• Assegno divorzile: i criteri del Tribunale di Bergamo

    Tribunale di Bergamo – sentenza n. 1799/2010

    “L’accertamento del diritto all’assegno divorzile (di carattere esclusivamente assistenziale) va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi (o l’impossibilità per procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontate ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio.

    Tale accertamento va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all’ “an” e al “quantum”, nel senso che il presupposto per la concessione dell’assegno è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui possa disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell’avente diritto (il quale può essere anche economicamente autosufficiente) e rilevando, invece, l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche.

    Ora, tenuto conto dei redditi dei coniugi, dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie e del fatto che il ricorrente deve provvedere anche ad un altro figlio si ritiene che non sussistano i presupposti per porre a carico del marito e a favore della moglie un assegno divorzile”.

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  • Tribunale di Bergamo: affido condiviso escluso in caso di inidoneità di uno dei genitori

    Avevo già avuto modo di elencare alcuni casi in cui il Tribunale di Bergamo ha ritenuto di dover disporre l’affido esclusivo del figli in deroga alla regola generale dell’affido condiviso (per rileggerli cliccate qui ).

    Alle sentenze già citate, aggiungo oggi la sentenza n. 465 del 2 marzo 2010 del Tribunale di Bergamo ove si legge:

    “Va disposto l’affido esclusivo della prole ad un genitore quando l’altro (nella specie, il padre) non sia risultato del tutto idoneo alla condivisione dell’esercizio della potestà genitoriale. L’inidoneità può desumersi dall’inadempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli minori, dall’esercizio sporadico del diritto di visita, dall’omessa comunicazione del luogo ove è sita la nuova residenza sì da ostacolare la possibilità di assumere di comune accordo le decisioni di ordinaria amministrazione riguardi la prole”

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  • Bullismo su Facebook. I genitori sono responsabili anche se i figli sono prossimi alla maggiore età (Trib. Teramo, n. 18/2012) *

    1. Definizione di cyber bullismo

    La cronaca degli ultimi tempi sta portando alla ribalta un problema sino a poco fa sconosciuto o comunque sottovalutato: il cyberbullismo.

    Con questo termine si suole indicare tutte quelle forme di vessazioni e molestie attuate da minori nei confronti dei propri coetanei attraverso il web e attraverso l’utilizzo dei telefoni cellulari.

    Nancy Willard, direttrice del Centro per l’utilizzo sicuro e responsabile di Internet (Center for Safe and Responsible Internet Use), ha individuato le seguenti tipologie di cyber bullismo:

    • Flaming: ovvero l’ invio di messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
    • Harassment (molestie) : cioè la spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
    • Denigrazione: consiste nello sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via e-mail, messaggistica istantanea, ecc.
    • Impersonation (sostituzione di persona): consiste nel farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
    • Exposure (rivelazioni): cioè informazioni private e/o imbarazzanti su un’altra persona.
    • Trickery (inganno): consiste nell’ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici.
    • Esclusione: è l’esclusione di una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
    • Cyberstalking (Cyber-persecuzione): ovvero le molestie e denigrazioni ripetute e minacciose, mirate a incutere paura.

    Forte della distanza fisica che lo separa dalla vittima, il cyber bullo tende ad avvertire sempre meno la responsabilità delle azioni che commette a danno altrui.

    In realtà però gli psicologi concordano nel ritenere che il bullismo elettronico sia il più dannoso e che le sue conseguenze possano essere devastanti.

    Amanda, Andrea e Carolina sono solo alcuni dei nomi di giovani ragazzi che non hanno potuto e saputo fronteggiare le persecuzioni attuate ai lori danni su internet e che si sono di recente tolti la vita.

    2. Le responsabilità genitoriali ex art. 2048 cod. civ.

    Comportamenti come quelli descritti nel paragrafo che precede non possono lasciarci indifferenti: il bullismo, in tutte le sue configurazioni, è una forma di devianza dei minori e ne vanno correttamente e puntualmente individuate le responsabilità.

    Qualora si tratti di fatti illeciti commessi da minori capaci di intendere e di volere, la norma civilistica a cui bisogna fare riferimento è, senza alcun dubbio, l’art. 2048 cod. civ..

    Ai sensi della citata norma i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori che abitano con essi, sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che scaturiscano da omessa o carente sorveglianza sia con riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze educative che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza, vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare (1).

    Come è noto, l’art. 2048 cod.civ. è costruito in termini di presunzione di colpa dei genitori (o dei soggetti ivi indicati).La presunzione di responsabilità, posta a carico del genitore, per i danni causati dal figlio minore può, infatti, essere vinta solo con la prova di aver adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire l’illecita condotta del figlio.

    Al riguardo, la giurisprudenza è assolutamente costante nell’affermare che non basta dimostrare che il genitore non abbia potuto materialmente impedire il fatto, perché commesso fuori della sua sfera di azione; occorre infatti che egli dimostri di aver svolto nei riguardi del minore una vigilanza adeguata alla sua età, al suo carattere, alla sua indole e di avergli impartito un’educazione idonea in relazione alla sua personalità. (2)

    Ne consegue che, come affermato dagli Ermellini (3), “l’assenza di colpa in educando non giova ai genitori convenuti con l’azione di risarcimento se vi è stata colpa in vigilando e viceversa”.

    In definitiva la responsabilità del genitore viene esclusa soltanto allorquando lo stesso provi l’inevitabilità del fatto o l’esistenza di tutte le precauzioni (con riferimento alle circostanze concrete, compresa l’età e la personalità del minore) volte a impedire che il fatto potesse accadere.

    E’ forse superfluo precisare che la responsabilità dei genitori ex art. 2048 cod. civ. si aggiunge a quella del figlio minore capace di intendere e di volere ma non la sostituisce trattandosi di responsabilità solidali tra loro.

    3. Un esempio concreto: la sentenza n. 18/2012 del Tribunale di Teramo

    Con riferimento agli atti di bullismo elettronico, recenti statistiche pubblicate sul sito dell’Osservatorio sull’uso e l’abuso della Rete Informatica (www.openeyes.it) mostrano come i minori vengano abbandonati davanti al PC senza che i genitori esercitino sugli stessi alcuna vigilanza.

    In materia di Cyberbullismo appare certamente degna di nota la sentenza n. 18 del Tribunale di Teramo depositata il 16 gennaio 2012.

    Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Teramo riguardava la formazione su Facebook del gruppo denominato “Per tutti quelli che odiano L.C. (ragazza minorenne, n.d.r.)”.

    In pratica degli adolescenti avevano creato tale gruppo sul noto Social Network ove pubblicavano quotidianamente una serie di frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una loro compagna di scuola di cui venivano citate espressamente le generalità.

    Nel corso del giudizio emergeva che tale “tsunami” di offese era in realtà stato innescato dalla stessa vittima la quale aveva pubblicato precedentemente sulla propria bacheca di Facebook una frase offensiva.

    Ora, nel caso in questione, il Giudice ha ritenuto di dover condividere l’impostazione interpretativa più rigorosa ed esigente in relazione ai compiti, al ruolo ed alle connesse responsabilità genitoriali, in forza della quale i genitori dei minori capaci di intendere e di volere, per andare esenti dalla responsabilità di cui all’art. 2048 cod. civ., devono positivamente dimostrare: 1) di aver adempiuto all’onere educativo sancito dall’art. 147 cod. civ.; 2) di aver poi effettivamente e concretamente controllato che i figli abbiano assimilato l’educazione a loro impartita esercitando una vigilanza adeguata all’età.

    Il Tribunale di Teramo ha altresì chiarito che l’onere educativo di cui alla succitata norma codicistica non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì pure nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità.

    Nella pronuncia in commento si legge inoltre che la responsabilità genitoriale non viene meno con l’approssimarsi della maggiore età: è infatti noto che la personalità del minore adolescente è ancora fragile in quanto indefinita ed egli è incapace di dominare i propri istinti.

    Il fatto che il comportamento ingiurioso e minaccioso sia proseguito nel web per ben 3 giorni, a parere del Tribunale di Teramo, comprova che i genitori dei minori convenuti non avevano posto in essere le necessarie attività di verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei figli.

    Sulla base della persistenza e continuità dell’attività offensiva concretizzata dai minori convenuti, il Giudice di prime cure ha quindi ritenuto ampiamente raggiunta la prova positiva dell’inadempimento da parte dei genitori degli stessi minori a quel dovere di verifica dell’assimilazione effettiva dell’educazione pure eventualmente impartita.

    E’ bene infine precisare che, nel caso de quo, il Tribunale ha liquidato esclusivamente il danno patrimoniale e non anche il danno morale soggettivo invocato dai genitori della parte attrice riconoscendo in favore dei convenuti l’attenuante della provocazione.

    (1) Cass. civ., n. 7050/2008.

    (2) Cfr., tra le tante, Cass. civ., n. 26200/2011 e Cass. civ., n. 20322/2005.

    (3) Cass. civ. n. 9556/2009.

    * Nota a sentenza dell’avv. Patrizia D’Arcangelo pubblicata sulla Rivista Questioni di Diritto di Famiglia -Maggioli Editore.

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    Vi rappresento che è on line la mia relazione dal titolo “Le Responsabilità Penali e Civili conseguenti agli atti di Bullismo”. Cliccate qui  (dal minuto 14.40 potete ascoltare il mio intervento)

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  • COMUNICATO STAMPA WEBINAR “LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO” – VENERDI’ 25 GENNAIO 2013, DALLE ORE 14.30

    A grande richiesta il prossimo 25 gennaio, dalle ore 14.30 si terrà per la prima volta on line (sulla pagina web http://iusit.net/attivita/le-nuove-frontiere-del-bullismo/ ) il noto Convegno “Le Nuove Frontiere del Bullismo” organizzato dall’Associazione culturale Iusit.net.

    Scopo del seminario è quello di sensibilizzare cittadini ed istituzioni al problema del bullismo e del cyberbullismo e fare in modo che tutti acquisiscano la necessaria conoscenza delle responsabilità sottese al fenomeno in esame.

    Ad affrontare un tema quanto mai di attualità, come testimoniano i recenti fatti di cronaca, saranno avvocati esperti della materia.

    Nel corso del webinar verrà innanzitutto fornita una lucida analisi dell’estensione del fenomeno in Italia e degli interventi preventivi e correttivi a cui sono chiamati gli Istituti Scolastici alla luce, tra l’altro, delle più recenti direttive ministeriali.

    Verranno altresì chiarite le responsabilità penali e civili conseguenti agli atti di bullismo che vedono coinvolti i bulli minorenni, i genitori degli stessi e le scuole.

    Successivamente ci si occuperà in modo diretto del cyberbullismo. Non si può infatti ignorare che il web, pur favorendo grandi opportunità sociali, può anche diventare un veicolo per comportamenti scorretti, soprattutto tra i più giovani.

    A questo proposito sarà particolarmente interessante ascoltare gli interventi dei relatori volti ad illustrare con chiarezza le responsabilità degli internet provider e dei soggetti che hanno il dovere di controllare l’uso degli strumenti informatici e telematici.

    Vi aspettiamo numerosi e ricordiamo che l’accesso al webinar è completamente gratuito.

    Questo il programma dell’evento:

    Avv. Patrizia Polizzotto – avvocato iscritto all’Ordine di Palermo – I Bullismi, le scuole ed il territorio

    Avv. Patrizia D’Arcangelo – avvocato iscritto all’Ordine di Bergamo – Responsabilità civili e penali conseguenti agli atti di bullismo

    Avv. Mario Sabatino – avvocato iscritto all’Ordine di Roma – Bullismo su internet: la responsabilità degli internet provider

    Avv. Luca M. de Grazia – avvocato iscritto all’Ordine di Frosinone – Le responsabilità di chi ha il dovere di esercitare il controllo nell’uso degli strumenti informatici e telematici

  • Il disinteresse del padre verso i propri figli legittima l’affidamento esclusivo degli stessi alla madre e l’applicazione di sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. (Trib. Modena, n. 1425/2012) *

    La premessa

    Gli obblighi genitoriali trovano la loro fonte nell’art. 30 della Carta Costituzionale, nonché nell’art. 147 cod. civ.: si tratta, come è noto, dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione.

    Qualora i genitori non adempiano a tali doveri costituzionalmente sanciti, il codice civile prevede (nei casi più gravi) il rimedio drastico della decadenza dalla potestà parentale (art. 330 cod. civ.) oppure provvedimenti di limitazione di tale potestà (artt. 333 e 334 cod. civ.), ovviamente assunti con espresso riferimento al pregiudizio arrecato al minore, sia dal punto di vista personale che patrimoniale.

    La finalità delle succitate norme codicistiche è certamente quella di proteggere il minore dai pregiudizi subiti a causa delle violazioni dei propri doveri da parte di uno od entrambi i genitori.

    Con Legge n. 54/2006 è stato poi inserito nel codice di rito il dettato dell’art. 709 ter c.p.c., al quale è possibile far riferimento ogni qualvolta si verifichi inadempimento agli obblighi genitoriali oggetto della decisione giudiziaria ovvero si riscontrino comportamenti lesivi degli interessi della prole.

    Nella sentenza in commento, si è fatto espresso richiamo alla suddetta disposizione per il caso del danno subito dai figli a causa del completo disinteresse mostrato da uno dei genitori.

    Il caso

    Una donna presentava innanzi al Tribunale di Modena ricorso per separazione giudiziale chiedendo che la stessa fosse addebitata al marito, reo di aver abbandonato la stessa e le figlie minori e di essersene completamente disinteressato nell’ultimo biennio.

    Nel corso dell’istruttoria emergeva invero che il marito si era allontanato dall’abitazione coniugale tre anni prima e che, dall’anno successivo, aveva completamente omesso di occuparsi della propria famiglia sia a livello morale, sia a livello economico.

    A causa dell’assenza di ogni contribuzione successiva all’abbandono della casa coniugale, la donna e la prole versavano in gravi condizioni economiche, tali per cui si era reso addirittura necessario l’intervento dei Servizi Sociali.

    Sulla base di tali presupposti, la donna chiedeva pure che le figlie le venissero affidate in via esclusiva.

    Contestualmente alla domanda di separazione giudiziale, la ricorrente chiedeva che il marito venisse condannato al risarcimento del danno esistenziale dalla stessa asseritamente subito.

    La decisione del Tribunale di Modena

    Con sentenza emessa il 17 settembre 2012, il Tribunale di Modena, nell’accogliere le richieste della ricorrente, ha innanzitutto affidato le figlie in via esclusiva alla madre a causa dell’evidente e persistente disinteresse mostrato dal padre nei confronti della prole.

    Pertanto, ad avviso del Tribunale di Modena, l’assenteismo del genitore costituisce legittima deroga al regime dell’affido condiviso introdotto con Legge n. 54/2006 [1].

    Quanto alla domanda di risarcimento formulata dalla moglie, il Giudice di Prime Cure, richiamando la più recente giurisprudenza di merito, [2] ne ha affermato la sua inammissibilità nel corso del giudizio di separazione personale (pur se scaturente dalle medesime ragioni che sorreggano la domanda di addebito).

    Tuttavia, il Tribunale, precisando che la suddetta domanda conteneva un’ampia richiesta di condanna, ha comunque ritenuto  di poter qualificare e valutare la stessa ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., secondo comma, ipotesi n. 2 , che trova sua opportuna sede nel procedimento di separazione.

    Il Collegio giudicante ha quindi ricordato quali siano le funzioni delle misure stabilite nell’art. 709 ter c.p.c., nonché i presupposti che ne legittimano l’applicabilità.

    Nella pronuncia de qua, si legge infatti che la funzione delle misure di cui all’art. 709 ter c.p.c. è quella di indurre l’obbligato al rispetto delle prescrizioni giudiziali emesse a suo carico e ad astenersi in futuro da condotte qualificabili in termini di inottemperanza all’ordine impostogli in sede giudiziale.

    Più in particolare il Tribunale di Modena ha poi ricordato che la misura del risarcimento del danno di cui al comma secondo, numero 2) della citata norma processuale è caratterizzata da duplice natura e finalità. Trattasi, infatti, sia di mezzo di coazione volto a far cessare il comportamento illecito del genitore, sia di mezzo di reintegrazione di un grave pregiudizio.

    Ne consegue che, laddove si intenda ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di responsabilità per disinteresse nei confronti del figlio, dovrà provarsi che da tale comportamento il minore abbia subito un grave e consistente pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra la condotta illecita ed il pregiudizio stesso.

    In mancanza di tale prova, il comportamento lesivo potrà essere sanzionato soltanto tramite i rimedi dell’ammonizione e della sanzione pecuniaria, ipotesi previste e disciplinate dall’art. 709 ter c.p.c., secondo comma, n. 1) e n. 4).

    Nella fattispecie specifica, il Tribunale di Modena, ritenendo provato il grave pregiudizio subito dalle figlie minori completamente abbandonate dal padre con gravi conseguenze sulla loro condizione relazionale e psicologica, ha quindi condannato quest’ultimo al risarcimento del danno valutandolo in sede equitativa ex art. 1226 cod. civ..

    [1] In senso conforme: Trib. Novara, 11.2.2010 in cui viene affermato che è legittimo affidare la figlia alla madre, quando il padre dimostra disinteresse, nonostante l’affido condiviso sia la regola; Trib. Bologna, 17 aprile 2008 secondo il quale : “In tema di separazione giudiziale dei coniugi, va escluso l’ affidamento condiviso dei figli minori a fronte del totale disinteresse mostrato da uno dei genitori per i figli stessi”; Trib. Messina, 29 gennaio 2008: “Qualora uno dei genitori non assolva agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore, può disporsi, nel processo di divorzio, l’affidamento esclusivo all’altro genitore ed al fine di evitare che l’assenza del primo renda difficile l’adozione delle decisioni relative al minore, può anche disporsi che l’affidatario possa adottare da solo in difetto di esplicita opposizione da parte dell’altro, anche le decisioni maggiore interesse”; Trib. Pordenone, 30 marzo 2007 “In tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli. Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrando di non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo della prole. In casi del genere, non può ritenersi conforme all’interesse dei figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il loro carattere ed i loro bisogni”.

    [2] Trib. Monza, 11 marzo 2009, n. 818; Trib. Milano, 20 marzo 2009, n. 3862; Trib. Modena, 1 ottobre 2010.

    * Nota a sentenza dell’avv. Patrizia D’Arcangelo pubblicata sulla Rivista Questioni di Diritto di Famiglia -Maggioli Editore.

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  • Va dichiarato lo stato di adottabilità del minore solo se la patologia mentale dei genitori sia tale da arrecare danni irreversibili al suo sviluppo psico-fisico (Cass. n. 18563/2012) *

    logo studio legale avvocato Patrizia D'ArcangeloPREMESSA

    Ai sensi dell’art. 1 della L. n. 184/1983 (“Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”) il minore ha il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.

    Va dichiarato in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni territorialmente competente il minore di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privo di assistenza morale e materiale da parte dei  genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (art. 8, comma 1 della citata Legge).

    Nel sistema della legge sull’adozione, in armonia con il dettato costituzionale (art. 30), l’istituto adottivo si configura pertanto come extrema ratio, attribuendosi preminente rilievo al diritto del minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia d’origine.

    Solo qualora il minore versi in stato di abbandono, ossia risulti privo delle cure materiali e psicologiche minime, è ammesso, sulla base della normativa vigente, il ricorso all’adozione.

    IL CASO

    Un padre richiedeva l’intervento dei Carabinieri asserendo che la convivente aveva manifestato l’intenzione di uccidere il figlio naturale di entrambi. La donna veniva in realtà trovata in stato confusionale ed emergeva che era stata percossa dal compagno.

    Il minore veniva quindi collocato dapprima in una struttura protetta e, successivamente, veniva trasferito insieme alla madre in una comunità dalla quale tuttavia la donna si allontanava dopo circa un anno avendo appreso che il compagno era stato arrestato a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia.

    Sulla base della segnalazione degli operatori, il Tribunale per i Minori territorialmente competente dichiarava lo stato di adottabilità del minore. Entrambi i genitori impugnavano la predetta sentenza.

    La Corte d’Appello disattendeva la richiesta della madre di una nuova consulenza tecnica, affermava che il percorso terapeutico intrapreso di recente dalla stessa era incompatibile con l’urgenza di reperire un nucleo familiare a tutela del minore e rigettava entrambe le impugnazioni presentate.

    Anche avverso tale decisione, i genitori presentavano separate impugnazioni innanzi alla Corte di Cassazione, la quale si pronunciava con sentenza n. 18563/2012.

    I PRINCIPI ESPRESSI DALLA SUPREMA CORTE

    Con la sentenza in commento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentando dalla madre del minore, coglie l’occasione per enunciare importanti principi in materia di adozione.

    Nella pronuncia in epigrafe, la Corte di Legittimità afferma innanzitutto con forza il diritto del minore a crescere prioritariamente con la famiglia d’origine.

    Statuisce la Cassazione che vada valorizzato il legame naturale posto a fondamento dell’art. 1 della citata legge sull’adozione e che pertanto vada valutato con particolare rigore lo stato di adottabilità del minore il quale non può fondarsi su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori.

    In particolare, precisa la Corte, una patologia di carattere mentale di uno dei genitori ed anche un’anomalia della personalità dello stesso può rilevare ai fini della sussistenza dello stato di adottabilità soltanto qualora si traduca nell’incapacità di allevare ed educare il bambino, coinvolgendolo a tal punto da produrre danni irreversibili al suo sviluppo ed equilibrio psico-fisico.

    Ricordano invero i Giudici di legittimità che, nel determinare lo stato di adottabilità, non ci si può limitare ad analizzare la personalità del genitore; occorre, piuttosto, compiere una valutazione rigorosa dello stato di abbandono del minore.

    E’ quindi possibile ricorrere alla dichiarazione dello stato di adottabilità, soltanto quando vi sia l’incapacità della famiglia di prestare le cure necessarie e di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, configurandosi esclusivamente in tali casi lo stato di abbandono.

    Non solo. Nella sentenza de qua, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la verifica dello stato di abbandono non può prescindere dall’esame di circostanze decisive anche se sopravvenute nel corso del giudizio d’opposizione avverso la dichiarazione di adottabilità.

    Il Giudice di merito deve pertanto tener conto di tutte quelle circostanze sopravvenute che siano tali da incidere negativamente sulla persistenza dello stato d’abbandono e deve valutare con particolare rigore una ritrovata seria disponibilità del genitore (o di altri parenti) a prendersi cura del minore ed ogni altro elemento idoneo ad evitare la disgregazione della famiglia.

    L’omesso o l’insufficiente esame, da parte della Corte territoriale, di circostanze sopravvenute relative allo stato d’abbandono del minore è quindi censurabile in sede di legittimità.

    * Nota a sentenza dell’avv. Patrizia D’Arcangelo pubblicata su www.questionididiritto di famiglia.it

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  • CONVEGNO ON LINE : LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO

    Il 25 gennaio 2013, dalle ore 14.30 alle 0re 16.30, si terrà in diretta il primo convegno on line di Iusit.net dal titolo “Le Nuove Frontiere del Bullismo”.

    Per partecipare e per avere altre informazioni andate sulla pagina Facebook dell’evento e cliccate su “Parteciperò”. In questo modo sarete costantemente informati sugli ulteriori dettagli e sulle modalità di acesso al webinar.

     

    Ecco il programma dell’evento:

    Relatori

    Avv. Patrizia Polizzotto – avvocato iscritto all’Ordine di Palermo – I Bullismi, le scuole ed il territorio

    Avv. Patrizia D’Arcangelo – avvocato iscritto all’Ordine di Bergamo – Responsabilità civili e penali conseguenti agli atti di bullismo

    Avv. Mario Sabatino – avvocato iscritto all’Ordine di Roma – Bullismo su internet: la responsabilità degli internet provider

    Avv. Luca M. de Grazia – avvocato iscritto all’Ordine di Frosinone – Le responsabilità di chi ha il dovere di esercitare il controllo nell’uso degli strumenti informatici e telematici

     

  • Responsabilità penali e civili conseguenti agli atti di bullismo – le slides del convegno di Brescia

    Si e’ concluso con successo il convegno “Le Nuove Frontiere del Bullismo” tenutosi a Brescia il giorno 14.12.2012.

    Sono reperibili on line le slides del mio intervento “Responsabilità penali e civili conseguenti agli atti di bullismo”.

    E’ possibile visionarle cliccando qui.

    Pubblico inoltre l’articolo del Giornale di Brescia del 16.12.2012, dove e’ stato dato il giusto risalto al convegno organizzato dall’Associazione Iusit.net di cui sono socia fondatrice (cliccate sopra l’immagine per ingrandirla).

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