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SEPARAZIONE CONSENSUALE: QUALI DATI E QUALI DOCUMENTI BISOGNA COMUNICARE ALL’AVVOCATO?
Sono certamente da apprezzare i coniugi che, mettendo per un attimo da parte i diverbi e le incomprensioni, decidono di separarsi consensualmente.Elenco di seguito i dati che vanno necessariamente comunicati all’avvocato unitamente alla propria volontà di separarsi consensualmente.
Innanzitutto l’avvocato che assiste i coniugi nella separazione consensuale necessita dei dati anagrafici di entrambi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.
Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare all’avvocato il proprio titolo di studio e la propria professione.
Al Legale andranno poi comunicati tutti i dati relativi agli eventuali figli della coppia (nome, data e luogo di nascita, attività svolta dagli stessi ed eventuali problemi sanitari).
L’avvocato vorrà poi certamente conoscere il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), il tipo di matrimonio (civile o concordatario), nonché il  luogo e la data di celebrazione dello stesso.
I coniugi dovranno inoltre comunicare se sono entrambi economicamente indipendenti (in caso contrario occorrerà stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge economicamente più debole).
Dovrà poi essere determinato l’importo dell’assegno di mantenimento che viene riconosciuto in favore degli eventuali figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Altra questione importante da risolversi sarà quella dell’assegnazione della casa familiare. A tal proposito occorre comunicare all’avvocato quanto segue: a)l’ indirizzo della casa; b) a chi resta la casa; c) se la casa è di proprietà dei coniugi, di uno soltanto di loro oppure se la casa è condotta in affitto; d) se la casa è gravata da mutuo; e) ogni altra informazione utile (cioè: rata del mutuo, scadenza del mutuo, canone d’affitto, scadenza contratto d’affitto, ipoteche, pignoramenti ecc. ecc.).
I coniugi dovranno successivamente comunicare se sono proprietari di autoveicoli o motoveicoli (in tal caso dovranno altresì specificare se si tratta di veicoli acquistati prima o dopo il matrimonio). Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare come intendono dividersi i beni di arredo della casa familiare (eventualmente predisponendo un elenco dettagliato degli stessi).
I coniugi dovranno infine consegnare all’avvocato i seguenti documenti: 1) estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 2) certificato di residenza di entrambi; 3) certificato di stato di famiglia di entrambi; dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi.
Ricordo che lo Studio Legale D’Arcangelo è  in grado di assistervi  su tutto il territorio Nazionale.
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Anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner
L’art. 185 cod. pen. recita testualmente: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di luiâ€.La precedente Giurisprudenza (ormai del tutto superata) riteneva che il convivente more uxorio non fosse legittimato a chiedere il risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner.
La Corte di Cassazione affermava infatti quanto segue: “ In base al principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 cod. civ., danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto, Pertanto, nel caso di morte di una persona, il soggetto che con essa conviva ricevendone vantaggi o prestazioni, che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale, deve dimostrare il suo diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta; diritto che non può discendere che da legge o da patto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di convivente more uxorio, che conseguentemente è carente di legitimatio ad causam per risarcimento di danni cagionati dalla uccisione della persona con cui conviveva†(Cass. Civ. n. 9708/1992).
Successivamente, la Suprema Corte, mutando radicalmente il proprio orientamento, è giunta a riconoscere la legittimazione del convivente a costituirsi parte civile in caso di delitto ad danni del proprio partner ad opera di terzi.
Gli Ermellini sono giunti a tale conclusione in quanto l’aggressione del terzo lede il convivente nel suo diritto di libertà , nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza perciò interferenze da parte di terzi.
La Cassazione ha comunque precisato che il risarcimento può essere riconosciuto solo allorquando “la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione micidiale, la convivenza sarebbe continuata nel tempo† (Cass. Pen. n. 1313/1995).
La Suprema Corte civile è giunta di recente ad affermare che “chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale (…). Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI E LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO
Occorre innanzitutto premettere che non è indispensabile che il Tribunale si pronunci sull’addebito della separazione. Non è infatti necessario che, in sede giudiziale, si accerti se la responsabilità della separazione incomba sull’uno o sull’altro coniuge.La dichiarazione di addebito può quindi avvenire solo su richiesta di uno dei due coniugi.
Bisogna tener presente che la dichiarazione di addebito non ha alcuna incidenza sulle conseguenze personali della separazione, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.
In caso di addebito della separazione, derivano però le conseguenze patrimoniali che indico di seguito.
Il coniuge a cui venga addebitata la separazione:
-         Non ha diritto all’assegno dei mantenimento, ma solo agli alimenti (che gli possono essere concessi soltanto in caso di effettivo bisogno ed in ammontare sufficiente a garantirgli solo i minimi di sussistenza);
-         In caso di morte dell’altro coniuge, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, soltanto se sia già titolare di un assegno alimentare e nei limiti dell’importo di detto assegno;
-         Ha diritto alla pensione di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare (Cfr Corte Costituzionale n. 450/1989);
-         Ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso, che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ai sensi dell’art. 2122 cod. civ., solo se titolare dell’assegno alimentare (cfr. Corte Cost. n. 213/1985).
Ma quali sono i casi in cui la separazione può essere addebitata a carico di uno dei due coniugi?
La separazione può essere addebitata allorquando uno dei coniugi non osservi gli obblighi elencati dall’art. 143 cod. civ., ovvero:
-         Dovere di fedeltà ;
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di assistenza e collaborazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di coabitazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di contribuzione
Quanto al dovere di fedeltà , la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nell’affermare che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto , riconducibile la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto†(Cass. Civ. n. 10742/1998)
Quanto, invece al dovere di coabitazione, la Suprema Corte ha chiarito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10682/00).
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Separazione dei coniugi: quali sono le spese straordinarie
Nel decreto di omologa e nella sentenza di separazione, si stabilisce in genere che il coniuge non affidatario o “non collocatario†sia obbligato a corrispondere all’altro coniuge una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere eventualmente affrontate sempre nell’interesse del figlio.Comprendere con precisione quali siano le “spese straordinarie†è impresa abbastanza ardua.
Purtroppo né alcuna fonte normativa, né alcuna sentenza della Suprema Corte di Cassazione hanno mai fornito un elenco dettagliato delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo sono.
In questi casi, in genere si ricorre pertanto alla logica ed al buon senso.
Normalmente si ritiene che si possano individuare come spese ordinarie e, pertanto, non rientranti nel concetto di spese straordinarie, quelle attinenti l’acquisto di materiale di cancelleria scolastico, il vestiario, gli zaini, il buono per la mensa scolastica ( in quanto relative all’alimentazione e comprese nell’assegno mensile).
Sono, invece, rientranti nel novero delle spese straordinarie quelle inerenti le spese mediche per patologie particolari ed imprevedibili, lo scuola-bus, un viaggio effettuato dal figlio nel periodo estivo per un corso di lingua straniera, diversamente dal caso di un viaggio di istruzione organizzato dall’istituto scolastico.
Con sentenza del  4/12/08, proc. n. 12225/06 R.G. il Tribunale Civile di Catania ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre straordinarie quelle connesse a visite specialisticheâ€.
Di seguito riporto comunque un mio personalissimo elenco di quelle che normalmente vengono considerate SPESE STRAORDINARIE delle quali è possibile richiedere il rimborso al 50% senza il pericolo di incorrere in opposizioni e/o contestazioni:
quanto alle spese medico-sanitarie: cure dentistiche ed ortodontiche, pratica di particolari terapie, quali cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci;
quanto alle spese scolastiche: corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, corsi estivi e/o grest, spese per permanenza fuori casa;
quanto alle spese ricreativive, sportive ed extrascolastiche: gite scolastiche, hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative, abbonamenti a riveste, viaggi
quanto alle spese impreviste per accudimento: baby sitter
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Avvocato e separazione dei coniugi: c’è obbligo di tentare la riconciliazione?
Ricordo innanzitutto che lo Studio Legale D’Arcangelo Vi offre assistenza e consulenza in materia di separazione e divorzio con competenza e professionalità . Per maggiori informazioni potete leggere questa pagina.Qualche tempo fa procurò scalpore uno Studio Legale di Chicago (tale studio legale Fetman, Garland & Associates) che fece affiggere per la città dei cartelloni che esortavano ed incitavano i cittadini a divorziare.
I cartelloni rappresentavano delle avvenenti signorine e degli uomini muscolosi con la dicitura “Life is short: get a divorce†(la vita è corta, divorzia!). I più curiosi potranno vedere questi cartelloni, cliccando qui.
Fortunatamente in Italia dei cartelloni simili non sono mai apparsi e, dati i doveri di dignità e di decoro incombenti sugli avvocati italiani, credo di poter affermare con sufficiente grado di certezza che tali cartelloni mai si vedranno nel nostro BelPaese.
Ora, tralasciando il fantascientifico caso dello Studio Legale di Chicago (certamente esperto in marketing ma non in deontologia professionale), ritengo che l’avvocato italiano non solo abbia il dovere di non alimentare le liti tra i coniugi ma abbia altresì l’obbligo di morale di verificare innanzitutto se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi.
Qualora poi tale possibilità concretamente non sussista, l’avvocato dovrà in ogni caso:
1)     Riconoscere il valore della solidarietà nella famiglia.
In pratica, l’avvocato ha il dovere di proteggere e mantenere, quantomeno, quei minimi accordi che i coniugi hanno faticosamente raggiunto.
Del resto, che sapore sgradevole avrebbe la vittoria dell’avvocato se venisse raggiunta a discapito del benessere morale dei coniugi che si vanno a separare e dei loro figli!
2)Â Â Â Â Â Fornire al cliente informazioni corrette
L’avvocato non deve assolutamente prospettare al cliente delle vittorie spettacolari. Si tratterebbe di un comportamento grave e deontologicamente scorretto.
L’avvocato che paventa una causa di separazione certamente vittoriosa, è un avvocato che prende in giro il proprio cliente. L’avvocato che promette risultati spettacolari a seguito della separazione, è un avvocato che si sta approfittando della particolare vulnerabilità e fragilità del proprio cliente in una delle fasi più complicate della sua vita personale.
3)Â Â Â Â Â Non coinvolgere i minori
I figli, soprattutto se minorenni, devono essere rispettati e non devono fungere da “para-fulmineâ€.
I minori vanno sempre tutelati. I litigi tra i genitori rischiano infatti di causare nei figli un gravissimo danno psicologico.
Pertanto, è necessario che la separazione venga sdrammatizzata agli occhi dei figli eventualmente con il supporto di uno psicologo.
In conclusione,   in sede di separazione, sarebbe bene chegli avvocati esortassero i propri clienti a “mettere dei fiori nei propri cannoni†(così come cantava una volta il noto complesso musicale “I Gigantiâ€).
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Coniuge traditore: nessuna colpa se la crisi era già esistente. Però, mai raccontare agli amici la relazione extraconiugale
La
Corte di Cassazione non ha dubbi: il tradimento non è automaticamente causa di addebito della separazione.Il tradimento del coniuge è causa di addebito soltanto se sia la causa (o la concausa) dell’intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui, invece, la crisi matrimoniale fosse preesistente alla relazione extraconiugale, la separazione non potrà essere addebitata al coniuge fedifrago.
Del resto, si può affermare che non sempre la colpa è di chi tradisce.
Tante relazioni fedifraghe nascono quando l’unione coniugale è già da tempo in crisi e, in tali casi, è quindi giusto che il traditore non si veda addebitare la separazione.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà , “rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto” (Sent. 13431/08).
Nello stabilire se ed in capo a chi vada addebitata la separazione bisogna quindi sempre confrontare i comportamenti di entrambi i coniugi.
Solo questo confronto consente infatti di stabilire quale delle condotte abbia avuto incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Ecco perché, con sentenza n. 6697/2009, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la separazione non dovesse essere addebitata in capo alla moglie che si era resa “colpevole†di un unico ed isolato episodio di tradimento mentre il marito aveva nascosto per ben due anni alla moglie la sua incapacità di procreare.
Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, la relazione extraconiugale non deve essere motivo di vanto con gli amici. Un simile comportamento, infatti, causa un inevitabile aggravamento della crisi coniugale e determina definitivamente l’intollerabilità della convivenza (v. Cass. Civ. n. 21245/2010).
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Affidamento ad un solo genitore se l’altro si disinteressa del figlio: affidamento condiviso derogato dai Tribunali
Come ormai noto a tutti (giuristi e non giuristi), a seguito della Legge n. 56/2006,è stato introdotto il c.d. principio di bi-genitorialità : in caso di separazione dei coniugi, i figli vengono quindi affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.Ma che cosa significa esattamente il termine affidamento condiviso?
Significa, per l’appunto, che la potestà viene esercitata da entrambi i genitori ed ognuno dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all’interno di un progetto educativo del/i figlio/i concordato insieme al giudice.
Da quando è entrata quindi in vigore la suddetta legge, l’affidamento condiviso costituisce certamente la REGOLA, mentre l’affidamento esclusivo (cioè l’affidamento ad uno solo dei genitori) viene disposto solo in casi eccezionali (per ulteriori informazioni in merito all’affidamento ed alla separazione, potete visitare questa pagina ).
Nella costante giurisprudenza di merito, si può notare che viene tutt’oggi stabilito l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l’altro genitore mostra disinteresse nei confronti del figlio.
Ed invero, con sentenza del 30 marzo 2007, il Tribunale di Pordenone ha affermato che “In tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli. Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrando di non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo della prole. In casi del genere, non può ritenersi conforme all’interesse dei figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il loro carattere ed i loro bisogniâ€
Parimenti  il Tribunale di Brescia con sentenza n. 883/2008  ha espressamente affermato che “può disporsi l’affidamento esclusivo ogni qual volta un genitore, con il suo comportamento processuale e con il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cura, assistenza ed educazione dei figli, ha dimostrato scarsa considerazione per i bisogni e le esigenze dei minori, con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale dei quali vanno adottati tutti i provvedimenti che li riguardanoâ€
Più recentemente, il Tribunale di Novara con sentenza n. 131/2010, tenuto conto della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento della bambina da parte dell’ex marito, ha affidato la bambina in via esclusiva all’ex moglie. Non solo: data l’assoluta indifferenza del padre nei confronti della figlia il Tribunale non ha ritenuto neppure sussistenti i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.
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Tradimento coniugale, alcuni casi in cui i Tribunali hanno riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale
Di seguito indico alcune sentenze in cui è stato riconosciuto il risarcimento del c.d. danno esistenziale in favore del coniuge tradito.Tribunale di Monza, 1 dicembre 2008: un uomo che era fidanzato con una donna, si convinse a contrarre immediato matrimonio riparatore, perché, appunto, la futura sposa era già in attesa di un bambino . Celebrato il matrimonio, all’improvviso si viene a sapere, in paese,  che il nascituro non era figlio del marito bensì era il frutto di una precedente ( o forse anche contestuale) relazione sentimentale della sposa con un altro uomo. Verificata, nel corso del matrimonio la vera paternità del nascituro, che risultò non essere figlio del marito, sia quest’ultimo che i propri genitori citarono in giudizio per i relativi danni, “ l’adulteraâ€, chiedendo , tra l’altro – il marito, in linea principale, l’annullamento del matrimonio per violazione dell’art 122 terzo comma n. 5 del codice civile  – e tutti, il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. Così, nella fattispecie di cui sopra, il Tribunale e successivamente anche la Corte d’ Appello di Monza, hanno riconosciuto, sia al marito che ai genitori di quest’ultimo, il risarcimento non solo dei danni materiali e morali, ma anche il risarcimento di €uro 10.000,00 del danno esistenziale.
Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006: il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappoâ€), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.
Tribunale di Brescia, 14 ottobre 2006: aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà , ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.
Tribunale di Milano, giugno 2002: Il Giudice di merito era stato investito, nel corso di un giudizio di separazione, della domanda di risarcimento dei danni (anche esistenziali) subiti da una donna durante la gravidanza ed ascrivibili al comportamento del marito.Quest’ultimo durante il periodo di gravidanza della moglie (gravidanza ricercata e voluta da entrambe i coniugi) aveva tenuto, a detta della donna, una condotta trasgressiva dei doveri coniugali particolarmente grave, non episodica ed occasionale ma protrattasi per mesi ed accompagnata da esplicite affermazioni dell’agente (provate dalla produzione in giudizio di bigliettini contenenti dichiarazioni sottoscritte dal marito) di aperto disinteresse per la moglie ed il nascituro. Tribunale di Milano, nella sentenza de qua, ha disposto il risarcirmento in via equitativa del danno subito dalla moglie a seguito della condotta del marito al quale la separazione era stata addebitata.
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Separazione e casa coniugale dei suoceri: cambio di rotta della Corte di Cassazione
I Giudici di Legittimità hanno di recente cambiato orientamento sul tema del comodato e della assegnazione della casa coniugale in caso di separazione tra coniugi, precisando che l’abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in comodato.Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 15986), infatti, la fattispecie integrerebbe il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante.
In buona sostanza, in presenza di comodato precario, ovvero di comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile, è nella facoltà del proprietario dell’immobile (nel caso di specie i suoceri) chiedere al comodatario (nel caso di specie la ex nuora) di lasciare l’alloggio anche se assegnato allo stesso con provvedimento del giudice in sede di separazione.
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: MODIFICA DELLE CONDIZIONI. LA NOTIFICA E’ VALIDAMENTE COMPIUTA NEL LUOGO DI LAVORO DEL CONIUGE
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che, qualora la parte attrice non sia a conoscenza del luogo di residenza del convenuto, e non sia possibile conoscerlo con gli ordinari strumenti cognitivi, la notifica è validamente compiuta nel luogo di lavoro del medesimo, ai sensi dell’art. 139 ultimo comma c.p.c. (si veda, al riguardo la sentenza n. 17903/2010).Nel caso sottoposto alla Corte di Legittimità , trattandosi di coniugi separati, dal verbale di separazione prodotto agli atti del giudizio di primo grado risultava che la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.
Il marito si era quindi trasferito altrove ma aveva omesso di cambiare ufficialmente residenza, di tal che risultava ancora anagraficamente residente presso la casa coniugale.
Permanendo la separazione, la moglie non poteva certo notificare l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione presso la casa coniugale, essendo a conoscenza che in realtà il marito risiedeva altrove.
Pertanto, non conoscendo parte attrice il luogo di residenza del convenuto, né essendo in grado di conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, la moglie aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma ultimo, a norma del quale “quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti“.
La Corte ha ritenuto perfettamente valida la notifica così effettuata in quanto il concetto di “Comune di dimoraâ€, deve essere letto con riferimento alla ratio della norma richiamata, che è quello di portare a conoscenza l’atto giuridico, nei casi in cui non sia noto il comune di residenza, consentendo di stabilire un legame tra il notificando ed il luogo stesso, rendendo quindi probabile la ricezione della notifica. Ha infatti affermato la Corte che “appare razionale ritenere che il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d’impiego pubblico, è un luogo qualificabile come luogo di “dimora” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 c.p.c.â€.