• Diritto di famiglia – Associazione avvocati matrimonialisti: italiani infedeli! L’addebito della separazione per tradimento

    avvocati matrimonialisti tradimento infedeltà separazioneEbbene sì: pare che gli Italiani siano un popolo di traditori. O almeno questo è il quadro che emerge da una ricerca condotta dall’Associazione degli avvocati matrimonialisti che potete leggere qui.

    Pare che la città in cui si tradisce di più sia Milano, seguita a ruota da Roma.

    Ma il tradimento può essere causa di addebito della separazione tra i coniugi?

    La risposta è stata più volte fornita dalla Suprema Corte di legittimità.

    La Corte di Cassazione è infatti costante nell’affermare che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (già in sé particolarmente grave, in quanto rende intollerabile la prosecuzione della convivenza) può  giustificare da solo l’addebito della separazione, a meno che non si fornisca la prova che tale violazione, intervenendo in un quadro in cui il menage familiare è solo formale, non ha avuto alcuna incidenza causale nel determinare la crisi del matrimonio (si veda, tra le tante, Cass. Civ. 14 ottobre 2010, n. 21245; Cass. Civ. n. 25618/2007; Cass. Civ. n. 8512/2006).

    In buona sostanza, il tradimento costituisce motivo di addebito ogni qualvolta abbia causalmente determinato la rottura coniugale.

    Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto.

    Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di i all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007;13592/2006; 8512/2006).

  • Obbligo di mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne sino a quando non trovi un lavoro adeguato

    obbligo mantenimento figlio maggiorenneCon la sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in favore dei c.d. bamboccioni.

    Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costo; e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia”.

    A seguito della procreazione sorge infatti necessariamente un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli.

    Tale dovere è da ritenersi sussistente anche in capo ai genitori adottivi, per effetto dell’art. l’art. 27 della legge 184/1983 il quale dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti” e dell’art. 48, 2° comma della stessa legge, il quale impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.

  • Separazione tra coniugi: come si determina l’assegno di mantenimento

    separazione tra coniugi assegno mantenimentoL’art. 156 cod. civ. prevede che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. n. 17136/2004).

    A tal fine, il Giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve innanzitutto prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi avevano convissuto durante la convivenza

    Il Giudice deve altresì accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso).

    E’ opportuno al riguardo ricordare che, in caso di specifica contestazione della parte, il Giudice deve effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili).

    Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.

    Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915.