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Affido condiviso negato se i genitori sono troppo litigiosi: così ha deciso la Cassazione
La notizia rimbalza un po’ ovunque sul web.Con sentenza n. 17191/2011 la Suprema Corte ha affermato che l’affido condiviso va negato ogni qualvolta i genitori siano particolarmente litigiosi ed in conflitto tra loro (situazione che si verifica nella maggioranza delle separazioni). Personalmente, mi sento di condividere l’opinione dell’avv. Gassani, presidente dell’Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani il quale ha così commentato tale pronuncia dei Giudici di legittimità :
“Finalmente si sancisce il principio per cui due genitori in aspro conflitto tra loro non siano degni di esercitare congiuntamente il proprio ruolo†(…) litigare davanti ai figli, come già sancito dalla Suprema Corte in passato, costituisce un maltrattamento nei confronti di questi ultimi. Un genitore maltrattante non può essere anche affidatario o coaffidatario dei propri figli. Così nell’ipotesi di ostilità di un solo coniuge nei confronti dell’altro vittima di aggressioni verbali o giudiziarie, l’affidamento condiviso non può essere applicato. Esso, proprio perché‚ rappresenta il principio della bigenitorialità , non può essere concesso con un prestampato per il solo fatto di essere genitori».
Del resto, occorre dar atto che ad analoghe conclusioni erano già giunti alcuni Giudici di merito quali il Tribunale di Modena, Sez. II del 17.9.2008 (“Va mutato il regime di affidamento condiviso in affidamento esclusivo alla madre, senza peraltro mutare il regime stabilito delle visite e dei pernottamenti del figlio presso il padre, quando i contrasti e l’incomunicabilità tra i genitori, non di per sé, ma per la loro rilevanza, ricadono effettivamente e significativamente sui rapporti della prole con i genitoriâ€) e la Corte d’Appello di Napoli dell’11.4.2007: (“In tema di separazione dei coniugi, deve escludersi l’affidamento condiviso del figlio minore, in caso di accesa conflittualità tra i coniugi, dovendosi preferire l’ affido esclusivo , nell’interesse del minore, al genitore con cui lo stesso da anni convive, nonostante i buoni rapporti del minore stesso con l’altro genitoreâ€).
Colgo l’occasione per ringraziare la dott.ssa Eleonora Bonaccorsi (praticante avvocato presso il Foro di Catania) per avermi segnalato tale importante sentenza della Cassazione e invito tutti a rileggere questo articolo dalla stessa redatto.
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TESI DI LAUREA: PERCEZIONE DELL’OPINIONE PUBBLICA SULL’IMMIGRAZIONE
Pubblico oggi un’attualissima Tesi di Laurea dal titolo “Percezione dell’opinione pubblica sull’immigrazione”, redatta di Nicolò Cucca laureatosi di recente in Scienze dei Servizi Giuridici presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Ringrazio il dott. Cucca per la gentile concessione, augurandogli una brillante carriera lavorativa.
Di seguito trovate la parte introduttiva della tesi, mentre chi volesse leggere il testo integrale può cliccare qui.
“Questa tesi, dal titolo “Percezione dell’opinione pubblica sugli extracomunitariâ€, ha l’obiettivo di rappresentare il fenomeno migratorio sia dal punto di vista sociologico ovvero dell’opinione pubblica (il più delle volte negativo), sia dal punto di vista delle statistiche, che tende a “ribaltare†il primo; infatti si vedrà che, mentre da un lato il fenomeno migratorio viene spesso visto come un male per le società , dall’altro, invece, viene visto come una condizione necessaria per l’apporto di benessere all’interno di una società (benessere che potrà derivare solo da una buona gestione del fenomeno).
L’argomentazione toccherà diverse tematiche, relative all’influenza dei mass media sull’opinione pubblica, al fenomeno del razzismo e del pregiudizio razziale, alla percezione numerica degli immigrati e al loro impatto demografico sulla popolazione italiana e, infine, ai problemi e ai benefici connessi al fenomeno migratorio. Per affrontare questi temi ho preso in considerazione diversi strumenti, come documenti statistici riportanti i dati più aggiornati, tra i quali possiamo trovare: il “Dossier immigrazione Caritas-Migrantesâ€, il “Rapporto UNAR sul razzismo 2010â€, i dati ISTAT 2010 relativi alla popolazione straniera in Italia, il “Rapporto di Transatlantic Trends: immigrazione 2010†ritenuto uno tra i più importanti strumenti necessari al fine di conoscere con più precisione quel che è l’opinione pubblica relativa al fenomeno immigrazione. Inoltre il mio lavoro è stato basato anche sulla ricerca dei più significativi articoli di giornale nel tentativo di spiegare al meglio come si crea la percezione dei cittadini sugli extracomunitari.
Il mio lavoro è composto da quattro capitoli:
- Come vengono visti dai cittadini;
- Razzismo e pregiudizio razziale;
- Li percepiamo come troppi o no;
- Immigrazione: problema o risorsa.
Nel primo capitolo si discute sul ruolo fondamentale dei mass media che costruiscono una rappresentazione che viene poi adottata da chi ascolta come “la” rappresentazione. Il mio intento è quello di mettere in luce l’atteggiamento double-face dei mass media nei confronti degli immigrati: atteggiamento che riesce a trasformare quest’ultimi da vittime a colpevoli.
Nel secondo capitolo, dopo aver fatto un breve excursus storico riguardante il processo di formazione del sentimento razzista in Italia, spiegherò come si forma il pregiudizio, introducendo alcuni concetti come quello di stereotipo; indicherò alcune tra le più importanti teorie sul come si generano stereotipi e pregiudizi; infine parlerò delle strategie che si potrebbero attuare per raggiungere uno stato di convivenza accettabile e per garantire una buona interazione.
Nel terzo capitolo ho voluto sottolineare come la percezione numerica degli immigrati possa essere creata da diversi fattori come, ad esempio, la situazione di crisi economica degli ultimi anni, decenni di propaganda elettorale contro l’immigrazione, la mancata conoscenza dei dati reali e, come sempre,  i mass media. Infine ho voluto parlare anche dell’emigrazione italiana “oggiâ€, basandomi sulle statistiche riportate nel “Rapporto italiani nel mondo 2010†della Fondazione Migrantes, al fine di fare un confronto tra i numeri relativi all’immigrazione in Italia e i numeri relativi agli italiani emigrati presenti nel mondo oggi ( parlando anche degli studenti universitari che studiano all’estero).
Nel quarto capitolo, infine, ho voluto evidenziare i problemi e i benefici connessi al fenomeno migratorio.”
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Ricordo che lo Studio Legale D’Arcangelo è disponibile a pubblicare in via del tutto gratuita le vostre Tesi di Laurea di interesse giuridico.
Per maggiori informazioni potete contattarci via e-mail studiolegaledarcangelo@gmail.com .
Tutte le tesi di laurea che perverranno, verranno pubblicate ed archiviate qui.
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La “grigia†separazione dei coniugi: in Italia si separano sempre più persone di mezza etÃ
Sempre più coniugi “dai capelli grigi†si separano in Italia: questo è quanto emerge dai dati Istat diffusi lo scorso anno.Nel 2009 all’atto della separazione, i mariti avevano mediamente 45 anni e le mogli 41.
Sono andate altresì aumentando, sia in valori assoluti, sia in valori percentuali, le separazioni delle classi di età più elevate, con almeno uno sposo ultrasessantenne.
Dal 2000 al 2009 le separazioni che riguardano uomini ultrasessantenni sono passate da 4.247 a 8.086 (dal 5,9% al 9,4%). Per le donne ultrasessantenni, nello stesso periodo, si registra un valore più che raddoppiato delle separazioni: dalle 2.555 separazioni (pari al 3,6% del totale delle separazioni) alle 5.213 del 2009 (pari al 6,1% del totale delle separazioni).
Difficile dire quali possano essere i motivi che portano i coniugi di mezza età a separarsi. Se ne possono però ipotizzare alcuni.
Innanzitutto va considerato che le coppie si sposano sempre più tardi: al giorno d’oggi è infatti difficile assistere a matrimoni di persone che abbiano meno di trent’anni d’età .
Ma, ovviamente, non è soltanto questo il motivo per cui oggi la separazione ha i capelli brizzolati.
Secondo l’esperienza maturata presso il mio studio legale posso dire che i motivi sono davvero i più diversi: c’è ad esempio la coppia che si separa perché il marito ultracinquantenne ha perso la testa per una giovane donna di 25 anni; ci sono poi le mogli sempre più sofferenti nei confronti di una vita considerata banale e ripetitiva e che vogliono sperimentare qualcosa di nuovo; ci sono le coppie che hanno atteso che i figli diventassero grandi per rendere loro più sopportabile e comprensibile la separazione dei genitori. Insomma, ogni caso è a sé.
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VACANZE ROVINATE? ADESSO LA LEGGE VI TUTELA!
Le vacanze si sono rivelate una delusione? I turisti insoddisfatti potranno finalmente trovare tutela nel nuovissimo Codice del Turismo varato con  D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ed entrato in vigore il 21 giugno 2011.Del c.d. danno da vacanza rovinata avevo già parlato in tempi non sospetti (cliccate qui ), quando ancora questa tipologia di danno era riconosciuta soltanto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.
Oggi, invece, il danno da vacanza rovinata è stato finalmente riconosciuto con una norma ad hoc contenuta nel succitato Codice del Turismo.
Mi riferisco all’art. 47 il cui primo comma prevede quanto segue:
“Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.â€
Attenzione però: il secondo comma della stessa norma prevede che la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista.
Se invece i danni subiti si riferiscono al contratto di trasporto (cioè i danni inerenti al viaggio in aereo, in treno ecc. ecc.) eventualmente compreso nel pacchetto turistico, il termine di prescrizione è di soltanto un anno.
Ad ogni modo, una volta tornati dalla vacanza, contattate immediatamente il vostro avvocato di fiducia: saprà certamente assistervi al meglio.
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AVVISO PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO LEGALE D’ARCANGELO
Ricordiamo che lo Studio Legale D’Arcangelo rimarrà chiuso per ferie sino alla fine del mese d’agosto.
Tuttavia, per urgenze e previo appuntamento da concordare via mail, uno degli avvocati dello studio potrà ricevervi e fornirvi l’assistenza necessaria.
Per qualsiasi evenienza potete quindi contattarci scrivendoci una mail al nostro indirizzo di posta elettronica: studiolegaledarcangelo@gmail.com .
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Separazione dei coniugi: le domande inammissibili secondo il Tribunale di Bergamo
Di seguito pubblico alcune pronunce del Tribunale di Bergamo sull’inammissibilità di talune domande nei giudizi di separazione:n. 340/09 Dott.ssa Giraldi –n. 714/09 Dott.ssa Caprino  –n. 1436/09 Dott. Scibetta –n. 2240/09 Dott. Scibetta: le domande di restituzione di beni o somme di denaro sono inammissibili nel giudizio di separazione in quanto proponibili solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione dei coniugi (sono incompatibili con il rito).
n. 3313/08, n. 2371/08, n. 1608/08, n. 707/08 Dott. Serri –N. 1056/09, N. 1287/09 Dott. Macripò: “Il Tribunale di Bergamo ritiene, come da consolidato orientamento della Suprema Corte, che l’articolo 40 del codice di procedura civile, nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dagli articoli 31, 32, 34, 35 e 35, disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l’applicazione di quello speciale, quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e soggette a riti diversi†(Cass. Civ. Sez. I, n. 20638 del 2004 e n. 1084 del 2005; Cass. Civ. n. 266/2000 e n. 26158/2006).
n. 1558/09 Dott. Ippolito: inammissibile la domanda volta al riconoscimento della comproprietà di immobili.
n. 1422/09 Dott. Tibaldi: va riservata al Giudice tutelare la richiesta del marito in ordine all’espatrio del figlio minore sia con il padre che con la madre.
n. 1611/09 Tibaldi: in difetto di domanda di assegnazione della casa familiare, inammissibile è la domanda di assegnare alla moglie i mobili facenti parte dell’arredamento della casa coniugale; inammissibile nella causa di separazione la domande di autorizzazione al rilascio di documenti validi per l’espatrio nel passaporto della madre e non in quello del padre; inammissibile anche la domanda di confermare il provvedimento di sequestro ex art. 156 cod. civ. sul TFR del marito, non essendo la conferma prevista dalla legge.
n. 2582/09 Dott. Macripò: dichiara inammissibile la domanda volta alla condanna del coniuge al pagamento delle spese relative alla casa coniugale e relative al mutuo contratto per l’acquisto e alle spese condominiali e a quelle per le imposte relative (Cass. Civ. Sez. I, n. 20638 del 2004 e n. 1084 del 2005; Cass. Civ. n. 266/2000 e n. 26158/2006).
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CONTRIBUTO UNIFICATO: GLI AUMENTI DEL RECENTE DECRETO LEGGE
Con  Decreto Legge 6 luglio 2011, n° 98, è stato aumentato l’importo dei contributi unificati relativi alle iscrizioni a ruolo delle cause civili, ed è stato introdotto il contributo unificato per l’iscrizione a ruolo di alcune procedure precedentemente esenti.
In particolare, l’art.37 del suddetto decreto ha previsto i seguenti aumenti:
-        nella fascia fino a € 1.100,00:
da € 33,00 a € 37,00
-        nella fascia da € 1.100,00 fino a € 5.200,00:
da € 77,00 a € 85,00
-        nella fascia da € 5.200,00 fino a € 26.000,00
da € 187,00 a € 206,00
-        nella fascia da € 26.000,00 fino a € 52.000,00:
da € 374,00 a € 450,00
-        nella fascia da € 52.000,00 fino a € 260.000,00:
da € 550,00 a € 660,00
-        nella fascia da € 260.000,00 fino a € 520.000,00:
da € 880,00 a € 1.056,00
-        nella fascia superiore a € 520.000,00:
da € 1.221,00 a € 1.466,00
E’ stato inoltre introdotto il contributo unificato, per le cause di lavoro e previdenza, nella misura di € 37,00 (dimezzato per i procedimenti speciali), a condizione che il ricorrente abbia un reddito annuo superiore al doppio del limite massimo reddituale per accedere al gratuito patrocinio.
Le procedure di separazione consensuale e di divorzio congiunto saranno d’ora in poi gravate da un contributo unificato nella misura di € 37,00, mentre i procedimenti di separazione e di divorzio giudiziale saranno gravati da un contributo unificato di € 85,00.
Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, il contributo unificato passa ad € 242,00, mentre per gli altri processi esecutivi è fissato in € 121,00, salvo per quelli di valore inferiore ad € 2.500,00, che scontano un contributo unificato di € 37,00.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi, il contributo unificato dovuto è pari ad € 146.
Anche i procedimenti di volontaria giurisdizione saranno soggetti a contributo unificato nella misura di € 85,00.
Sulla nota di iscrizione va apposta una marca di € 8,00 per anticipazione forfettaria per notifiche.
L’aggiornamento dei contributi unificati è stato esteso anche ai procedimenti amministrativi ed a quelli tributari.
E’ importante segnalare che “ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1 bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà “
Chi volesse può scaricare il prospetto dal sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, cliccando qui.
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Affido condiviso negato se uno dei genitori ha precedenti penali: sentenza del Tribunale di Bergamo
Ho già avuto modo di parlare in passato di diversi casi concreti in cui il Tribunale di Bergamo ha derogato alla regola dell’affido condiviso, stabilendo di affidare il minore ad uno solo dei genitori.Con una nuova e recentissima sentenza, il Tribunale di Bergamo ha affermato quanto segue: “Quanto all’affidamento del figlio minore, i precedenti penali del ricorrente per gravi fatti delittuosi documentati in atti (sentenza in data 28 febbraio 2000) e peraltro pacifici impongono di confermare l’affidamento esclusivo alla madre” (Tribunale di Bergamo – 7 giugno 2011).
Il testo integrale della sentenza può essere scaricato cliccando qui.
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Affido condiviso: il mantenimento del figlio deve essere diretto o indiretto?
di Eleonora Bonaccorsi (Praticante Avvocato – Foro di Catania)La legge 54/2006 ha modificato sostanzialmente la disciplina in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazione dei genitori, anche nei confronti dei figli naturali.
Orbene, l’art. 155 c.c., nella nuova formulazione, stabilisce che l’affidamento dei figli minori, in via generale, spetta ad entrambi i genitori, in quanto “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitorialeâ€. Posto, dunque, che l’interesse primario tutelato è quello del minore, è evidente che la riforma in materia di separazione e affidamento dei figli minori accoglie la tesi della bigenitorialità , ponendo l’accento sull’importanza della continuazione di un rapporto affettivo non solo con ciascun genitore, ma anche nei confronti delle rispettive famiglie.
Il giudice che disponga l’affido condiviso, può comunque ritenere maggiormente in linea con l’interesse del minore che questo venga “collocato†prevalentemente presso uno di essi, con diritto dell’altro genitore di avere con sè il figlio secondo tempi e modalità concordate.
In tal caso è previsto un obbligo di mantenimento “indiretto†in capo al genitore non collocatario, a favore del minore, come si evince dalla formula “ove necessario†contenuta nel comma 4, art. 155 c. c., il cui ammontare è definito secondo i tempi di permanenza presso ciascun genitore. La ratio è da individuare nella necessità che il genitore non collocatario contribuisca alle spese necessarie al mantenimento della prole, laddove il genitore collocatario provveda alle spese correnti in misura evidentemente e logicamente maggiore.
Su questo punto si è peraltro espressa la Corte di Cassazione che, con sentenza 22502/2010, ha rigettato il ricorso di un padre che chiedeva di poter provvedere direttamente al mantenimento della figlia naturale, affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, eventualmente versando a favore di quest’ultima un assegno perequativo. La Corte ha motivato la decisione tenendo presente il disposto dell’art. 155 c.c., come modificato dalla lg. 54/2006,  in base al quale il genitore non collocatario deve versare un assegno periodico, ove stabilito dal giudice, in base ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, ferma restando comunque la capacità economica di ciascuno.
Diverso il caso in cui il collocamento sia previsto in misura eguale presso entrambi i genitori: in tal senso il Tribunale di Catania il 12 luglio 2006 ha affermato che “In tema di mantenimento dei figli minori, laddove i genitori abbiano pari potenzialità reddituali ed il giudice abbia stabilito, durante l’arco della settimana, un paritario periodo di permanenza dei figli con ciascun genitore, non vi è necessità di imporre all’uno o all’altro il versamento di un assegno periodico, fermo restando che ciascun genitore dovrà provvedere al mantenimento diretto nel periodo di rispettiva permanenza e che sarà tenuto al 50% delle spese scolastiche e di vestiario e di quelle per le attività sportive o ricreative cui abbia dato il suo assenso, nonché al 50% di quelle di carattere sanitarioâ€. In caso di permanenza paritaria presso ciascun genitore, si applicherà dunque la regola del mantenimento diretto, non essendo riscontrabile alcuna disparità nel sostenimento delle spese correnti da parte di ciascun genitore.
Appare utile, quanto logica, una riflessione. Sebbene l’intento del legislatore sia nobile, volendo assicurare al minore una seppur minima stabilità nelle relazioni affettive con i familiari, in caso di separazione personale dei genitori, sorge comunque il dubbio che ciò non sia effettivamente garantito, e dunque non rispecchi sempre il soddisfacimento dell’interesse del minore. Sovente, infatti, di fronte alle liti e ai contrasti insorti in sede di separazione tra i coniugi, non meno frequentemente sostenuti dalle rispettive famiglie di origine, il minore diviene oggetto di violenze psicologiche, latu sensu, laddove sia posto, nei fatti, di fronte a scelte morali che poco si addicono all’ingenuità tipica di un bambino, divenendo così lo strumento di ricatto principale di ciascuna parte.
Di fronte ad una circostanza, come la separazione personale dei coniugi, che intacca profondamente le relazioni familiari, forse il legislatore avrebbe dovuto tenere conto del fatto che l’interesse del minore sarebbe maggiormente soddisfatto laddove gli si consenta di vivere in un contesto familiare più sereno, seppur in presenza di un solo genitore, tenendo al di fuori, soprattutto, le ingerenze esterne al nucleo familiare strettamente inteso, che, invero, appaiono legittimate dal riferimento dell’art 155 comma 1 ai “rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitorialeâ€.
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ESAME AVVOCATO: A BREVE I RISULTATI DELLA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
Mancano ormai poche ore e verrà finalmente reso noto l’elenco dei praticanti avvocati che hanno superato la prova scritta dell’Esame di Stato tenutosi presso la Corte d’Appello di Brescia.Immagino l’ansia di questi ultimi attimi di attesa. In bocca al lupo a tutti!
Ecco il comunicato pubblicato pochi giorni fa sul sito dell’Ordine degli Avvocati Brescia .
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
ESAMI AVVOCATO – SESSIONE 2010
INFORMAZIONI PER L’UTENZA A CURA DELLA SEGRETERIA ESAMI AVVOCATO
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA.
Il giorno 24 giugno 2011, sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.
Tale elenco sarà consultabile dalle ore 18.00 del giorno 24 giugno 2011 sui siti:
www.giustizia.brescia.it
www.ordineavvocatibrescia.it
www.tribunale.brescia.it,
e disponibile presso la segreteria esami avvocato dal giorno 27 giugno 2011.
Non saranno rilasciate informazioni telefoniche riguardanti le votazioni o l’ammissione dei singoli candidati alle prove orali.
I candidati ammessi all’esame orale riceveranno, a mezzo posta raccomandata, una convocazione per il primo appello (o pre appello),
completa di indicazione dei voti conseguiti nelle prove scritte, della sottocommissione cui il candidato è stato assegnato, delle materie prescelte e della data entro la quale devono far pervenire alla segreteria esami avvocato della Corte di Appello di Brescia l’eventuale richiesta per sostenere l’esame in pre appello nelle date indicate.
Pertanto si prega di non telefonare o recarsi presso la segreteriaper richiedere queste informazioni.
L’elenco dei candidati che hanno sostenuto le tre prove scritte dell’esame avvocato, completo delle votazioni conseguite, sarà trasmesso anche agli ordini forensi del distretto per agevolare l’utenza che potrà così reperire le informazioni di suo personale interesse nella propria sede, personalmente o a mezzo di delegato.
Dopo il primo appello, i candidati ammessi riceveranno una seconda convocazione contenente data ed ora del proprio esame secondo un calendario d’esame definito da ciascuna sottocommissione in ordine alfabetico a partire dalla lettera già sorteggiata in occasione delle prove scritte ovvero la lettera M.
La mancata presentazione del candidato sia al primo che al secondo appello comporta la perdita del diritto all’esame ai sensi dell’art. 26 R.D. 22 gennaio 1934, n.37 e succ. mod.
Tutti i candidati possono chiedere l’accesso agli atti (elaborati e verbali delle sottocommissioni) mediante estrazione di copie dei medesimi.
– Costo di riproduzione per il rilascio delle copie:
€ 0,52 ogni due facciate, € 1,04 quattro facciate, € 1,56 ogni sei facciate e così via , le somme dovute sono corrisposte a mezzo marche al momento del ritiro delle copie.
– In caso di richiesta di copia AUTENTICA all’importo di cui sopra si aggiunge: Imposta di bollo € 14,62 ogni 4 facciate;
Le copie devono essere richieste alla segreteria esami avvocato preferibilmente a mezzo posta elettronica all’indirizzo esamiavvocato.ca.brescia@giustizia.it o a mezzo fax al numero 030 7673203 compilando l’apposito modulo (pubblicato su questo sito o reperibile presso la segreteria esami avvocato e presso i rispettivi ordini) allegando copia di un documento di riconoscimento.
Le copie saranno rilasciate dopo 20 giorni dalla richiesta esclusivamente al richiedente o a persona munita di delega scritta.
Si invitano i candidati ammessi all’orale a richiedere copia dei propri elaborati, solo a partire dal 15 luglio, consentendo così un più celere rilascio delle copie a coloro che non hanno superato le prove scritte.

