• Annullamento del matrimonio per malattia del coniuge

    annullamento matrimonio malattiaL’art. 122 cod. civ. elenca tassativamente le ipotesi in cui il matrimonio può essere impugnato.

    Il terzo comma della succitata norma dispone, tra l’altro, che  il matrimonio è annullabile dal coniuge che aveva prestato il proprio consenso ignorando l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge.

    La possibilità di impugnare il matrimonio per tale motivo è quindi subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

    1) esistenza della malattia prima del matrimonio;

    2) non conoscenza dell’esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l’annullamento;

    3) rilevanza dell’affezione ai fino dello svolgimento della vita matrimoniale;

    4) influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell’esistenza dell’infermità.

    Le circostanze di cui ai punti 1,2 e 4 devono essere dimostrate dal coniuge che impugna il matrimonio, mentre dovere del Giudice è quello di accertare rilevanza dell’infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare (v. Cass. Civ. n. 3671/1998).

    Per malattie fisiche si intendono quelle che si presentano anche se non inemendabili almeno come durevoli nel tempo. Si tratta di malattie tanto acquisite che congenite. Non è necessario che siano contagiose per il coniuge ed i figli o ripugnanti. E’ infatti sufficiente che impediscano il normale svolgimento della vita coniugale (malattie veneree, AIDS, sclerosi multipla, epilessia, morbo di Parkinson, forme infettive gravi, dermatiti).

    Per malattie psichiche si intendono invece tutte le turbe di non passeggere che ostacolano una normale vita di relazione psicoaffettiva (psicopatie, schizofrenia, psicosi, stati tossici dipendenti da alcool o da stupefacenti o da medicine).

    Può trattarsi di malattia anche non cronica, purché non del tutto transitoria, che, indipendentemente dalla sua gravità, incida però sullo svolgimento della vita coniugale.

    E’ bene precisare che l’art. 122 C.c. non richiede che l’infermità sia clinicamente conclamata prima del matrimonio, ipotesi questa che la renderebbe riconoscibile probabilmente all’uomo medio, ma che sia esistente, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici, ciò perché solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l’annullamento in base al generale principio di solidarietà che deve connotare nel bene e nel male la valida unione coniugale (Cass. Civ. n. 12431/2001).

  • LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DOPO IL DIVORZIO

    Pensione-reversibilità divorzioChe cos’è la pensione di reversibilità?

    La pensione di reversibilità è una prestazione che spetta ai familiari di un lavoratore deceduto già pensionato, e l´unico requisito richiesto è la titolarità da parte del lavoratore, di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità).

    L’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità?

    Presupposto imprescindibile del diritto alla pensione di reversibilità è la titolarità dell’assegno divorzile.

    Più precisamente, con la locuzione “titolarità dell’assegno divorzile” deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 898/1970.

    Qualora l’ex coniuge defunto avesse già contratto un nuovo matrimonio la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge divorziato o al coniuge superstite?

    In tal caso sia il coniuge superstite, sia l’ex coniuge divorziato potranno concorrere all’attribuzione della pensione di reversibilità.

    In buona sostanza, la pensione di reversibilità spetterà ad entrambi.

    La Giurisprudenza di legittimità è chiara ed univoca nell’affermare che la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata sulla base dell’effettiva durata di entrambi i matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di divorzio riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

    La Cassazione ha poi chiarito che non tutti i suddetti ulteriori elementi debbano necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (si veda, ad esempio, Cass. Civ. n. 6272/2004).

  • Famiglia di fatto: alcune delle domande più frequenti dei conviventi

    famiglia fatto domande conviventiPubblico di seguito alcune delle domande più frequenti che mi vengono poste in materia di famiglia di fatto.

    Le coppie di fatto possono regolare i loro rapporti tramite convenzioni?

    La risposta è certamente positiva. I conviventi possono regolare i loro rapporti patrimoniali tramite contratti.

    Tali contratti possono avere ad oggetto sia la regolamentazione del periodo della convivenza, sia la regolamentazione del periodo successivo ad essa.

    A quale Giudice devono rivolgersi le coppie di fatto in crisi che vogliano separarsi?

    E’ bene innanzitutto tener presente che le coppie di fatto non sono riconosciute dalla legge. Pertanto non esistono norme che determinino l’autorità giudiziaria competente in caso di “separazione” tra conviventi.

    Ad ogni modo possiamo fare un distinguo:

    1)      In presenza di figli: tutte le questioni riguardanti il mantenimento e l’affidamento degli stessi, potranno essere trattate dal Tribunale per i Minorenni.

    2)      In assenza di figli: i conviventi che intendono regolare dei rapporti giuridici, dovranno rivolgersi al Tribunale Ordinario in virtù dei principi generali del diritto.

    In presenza di figli, la casa “familiare” può essere assegnata al convivente?

    Assolutamente sì. La casa familiare può essere assegnata dal Giudice ad uno dei conviventi quando vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.

    A tale soluzione si giunge grazie alla sentenza n. 166/1998 della Corte Costituzionale.

    In assenza di figli, la casa “familiare” può essere assegnata al convivente?

    In questo caso la risposta è, evidentemente, negativa. Del resto l’assegnazione della casa coniugale in assenza di figli non avviene neppure per le coppie unite da vincolo coniugale che si separino.

    In caso di morte del proprio convivente, l’altro può vantare diritti successori?

    La risposta non può che essere negativa.

    La successione del convivente potrà avvenire solo nel caso in cui il partner abbia disposto in suo favore tramite testamento (purché non venga comunque lesa la sua quota dei legittimari).

    E’ importante tuttavia  sottolineare che in caso di morte del proprio partner il convivente può continuare il rapporto di locazione eventualmente esistente in relazione all’immobile fino a quel momento utilizzato come casa “familiare”.

    Il convivente può chiedere il risarcimento dei danni in caso di morte per delitto del proprio partner?

    La giurisprudenza più recente ritiene di sì. Ne ho già parlato ampiamente qui.

  • Cassazione: no all’annullamento dei matrimoni di lunga durata

    annullamento matrimonioCon sentenza n. 1343/2010 la Suprema Corte ha espressamente sancito che i matrimoni di lunga durata annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato.

    La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio (di durata ventennale)  era stato annullato dalla Sacra Rota per assenza di figli.

    Il marito aveva chiesto l’annullamento sostenendo che le nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziate poiché la moglie gli aveva asseritamente taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei ‘bona matrimoni’, gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie.

    Gli Ermellini, accogliendo quindi il ricorso della moglie, hanno affermato che “la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.

    La Cassazione ha altresì precisato che “è contrario ai principi di ordine pubblico rimettere in discussione un legame che dura da tempo considerevole adducendo riserve mentali, o vizi del consenso”.

    Per dovere di completezza e precisione, è bene ricordare che le sentenze ecclesiastiche matrimoniali, per avere efficacia nel nostro Paese, devono essere riconosciute dal giudice italiano. In assenza di riconoscimento non hanno  alcuna efficacia in Italia.

    Negli ultimi anni si è registrato in Italia un vertiginoso aumento delle procedure di annullamento dei  matrimoni dinnanzi ai giudice ecclesiastici ed alla Sacra Rota: nel 2009 sono state circa 6mila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni. Molti fanno purtroppo ricorso alla procedura dell’annullamento al precipuo scopo di ottenere in tempi rapidi lo scioglimento del vincolo coniugale.

    La suddetta decisione della Suprema Corte dovrebbe far sì che venga evitato che il ricorso alla giustizia ecclesiastica diventi una scappatoia e scorciatoia per ottenere lo stato civile libero.

    Va da sé che, in casi simili a quello sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la soluzione per mettere fine ad un’unione coniugale che dura da molti anni può quindi essere soltanto quella della separazione civile seguita poi dal divorzio.

  • Anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner

    convivente risarcimento danniL’art. 185 cod. pen. recita testualmente: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

    La precedente Giurisprudenza (ormai del tutto superata) riteneva che il convivente more uxorio non fosse legittimato a chiedere il risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner.

    La Corte di Cassazione affermava infatti quanto segue: “ In base al principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 cod. civ., danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto, Pertanto, nel caso di morte di una persona, il soggetto che con essa conviva ricevendone vantaggi o prestazioni, che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale, deve dimostrare il suo diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta; diritto che non può discendere che da legge o da patto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di convivente more uxorio, che conseguentemente è carente di legitimatio ad causam per risarcimento di danni cagionati dalla uccisione della persona con cui conviveva” (Cass. Civ. n. 9708/1992).

    Successivamente, la Suprema Corte, mutando radicalmente il proprio orientamento, è giunta a riconoscere la legittimazione del convivente a costituirsi parte civile in caso di delitto ad danni del proprio partner ad opera di terzi.

    Gli Ermellini sono giunti a tale conclusione in quanto l’aggressione del terzo lede il convivente nel suo diritto di libertà, nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza perciò interferenze da parte di terzi.

    La Cassazione ha comunque precisato che il risarcimento può essere riconosciuto solo allorquando “la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione micidiale, la convivenza sarebbe continuata nel tempo”  (Cass. Pen. n. 1313/1995).

    La Suprema Corte civile è giunta di recente ad affermare che “chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale (…). Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.

  • SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI E LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO

    diritto di famiglia addebito della separazioneOccorre innanzitutto premettere che non è indispensabile che il Tribunale si pronunci sull’addebito della separazione. Non è infatti necessario che, in sede giudiziale, si accerti se la responsabilità della separazione incomba sull’uno o sull’altro coniuge.

    La dichiarazione di addebito può quindi avvenire solo su richiesta di uno dei due coniugi.

    Bisogna tener presente che la dichiarazione di addebito non ha alcuna incidenza sulle conseguenze personali della separazione, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.

    In caso di addebito della separazione, derivano però le conseguenze patrimoniali che indico di seguito.

    Il coniuge a cui venga addebitata la separazione:

    -          Non ha diritto all’assegno dei mantenimento, ma solo agli alimenti (che gli possono essere concessi soltanto in caso di effettivo bisogno ed in ammontare sufficiente a garantirgli solo i minimi di sussistenza);

    -          In caso di morte dell’altro coniuge, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, soltanto se sia già titolare di un assegno alimentare e nei limiti dell’importo di detto assegno;

    -          Ha diritto alla pensione di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare (Cfr Corte Costituzionale n. 450/1989);

    -          Ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso, che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ai sensi dell’art. 2122 cod. civ., solo se titolare dell’assegno alimentare (cfr. Corte Cost. n. 213/1985).

    Ma quali sono i casi in cui la separazione può essere addebitata a carico di uno dei due coniugi?

    La separazione può essere addebitata allorquando uno dei coniugi non osservi gli obblighi elencati dall’art. 143 cod. civ., ovvero:

    -          Dovere di fedeltà;

    -          Dovere di assistenza e collaborazione

    -          Dovere di coabitazione

    -          Dovere di contribuzione

    Quanto al dovere di fedeltà, la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nell’affermare che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto , riconducibile la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto” (Cass. Civ. n. 10742/1998)

    Quanto, invece al dovere di coabitazione, la Suprema Corte ha chiarito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10682/00).

  • Quando il genitore non contribuisce al mantenimento del figlio

    Mantenimento-figli-assegnoIn caso di mancata corresponsione dei contributi al mantenimento sono astrattamente configurabili due diverse ipotesi di reato:

    1)      art. 570, comma 2 n. 2 c.p.

    oppure

    2)      art. 12 sexies della Legge n. 898/1970

    Quanto al reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p.

    La giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel ritenere che il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p. consiste nel far mancare ai soggetti in esso indicati (discendenti in età minore, coniuge, ecc.)  i “mezzi di sussistenza”, che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche).

    Pertanto, per questa ragione, il giudice per valutare la ricorrenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2 c.p. non dovrà accertare nel caso concreto se sia stato versato o meno l’assegno stabilito per il mantenimento dei figli dal giudice civile, ma dovrà accertare se dalla condotta omissiva dell’obbligato siano venuti a mancare ai beneficiari i “mezzi di sussistenza” (v. giurisprudenza allegata).

    Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00  a euro 1032,00.

    Procedibilità: trattasi di reato punibile a querela della persona offesa; è procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.

    Quanto al reato di cui all’art. 12 sexies della Legge n. 898/1970

    L’art. 12 sexies della Legge 898/1970 così testualmente recita: “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.” .

    Per la sussistenza dell’ipotesi di reato in esame, che è ben diversa da quella astrattamente configurata nell’art. 570 comma 2 c.p., il giudice penale non dovrà più indagare se la mancata corresponsione dell’assegno coincida con la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza ai figli minori. Ed invero, lo stesso richiamo contenuto nell’art. 12 sexies della L. 898/1970 all’art. 570 c.p. opera solo ed esclusivamente quoad poenam.

    Tale reato “…è integrato per il sol fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile …” (Cass. Pen., sez. IV, 19.5.2005, n. 32540).

    In pratica tale reato presuppone l’obbligo civilistico sancito nella sentenza di divorzio e prescinde dallo stato di bisogno del soggetto passivo.

    Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00  a euro 1.032,00.

    Procedibilità: con sentenza n. 21673 del 2.3.2004 la Cassazione – mutando il precedente orientamento – si è espressa nel senso che “in tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorziale si applicano le pene previste dall’art. 570 cod. pen., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi in casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.”.

    Pertanto, sulla base di questo orientamento giurisprudenziale, si può ritenere che anche tale reato sia punibile a querela della persona offesa; è però procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.

  • Separazione dei coniugi: quali sono le spese straordinarie

    Spese-straordinarie-figli separazioneNel decreto di omologa e nella sentenza di separazione, si stabilisce in genere che il coniuge non affidatario o “non collocatario” sia obbligato a corrispondere all’altro coniuge una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere eventualmente affrontate sempre nell’interesse del figlio.

    Comprendere con precisione quali siano le “spese straordinarie” è impresa abbastanza ardua.

    Purtroppo né alcuna fonte normativa, né alcuna sentenza della Suprema Corte di Cassazione hanno mai fornito un elenco dettagliato delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo sono.

    In questi casi, in genere si ricorre pertanto alla logica ed al buon senso.

    Normalmente si ritiene che si possano individuare come spese ordinarie e, pertanto, non rientranti nel concetto di spese straordinarie, quelle attinenti l’acquisto di materiale di cancelleria scolastico, il vestiario, gli zaini, il buono per la mensa scolastica ( in quanto relative all’alimentazione e comprese nell’assegno mensile).

    Sono, invece, rientranti nel novero delle spese straordinarie quelle inerenti le spese mediche per patologie particolari ed imprevedibili, lo scuola-bus, un viaggio effettuato dal figlio nel periodo estivo per un corso di lingua straniera, diversamente dal caso di un viaggio di istruzione organizzato dall’istituto scolastico.

    Con sentenza del  4/12/08, proc. n. 12225/06 R.G. il Tribunale Civile di Catania ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre straordinarie quelle connesse a visite specialistiche”.

    Di seguito riporto comunque un mio personalissimo elenco di quelle che normalmente vengono considerate SPESE STRAORDINARIE delle quali è possibile richiedere il rimborso al 50% senza il pericolo di incorrere in opposizioni e/o contestazioni:

    quanto alle spese medico-sanitarie: cure dentistiche ed ortodontiche, pratica di particolari terapie, quali cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci;

    quanto alle spese scolastiche: corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, corsi estivi e/o grest, spese per permanenza fuori casa;

    quanto alle spese ricreativive, sportive ed extrascolastiche: gite scolastiche, hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative, abbonamenti a riveste, viaggi

    quanto alle spese impreviste per accudimento: baby sitter

  • Avvocato e separazione dei coniugi: c’è obbligo di tentare la riconciliazione?

    avvocato separazione conciliazioneRicordo innanzitutto che lo Studio Legale D’Arcangelo Vi offre assistenza e consulenza in materia di separazione e divorzio con competenza e professionalità.  Per maggiori informazioni potete leggere questa pagina.

    Qualche tempo fa procurò scalpore uno Studio Legale di Chicago (tale studio legale Fetman, Garland & Associates) che fece affiggere per la città dei cartelloni che esortavano ed incitavano i cittadini a divorziare.

    I cartelloni rappresentavano delle avvenenti signorine e degli uomini muscolosi con la dicitura “Life is short: get a divorce” (la vita è corta, divorzia!). I più curiosi potranno vedere questi cartelloni, cliccando qui.

    Fortunatamente in Italia dei cartelloni simili non sono mai apparsi e, dati i doveri di dignità e di decoro incombenti sugli avvocati italiani, credo di poter affermare con sufficiente grado di certezza che tali cartelloni mai si vedranno nel nostro BelPaese.

    Ora, tralasciando il fantascientifico caso dello Studio Legale di Chicago (certamente esperto in marketing ma non in deontologia professionale), ritengo che l’avvocato italiano non solo abbia il dovere di non alimentare le liti tra i coniugi ma abbia altresì l’obbligo di morale di verificare innanzitutto se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi.

    Qualora poi tale possibilità concretamente non sussista, l’avvocato dovrà in ogni caso:

     

    1)      Riconoscere il valore della solidarietà nella famiglia.

    In pratica, l’avvocato ha il dovere di proteggere e mantenere, quantomeno, quei minimi accordi che i coniugi hanno faticosamente raggiunto.

    Del resto, che sapore sgradevole avrebbe la vittoria dell’avvocato se venisse raggiunta a discapito del benessere morale dei coniugi che si vanno a separare e dei loro figli!

     

    2)      Fornire al cliente informazioni corrette

    L’avvocato non deve assolutamente prospettare al cliente delle vittorie spettacolari. Si tratterebbe di un comportamento grave e deontologicamente scorretto.

    L’avvocato che paventa una causa di separazione certamente vittoriosa, è un avvocato che prende in giro il proprio cliente. L’avvocato che promette risultati spettacolari a seguito della separazione, è un avvocato che si sta approfittando della particolare vulnerabilità e fragilità del proprio cliente in una delle fasi più complicate della sua vita personale.

     

    3)      Non coinvolgere i minori

    I figli, soprattutto se minorenni, devono essere rispettati e non devono fungere da “para-fulmine”.

    I minori vanno sempre tutelati. I litigi tra i genitori rischiano infatti di causare nei figli un gravissimo danno psicologico.

    Pertanto, è necessario che la separazione venga sdrammatizzata agli occhi dei figli eventualmente con il supporto di uno psicologo.

    In conclusione,   in sede di separazione, sarebbe bene chegli avvocati esortassero i propri clienti a “mettere dei fiori nei propri cannoni” (così come cantava una volta il noto complesso musicale “I Giganti”).

     

  • Coniuge traditore: nessuna colpa se la crisi era già esistente. Però, mai raccontare agli amici la relazione extraconiugale

    Latradimento colpa coniuge Corte di Cassazione non ha dubbi: il tradimento non è automaticamente causa di addebito della separazione.

    Il tradimento del coniuge è causa di addebito soltanto se sia la causa (o la concausa) dell’intollerabilità della convivenza.

    Nel caso in cui, invece, la crisi matrimoniale fosse preesistente alla relazione extraconiugale, la separazione non potrà essere addebitata al coniuge fedifrago.

    Del resto, si può affermare che non sempre la colpa è di chi tradisce.

    Tante relazioni fedifraghe nascono quando l’unione coniugale è già da tempo in crisi e, in tali casi, è quindi giusto che il traditore non si veda addebitare la separazione.

    L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, “rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto” (Sent. 13431/08).

    Nello stabilire se ed in capo a chi vada addebitata la separazione bisogna quindi sempre confrontare i comportamenti di entrambi i coniugi.

    Solo questo confronto consente infatti di stabilire quale delle condotte abbia avuto incidenza nel determinare la crisi coniugale.

    Ecco perché, con sentenza n. 6697/2009, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la separazione  non dovesse essere addebitata in capo alla moglie che si era resa “colpevole” di un unico ed isolato episodio di tradimento mentre il marito aveva nascosto per ben due anni alla moglie la sua incapacità di procreare.

    Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, la relazione extraconiugale non deve essere motivo di vanto con gli amici. Un simile comportamento, infatti, causa un inevitabile aggravamento della crisi coniugale e determina definitivamente l’intollerabilità della convivenza (v. Cass. Civ. n. 21245/2010).

    Per leggere altre notizie correlate all’argomento cliccate qui e qui