• L’appalto ed i vizi dell’opera (art. 1655 e seg. cod. civ.)

    appalto e vizi dell'opera

    L’appaltatore ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera. La garanzia viene esclusa se il committente ha accettato l’opera ed i vizi  erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché non taciuti in mala fede dall’appaltatore.

    Qualora, invece, il committente non abbia accettato l’opera, l’appaltatore risponde ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. ed il committente non è tenuto ad altro ulteriore adempimento.

    Nel caso in cui il committente venga a conoscenza di vizi occulti dopo l’accettazione dell’opera, l’art. 1667 cod. civ. sancisce che questi ha sessanta giorni di tempo per denunciare la presenza del vizio o delle difformità, a pena di decadenza.

    Il committente, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., potrà chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure in via alternativa che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Qualora le difformità o i vizi dell’opera siano tali da rendere quest’ultima del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.

  • La Responsabilità dei genitori (art. 2048 cod. civ.)

    Molto più spesso di quanto si possa immaginare, dei genitori increduli e disorientati si trovano ad essere chiamati in giudizio per risarcire i danni asseritamente causati dai loro figli minorenni.

    L’art. 2048 cod. civ. stabilisce che “il padre e la madre (…) sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (…) che abitano con essi”. Essi sono liberati da tale responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

    Pertanto, quando i genitori vengono chiamati in causa per i danni cagionati dai propri figli, è sempre necessario prendere in esame il fatto in sé, per accertare quali erano, in concreto, le possibilità reali del genitore nelle circostanze particolari del caso.

    Solo accertando le cause del fatto e la responsabilità del minore sarà possibile sapere se il genitore, usando una maggiore cautela, avrebbe avuto la possibilità di impedirlo.

    In altri termini, bisogna chiedersi: il fatto realizzato dal minore capace presenta caratteristiche tali che il genitore, usando le normali cautele, avrebbe potuto impedirlo?

    Se la risposta è positiva, allora il genitore sarà responsabile. Ma se il fatto è stato compiuto entro quella certa sfera di libertà che normalmente può essere concessa al minore e non presenta deficienze addebitabili al genitore, allora non sarà possibile parlare di responsabilità di quest’ultimo.

    Del resto, la Suprema Corte afferma da tempo che “la prova liberatoria a carico del genitore di non aver potuto impedire il fatto si concreta normalmente nella dimostrazione di aver impartito al minore un’educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di aver esercitato una vigilanza adeguata all’età, al carattere ed all’indole del medesimo. Trattandosi di obblighi strettamente correlati, la vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, cosicché non occorre dimostrare la interrotta presenza fisica del genitore accanto al minore qualora, avuto riguardo all’età in relazione all’educazione impartita e al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell’ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che non possono costituire fonte di pericolo per sé e per i terzi” (si vedano, ad esempio, Cass. Civ. n. 2738/1988 e Cass. Civ. n. 4481/2001).

  • La responsabilità del costruttore per la rovina o i difetti degli immobili

    Dopo aver letto questo articolo su L’Eco di Bergamo on line, colgo l’occasione per fare qualche breve riflessione sui vizi e difetti di costruzione di beni immobili.

    Ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., la responsabilità del costruttore ricorre in tre distinte ipotesi: 1) avvenuta rovina totale o parziale dell’edificio; 2) attuale pericolo certo ed obiettivo che in un futuro più o meno prossimo possa verificarsi la rovina totale o parziale; 3) esistenza di gravi difetti della costruzione, che ne pregiudichino la possibilità di lunga durata che dovrebbe caratterizzarla.

    I gravi difetti della costruzione che danno luogo a responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ. sono tutti quei vizi che, pur non incidendo sulla struttura dell’immobile, pregiudicano in modo grave la funzione cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento o limitano anche solo quella di una frazione dell’edificio stesso (singolo appartamento), indipendentemente dall’entità della somma di denaro occorrente per la loro eliminazione.

    A titolo meramente esemplificativo elenco di seguito alcuni vizi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione, costituiscono gravi difetti e comportano responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.:

    • il diretto collegamento degli scarichi delle acque bianche e delle condotte pluviali alla rete fognaria, con conseguente fuoriuscita di miasmi espandentisi nell’aria e perfino negli appartamenti per la mancanza di idonee vasche di depurazione (Cass. Civ. n. 5147/1987);
    • l’inadeguatezza ricettiva e l’errata pendenza delle tubazioni della rete fognaria con conseguente fuoriuscita di liquami (Cass. Civ. n. 3339/1990);
    • il crollo o il disfacimento del rivestimento esterno dell’edificio (Cass. Civ. n. 6585/1986);
    • i gravi difetti della canna fumaria dell’impianto di riscaldamento centrale (Cass. Civ. n. 5252/1986) o la sua inefficienza (Cass. Civ. n. 7924/1992);
    • vizi del tetto e del terrazzo di copertura di un edificio, tali da provocare infiltrazioni d’acqua all’interno degli appartamenti sottostanti (Cass. Civ. n. 13112/1992) o di altre strutture condominiali (Cass. Civ. n. 9082/1991);
    • infiltrazioni di acqua piovana nelle pareti esterne dell’edificio, in misura tale da rendere un appartamento inabitabili o di penosa abitazione (Cass. Civ. n. 206/1979);
    • infiltrazioni d’acqua piovana nel pianerottolo dell’ingresso e un velo d’acqua con forte odore di muffa (Cass. Civ. n. 10218/1994);
    • infiltrazioni d’acqua determinate da carenze dell’impermeabilizzazione (Cass. Civ. n. 117/2000);
    • il passaggio d’acqua piovana attraverso la porta dei garage con deflusso all’interno dei locali (Cass. Civ. n. 3301/1996);
    • la caduta dell’intonaco per infiltrazioni d’umidità (Cass. Civ. n. 3301/1996).

    Ricordo che i vizi vanno denunciati al costruttore entro un anno dalla loro scoperta.

  • La Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia

    Lo sanno bene gli utenti di Facebook: si sta per concludere la settimana dei diritti dell’infanzia.

    E’ incredibile come, grazie al passaparola, la campagna lanciata su Facebook abbia trovato largo successo.

    La notizia è stata riportata anche da diversi giornali nazionali on line, quali  Il Corriere della Sera.

    Persino il motore di ricerca Google ha pensato bene di modificare il proprio logo (c.d. doodle) con un’immagine che richiama proprio i diritti dei bambini.

    Lo scopo dell’iniziativa promossa su Facebook è quello di porre l’attenzione sui diritti dei bambini, celebrando i 21 anni della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle  Nazioni Unite il 20 Novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990.

    In Italia tale Convenzione è stata poi ratificata il 27 maggio 1991 con la legge n. 176.

    La Convenzione riconosce, in modo particolare, quattro principi fondamentali:

    1) Il principio di non discriminazione (art. 2 della Convenzione)

    Gli Stati Membri si sono impegnati ad assicurare i diritti sanciti nella Convenzione a tutti i minori, senza distinzione di razza, di colore, sesso, lingua, religione, opinione del bambino e dei genitori.

    2) Il principio di superiore interesse del bambino (art. 3 della Convenzione)

    In ogni decisione, azione legislativa, provvedimento giuridico, iniziativa pubblica o privata di assistenza sociale, l’interesse superiore del bambino deve essere una considerazione preminente.

    3)    Il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6 della Convenzione)

    Gli Stati membri hanno riconosciuto il diritto alla vita del bambino e si sono impegnati ad assicurarne, con tutte le misure possibili, la sopravvivenza e lo sviluppo.

    4)    L’ascolto delle opinioni del bambino (art.12 della Convenzione)

    E’ stato riconosciuto il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i procedimenti che li riguardano, soprattutto in ambito legale.

    Il testo integrale della Convenzione può essere visto e scaricato qui.

  • Che cos’è il patto di quota lite?

    Il patto di quota lite è la pattuizione o contratto con cui l’avvocato ed il cliente convengono che – quale compenso per l’opera prestata – venga riconosciuta dal cliente all’avvocato una percentuale del bene controverso o del valore dello stesso.

    Il patto di quota lite era in precedenza vietato dalla legge (art. 2233, comma 3 cod. civ.) e la volontà del legislatore era chiaramente ispirata dalla necessità che taluni soggetti, che in qualche modo potrebbero essere interessati alle sorti di una controversia, fossero del tutto estranei ad essa, onde assicurare con l’estraneità alla lite l’inesistenza di alcun conflitto di interessi, anche solo ipoteticamente configurabile.

    La citata disposizione del codice civile è stata però abrogata. Attualmente l’art. 2233, comma 3 cod. civ. (così come modificato dal D.L. n. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006) consente la determinazione di un compenso parametrato agli obiettivi perseguiti.

    Anche il Codice Deontologico Forense si è uniformato a tali modifiche prevedendo che “E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta” (art. 45).