• Animali domestici in Condominio? Ecco il recentissimo orientamento della Cassazione

    cane gatto condominio La Cassazione ha finalmente affermato che il regolamento condominiale, approvato dalla maggioranza dei partecipanti, NON può vietare ai condomini di tenere nei propri appartamenti un animale domestico.

    Un simile divieto, infatti, comporta una compromissione del diritto di proprietà dei singoli condomini e, in quanto tale, deve essere approvato ad unanimità.

    Ecco la decisione degli Ermellini:

    “ Orbene, occorre considerare che le clausole del regolamento condominiale che impongono limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà incidono sui diritti dei condomini, venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca (Cass. 13164/2001); ne consegue che tali disposizioni hanno natura contrattuale, in quanto vanno approvate e possono essere modificate con il consenso unanime dei comproprietari, dovendo necessariamente rinvenirsi nella volontà‘ dei singoli la fonte giustificatrice di atti dispositivi incidenti nella loro sfera giuridica: certamente, tali disposizioni esorbitano dalle attribuzioni dell’assemblea, alla quale è conferito il potere regolamentare di gestione della cosa comune, provvedendo a disciplinarne l’uso e il godimento.

    Ciò posto, il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva (12028/1993). La sentenza va cassata in relazione al motivo; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ.: pertanto, va rigettato l’appello proposto dal Condominio avverso la decisione di primo grado che va confermata. Le spese del giudizio di appello e quelle della presente fase vanno poste a carico del Condominio, risultato soccombente” (Cass. Civ. n. 3705/2011).

  • I danni del terzo trasportato: nella causa contro l’Assicurazione non si applica il Foro del Consumatore

    sinistro stradaleCon sentenza n. 29276 del 12 dicembre 2008 la Cassazione ha espresso il seguente principio:

    “In tema di responsabilità per la circolazione dei veicoli, deve escludersi che il terzo trasportato legittimato, ai sensi dell’art. 141 del d.lg. n. 209 del 2005, all’esercizio dell’azione per i danni riportati nel sinistro direttamente contro l’assicuratore del veicolo rivesta la qualifica di consumatore e possa invocare l’operatività del cosiddetto foro del consumatore ai sensi dell’art. 33, lett. u, del d.lg. n. 206 del 2005, in quanto estraneo al regolamento negoziale assicurativo e conseguentemente non qualificabile come «beneficiario» della polizza”.

    Indico di seguito la lucida ed argomentata motivazione della Suprema Corte:

    “Il D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141, nel prevedere che il trasportato possa agire contro l’assicuratore del veicolo sul quale trovavasi trasportato introduce una possibilità di agire contro l’assicuratore che, trovando la sua fonte direttamente nella legge, non sembra in alcun modo riconducibile all’ipotesi di azione esercitata da un consumatore. Da tanto consegue che la regola del foro del consumatore non può ad essa essere estesa per evidente mancanza di eadem ratio di disciplina.

    In effetti, tenuto conto che la ratio del foro del consumatore si spiega in termini di tutela di una parte supposta dalla legge “debole” in sede di contrattazione è di tutta evidenza che la sua applicazione postula che esso debba trovare applicazione quando l’azione è esercitata sulla base del contratto e, quindi, da chi ha contrattato o utendo iuribus di costui. La tutela espressa dalla regola relativa al foro è, dunque, giustificata se deve trovare applicazione a costui ed è come tale riferibile solo alla sua posizione: così, se il contratto è stato stipulato da un soggetto, rivestente la posizione di consumatore e taluno agisce surrogandosi nei suoi diritti il foro del consumatore va riferito a colui che aveva contrattato e non certo a chi si surroga.

    Ora, l’azione di cui all’art. 141 c.p.c., ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall’avere il trasportato a qualsiasi titolo (art. 122, comma 2, del D.Lgs.) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo.

    Ciò non toglie, però, che nel momento della stipulazione del contratto assicurativo la posizione di consumatore resti sempre e soltanto quella del soggetto che stipula l’assicurazione e non quella del trasportato. Nè – al contrario rispetto a quanto assume l’istante – il trasportato può assumere la posizione di “consumatore” per il fatto che l’art. 122, comma 2, del D.Lgs. preveda che l’assicurazione copre anche il danno da lui subito. Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell’art. 141, che lo abilita all’azione diretta, introducendo nella fattispecie costitutiva dell’azione esercitabile appunto tale espressa previsione normativa, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall’assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile. Solo l’assicurato resterebbe, pertanto, il consumatore.

    Per tale ragione non può condividersi la suggestione espressa nell’illustrazione del motivo nel senso che il trasportato sarebbe beneficiario del contratto assicurativo. Sul significato di questo essere il trasportato “beneficiario” bisogna, infatti, intendersi. Egli, fin quando la vicenda si apprezza soltanto sul piano del regolamento contrattuale assicurativo, è beneficiario nel senso in cui un terzo può esserlo quando il contratto si stipula “a vantaggio del terzo”, nel senso che, senza che il terzo entri nel contratto, la prestazione dedotta nel contratto debba essere eseguita appunto a suo beneficio. Rispetto al contratto il terzo in questione rimane del tutto estraneo al regolamento e, quindi, non può assumere i panni del consumatore e beneficiare della tutela a costui riconosciuta.

    Del tutto diverso è il caso in cui, invece, un contratto assicurativo si stipuli a favore del terzo, cioè di un terzo determinato o determinabile e sia lo stesso contratto a prevedere che questo terzo acquisisca i diritti contrattuali e li possa esercitare. In questo caso, essendo la stessa previsione contrattuale ad attribuirgli il diritto è evidente che la tutela data a chi stipula il contratto come “consumatore” dev’essere riferita anche al terzo, poichè nella logica del contratto egli nella sostanza viene ad assumere quella veste sulla base della contrattazione dello stipulante, onde i commoda della posizione di costui non possono che essere anche a lui riferibili. Ciò, almeno per quanto attiene alle vicende in cui il terzo voglia esercitare i diritti nascenti a suo favore dal contratto. Questione delicata è, invece, quella dell’individuazione del foro del consumatore quando insorga controversia sull’acquisto da parte del terzo del diritto nascente dal contratto o sulla permanenza della stipulazione a suo favore: in questo caso potrebbe ritenersi che la posizione di consumatore resti quella dello stipulante.

    Nel caso del trasportato non si è, però, in presenza di un contratto a favore del terzo ed è solo la legge a prevedere che il terzo trasportato possa esercitare l’azione risarcitoria contro l’assicuratore per conseguire l’indennità assicurativa. Il diritto che egli esercita ha come elemento della fattispecie costitutiva il fatto dannoso, il danno subito e l’esistenza del contratto assicurativo relativamente, ma alla deduzione di tale esistenza egli è legittimato dalla legge e non dal contratto.

    Per tale ragione egli non può pretendere di rivestire i panni del contraente-consumatore”.

  • Separazione dei coniugi: quando la suocera è invadente ed impicciona

    separazione suocera invadente ed impiccionaDi frequente capita che i coniugi, per motivi di carattere economico, decidano di convivere con i genitori dell’uno o dell’altro.

    Altrettanto frequentemente capita che non si vada d’accordo con i suoceri con cui si condividono quotidianamente i medesimi spazi abitativi.

    Ebbene, è giusto che una persona sia costretta a vivere con i suoceri con cui non va d’accordo?

    Sulla questione è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “L’allontanamento dalla casa familiare, senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale; conseguentemente è causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da una “giusta causa”, da ravvisare anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò anche in assenza di tradimento o di violenze da parte del marito” (Cass. Civ. n. 4540/2011).

    In buona sostanza, la moglie può rifiutarsi di convivere con i suoceri qualora sussistano dei litigi frequenti che rendano intollerabile la convivenza.

    Del resto non è francamente ammissibile che una moglie (come purtroppo spesso accade) debba subire una posizione di soggezione nei confronti della suocera convivente ed una totale emarginazione dalle decisioni e dall’ordinaria conduzione della famiglia.

    In casi simili, pertanto, l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale è  legittimo e non può essere causa di addebito della separazione.

    Concludo con un dato interessante da cui si possono trarre spunti di riflessione: si calcola che il 30% delle separazioni sia dovuto proprio all’ingerenza dei suoceri nella vita dei coniugi.

  • Separazione dei coniugi: l’ascolto del minore in Tribunale

    separazione ascolto del minoreL’art. 155 sexies del codice civile recita testualmente: “Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento”

    Sull’argomento e sull’obbligatorietà dell’ascolto dei minori  è intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 22238/2009, di cui pubblico di seguito un estratto:

    “I minori che, ad avviso di questa Corte non possono considerarsi parti del procedimento (in tal senso sembra, sia pure con aperture, Cass. 10 ottobre 2003 n. 15145), sono stati esattamente ritenuti portatori di interessi contrapposti o diversi da quelli dei genitori, in sede di affidamento o di disciplina del diritto di visita del genitore non affidatario e, per tale profilo, qualificati parti in senso sostanziale (così C. Cost. 30 gennaio 2002 n. 1).

    Costituisce quindi violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto dei minori oggetto di causa, censurato in questa sede, nella quale emergono chiari gli interessi rilevanti dei minori che sono in gioco nella vertenza e avrebbero resa necessaria la loro audizione (sul rilievo di tali interessi per la denuncia del vizio processuale del mancato ascolto dei minori cfr. Cass. 12 giugno 2007 n. 13761 e 18 giugno 2005 n. 13173, non rilevando i principi di insindacabilità della decisione di non procedere all’ascolto dei minori, in caso di potenziale dannosità di essa per i soggetti non sentiti, di cui a Cass. 27 luglio 2007 n. 16753, in difetto di qualsiasi pronuncia dei giudici di merito in tal senso).

    L’audizione dei minori che, nel procedimento per il mancato illecito rientro nella originaria residenza abituale, non è imposta per legge, in ragione del carattere urgente e meramente ripristinatorio della situazione di tale procedura (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e 19 dicembre 2003 n. 19544), anche in tale procedura si è però ritenuta in genere opportuna, se possibile (Cass. 4 aprile 2007 n. 8481 e la citata n. 15145 del 2003).

    Tale audizione era prevista dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo “di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa”, dandogli la possibilità “di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda”.

    In base a tale norma sovranazionale l’ascolto dei minori oggetto del procedimento nelle opposizioni allo stato di adottabilità si è ritenuto di regola necessario (Cass. 9 giugno 2005 n. 12168, 26 novembre 2004 n. 22235, 21 marzo 2003 n. 4124, 16 luglio 2000 n. 9802, tutte al seguito di Cass. 13 luglio 1997 n. 9802).

    L’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n. 77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n. 9094 e 18 marzo 2006 n. 6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n. 16753 del 2007).

    La citata Convenzione di Strasburgo prevede che ogni decisione relativa ai minori indichi le fonti di informazioni da cui ha tratto le conclusioni che giustificano il provvedimento adottato anche in forma di decreto, nel quale deve tenersi conto della opinione espressa dai minori, previa informazione a costoro delle istanze dei genitori nei loro riguardi e consultandoli personalmente sulle eventuali statuizioni da emettere, salvo che l’ascolto o l’audizione siano dannosi per gli interessi superiori dei minori stessi (in tal senso Cass. ord. 26 aprile 2007 n. 9094 e la giurisprudenza sopra richiamata)”.

    In conclusione, sostiene la Suprema Corte, in base all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo, ratificata dalla legge n. 77 del 2003 e dell’art. 155 sexies c.c., introdotto dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, si deve  “ritenere necessaria l’audizione del minore del cui affidamento deve disporsi, salvo che tale ascolto possa essere in contrasto con i suoi interessi fondamentali e dovendosi motivare l’eventuale assenza di discernimento dei minori che possa giustificarne l’omesso ascolto” .

  • Separazione dei coniugi: quando la casa familiare è dei suoceri

    separazione casa suoceriL’orientamento più recente della Suprema Corte ritiene che, in caso di separazione dei coniugi, la casa già adibita ad abitazione familiare possa essere restituita ai genitori/suoceri che la concessero in comodato.

    Degna di nota è, al riguardo, la recentissima sentenza n. 4917 del 28 febbraio 2011 della Cassazione. Nella specie, infatti, gli Ermellini hanno sostanzialmente confermato la decisione dei giudici d’appello, che avevano disposto la restituzione dell’immobile concesso in comodato dalla suocera e assegnato in corso di separazione alla nuora, ritenendo integrato nella fattispecie l’ipotesi di sopravvenuto bisogno alla luce delle precarie condizioni di salute della donna risultanti da apposita certificazione medica e dalla produzione in giudizio di una lettera con cui il figlio le comunicava l’intenzione di non volerla più ospitare.

    Nella pronuncia in esame la Cassazione ha invero affermato che “nell’ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il provvedimento emesso in corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile al comodante se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 c.c.”

    Questa, in sintesi, la riflessione della Suprema Corte   “una volta chiarito che la madre di uno dei coniugi ha concesso in comodato l’immobile perché venisse adibito a casa familiare, il successivo provvedimento, intervenuto nel giudizio di separazione, di autorizzazione a favore di uno di essi – la L., sua nuora – ad abitare la casa stessa, emesso nei limiti normativi di cui all’art. 155 c.c., comma 4, non è opponibile al comodante allorché, come nella specie, io stesso chieda la restituzione nell’ipotesi di sopravvenuto bisogno, segnato dai requisiti della urgenza e della non previsione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., comma 2, (Cass. S.U. n. 13603/04; v. anche Cass. n. 9253/05).

    Peraltro, il giudice dell’appello, in virtù della documentazione offerta dai certificati medici depositaci in giudizio e dalla lettera, in atti, con la quale uno dei figli della D.P. comunicava alla madre la propria intenzione di non volerla più ospitare, per esigenze personali nella propria abitazione, ha rinvenuto proprio nel caso in esame la sussistenza di quel bisogno sopravvenuto caratterizzato dalla urgenza e dalla non previsione, ovvero integrante la fattispecie di applicabilità della norma di cui all’art. 1809 c.c., comma 2.

    In altri termini, in tale ipotesi il rapporto di comodato è esterno e si configura insensibile alle vicende processuali del vincolo matrimoniale”.

  • La moglie può conservare il cognome del marito dopo il divorzio?

    divorzio cognome moglieL’art. 5 della legge n. 898/1970 prescrive esplicitamente che, successivamente al divorzio, “La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio”.

    La giurisprudenza ha chiarito che la moglie può continuare ad utilizzare il cognome del marito soltanto nel caso in cui la donna abbia fatto uso protratto del cognome stesso, sicché questo sia ormai diventato mezzo di identificazione della sua persona (v. ad esempio Tribunale di Napoli, 11.7.2003).

    Significativa è certamente la sentenza n. 5644/2009 del Tribunale di Milano ove si legge testualmente quanto segue: “L’interesse al mantenimento del cognome del coniuge dopo il divorzio risulta meritevole di tutela qualora riguardi la sfera del lavoro professionale, commerciale o artistico della moglie , oppure, ancora, in considerazione di profili di identificazione sociale e di vita di relazione meritevoli di tutela oltre che di particolari profili morali o considerazioni riguardanti la prole (la cui identificazione con un cognome diverso possa essere causa di nocumento). L’indagine circa la sussistenza di siffatti presupposti può essere effettuata sulla base di documenti attinenti agli ambiti della vita privata della coniuge che possono assumere rilievo in tal senso, come quelli che riguardano la salute della medesima (ad esempio certificati medici dai quali risulta una almeno prevalente intestazione alla donna con il cognome del marito), la vita professionale egli affari. Qualora risulti da tale documentazione – e l’indagine può e deve riguardare tutti i documenti prodotti dalla controparte anche a scopo diverso, come la stessa procura alle liti – che l’utilizzo del cognome del marito non assume, rispetto allo svolgimento della vita della moglie , un rilievo preminente rispetto ai profili sopra menzionati, non ne sussiste a favore della medesima il diritto alla conservazione”.

    E’ bene tuttavia tener presente che “la sentenza che abbia pronunciato il divorzio, ancorché comporti per la moglie la perdita del cognome maritale, acquisito con le nozze, ove non contenga alcuna statuizione in ordine all’uso di detto cognome da parte della moglie , non costituisce titolo sufficiente per ottenere l’esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. della relativa inibitoria nei confronti della donna che, malgrado il divorzio, continui ad usare il cognome dell’ex coniuge: a tal fine, è infatti necessaria un’esplicita enunciazione del divieto dell’uso” (Cass. Civ. n. 12160/1990).

  • Il decreto ingiuntivo e la sua provvisoria esecutività

    decreto ingiuntivo avvocati recupero creditiIl ricorso al procedimento per l’emissione del decreto ingiuntivo a poco servirebbe se tale provvedimento consentisse solo di ottenere una condanna provvisoria del debitore, con possibilità per quest’ultimo di proporre opposizione ed iniziare così una lunghissima causa civile.

    Sono infatti frequenti le opposizioni al decreto ingiuntivo promosse a solo scopo dilatorio. I debitori cercano di trarre quindi vantaggio dai lunghissimi tempi della giustizia civile.

    Per evitare tale inconveniente, le norme processuali riconoscono al creditore la possibilità di ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. In pratica è riconosciuta al creditore la possibilità di procedere in via esecutiva (ad esempio chiedendo il pignoramento dei beni del debitore) sia prima che dopo l’emissione del decreto ingiuntivo.

    La clausola di provvisoria esecutività evita quindi al creditore di dover aspettare la fine di una casa ordinaria per poter recuperare il proprio credito o per poter pignorare i beni del debitore.

    Come sopra accennato, la provvisoria esecutività può essere concessa subito, ovvero sin dall’emissione del decreto ingiuntivo.

    L’art. 642 c.p.c. prevede infatti che il decreto ingiuntivo possa essere immediatamente esecutivo nei seguenti casi:

    -          se vi è pericolo nel ritardo (cioè se il creditore fornisce al giudice elementi che facciano ritenere che con il passare del tempo si aggravi il rischio che il credito non venga recuperato);

    -          se la prova documentale del credito è costituita da cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, atto rilasciato dal notaio o da altro pubblico ufficiale.

    L’art. 648 c.p.c. prevede invece che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo possa essere concessa dopo l’opposizione nei seguenti casi:

    -          quando l’opposizione non è fondata si prova scritta;

    -          quando l’opposizione non è di pronta soluzione, cioè non può essere risolta immediatamente e senza ricorrere ad istruttoria.

  • Separazione dei coniugi: l’assegno di mantenimento è deducibile fiscalmente?

    assegno di mantenimentoE’ bene innanzitutto tener presente che l’assegno di mantenimento versato in favore del coniuge riceve un trattamento fiscale differente dall’assegno di mantenimento che viene versato il favore del figlio.

    Infatti, l’assegno di mantenimento che un coniuge corrisponde all’altro coniuge a seguito di separazione o di divorzio è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato. Al tempo stesso tale assegno costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce. Occorre comunque precisare che affinché l’assegno di mantenimento possa essere dedotto dal reddito del coniuge obbligato è necessario che tale obbligo risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ovvero da ordinanza o sentenza) che dovranno essere esibiti, a richiesta, agli uffici fiscali (art. 10, comma 1, lett. C.,del D.P.R. 22.12.1986, n.917).

    L’assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli NON è deducibile (mai) dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l’art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).

    Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge da quello spettante ai figli.

  • Avvocato Bergamo | il recupero Crediti e l’istanza di fallimento dello studio legale D’Arcangelo

    TRIBUNALE DI (sede dell’azienda di cui si chiede il fallimento)

    SEZIONE FALLIMENTARE

    ISTANZA DI FALLIMENTO

    La ………………….con sede legale in ………….via …………….., in persona del legale rappresentante pro tempore…………. rappresentata e difesa dall’avv…………. ed elett.te dom.ta presso il suo studio in…………….,  per delega a margine del presente atto –

    premesso

    – che tra la…… . e la società ……….. con sede in………., Via……………, pende giudizio civile presso il Tribunale di …………….., Giudice………….., R.G. n……………, prossima udienza ………….

    che in data …………il Giudice …………..ha emesso nei confronti della società…………..ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. (doc. 1), con cui ha ordinato a quest’ultima il pagamento in favore dell’istante della somma di Euro………….., per sorte capitale, oltre interessi dal ………… al saldo effettivo, oltre spese legali liquidate in complessivi Euro ………….., oltre IVA e CPA come per legge e successive spese occorrende;

    – che la suddetta ordinanza di ingiunzione, dichiarata provvisoriamente esecutiva dallo stesso Giudice e munita della formula esecutiva dal Cancelliere presso lo stesso Tribunale in data …………….., è stata notificata, ai sensi dell’art. ………… unitamente all’atto di precetto in data …………. (doc. n. 2);

    – che, in data …………, si è proceduto al pignoramento mobiliare presso la sede della società………., il quale ha tuttavia dato esito negativo perché l’Ufficiale Giudiziario non ha potuto localizzare all’indirizzo dichiarato la sede della società debitrice, la quale invero era sconosciuta allo studio legale e commerciale situato nello stesso stabile (doc. n. 3);

    – che la società debitrice, rendendosi irreperibile ai propri creditori, dimostra di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

    Tutto ciò premesso, la …………….. come sopra rappresentata

    chiede

    che l’ill.mo Tribunale, previa fissazione dell’udienza di comparizione, voglia dichiarare il fallimento della società …………., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in ………, emanando i conseguenti opportuni provvedimenti.

    Si produce la seguente documentazione:

    1) ordinanza di ingiunzione del ………;

    2) atto di precetto notificato il ………..;

    3) verbale di pignoramento del …………;

    4) visura camerale del …………;

    …, lì

    (firma) Avv. Patrizia D’Arcangelo

  • IL TRIBUNALE DI BERGAMO E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE

    assegno mantenimento Tribunale BergamoPubblico di seguito tre brevi estratti di sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo.

    Trib. Bergamo, dott.ssa Giraldi r.g. n. r.g. n. 2533/2009: “per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il contributo per il mantenimento del coniuge è dovuto allorché questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sussistendo una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. n. 25618/2007). L’attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro l’attitudine al lavoro del coniuge assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. n. 18547/2006).

    Trib. Bergamo, Dott.ssa Giraldi, r.g. n. 843/2009: “il diritto al mantenimento in favore del coniuge è costituito dall’assenza di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il modesto tenore di vita subito o tollerato. Benchè inoltre la separazione non determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudine di vita ed anche diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (Cass. Civ. n. 14080/2006).” Nel caso di specie, il marito con un reddito annuo di €uro 100.000,00 venne condannato al versamento di un assegno di mantenimento di €uro 2.000,00 mensili in favore della moglie il cui reddito annuo ammontava ad €uro 7.000,00)

    Trib. Bergamo, Dott. Macripò, r.g. n. 2582/2009: “non sussistono i presupposti per imporre al marito un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto che la richiedente non ha ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’effetiva attività lavorativa svolta dal marito e con riferimento alla sussistenza di una sproporzione significativa tra i redditi dei coniugi, tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale”.