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Quando il genitore non contribuisce al mantenimento del figlio
In caso di mancata corresponsione dei contributi al mantenimento sono astrattamente configurabili due diverse ipotesi di reato:1)Â Â Â Â Â art. 570, comma 2 n. 2 c.p.
oppure
2)Â Â Â Â Â art. 12 sexies della Legge n. 898/1970
Quanto al reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel ritenere che il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p. consiste nel far mancare ai soggetti in esso indicati (discendenti in età minore, coniuge, ecc.) i “mezzi di sussistenzaâ€, che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche).
Pertanto, per questa ragione, il giudice per valutare la ricorrenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2 c.p. non dovrà accertare nel caso concreto se sia stato versato o meno l’assegno stabilito per il mantenimento dei figli dal giudice civile, ma dovrà accertare se dalla condotta omissiva dell’obbligato siano venuti a mancare ai beneficiari i “mezzi di sussistenza†(v. giurisprudenza allegata).
Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00Â a euro 1032,00.
Procedibilità : trattasi di reato punibile a querela della persona offesa; è procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.
Quanto al reato di cui all’art. 12 sexies della Legge n. 898/1970
L’art. 12 sexies della Legge 898/1970 così testualmente recita: “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.†.
Per la sussistenza dell’ipotesi di reato in esame, che è ben diversa da quella astrattamente configurata nell’art. 570 comma 2 c.p., il giudice penale non dovrà più indagare se la mancata corresponsione dell’assegno coincida con la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza ai figli minori. Ed invero, lo stesso richiamo contenuto nell’art. 12 sexies della L. 898/1970 all’art. 570 c.p. opera solo ed esclusivamente quoad poenam.
Tale reato “…è integrato per il sol fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile …†(Cass. Pen., sez. IV, 19.5.2005, n. 32540).
In pratica tale reato presuppone l’obbligo civilistico sancito nella sentenza di divorzio e prescinde dallo stato di bisogno del soggetto passivo.
Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00Â a euro 1.032,00.
Procedibilità : con sentenza n. 21673 del 2.3.2004 la Cassazione – mutando il precedente orientamento – si è espressa nel senso che “in tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorziale si applicano le pene previste dall’art. 570 cod. pen., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi in casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.â€.
Pertanto, sulla base di questo orientamento giurisprudenziale, si può ritenere che anche tale reato sia punibile a querela della persona offesa; è però procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.
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Avvocato e separazione dei coniugi: c’è obbligo di tentare la riconciliazione?
Ricordo innanzitutto che lo Studio Legale D’Arcangelo Vi offre assistenza e consulenza in materia di separazione e divorzio con competenza e professionalità . Per maggiori informazioni potete leggere questa pagina.Qualche tempo fa procurò scalpore uno Studio Legale di Chicago (tale studio legale Fetman, Garland & Associates) che fece affiggere per la città dei cartelloni che esortavano ed incitavano i cittadini a divorziare.
I cartelloni rappresentavano delle avvenenti signorine e degli uomini muscolosi con la dicitura “Life is short: get a divorce†(la vita è corta, divorzia!). I più curiosi potranno vedere questi cartelloni, cliccando qui.
Fortunatamente in Italia dei cartelloni simili non sono mai apparsi e, dati i doveri di dignità e di decoro incombenti sugli avvocati italiani, credo di poter affermare con sufficiente grado di certezza che tali cartelloni mai si vedranno nel nostro BelPaese.
Ora, tralasciando il fantascientifico caso dello Studio Legale di Chicago (certamente esperto in marketing ma non in deontologia professionale), ritengo che l’avvocato italiano non solo abbia il dovere di non alimentare le liti tra i coniugi ma abbia altresì l’obbligo di morale di verificare innanzitutto se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi.
Qualora poi tale possibilità concretamente non sussista, l’avvocato dovrà in ogni caso:
1)     Riconoscere il valore della solidarietà nella famiglia.
In pratica, l’avvocato ha il dovere di proteggere e mantenere, quantomeno, quei minimi accordi che i coniugi hanno faticosamente raggiunto.
Del resto, che sapore sgradevole avrebbe la vittoria dell’avvocato se venisse raggiunta a discapito del benessere morale dei coniugi che si vanno a separare e dei loro figli!
2)Â Â Â Â Â Fornire al cliente informazioni corrette
L’avvocato non deve assolutamente prospettare al cliente delle vittorie spettacolari. Si tratterebbe di un comportamento grave e deontologicamente scorretto.
L’avvocato che paventa una causa di separazione certamente vittoriosa, è un avvocato che prende in giro il proprio cliente. L’avvocato che promette risultati spettacolari a seguito della separazione, è un avvocato che si sta approfittando della particolare vulnerabilità e fragilità del proprio cliente in una delle fasi più complicate della sua vita personale.
3)Â Â Â Â Â Non coinvolgere i minori
I figli, soprattutto se minorenni, devono essere rispettati e non devono fungere da “para-fulmineâ€.
I minori vanno sempre tutelati. I litigi tra i genitori rischiano infatti di causare nei figli un gravissimo danno psicologico.
Pertanto, è necessario che la separazione venga sdrammatizzata agli occhi dei figli eventualmente con il supporto di uno psicologo.
In conclusione,   in sede di separazione, sarebbe bene chegli avvocati esortassero i propri clienti a “mettere dei fiori nei propri cannoni†(così come cantava una volta il noto complesso musicale “I Gigantiâ€).