni, di comunicazione politica o di propaganda elettorale e referendaria, nel circoscritto ambito temporale concernente le prossime consultazioni elettorali e referendarie;
RITENUTO che, applicando i princìpi affermati nel citato provvedimento del 7 settembre 2005 a proposito dell’obbligo di informativa, deve ritenersi proporzionato rispetto ai diritti degli interessati esonerare il soggetto che utilizza i dati per esclusivi fini di propaganda elettorale e referendaria dall’obbligo di rendere l’informativa, sino alla data del 30 settembre 2011; ciò con riferimento alle sole ipotesi in cui:
1) i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
2) il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
RITENUTO che, decorsa la data del 30 settembre 2011, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano continuare a trattare (anche mediante mera conservazione) i dati personali raccolti lecitamente secondo le modalità indicate nel predetto provvedimento del 7 settembre 2005, per esclusive finalità di selezione di candidati, propaganda elettorale e referendaria e di connessa comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 30 novembre 2011, nei modi previsti dall’art. 13 del Codice;
RITENUTO che, nel caso in cui partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati non informino gli interessati entro il predetto termine del 30 novembre 2011 nei modi previsti dall’art. 13 del Codice, i dati dovranno essere cancellati o distrutti;
RILEVATO che l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice, con riferimento ai quali il titolare del trattamento è tenuto a fornire un idoneo riscontro;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÃ’ PREMESSO, IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, prescrive ai titolari di trattamento interessati, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, di adottare le misure necessarie ed opportune individuate nel provvedimento generale di questa Autorità del 7 settembre 2005, le cui prescrizioni si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento, ad esclusione della lett. B) del punto 4, nella parte in cui si prevede l’utilizzabilità dei dati degli abbonati i cui numeri telefonici sono affiancati dal simbolo grafico che attesta il consenso per la ricezione di chiamate telefoniche a carattere promozionale indicato nell’allegato III al provvedimento del 15 luglio 2004, in quanto tale previsione risulta superata dalle recenti modifiche legislative e regolamentari, come già evidenziato nei provvedimenti del Garante n. 16 del 19 gennaio e n. 73 del 24 febbraio 2011;
b)Â ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Codice dispone che partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati possano prescindere dal rendere l’informativa agli interessati, sino al 30 settembre 2011, solo se:
1)Â i dati siano raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque senza contattare gli interessati, oppure
2)Â il materiale propagandistico sia di dimensioni ridotte che, a differenza di una lettera o di un messaggio di posta elettronica, non renda possibile inserire un’idonea informativa anche sintetica;
c)Â che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 143, comma 2, del Codice.
Roma, 7 aprile 2011
IL PRESIDENTE
PizzettiIL RELATORE
PizzettiIL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli -
Stalking: arresti domiciliatari per la moglie molestatrice
Lo scorso anno, una donna, accusata di comportamenti persecutori ex art. 612 bis c.p. nei confronti del marito, veniva sottoposta al divieto di avvicinamento a quest’ultimo.Tuttavia la donna indagata, assolutamente incurante di tale provvedimento di divieto, aveva continuato a compiere atti vessatori nei confronti del marito mandandogli messaggi offensivi col telefono cellulare di un collega e diffondendo documenti contenenti accuse calunniose che riguardavano il presunto traffico di sostanze stupefacenti ad opera della intera famiglia.
A quel punto il Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva la sostituzione della misura con quella degli arresti domiciliari, essendosi evidenziate più gravi esigenze cautelari.
Tale provvedimento veniva successivamente confermato con ordinanza sia dal Tribunale del Riesame, sia dalla Corte di Cassazione Penale con sentenza n. 15230 del 4 aprile 2011 nelle cui motivazioni si legge quanto segue:
“Il Tribunale ha invero convalidato l’assunto del Gip secondo cui le esigenze cautelari, già apprezzate in sede di applicazione della misura coercitiva ex art. 282 ter c.p.p., dovevano reputarsi aggravate essendo emerso, dopo la esecuzione della misura stessa, che l’indagata continuava a tenere comportamenti minacciosi e molesti in danno della persona offesa e dei familiari, tali da costituire ulteriori reiterazioni del reato in contestazione (…).
I giudici hanno infatti preso in considerazione in primo luogo i comportamenti della prevenuta, oggetto di denunzie a suo carico, e li hanno valutati nell’esercizio del potere proprio del giudice del merito, la cui decisione, come è noto, se plausibile, logica e non riscontrata affetta da palesi aporie o mancanze, si sottrae al sindacato di questa Corte.
Risponde d’altro canto a logica il ragionamento esposto dal Tribunale secondo cui materia di valutazione non può che essere il comportamento che positivamente si accerta a carico della indagata e non anche il fatto che, a seguito dei detti comportamenti in violazione di legge, non risultino denunzie ulteriori.
In altri termini è razionale e logico sostenere che il giudice valuta il comportamento dell’agente in ragione delle sue manifestazioni apprezzabili oggettivamente e non in ragione di quanto, non risultando positivamente accertato, non potrebbe che costruire oggetto di una presunzione arbitraria. In secondo luogo non può dirsi carente il giudizio del Tribunale sol perché non ha espressamente considerato tutti gli altri elementi – fatta eccezione per il certificato della ASL del quale si dirà – sottolineati dalla difesa a favore della ricorrente.
Si trattava infatti di elementi tutti preesistenti alla adozione della misura originaria e pertanto già considerati necessariamente all’atto della applicazione del primo divieto ex art. 282 ter c.p.p., sicché non può dirsi carente la motivazione per effetto della quale le nuove manifestazioni aggressive della L. siano state considerate sul presupposto implicito della esistenza di tutti i connotati soggettivi che la riguardavano (incensuratezza, pregressa attività lavorativa etc.) e che necessariamente sono stati reputati non influenti o comunque non decisivi. In terzo luogo il Tribunale risulta avere preso in considerazione anche la certificazione sanitaria rilasciata dal Centro di salute mentale ed ha reso, sul tema, una motivazione che presenta una evidente plausibilità e che pertanto si sottrae all’ulteriore sindacato della Cassazione.
Il Tribunale ha infatti dato atto che la indagata è risultata affetta da una patologia di tipo paranoideo che, da un lato, rappresenta una probabile chiave di lettura degli eventi al vaglio della accusa e, dall’altro, non è ritenuta del tutto risolta a causa della recente instaurazione della terapia: questa, essendo in corso, non ha prodotto effetti stabilizzati e non da garanzia della cessazione delle condotte aggressive e persecutorie ai danni della persona offesa.
Sul punto la difesa lamenta una illogicità della motivazione ma, sostanzialmente, propone una alternativa lettura della certificazione medica, non consentita dinanzi al giudice della legittimità .
Invero è da escludere che la certificazione sia stata oggetto di un travisamento, peraltro neppure denunciato dai ricorrenti, essendo evidente che il sanitario del centro di salute mentale ha espresso un giudizio di valore (sulla capacità contenitiva dei comportamenti impulsivi ad opera del trattamento farmacologico), in termini probabilistici e tali da essere devoluti al prudente apprezzamento del giudice. E il Tribunale a tale apprezzamento non si è sottratto, rendendo una valutazione del tutto razionale e plausibile allorché ha argomentato sulla permanenza della possibilità che la prevenuta, essendo in corso la terapia che oltretutto è su base volontaria, non sia del tutto al riparo dalle intemperanze già dimostrate.
Tali considerazioni rendono evidente anche la infondatezza della doglianza sulla asserita mancanza di motivazione riguardo alla possibilità di conseguire il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il giudizio del Tribunale sul punto non difetta di alcuno dei necessari presupposti di fatto ed è del tutto plausibile e coerente con le premesse, laddove si esprime per la non prevedibilità che alla prevenuta sia concesso il detto beneficio, a causa della propensione, già dimostrata, a reiterare condotte della stessa specie di quella per la quale si procedeâ€._____________________________________________________________________________________________________________________
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Separazione dei coniugi: se non ci sono figli (minori o maggiorenni non autosufficienti) il Tribunale non dispone l’assegnazione della casa coniugale
L’assegnazione della casa familiare, come è noto, risponde all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, sicché resta imprescindibile il requisito dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti.
Invero l’art. 155 comma 4° c.c. (nel testo vigente prima della riforma operata dalla L. n. 54/2006) stabiliva che “L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli”. L’art. 155 quater c.c. (inserito dall’art. 1 comma 2° della L. n. 54/2006) dispone ora (al comma 1 °) che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà . Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643″.
È di tutta evidenza che la disposizione dell’art. 155 quater comma 1° c.c. è più ampia di quella del previgente art. 155 comma 4° c.c., poiché il disposto dell’art. 155 quater c.c., facendo riferimento all”`interesse dei figli”, conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all’affidamento dei figli minori (mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi è giuridicamente irrilevante, di tal che il Giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale).
Ad ogni buon fine, si rileva che la Corte Suprema ha più volte evidenziato (condivisibilmente) che il previgente art. 155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. in tema di separazione (al pari dell’art. 6 della legge n. 898/1970 in tema di divorzio) subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi: in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà o appartenga essa a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non essendo la medesima neppure prevista dall’art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento (in tale caso, in mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione). -
Divorzio: il marito ricchissimo deve mantenere la moglie anche se ricca
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2747 depositata il 4 febbraio 2011: il marito “ricchissimo†deve versare l’assegno divorzile alla moglie anche se ricca.La Suprema Corte ritiene infatti che l’esame della domanda dell’assegno divorzile debba fondarsi in relazione alle potenzialità economiche delle parti sia patrimoniali che reddituali.
Pertanto, qualora la ex moglie non sia in grado di mantenere il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio alla stessa va riconosciuto l’assegno divorzile. L’importo di tale assegno deve essere fissato in una misura che tendi a riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della beneficiaria.
Pubblico di seguito un estratto della sentenza in argomento:
“In considerazione delle potenzialità economiche delle parti sia patrimoniali che reddituali, su cui deve fondarsi l’esame della domanda di assegno divorzile (cfr. Cass. 13 luglio 2007 n. 15610), la Corte d’appello ha correttamente presunto l’esistenza di un tenore di vita condotto nel matrimonio dalle parti non raggiungibile in alcun modo dalla T. , anche con le sue attuali entrate di discreto livello, con motivazione logicamente congrua e senza errori di diritto, essendo le condizioni socio-economiche del B. di livello così elevato da essere irraggiungibili, per cui l’assegno si è fissato in una misura che tendenzialmente vuole riequilibrare; ma solo in parte la situazione reddituale e patrimoniale della controricorrente, dovendosi di regola escludere che la esistenza di entrate sufficienti a fruire di un discreto livello di vita per chi richiede l’assegno di divorzio possa impedire il riconoscimento del diritto a quest’ultimo, allorché le eccezionali situazioni patrimoniali e reddituali della vita comune nel matrimonio siano state tali da imporre un’integrazione a titolo di assegno anche se questo non è sufficiente a coprire la differenza di livello ma consente almeno in parte di attenuarne gli effetti in relazione al raggiungimento di standard di vita più vicini a quelli già goduti.
È quindi da negare che nel caso si sia applicato l’art. 156 c.c., essendosi pervenuti ad accertare l’esistenza del diritto all’assegno, per la necessità di adeguare la situazione economico-sociale della donna a quella fruita da lei nel matrimonio, riequilibrata parzialmente e solo tendenzialmente, con il disposto assegno di divorzio.
Si deve negare che precluda il riconoscimento del diritto all’assegno una capacità di produzione del reddito sufficiente ad una vita dignitosa o agiata di chi chiede l’assegno, ma in ogni caso di gran lunga inferiore alle entrate prodotte e producibili, sia all’epoca della vita comune durante il matrimonio che all’attualità , con il patrimonio in proprietà o in usufrutto dell’altra parte, la cui redditività nella concreta fattispecie non può che essere grandemente aumentata rispetto al 1998, in ragione del notorio incremento dei canoni di locazione tra gli anni novanta e l’attualità †-
La mamma non può abbandonare i figli, neppure quando il marito è violento
La Suprema Corte ha di recente affermato che l’indole violenta del marito non può giustificare l’abbandono dei figli da parte della mamma.La donna è stata quindi condannata ai sensi dell’art. 570, primo comma cod. pen. per aver abbandonato il domicilio domestico sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei quattro figli minorenni.
Ecco il testo integrale della sentenza:
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 21 dicembre 2010 – 16 marzo 2011, n. 10745
Presidente Mannino– Relatore ContiRitenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso confermava la sentenza in data 1 febbraio 2008 del Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con la quale L.A.M. veniva condannata alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200 di multa in quanto responsabile del reato di cui all’art. 570 (comma primo) cod. pen., per avere abbandonato il domicilio domestico sottraendosi agli obblighi di assistenza nei confronti dei quattro figli minori (in … ).
2. Osservava la Corte di appello che, seppure l’allontanamento dal domicilio domestico poteva ritenersi dovuto al timore della L. di un pregiudizio alla incolumità fisica in relazione alla condotta violenta del marito, da lei denunciato in precedenza per lesioni personali, non poteva invece essere giustificato il completo disinteresse della imputata nei confronti dei figli minori, durato per circa quattro anni, nel corso della quale la stessa non aveva mantenuto alcun contatto con i figli, neppure mediante telefonate. Tale condotta integrava appieno la fattispecie di cui al primo comma dell’art. 570 cod. pen..
3. Ricorre per cassazione l’imputata, a mezzo del difensore avv. Carmine Verde, che, con un unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 570 cod. pen, e il vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato contestato, osservando che, pacifico essendo che la L. era stata costretta a lasciare il domicilio domestico per la condotta violenta del marito, doveva ritenersi per la medesima ragione scriminato il suo mancato rientro in famiglia, e che, d’altra parte, la stessa non aveva mai cessato di informarsi sulle condizioni di vita dei figli.Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso appare inammissibile, in quanto la ricorrente si limita genericamente a criticare la sentenza impugnata, senza tenere conto delle pertinenti considerazioni in essa svolte, in particolare con riferimento alla assenza di giustificazione di una condotta di totale disinteresse verso i figli mostrata dall’imputata per circa quattro anni, che non poteva essere scusata facendosi esclusivamente leva sul timore in cui essa versava per l’indole violenta del marito.
2. Tuttavia, a norma dell’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno in punto di determinazione della pena, illegalmente stabilita dai giudici di merito in quella detentiva congiuntamente a quella pecuniaria, pur essendosi ritenuta sussistente nella specie l’ipotesi di cui al primo comma dell’art. 570 cod. pen., che prevede in via alternativa la pena della reclusione e quella della multa.P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena e rinvia alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della stessa.
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Separazione dei coniugi: no all’addebito se la crisi coniugale è precedente al tradimento
La Corte di Cassazione ritiene da tempo che la violazione dell’obbligo di fedeltà non sia causa di addebito qualora la crisi coniugale fosse già in atto.Tale principio è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 2093 del 28 gennaio 2011 ove si legge: “la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente grave in quanto di regola rende intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica ex se l’addebito della separazione al coniuge responsabile, non è causa d’addebito se risulti provato che comunque non ha avuto incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, siccome essa già preesistevaâ€.
In buona sostanza, stando a quanto affermato dagli “ermelliniâ€, la violazione dell’obbligo di fedeltà costituisce una circostanza sufficiente a determinare la pronuncia di addebito della separazione a carico del coniuge responsabile soltanto nel caso in cui sussista il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale (si tratta di un accertamento riservato al giudice del merito che, se adeguatamente motivato, è incensurabile).
Anche in casi di constatata ed inconfutabile prova del tradimento il Giudice deve quindi svolgere un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento tenuto da entrambi i coniugi. Giacché se da esso dovesse risultare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, sicuramente la prova del tradimento non sarebbe di per sé sufficiente a pronunciare la separazione con addebito. Infatti, accertato a carico di un coniuge un comportamento riprovevole, non può essere omesso l’esame anche della condotta dell’altro, non potendo quel comportamento essere giudicato senza un suo raffronto con quello del coniuge.
La Cassazione (cfr.,ad esempio, sentenza n. 559/03) ritiene quindi che il giudice abbia l’obbligo di verificare se e quale incidenza i comportamenti denunciati ed accertati abbiano avuto nella crisi coniugale. Tale accertamento richiede una valutazione globale e comparativa dei comportamenti dei separandi. -
IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E L’UTILIZZO DI TELECAMERE
L’art. 4 del c.d. Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) recita testualmente: “Impianti audiovisivi.
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza socialeâ€
Con sentenza n. 6498 del 22 marzo 2011, la Cassazione Civile Sezione Lavoro è di recente intervenuta ad interpretazione della suddetta norma affermando quanto segue:
“Il comma 1 di questo articolo prevede il divieto di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Il comma 2 tuttavia prevede la possibilità di utilizzare gli impianti e le apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive oppure dalla sicurezza del lavoro, sebbene ne derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, ma alla condizione di un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (o con la commissione interna) e, in difetto di accordo, del rilascio di un provvedimento autorizzativo da parte dell’ispettorato del lavoro, il quale può precisare le modalità di uso degli impianti stessi.
Con queste previsioni il legislatore ha inteso contemperare l’esigenza di tutela dei lavoratori a non essere controllati a distanza con quella del datore di lavoro (in funzione eventualmente anche di interessi più generali) relativamente agli aspetti presi in considerazione dal comma 2, subordinando, in presenza di questi ultimi interessi, il superamento del divieto altrimenti inderogabile di controllo dei lavoratori a distanza (comma 1) – mediante l’ammissione di un tipo di controllo che, seppure dettato per esigenze diverse da quelle del mero controllo dell’attività dei lavoratori, può in pratica consentire al datore di lavoro di compiere anche quel tipo di osservazione del comportamento del lavoratore – ad una valutazione di congruità alla quale partecipa la rappresentanza dei lavoratori o un organo pubblico qualificato (cfr.Cass. n. 15892/2007 e 4375/2010).
Come è logico e confermato dal complesso della giurisprudenza in materia di questa Corte, nell’ambito delle esigenze prese in considerazione nel comma 1 è ricompresa anche quella di tutela del patrimonio aziendale, potendo apparire non del tutto chiarito dalla giurisprudenza solo in quali precisi limiti le apparecchiature volte alla tutela dello stesso possano considerarsi, in relazione all’oggetto dei relativi controlli, addirittura esclusi dalla esigenza della previa autorizzazione a norma dell’art. 4, comma 2, dello statuto (cfr. Cass. n. 1236/1983, 8250/2000,4746/2002, 15892/2007, 4375/2010). La vicenda in esame, tuttavia offre l’occasione di un ulteriore approfondimento riguardo a tale punto con la precisazione che la procedura autorizzatoria di cui all’art. 4, comma 2 è senza dubbio necessaria tutte le volte in cui i controlli vengono a consentire in via di normalità – e, si direbbe, inevitabilmente -, il controllo anche delle prestazioni lavorative, come nel caso in esame.
Poiché nella specie, come è pacifico, gli impianti per il controllo sono stati autorizzati a norma dell’art. 4 dello statuto dei lavoratori, e l’utilizzazione in causa delle relative riprese riguarda proprio le esigenze di tutela alla base della loro installazione e autorizzazione, non è ravvisabile alcuna violazione della disciplina legale in esame, anche se il controllo a distanza ha costituito il mezzo per rilevare e dimostrare un illecito avente anche rilievo disciplinareâ€
Con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha quindi affermato che, laddove l’installazione in azienda di impianti audiovisivi sia avvenuta previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, le riprese eventualmente effettuate e dalle quali si ricavi un comportamento del dipendente che integra gli estremi di una giusta causa di licenziamento (furto di beni aziendali), possono essere lecitamente utilizzate nel processo che ne è seguito.
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Assegno di mantenimento, spese straordinarie, affidamento condiviso e nascita di un ulteriore figlio fuori dal matrimonio: tutto in un caso pratico del Tribunale di Roma
Tribunale  Roma  sez. I, sentenza n. 16457 del 27 luglio 2010REPUBBLICA ITALIANA
EST NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZ. I
così composto:
dott. Rosaria Ricciardi presidente
dott. Franca Mangano    giudice
dott. Anna Mauro        giudice est
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22953/2007 RGAC
vertente
tra F.F. elettivamente domiciliato in R., via …, presso lo studio
dell’avv.to D.C. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
ricorrente
P.C.elettivamente domiciliata in Roma, via …, lo studio degli
avv.ti G.S. e N.P. Di G. che la rappresentano e difendono giusta
procura atti
resistente
con l’intervento in causa del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma
OGGETTO:
separazione  personale dei coniugi
Diritto
Motivi della decisione
Non vi è contestazione sull’impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. L’elevata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti e la separazione protrattasi per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere la intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi .
Preliminarmente deve rilevarsi che la causa è stata istruita solo documentalmente avendo entrambe le parti richiesto alla prima udienza fissata dinanzi al giudice istruttore che la causa venisse rinviata immediatamente per la precisazione delle conclusioni.
Per tale motivo la richiesta, ormai tardiva di poter effettuare attività istruttoria formulata dalla parte resistente all’udienza di precisazione delle conclusioni, è stata disattesa.
La resistente ha chiesto sia con la comparsa di costituzione e risposta depositata per l’udienza presidenziale, sia con la memoria di cui air art. 709 c.p.c. che la separazione venisse addebitata al marito e ha individuato la causa della fine del rapporto in una relazione extra-coniugale da questo intrattenuta con persona con cui attualmente l’uomo convive e da cui ha avuto una figlia.
Orbene, il marito ha negato che la fine del rapporto sia da imputarsi alla relazione (che comunque non nega di intrattenere ) e non può dirsi comunque provato in modo inconfutabile, e in tal senso non sono di ausilio le dolorose dichiarazioni della giovane figlia M., che la frattura coniugale sia causalmente riconducibile a detta relazione, ben potendo questa essere intervenuta quando ormai, nonostante un’apparenza formale, l’armonia familiare era compromessa ed il distacco affettivo già intervenuto.
La conflittualità dimostrata nei rapporti interpersonali tra i coniugi e il difficilissimo rapporto padre-figlia non sono ostacolo all’affidamento condiviso della figlia (che diverrà maggiorenne tra qualche mese), posto che l’art. 155 bis c.c.. Consente l’affidamento esclusivo monogenitoriale solo in presenza di un accertamento serio della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore. In considerazione dell’età della ragazza – che continuerà a vivere con la madre nella casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e che, per tale motivo deve essere assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto – questa vedrà il padre liberamente ogni qual volta lo vorrà . La difficoltà di rapporto del padre con la figlia non può certo imputarsi, come dichiara il padre, all’esclusiva responsabilità della madre, quanto piuttosto alla difficoltà per la ragazza di contenere emotivamente la potentissima ferita derivatale dalla separazione dei genitori e di comprendere ed accettare fino in fondo la fine del loro rapporto, l’allontanamento del padre e la condivisione di vita da parte di quest’ultimo con una dorma diversa dalla madre.
Quanto alla determinazione del contributo per il mantenimento della figlia si rileva che gli elementi di fatto non sono mutati rispetto a quanto valutato in sede presidenziale prima e dalla Corte d’Appello dopo, Dalla dichiarazione dei redditi del 2009 per l’anno 2008 risulta che il marito gode di un reddito lordo di euro 112755,00 e netto di 72.6S8,00; è proprietario al 50% della casa coniugale e di un immobile concesso in locazione da cui ricava una rendita di euro 547,00 mensili nonché di un appartamento comprato dopo la separazione , in cui vive con la nuova famiglia di fatto, per l’acquisto del quale ha acceso un mutuo.
La moglie nello stesso anno ha goduto di un reddito lordo di euro 46.730,00 e netto di euro 34.235,00ed è comproprietaria oltre che della casa coniugale anche di altri immobili.
Pertanto, considerati i tempi di permanenza presso la madre e il conseguente valore economico delle prestazioni di cura ed assistenza assicurate dal genitore convivente, nonché la compressione del diritto di comproprietà del ricorrente sulla casa coniugale il Collegio ritiene di potere quantificare, fermi per il passato i provvedimenti adottati, in euro 1300,00 mensili l’ammontare dell’assegno per la figlia, importo che su base annua è inferiore ad 1/4 del reddito del ricorrente. Affinché il predetto importo rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso siano aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall’Istat a decorrere dal mese di marzo 2009 ( indice base manzo 2008).
Al fine di far recuperare al padre il ruolo di partecipazione attiva alle scelte fondamentali relative alla figlia, si dispone che il F. provveda a contribuire, in misura del 60%, alle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa , divise scolastiche, eventuali ripetizioni e corsi di sostegno e di approfondimento, viaggi di studio in Italia e all’estero, gite e campi scuola, corsi di musica), sportive, ricreative, mediche, per salute per la figlia.
Si rileva infine che la nascita di una figlia dall’unione naturale non si ritiene possa incidere sugli obblighi contributivi nei confronti della figlia nata in costanza di matrimonio, nel pieno della crescita e degli studi e che ha il pieno diritto di godere del tenore di vita di cui la famiglia ha goduto e che comunque avrebbe potuto godere. Il ricorrente, d’altro canto, che ha scelto in età matura di diventare padre per la seconda volta, ha liberamente e consapevolmente valutato la propria capacità economica di poter far fronte, con l’ausilio economico della nuova compagna, agli obblighi derivatigli dalla seconda paternità senza per questo nulla togliere alla prima figlia.
Sulla base delle superiori valutazioni, avuto riguardo alla situazione di entrambi i coniugi e al rilievo che la moglie non deve sostenere oneri abitativi anche per la compressione del diritto di comproprietà del marito, non si ritiene di accogliere la domanda riconvenzionale di mantenimento avanzata dalla donna.
Spese compensate in considerazione della natura degli interessi dedotti in giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
– dichiara la separazione personale dei coniugi F.F. nato a omissis il omissis e P.C. nata, a omissis il omissis, coniugati a omissis il omissis (atto n. omissis parte, serie omissis, anno 1989) e ordina la trasmissione della presente sentenza all’Ufficio dello stato civile dove risulta registrato l’atto per l’annotazione;
– affida ad entrambi i genitori in modo condiviso la figlia che vivrà con la madre e vedrà il padre liberamente, ogni qualvolta lo vorrà ;
– assegna alla moglie la casa coniugale, sita in omissis, via omissis, con quanto in essa contenuto;
5) il marito corrisponderà alla moglie, per il mantenimento della figlia minore, l’assegno mensile di euro 1300,00 da versarsi entro il 5 del mese al domicilio della donna con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall’ISTAT oltre al 60% delle spese scolastiche e di studio (semplificatamente, rette e tasse di iscrizione, libri e materiale didattico, mensa , divise scolastiche, eventuali ripetizioni e corsi di sostegno e di approfondimento, viaggi di studio in Italia e all’estero, gite e campi scuola, corsi di musica), sportive, ricreative, mediche e per salute per la figlia.
– rigetta la domanda riconvenzionale di addebito e di mantenimento avanzata dalla resistente;
– dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
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Recupero Crediti. L’atto di precetto. Il Formulario
ATTO DI PRECETTO
La società XXXXXX., con sede legale in ……….. , in persona legale rappresentante sig……….., P.IVA n. ……..C.F. n. ………., rappresentata e dall’avv. Patrizia D’Arcangelo del Foro di Bergamo, con studio in Cologno al Serio (Bg) ed ivi elettivamente domiciliata giusta procura a margine del presente atto
Premesso
– che su ricorso della società xxxxxx., depositato in data ……….., il Tribunale di ………., con decreto n. ……….del ………, ha ingiunto alla società YYYY, con sede in ……….., via ………, di pagare alla istante la somma di Euro ……….. per sorte capitale oltre interessi legali dalla scadenza del credito al saldo effettivo, oltre spese legali liquidate in complessivi Euro ………… oltre IVA e CPA come per legge e successive spese occorrende;
– che il sopraccitato decreto, notificato alla società YYYY in data …………, il ……… è stato dichiarato esecutivo dal Presidente del Tribunale di Bergamo per mancata opposizione nei termini di legge e, quindi, munito di formula esecutiva dal Cancelliere presso lo stesso Tribunale in data …………..;
tutto ciò premesso, la società XXXXXX come sopra rappresentata
INTIMA PRECETTO
alla società YYYY, in del legale rappresentante pro-tempore, con sede in …….,  di pagare, entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla notifica del presente atto, con avvertimento che, in mancanza, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata, le seguenti somme:
– sorte capitale                                                            Euro
– interessi legali al 31.3.04Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Euro
– spese legali liquidate in d.ing.                                Euro
– CPA 4% su Euro ……                                                  Euro
– IVA 20% su Euro ……                                                Euro
Totale                                                                              Euro
oltre le seguenti successive spese e competenze:
– disamina titolo                                                         Euro
– per la richiesta di notificazione del decreto    Euro
– spese di notifica (esenti)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Euro
– ritiro atto notificato e disamina relata                 Euro
– richiesta registrazione uff. Registro                       Euro
– richiesta di copia in formula esecutiva                Euro
– atto di precetto                                                           Euro
– scritturazione e collazione                                        Euro
– onorario                                                                      Euro
Totale                                                                                    Euro
oltre spese di registrazione                                         Euro
– CPA 4% su Euro …..                                                      Euro
– IVA 20% su Euro ….                                                Euro
Totale                                                                               Euro
e così in totale la somma di Euro …………….. oltre ulteriori interessi fino al saldo effettivo, spese di notifica del presente atto e successive spese occorrende.
Cologno al Serio – Bergamo, lì………..
avv. Patrizia D’Arcangelo
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Separazione consensuale senza figli. Formulario dell’avvocato D’Arcangelo
Ogni separazione è a sè. Su questo non ci piove. Pubblico però di seguito un mio personalissimo modello di ricorso per separazione consensuale che può tornare utile a coniugi senza figli che intendano separarsi.
TRIBUNALE DI BERGAMO
Ricorso per Separazione Consensuale dei Coniugi
Ill.mo Signor Presidente,
La Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxx (cod. fisc. xxxxxxxxxx), nata a ……………… il ………… residente in …………via…., ed il signor yyyyyyyyyyyy (cod. fisc. yyyyyyyyyyy), nato a ………………. (Bg) il ………………, residente in ………….., via ………….. entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Patrizia D’Arcangelo del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Cologno al Serio (Bg), Via Rocca, n. 6 (n. telefax per le comunicazioni 035/48.72.242), giusta procura speciale posta a margine del presente atto,
premesso
– che gli istanti in data ……… hanno contratto matrimonio civile in ………, mantenendo il regime di comunione legale dei beni;
– che l’unione matrimoniale non è stata accompagnata dalla nascita di figli;
– che il rapporto matrimoniale è divenuto impossibile ed intollerabile a causa di gravi incompatibilità di carattere ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti;
Tanto premesso, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, ai sensi dell’art. 150 e ss. cod. civ. e 711 cod. proc. civ.,
chiedono
che la S.V. Ill.ma, convocate le parti innanzi a se per il prescritto
tentativo obbligatorio di conciliazione, Voglia, in difetto, dichiarare la loro separazione per mutuo consenso, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
3) i coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
4) i coniugi si danno atto che la signora xxxxxxxxxxxxxx si è spontaneamente allontanata dalla dimora coniugale con il consenso del yyyyyyyyyy e provvederà ad asportare completamente i propri effetti ed indumenti personali entro il giorno in cui verrà conclusa la vendita della casa coniugale;
5) i coniugi si danno atto di aver conferito mandato ad una agenzia immobiliare, e ciò al fine di consentire la vendita della casa coniugale, il cui ricavato verrà ripartito nella misura del 50% in favore della signora xxxxxxxxxxxxxxx e nella misura dell’ulteriore 50% in favore del signor yyyyyyyy  in quanto comproprietari dell’immobile stesso.
6) i coniugi convengono che la vendita della casa coniugale avverrà per una somma non inferiore ad €uro …………
7) i coniugi si danno atto che il yyyyyyyyyyy continuerà ad abitare nella casa coniugale provvedendo interamente al pagamento delle varie utenze (gas, acqua, energia elettrica, telefonia) sino a quando la compravendita della stessa non sarà andata a buon fine. Le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale saranno altresì ad esclusivo carico del signor yyyyyyyyyyyyy.
Si producono:
1) Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
2) certificato di residenza di ciascuno dei coniugi
3) certificato di stato di famiglia dei coniugi
4) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni dei coniugi
Cologno al Serio – Bergamo, lì ………………
Sig.ra xxxxxxxxxxxxxxx
Sig. yyyyyyyyyyyyyy
Avv. Patrizia D’Arcangelo
