• L’avvocato può intascare i soldi recuperati per conto del cliente suo debitore?

    avvocato recupero creditiLa risposta, stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, pare proprio essere affermativa.

    Pertanto, quando il cliente non paga, l’avvocato può trattenere per sé i soldi che ha recuperato per conto dell’assistito in base al mandato precedentemente ottenuto.

    Più precisamente, secondo la Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18030/2010) un simile comportamento NON integra il reato di appropriazione indebita ogniqualvolta il credito che l’avvocato vanta nei confronti del suo cliente  risulti certo, liquido ed esigibile.

    La Cassazione ha infatti spiegato che, in casi simili, la condotta dell’avvocato non è penalmente rilevante in quanto manca “l’ingiusto profitto”.

    Ecco un estratto della sentenza de qua:

    “In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
    A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
    Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. (…….) nei confronti della Unimedia Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
    Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.”

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  • IL TRIBUNALE DI BERGAMO E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE

    assegno mantenimento Tribunale BergamoPubblico di seguito tre brevi estratti di sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo.

    Trib. Bergamo, dott.ssa Giraldi r.g. n. r.g. n. 2533/2009: “per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il contributo per il mantenimento del coniuge è dovuto allorché questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sussistendo una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. n. 25618/2007). L’attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro l’attitudine al lavoro del coniuge assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. n. 18547/2006).

    Trib. Bergamo, Dott.ssa Giraldi, r.g. n. 843/2009: “il diritto al mantenimento in favore del coniuge è costituito dall’assenza di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il modesto tenore di vita subito o tollerato. Benchè inoltre la separazione non determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudine di vita ed anche diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (Cass. Civ. n. 14080/2006).” Nel caso di specie, il marito con un reddito annuo di €uro 100.000,00 venne condannato al versamento di un assegno di mantenimento di €uro 2.000,00 mensili in favore della moglie il cui reddito annuo ammontava ad €uro 7.000,00)

    Trib. Bergamo, Dott. Macripò, r.g. n. 2582/2009: “non sussistono i presupposti per imporre al marito un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto che la richiedente non ha ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’effetiva attività lavorativa svolta dal marito e con riferimento alla sussistenza di una sproporzione significativa tra i redditi dei coniugi, tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale”.