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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: MODIFICA DELLE CONDIZIONI. LA NOTIFICA E’ VALIDAMENTE COMPIUTA NEL LUOGO DI LAVORO DEL CONIUGE
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che, qualora la parte attrice non sia a conoscenza del luogo di residenza del convenuto, e non sia possibile conoscerlo con gli ordinari strumenti cognitivi, la notifica è validamente compiuta nel luogo di lavoro del medesimo, ai sensi dell’art. 139 ultimo comma c.p.c. (si veda, al riguardo la sentenza n. 17903/2010).Nel caso sottoposto alla Corte di Legittimità , trattandosi di coniugi separati, dal verbale di separazione prodotto agli atti del giudizio di primo grado risultava che la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.
Il marito si era quindi trasferito altrove ma aveva omesso di cambiare ufficialmente residenza, di tal che risultava ancora anagraficamente residente presso la casa coniugale.
Permanendo la separazione, la moglie non poteva certo notificare l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione presso la casa coniugale, essendo a conoscenza che in realtà il marito risiedeva altrove.
Pertanto, non conoscendo parte attrice il luogo di residenza del convenuto, né essendo in grado di conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, la moglie aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma ultimo, a norma del quale “quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti“.
La Corte ha ritenuto perfettamente valida la notifica così effettuata in quanto il concetto di “Comune di dimoraâ€, deve essere letto con riferimento alla ratio della norma richiamata, che è quello di portare a conoscenza l’atto giuridico, nei casi in cui non sia noto il comune di residenza, consentendo di stabilire un legame tra il notificando ed il luogo stesso, rendendo quindi probabile la ricezione della notifica. Ha infatti affermato la Corte che “appare razionale ritenere che il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d’impiego pubblico, è un luogo qualificabile come luogo di “dimora” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 c.p.c.â€.
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Praticanti avvocati: esame di abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato
Oggi, domani e dopodomani i praticanti avvocati di tutta Italia sosterranno l’esame di abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato.In particolare, i praticanti avvocati sosterranno le tre seguenti prove scritte:
14 dicembre 2010: redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
15 dicembre 2010: redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
16 dicembre 2010: redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
Da oltre un mese, i siti web dedicati alla preparazione per l’esame d’avvocato hanno aperto la cosiddetta “Tototracciaâ€: ognuno dice la sua sui possibili argomenti d’esame.
Per quanto concerne il parere di diritto civile, sono stati ritenuti probabili i seguenti argomenti:
1)    la comunione legale e l’intervento del coniuge (sentenza delle Sezioni Unite n. 22755/2009 );
2)Â Â Â Â il diritto a nascere sani (Cass. Civ. n.10741/2009);
3)Â Â Â Â Â il contatto sociale nella mediazione (Cass. Civ. n. 16382/2009).
Tra gli argomenti probabili per il parere di diritto civile c’è chi ritiene che potrebbe rientrare anche un tema in un certo modo “classico†come la risoluzione del contratto su diffida o, ancora, il danno da emotrasfusione.
Per quanto concerne il parere di diritto penale, sono invece stati ritenuti probabili i seguenti argomenti:
1)Â Â Â Â violazione di sigilli (Cass. Pen. n. 5385/2010) ,
2)Â Â Â Â Â corruzione susseguente in atti giudiziari (Cass. Pen. n. 15208/2010);
3)Â Â Â Â ricettazione e dolo eventuale (Cass. Pen. n. 12433/2009)
Meno probabili sono stati ritenuti i pareri su altre sentenze quali la n. 8413/2008 sulla violazione obbligo di assistenza e reato continuato e la 19601/2008 sulla modifica legge fallimentare e reato di bancarotta.
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Diritto di famiglia – Associazione avvocati matrimonialisti: italiani infedeli! L’addebito della separazione per tradimento
Ebbene sì: pare che gli Italiani siano un popolo di traditori. O almeno questo è il quadro che emerge da una ricerca condotta dall’Associazione degli avvocati matrimonialisti che potete leggere qui.Pare che la città in cui si tradisce di più sia Milano, seguita a ruota da Roma.
Ma il tradimento può essere causa di addebito della separazione tra i coniugi?
La risposta è stata più volte fornita dalla Suprema Corte di legittimità .
La Corte di Cassazione è infatti costante nell’affermare che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (già in sé particolarmente grave, in quanto rende intollerabile la prosecuzione della convivenza) può  giustificare da solo l’addebito della separazione, a meno che non si fornisca la prova che tale violazione, intervenendo in un quadro in cui il menage familiare è solo formale, non ha avuto alcuna incidenza causale nel determinare la crisi del matrimonio (si veda, tra le tante, Cass. Civ. 14 ottobre 2010, n. 21245; Cass. Civ. n. 25618/2007; Cass. Civ. n. 8512/2006).
In buona sostanza, il tradimento costituisce motivo di addebito ogni qualvolta abbia causalmente determinato la rottura coniugale.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di i all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007;13592/2006; 8512/2006).
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Il domiciliatario, questo sconosciuto – Disciplina giuridica e giurisprudenza delle domiciliazioni
Spesso i clienti restano sorpresi quando, dovendo radicare una causa al di fuori della circoscrizione del Tribunale in cui esercito, faccio loro presente che dovremo inviare la pratica ad un “domiciliatarioâ€.Spendo pertanto due brevi parole per spiegare la disciplina giuridica delle domiciliazioni, le quali trovano fondamento nel R.D. n. 37/1934.
L’art. 82 del suddetto Regio Decreto prevede infatti che “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziariaâ€.
Con riferimento a tale disposizione la Corte ha costantemente affermato:
« Gli art. 1 e 6 l. 24 febbraio 1997 n. 27, nel sopprimere la distinzione tra  procuratori legali e avvocati  e prescrivendo l’iscrizione in un unico albo per entrambi, non hanno eliminato l’attività     procuratoria, nè, conseguentemente,  hanno implicitamente abrogato l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma  del quale,  se il  procuratore, assegnato  fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede l’autorità  giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio,  esso  si  intende  eletto  presso  la  cancelleria dell’autorità giudiziaria adita » (Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2004).Più precisamente: il procuratore alla lite è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del tribunale) nell’ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo  presso il suo domicilio risultante dall’albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia (Cfr. per tutte: Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2002, n. 9394; Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2002, n. 6692).
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Separazione tra coniugi: come si determina l’assegno di mantenimento
L’art. 156 cod. civ. prevede che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. n. 17136/2004).A tal fine, il Giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve innanzitutto prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi avevano convissuto durante la convivenza
Il Giudice deve altresì accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso).
E’ opportuno al riguardo ricordare che, in caso di specifica contestazione della parte, il Giudice deve effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili).
Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.
Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915.
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Buche stradali e danni dell’utente: responsabilità del Comune
La Cassazione ha nuovamento pronunciato in materia di c.d. danno da insidia stradale.La Suprema Corte ha confermato l’orientamento più recente, affermando che il Comune è responsabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i danni subiti dall’utente di una strada appartenente al Comune stesso stesso (si veda, al riguardo, Cass. civ. 21328/2010).
La responsabilità ex art. 2051 (c.d. responsabilità da cose in custodia) ha carattere oggettivo. Questo significa che, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Di conseguenza, la responsabilità dell’Ente Pubblico proprietario della strada deve ritenersi esclusa solo nel caso in cui il danno ivi verificatosi sia ascrivibile a caso fortuito.
L’onere probatorio favorisce certamente il danneggiato, il quale dovrà soltanto fornire la prova del nesso causale tra la cosa e l’effetto lesivo.
Incomberà invece sull’Ente Pubblico provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale.
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Telefonate private brevi e sporadiche con cellulare aziendale: è lecito!
Con sentenza n. 41709/2010 la Corte di Cassazione Penale ha di recente affermato che non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d’uso nella condotta del pubblico dipendente che sporadicamente utilizzi il telefono d’ufficio per comunicazioni private.Nella pronuncia di cui si tratta, la Cassazione ha infatti affermato che il reato di peculato d’uso non sia perseguibile allorquando i costi siano contenuti.
Nella fattispecie de qua, il dipendente pubblico aveva utilizzato l’apparecchio telefonico aziendale per scopi privati con un costo complessivo di 75 euro distribuito in 2 anni.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto il “non luogo a procedere†in quanto “i danni di scarsa entità al patrimonio della pubblica amministrazione finiscono per essere irrilevantiâ€, e non possono che produrre “condotte inoffensive del bene giuridico tutelatoâ€.
I dipendenti pubblici possono quindi stare tranquilli: possono telefonare con l’apparecchio dell’ufficio a condizione, però, che le chiamate siano poche e brevi.
Non solo. Devono altresì ritenersi penalmente irrilevanti le connessioni ad internet sul posto di lavoro, allorquando l’Azienda presso cui si lavora abbia stipulato un abbonamento a costo fisso per la navigazione sul web.
Si tratta di una Sentenza che non trova tutti d’accordo e che certamente farà discutere.