• Hai vinto al Superenalotto? E adesso mantieni l’ex moglie anche se sei gravemente malato e non puoi lavorare

    divorzio mantenimento moglieIl caso riguarda un signore separato che vinse al superenalotto per due miliardi delle vecchie lire.

    Tale inaspettata e clamorosa vincita al ‘Superenalotto’ può giustificare, secondo quanto dichiarato dalla Cassazione con sentenza n. 3914/2012,  la conservazione del contributo al mantenimento a favore dell’ex moglie. E ciò anche se il fortunato vincitore è gravemente malato e non può lavorare.

    Ecco il testo integrale della sentenza de qua.

    Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 10 ottobre 2011 – 12 marzo 2012, n. 3914

    Svolgimento del processo

    Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 813/2003, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da M.V. e A.C. e poneva a carico del primo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 115 euro mensili e in favore del figlio M. di 500 euro. Il Tribunale, pur riconoscendo che le condizioni di salute del V. impedivano lo svolgimento di attività lavorative, riteneva che la vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto, realizzata insieme alla sua nuova compagna, gli consentisse di non subire le conseguenze economiche negative del suo stato di salute e lo mettesse in condizione di contribuire al mantenimento, nella misura anzidetta, della ex coniuge, sfornita di un reddito proprio, e del figlio, non ancora autonomo economicamente.
    La Corte di appello di Cagliari ha confermato tale decisione ritenendo provata quanto meno la partecipazione, in pari quota, alla vincita da parte del V. così come la circostanza per cui l’attività lavorativa svolta dalla C. non era produttiva di un reddito idoneo a garantirle nemmeno il soddisfacimento delle minime esigenze di vita proprie della sua condizione sociale. Riteneva inoltre che il figlio del V. non risultando ancora in condizioni di poter fruire di autonomia economica dovesse essere mantenuto con il concorso di entrambi i genitori.
    Ricorre per cassazione M.V. affidandosi a quattro motivi di ricorso.
    Non svolge difese la C.
    Il ricorrente deposita memoria difensiva.

    Motivi della decisione

    1. Va premesso che, secondo l’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis nel caso di specie, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002). Nei casi previsti dagli altri numeri dell’art. 360, il quesito deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420) non potendo il quesito risolversi in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di specifico riferimento alla fattispecie in questione e alla soluzione datane nella sentenza impugnata, né potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo.
    2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
    Il ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti:
    “dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare a tale fine i seguenti fatti riconosciuti come pacifici: a) la proprietà in via esclusiva dell’immobile già destinato a casa familiare al coniuge richiedente l’assegno di mantenimento; b) la stabile relazione sentimentale e la convivenza di quest’ultimo con altro soggetto che gli garantisce uno stabile apporto economico; c) l’esistenza di un reddito da lavoro riconosciuto dal coniuge richiedente l’assegno di mantenimento”.
    “dica la Corte se viola l’art. 5, sesto comma, della legge n. 1 dicembre 1970 n. 898, la sentenza che pone a carico dell’ex coniuge il pagamento di un assegno di mantenimento a favore dell’altro, omettendo completamente di considerare che l’obbligato sia risultato privo di redditi e beni e affetto da una patologia che ne pregiudica completamente la capacità lavorativa e gli impedisce di produrre qualsiasi reddito oltre ad essere tenuto al mantenimento di due figli”.
    Il motivo è infondato in relazione al primo quesito avendo la Corte di appello adeguatamente motivato a pagina 4 della sentenza sia sulla situazione economica della ex moglie sia sulla ininfluenza della relazione con un nuovo partner. E’ invece inammissibile, in relazione al secondo quesito, in quanto non ricollegabile alla ratio decidendi e alla motivazione della sentenza, che si fondano sull’accertamento di una situazione economica del ricorrente completamente diversa da quella prospettata con il quesito, a seguito della vincita di lire 1.800.000.000 al Superenalotto.
    Con il secondo motivo di. ricorso si deduce la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
    Il motivo è inammissibile, per non essere accompagnato dalla sintesi richiesta ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. secondo quanto esposto al n. 1.
    Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
    I1 ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: “se viola gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. il giudice che ponga alla base della propria decisione le sole risultanze probatorie di alcune delle prove testimoniali acquisite omettendo completamente di considerare le altre pur legittimamente acquisite in giudizio e ciò senza nemmeno motivare tale esclusione.
    Il ricorrente si riferisce alle deposizioni che attesterebbero la titolarità della vincita al “superenalotto” alla sua compagna”.
    Anche questo motivo è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge che in realtà costituisce una mera censura alla valutazione delle prove effettuata dalla Corte territoriale. E’ infondato quanto al dedotto vizio di motivazione che non sussiste dato che la Corte ha esaminato tutte le deposizioni testimoniali raccolte traendo argomenti decisivi di convincimento da alcune di esse ed esercitando in tal modo il potere discrezionale di valutare i fatti sulle base di argomentazioni logiche e ispirate a una valutazione complessiva ed esauriente delle emergenze processuali.
    Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c.) e dell’art. 5 sesto comma dell’articolo 1 della legge n. 898/1970 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.).
    Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: se ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegno divorzile o alla sua quantificazione, al giudice sia preclusa la valutazione di miglioramenti economici del coniuge non costituenti naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta dal coniuge durante la convivenza, anche al fine di paralizzare gli effetti di altrettanto imprevedibili peggioramenti della condizione economica dell’obbligato il ricorrente chiede inoltre alla Corte se viola l’art. 112 c.p.c. il giudice di appello che non si sia pronunciato su una censura espressamente formulata dall’appellante relativamente alla decisione contenuta nella sentenza impugnata su un aspetto decisivo della controversia.
    Il motivo è infondato, quanto al profilo corrispondente al primo dei due quesiti suddetti. Il ricorrente fraintende infatti il senso della giurisprudenza di legittimità cui ha fatto riferimento (sentenza n. 4319 del 1999) la quale riconosce che, ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si debba avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio ma esclude (Cass. civ. n. 20204/2007) la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità, in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili.
    Tale giurisprudenza non implica infatti che del miglioramento delle condizioni economiche del coniuge obbligato derivante da un evento imprevisto, come nel caso di specie la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile che sia determinato in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno divorzile è stato determinato nella misura di euro 115,00 mensili, senza, cioè, tenere conto, al fine della determinazione del tenore di vita al quale andava ragguagliato, di detta vincita.
    Il motivo è poi inammissibile quanto al profilo indicato nel restante quesito apparendo esso formulato in termini del tutto astratti.
    Il ricorso va conseguentemente respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo la parte intimata formulato difese.

    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri datti identificativi ex art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Non è concorrenza sleale assumere i lavoratori di una società concorrente mediante inserzione pubblicitaria

    concorrenza sleale lavoratoreQuesti i due importanti principi di diritto espressi dalla Suprema Corte con sentenza n. 2439/2012 depositata il 20 febbraio 2012.

    Il primo: ai fini della sussistenza di uno storno di dipendenti in danno di una società concorrente è necessaria una particolare qualificazione del personale acquisito.

    Il secondo: il fatto che l’assunzione del personale avvenga sulla base di una inserzione pubblicitaria, data la pubblicità e la trasparenza della modalità, può far escludere l’illiceità della condotta.

    Ecco il testo integrale della sentenza:

     

    “Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 27 gennaio – 20 febbraio 2012, n. 2439

    Fatto e diritto

    Il relatore designato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. osservava quanto segue: “La Belfortglass s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito l’intimata, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Torino, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto la condotta dell’appellata, odierna ricorrente, integrante gli estremi dell’illecito di concorrenza sleale.
    In particolare la Beltfortglass denunciava vizio di motivazione sotto diversi aspetti, individuati rispettivamente: 1) nell’affermazione secondo cui le procedure per la produzione delle mole avrebbero dovuto formare oggetto di privativa, pur dopo aver la Corte premesso che la segretezza delle informazioni non necessariamente presuppone una privativa; 2) nella negazione della verificazione di uno storno di dipendenti qualificati, in danno di essa ricorrente; 3) nell’avvenuto riconoscimento dello storno con riferimento al dipendente G. , salvo poi a non ritenerlo riferibile alla Bovone Diamond Tools.
    Ritiene il relatore che le doglianze siano manifestamente infondate, quanto al primo motivo, per insussistenza della rappresentata contraddizione, atteso che la Corte ha affermato non essere segrete le informazioni utilizzate dalla Bovone, mentre a diversa conclusione è pervenuta rispetto alle procedure finalizzate a conseguire la mola quale risultato, per le quali sarebbe necessaria la copertura brevettuale, nella specie inesistente; quanto al secondo, perché l’elemento dell’assunzione dei dipendenti sulla base di inserto pubblicitario (al quale la Corte ha dato rilievo preminente (Ma soprattutto vi è la prova.., p. 43, e che non è stato contestato) è già di per sé elemento idoneo e sufficiente a sostenere la decisione adottata; quanto al terzo, perché l’omessa attribuzione della responsabilità dello storno del dipendente G. alla BDT risulta sufficientemente motivata con argomentazioni non viziate sul piano logico. Si propone dunque, conclusivamente la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio, ritenendolo manifestamente infondato.
    Tali conclusioni sono state contrastate con memoria dalla ricorrente, che ha in particolare sostenuto: a) che nella relazione nulla era stato detto in ordine alla denunciata contraddittorietà della motivazione; b) che sarebbe altresì inesatto il rilievo secondo cui l’assunzione dei dipendenti stornati sarebbe avvenuta sulla base di inserto pubblicitario, essendo quest’ultimo esclusivamente attinente alla ricerca di operai (e non anche quindi a quella di direttori commerciali o tecnici); c) che la Corte di Appello avrebbe inoltre immotivatamente omesso di considerare svariati elementi in punto di fatto, quali i tempi di realizzazione dello storno e la violazione del dovere di fedeltà dei dipendenti (in un caso – quello del dipendente G. – accertato con sentenza passata in giudicato); d) che sarebbe infine erroneo l’argomento posto a base della proposta di rigetto del terzo motivo, poiché B.V. , cui era stato addebitato lo storno, avrebbe agito quale amministratore di fatto di Bovone Diamond Tools s.r.l. ed il giudice di appello avrebbe ritenuto provate tutte le condizioni di fatto necessarie per qualificarlo in tal modo.
    Ritiene il Collegio di dover condividere le conclusioni del relatore, non scalfite dagli ulteriori rilievi contenuti nella memoria della Bovone Diamond Tools. Ed infatti, per quanto concerne il punto sub a), appare insussistente la denunciata contraddizione atteso che la Corte di Appello ha distinto fra le informazioni utilizzate dalla Bovone Diamond, che non avrebbero potuto essere qualificate come segrete (p. 33), ed i procedimenti produttivi cui poi si sarebbe dato corso, che viceversa avrebbero dovuto formare oggetto di privativa, ma rispetto ai quali non vi sarebbe stata la necessaria copertura brevettuale. Al di là della condivisione o meno della detta valutazione, in questa sede è sufficiente evidenziare come non sia ravvisabile la dedotta contraddizione.
    Quanto ai punti b) e c), occorre considerare che la Corte di Appello ha dato sufficiente ragione della decisione adottata, avendo fatto espresso riferimento ai principi già affermati da questa Corte nella materia, fra i quali, segnatamente, quello concernente la necessità di una particolare qualificazione del personale dell’impresa concorrente acquisito, ed avendo rilevato la mancanza di prova al riguardo. Per di più la Corte territoriale ha valorizzato sul piano probatorio la circostanza che l’assunzione del personale sarebbe avvenuta sulla base di inserto pubblicitario – e quindi in modo pubblico e trasparente – così escludendo che nella specie si fosse verificato uno storno di dipendenti.
    Anche in tal caso va rilevato che la decisione è sorretta da motivazione sufficiente non viziata sul piano logico, mentre le ulteriori circostanze rappresentate dalla ricorrente sarebbero eventualmente apprezzabili in un rinnovato giudizio di merito (per di più basato su dati riferiti e non risultanti dall’esame della sentenza impugnata), non consentito in questa sede di legittimità.
    Identiche considerazioni valgono per il punto sub d), implicando il giudizio relativo alla qualità di amministratore della società del B. un giudizio di fatto (fra l’altro basato su circostanze soltanto riferite e che non risulta essere state sottoposte al giudice del merito) precluso a questo giudice.
    Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.”

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Adozioni internazionali: ecco come i genitori adottivi con reddito inferiore ai 70mila euro annui possono chiedere il rimborso delle spese sostenute

    rimborso spese adozione internazionaleIl 28 febbraio 2012 sono stati pubblicati due importantissimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di adozioni internazionali.

    Con il primo decreto (datato 4 agosto 2011) è stato concesso il rimborso delle spese sostenute, ai genitori adottivi con reddito inferiore ai 70mila euro, che abbiano concluso un procedimento di adozione o affidamento pre-adottivo di uno o più minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia nei periodi tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2010 e tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2011.

    Come si chiede il rimborso?

    Inoltrando una richiesta formale con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 – 00187 Roma – utilizzando il Modello A 2011 allegato al decreto stesso. Occorre allegare i documenti indicati nell’art. 2, comma 3 dello stesso decreto.

    Entro quando bisogna presentare l’istanza?

    La domanda di rimborso va presentata entro il 30 aprile 2012, così come stabilito con il D.P.C.M del 3 febbraio.

    A quanto ammonta il rimborso?

    L’ammontare delle spese rimborsabili é pari:
    a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
    b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 euro e 70.000,00 euro.
    Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Se lo sposo omette di dire che è sterile…

    sterilità separazioneE’ costato caro il segreto mantenuto da un giovane sposo di Latina, il quale aveva omesso di dire alla propria futura consorte di essere sterile.

    Il Tribunale di Latina (sez. II Civile, sentenza 22 febbraio 2012) ha invero condannato lo sposo reticente al pagamento in favore della moglie di ben 150 mila euro a titolo di risarcimento e al rimborso delle spese legali sostenute dalla stessa.

     Al riguardo, il Tribunale ha al riguardo rilevato che la condotta illecita posta in essere dal convenuto è costituita dall’aver taciuto alla moglie, mediante un comportamento integrante almeno colpa grave, attesa l’importanza dell’informazione in questione ai fini della scelta di costituire una nuova famiglia con la celebrazione del matrimonio, gli esiti dell’esame effettuato qualche settimana prima delle nozze, finendo con l’impedire alla moglie stessa di modulare consapevolmente le proprie scelte future, sia sul piano personale che su quello lavorativo (considerato che la normale esigenza di coabitazione tra i coniugi aveva indotto peraltro la signora a lasciare la propria iniziale occupazione ed a trasferirsi all’estero accanto al marito).

    Nella quantificazione del danno subito dalla moglie, il Tribunale ha tenuto contro dei seguenti elementi:

    1)      La donna aveva modificato completamente i propri progetti di vita, anche sul piano professionale, per seguire il marito il quale aveva ottenuto un impiego all’estero; dopo pochi anni dall’inizio del matrimonio;

    2)       nel 1991 circa, la coppia aveva cercato di avere un figlio e si era sottoposta ad una serie di accertamenti e, quindi, in particolare l’attrice, di cure sino alla fine dell’anno 1996, quando è intervenuta la separazione, senza che il marito riferisse alla moglie di essere già a conoscenza almeno di una propria patologia nel procreare;

    3)      il passare degli anni nella descritta situazione, l’intervenuta separazione ed il trascorrere di altri anni per il consolidarsi di una nuova relazione, avevano in sostanza impedito all’attrice in via definitiva di diventare madre in un’età diversa da quella in cui può ritenersi dimostrato secondo una nozione di comune esperienza che non insorgano problemi per la donna ed il nascituro.

    In considerazione di tutti i suddetti elementi e del forte desiderio della signora in questione di diventare madre, il danno subito dalla stessa è stato quantificato in via equitativa, tenendo conto anche della giurisprudenza in tema di responsabilità medica per interventi errati che abbiano eliminato o ridotto la fertilità del danneggiato, nella somma di € 150.000,00.

    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • L’ex moglie si crea una nuova famiglia con il convivente? Allora non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito

    alimenti ex moglieQuesta la decisione del Tribunale di Lamezia Terme (decreto 1 dicembre 2011), il quale ha ritenuto di aderire all’ultimo orientamento della Cassazione (sent. n. 17195/11): l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, di conseguenza, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno di mantenimento.

    Al riguardo, il Tribunale de quo ha ricordato innanzitutto che “La giurisprudenza si è attestata su due posizioni – sintetizzate dalle pronunce allegate agli atti dalle parti – antitetiche e contrastanti: l’una, di stampo tradizionale, che nega tale possibilità, considerando la convivenza more-uxorio priva del carattere di stabilità tale da giustificare una riduzione dell’assegno di mantenimento (Cass. sent. n. 1096/2010); l’altra, innovativa, di segno opposto, che considera la nuova convivenza idonea a escludere la rilevanza del tenore di vita in costanza di matrimonio quale parametro dell’adeguatezza dei mezzi che devono essere garantiti all’ex coniuge in sede di separazione (Cass. sent. n. 17195/11)”.

    Con la citata sentenza n. 17195/11 la Suprema Corte ha adeguato il proprio giudizio alla luce delle esigenze e dei criteri di equità sociale imposti dal nostro ordinamento, in virtù dei quali, pur riconoscendo la validità del consolidato principio per cui «la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull’assegno di mantenimento» gli Ermellini considerano come “ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune – analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell’art. 30 Cost. e art. 261 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio)  la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto”
    A quel punto il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all’esistenza di una famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno, fondato sulla conservazione di esso» (Cass. sent. n. 17195/11).

    __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Tradimento del coniuge: nessun risarcimento se non c’è lesione dei diritti fondamentali della persona

    tradimento coniugi divorzio separazioneCon sentenza n. 610/2012 la Cassazione, pur rilevando che è riconosciutain via generale la possibilità di chiedere danni anche nel contesto familiare, nello specifico caso sottoposto al suo esame, ha affermato che, non vi era alcuna lesione dei diritti fondamentali della persona, atteso che l’unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito che però, non si era concretata in un atteggiamento atto a determinare una lesione dell’integrità fisico – psichica della moglie ovvero dei suoi fondamentali diritti. E ha pertanto confermato che nulla era dovuto alla moglie a titolo di risarcimento.

    Ecco il testo integrale della sentenza de qua

    “Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24.11.2011, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. dr F. Sorrentino, osserva e ritiene:
    – che il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive:
    “Il relatore, cons M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:
    – C..C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del coniuge G..M. , che ha resistito con controricorso;
    – l’impugnazione concerne la sentenza del 7.05-4.06.2010, in tema di separazione personale, con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa l’8,11.2007 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, ha ridotto ad Euro 1.600,00 mensili l’assegno già imposto (per Euro 5.000,00 mensili) al M. per il mantenimento della moglie, ha inoltre revocato l’assegnazione a quest’ultima della casa coniugale ed ha nel resto confermato la prima pronuncia;
    – la Corte distrettuale ha osservato e ritenuto:
    a) che le parti avevano contratto matrimonio il (omissis) e che dall’unione coniugale erano nati tre figli, tutti ormai maggiorenni e laureati;
    b) che il M. era divenuto padre di due bambine, nate dalla sua nuova relazione sentimentale iniziata nel XXXX;
    c) che il Tribunale aveva addebitalo la separazione al marito in ragione della violazione del suo obbligo di fedeltà, nonché respinto la domanda riconvenzionale di risarcimento proposta dalla moglie ed alla stessa attribuito assegni mensili di Euro 5.000,00 per il suo mantenimento e di Euro 1.000,00, integrate dalla corresponsione del 70% delle spese straordinarie, per il mantenimento della figlia R. (nata nel XXXX), che conviveva con la madre e che non era economicamente autonoma, a differenza dei suoi due fratelli, anch’essi come lei laureati e che avevano trovato sistemazione lavorativa presso il padre;
    d) che la sentenza del Tribunale era stata impugnata in via principale dalla C. , che si era doluta del rigetto della sua domanda di risarcimento e dell’insufficiente entità dei disposti contributi di mantenimento, ed in via incidentale dal M. relativamente all’addebito a sé della separazione ed alle imposte contribuzioni;
    e) che nel caso concreto non sussistevano i presupposti per il risarcimento del danno, chiesto dalla C. , atteso che unico fatto accertato era stata la violazione del dovere di fedeltà da parte del marito ma non risultava che tale infedeltà si fosse concretizzata in atteggiamenti atti a determinare una lesione alla integrità fisio – psichica della moglie ovvero lesioni di suoi fondamentali diritti;
    f) che dal M. non era dovuto alla moglie nemmeno il contributo al mantenimento della figlia R. (trentaseienne e in grado di procurarsi autonomamente i mezzi di sussistenza), essendo pacifico che ella godeva della rendita di un appartamento donatole dal padre e che aveva disatteso ogni invito dello stesso padre di lavorare presso una delle sue aziende, tanto più che nessuna convincente giustificazione del rifiuto era stata addotta e che gli altri due figli delle parti già lavoravano presso le aziende paterne onde era presumibile che l’offerta di lavoro avrebbe comportato l’esercizio di attività analoga a quella svolta dai germani, compatibile con il suo titolo di studio (laurea in architettura);
    g) che attesa la mancanza di figli minori (ovvero di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente aventi diritto al mantenimento), andava revocata l’assegnazione alla C. della casa coniugale;
    h) che il M. non aveva contestato il diritto della moglie di ricevere l’assegno per il suo mantenimento, per la cui attribuzione peraltro ricorrevano i presupposti di legge, ma solo lamentato l’eccessività della relativa quantificazione attuata dai primi giudici;
    i) che le indagini della Polizia Tributaria, espletate nel corso del giudizio di primo grado, avevano consentito di accertare che il M. svolgeva attività imprenditoriale in campo edilizio, era socio di diverse società operanti nel settore, era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, possedeva numerose partecipazioni azionarie ed obbligazionarie, aveva mantenuto un tenore di vita certamente agiato, per cui al di là delle denunce dei redditi presentate (i cui importi erano stati invero solo indicati ma non asseverati dalla Polizia Tributaria), poteva agevolmente sostenersi che si trattasse di un facoltoso imprenditore e quindi di soggetto più che benestante;
    j) che l’assegno di mantenimento non era ancorato esclusivamente alle risorse reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto a corrispondere il mantenimento (quasi ad attribuire al beneficiario il diritto di conseguire una sorta di percentuale sulle risorse del coniuge), ma era volto soprattutto ad evitare che la separazione determinasse un sensibile deterioramento delle condizioni di vita godute in corso di matrimonio.
    k) che le condizioni godute dai coniugi M. – C. erano particolarmente agiate (residenza in un villino con V aiuto di una collaboratrice domestica, ricevimenti con amici, viaggi, regali costosi ecc.) ma non esageratamente lussuose, sicché appariva chiara l’eccessività dell’importo liquidato dal giudice di primo grado e l’esosità della richiesta di aumento formulata dall’appellante;
    l) che la C. era titolare di pensione per il suo lavoro di insegnante (circa Euro 1000,00 mensili) nonché della rendita di una assicurazione sulla vita (altri Euro 1.000,00 circa), e sebbene privata del godimento della casa coniugale, avrebbe potuto usufruire di altra idonea abitazione (come da impegno assunto dal M. ) a sostegno del ricorso la C. formula i seguenti motivi:
    1) “Error in procedendo. Violazione di legge per omessa valutazione del capo 1 del ricorso in appello — omessa motivazione sul punto decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo della esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della moglie; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
    2) “Violazione di legge. Error in iudicando, error in procedendo – Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – errata/falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 155/ter e 155/quater, c.c. — comunque insufficiente, contraddittoria, illogica motivazione sul punto,, decisivo per la controversia rilevante sotto il profilo dell’esatta quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della figlia; mancato accoglimento del gravame circa la richiesta di aumento dell’assegno; illegittima revoca dell’assegno in favore della figlia R. – illegittima revoca dell’assegnazione della casa familiare alla moglie; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa : si priva di casa e mantenimento una persona maggiorenne estranea al processo mai citata mai intervenuta contro la quale nessuno ha concluso”.
    3) “Violazione e mancata applicazione delle disposizioni di cui al’art. 2059 Cc; insufficiente, illogica, contraddittoria motivazione sul fatto decisivo della controversia in merito al risarcimento del danno per avvenuta lesione dei diritti fondamentali e della menomazione pisco-fisica del coniuge; il tutto in relazione all’art.360 c.p.c., n.3 e 5” laddove “In relazione al danno non patrimoniale richiesto dalla ricorrente, la Corte di merito afferma: l’unico fatto accertato è la violazione del dovere di fedeltà ma non risulta che tale infedeltà si sia concretizzata in atteggiamenti che abbiano determinato una lesione alla integrità fisiopsichica del coniuge ovvero lesione di diritti fondamentali”.
    – il primo motivo del ricorso appare con evidenza fondato, a differenza degli altri due che non appaiono meritare analogo apprezzamento favorevole, rivelandosi le statuizioni con essi avversate aderenti al dettato normativo ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, oltre che attendibilmente motivate con argomentazioni che la ricorrente contrasta con rilievi critici privi di autosufficienza e/o non decisivi;
    – le censure contenute nel primo motivo del ricorso, inerenti alla quantificazione dell’assegno di mantenimento della ricorrente, si rivelano invece, fondate con riguardo alla ricostruzione della condizione economica di ciascuna delle parti ed al relativo raffronto e segnatamente ali ‘immotivata inclusione tra i cespiti di lei di una rendita assicurativa mensile di Euro 1.000,00, che lo stesso controricorrente non conferma (pag 7 del controricorso), nonché all’impropria considerazione della futura, ipotetica e non meglio precisata soluzione alloggiativa offerta dal coniuge, il tutto anche a fronte della sintetica ed insufficiente esposizione della composizione del patrimonio di lui, nonché ancora con riguardo al rapporto dello statuito contributo con il particolarmente agiato pregresso tenore della vita coniugale e con la situazione economica del M. , definito “facoltoso imprenditore” e “soggetto più che benestante”;
    – il ricorso può, quindi, essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., per esservi accolto nei limiti in precedenza precisati.
    – la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero, che non ha depositato conclusioni scritte, e notificata ai difensori delle parti;
    – in primo luogo va ritenuta l’irricevibilità degli atti allegati dalla C. , quali la “consulenza medico-legale”, non prodotti nei gradi di merito ed estranei al novero di quelli di cui è consentito il deposito ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 372 c.p.c.;
    – alcuna osservazione critica è stata formulata dai difensori delle parti avverso la proposta di accoglimento del primo motivo del ricorso e non emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle espresse nella condivisa relazione di cui sopra;
    – le censure di cui al secondo ed al terzo motivo del ricorso, valutate anche alla luce delle osservazioni svolte nella memoria, non meritano, invece, favorevole apprezzamento;
    – in relazione al diniego di assegno paterno per il mantenimento della figlia maggiorenne R. – da cui è legittimamente derivata pure la revoca dell’assegnazione alla C. della casa coniugale – le avversate, statuizioni si rivelano irreprensibilmente ed attendibilmente fondate non già su clausola di stile, come sostenuto dalla ricorrente, ma sulla puntuale verifica delle condizioni personali ed economiche della figlia ormai trentaseienne e titolare di rendita immobiliare nonché di titolo di studio universitario e, dunque, in grado di attendere ad occupazioni lucrative ingiustificatamente, invece, da lei rifiutate, laddove anche il rilievo della ricorrente, circa l’erroneo richiamo della sua laurea in architettura piuttosto che in conservazione e restauro di beni culturali, non appare decisivo pure in rapporto al possibile suo inserimento lavorativo nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta dal padre in ambito edilizio;
    – del pari da disattendere è il terzo motivo del ricorso inerente al ribadito diniego di risarcimento del danno non patrimoniale in tesi connesso all’infedeltà del M. , cui la separazione per tale ragione è stata addebitata; l’avversata statuizione si rivela, infatti, ineccepibilmente fondata, oltre che sul richiamo di principi di diritto in linea con quelli già affermati da questa Corte circa la strutturale predicabilità di tale tipo di danno anche all’interno di un contesto familiare (cfr, tra le altre, Cass. n. 9801 del 2005; n. 18853 del 2011), sul rilevato difetto di prova della lesione di diritti fondamentali e segnatamente dell’integrità fisio-psichica della C. , riscontro negativo che la ricorrente solo genericamente avversa, omettendo di dedurre l’esistenza e la già fornita prova di condotte specifiche, dotate d’intrinseca gravità e della conseguente, ingiusta lesione di un suo diritto costituzionalmente protetto, ossia di circostanze atte ad integrare gli estremi dell’invocata tutela risarcitoria;
    – non emergono, pertanto, elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra;
    – conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso, respingere gli altri due motivi e cassare la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sull’assegno, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

    P.Q.M.

    La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti”.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Mantenimento anche ai figli maggiorenni: lo conferma la Cassazione

    mantenimento figlio maggiorenneL’orientamento della Cassazione è ormai  costante ed è stato di recente confermato con sentenza n. 1773/2012 depositata lo scorso 8 febbraio: “l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero sia stato posto nella concreta condizione di poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta” (tra le altre, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; 11 gennaio 2007, n. 407).
    L’età sola dunque non esclude il mantenimento.

    La Cassazione ha altresì confermato che l’assegno di mantenimento possa essere consegnato nelle mani del genitore convivente del figlio maggiorenne ricordando a tale riguardo che “la novella del 2006 non ha inciso sulla legittimazione del genitore convivente, che potrà sempre richiedere l’assegno, ove beninteso il figlio non presenti richiesta di corresponsione diretta”.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • ABROGAZIONE TARIFFE FORENSI: IL GIUDICE PUO’ FA RIFERIMENTO AI PRECEDENTI STANDARDS LIQUIDATIVI E ALLA NOTA SPESE DEPOSITATA DALL’AVVOCATO

    avvocato tariffeCome ormai noto, l’art. 9 del D.L. 1/2012 ha abrogato le tariffe forensi. Comprensibile lo sconforto iniziale della categoria che  si è sentita per un attimo smarrita di fronte ad un simile provvedimento legislativo.

    Al riguardo merita di essere menzionata la sentenza resa in data 3.2.2012 dal Tribunale di Varese, il quale ha così statuito: “L’abrogazione delle tariffe forensi, ai sensi dell’art. 9 d.l. 1/2012, comporta che il giudice, per la liquidazione del compenso all’Avvocato, debba applicare l’art. 2225 cod. civ. In applicazione della norma in esame, per la quantificazione del compenso, il giudice può fare riferimento agli standards liquidativi in precedenza applicati e alla somma calcolata dallo stesso difensore mediante la nota spese di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c. Nella determinazione del compenso, occorre tenere presente che il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente”.

    E’ una sentenza assolutamente lodevole che ormai cito in ogni comparsa conclusionale.

    Ecco il testo integrale della sentenza de qua:

     

    Fatto

    Con la domanda introduttiva del giudizio, l’attore assumeva di avere prestato, in qualità di commercialista, la sua collaborazione professionale in favore del convenuto per le attività registrate nelle fatture allegate all’atto di citazione, ed emesse a cavallo tra il 2006 e il 2008. Deduceva di avere maturato un compenso per Euro 5.693,89 e che, a fronte della regolare esecuzione della prestazione intellettuale, il debitore non aveva adempiuto l’obbligazione pecuniaria, anche nonostante l’ultimo sollecito, del 12 novembre 2010. Al convenuto l’atto di citazione veniva notificato in data 28 dicembre 2010 (notifica n sue mani); non comparendo nonostante la notificazione, il convenuto veniva dichiarato contumace all’udienza del 22 aprile 2011. All’udienza del 20 maggio 2011 venivano ammesse le prove richieste dalla parte attrice, come articolate nella memoria istruttoria del 12 maggio 2011.  In data 30 settembre 2011 venivano assunte le prove  e, in particolare, veniva sentito il testimone citato dalla parte attrice. La causa veniva rinviata all’udienza del 3 febbraio 2012 per la discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.

    Diritto

    In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell’art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533 in Corriere Giur., 2001, 12, 1565; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572). E, infatti, la disciplina dell’onere della prova assume un rilievo particolare nell’ambito dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ove il Codice civile (art. 1218) introduce una presunzione – definita dalla dottrina – “semplificante”, in deroga alla regola generale dell’art. 2697 c.c., accollando al debitore, che non abbia eseguito esattamente la prestazione dovuta, l’onere di provare che l’inadempimento o il ritardo siano stati provocati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo, ovviamente, provare fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’altrui pretesa (Trib. Varese, sez. I, ord. 18 novembre 2009 in Giur. di Merito, 2010, 2, 394).

    Nel caso di specie, il creditore ha offerto piena prova dei fatti costitutivi del suo diritto avendo fornito valido supporto probatorio del contratto dedotto in citazione, della pattuizione del compenso stabilito con il debitore, della intervenuta esecuzione delle prestazioni e del complessivo ammontare della pretesa creditoria rimasta insoddisfatta. La piattaforma probatoria è in questi termini arricchita dalla testimonianza del teste P, sentita all’udienza del 30 settembre 2011. Si tratta di un testimone credibile, avendo percepito direttamente i fatti, in quanto collaboratrice dello studio attore al momento del fatto e per il periodo oggetto delle fatture. Il teste ha confermato che lo Studio attore ha effettivamente e realmente eseguito tutte le prestazioni di cui alle fatture prodotte in atti (dalla numero 1 alla numero 9), in favore del convenuto, ed ha pure confermato che le parti si erano accordate per il corrispettivo poi richiesto dal creditore. Peraltro, ha anche affermato che il suddetto corrispettivo non è stato versato dal convenuto (prova di tipo negativo non gravante sul creditore). A fronte della completa e univoca prova offerta dal creditore, il debitore non ha allegato l’intervenuto adempimento e, anzi, al contrario, il creditore ha offerto elementi di giudizio di senso diametralmente opposto.

    La somma costituisce debito di valuta (poiché certa nell’ammontare ab origine) e, pertanto, sono dovuti gli interessi legali (dalla costituzione in mora) ma non la rivalutazione monetaria. L’importo, maggiorato degli interessi dall’attualità, con decorrenza dalla messa in mora, è di Euro 5.800,00.

    Alla luce dei rilievi sin qui esposti, la domanda dell’attore deve trovare accoglimento. In conseguenza della soccombenza, il convenuto va condannato alle spese del processo. Il difensore della parte attrice ha versato in atti propria nota spese redatta ai sensi  D.M. 8 aprile 2004 n. 127 (regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali).

    Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all’art. 9, comma I, l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. L’art. 9 citato, al comma II, prevede che – ferma restando l’abrogazione delle tariffe – nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Un primo precedente giurisprudenziale intervenuto in materia (Trib. Cosenza, ord. 26 gennaio 2012, est. G. Greco) ha ritenuto che lo jus superveniens (ritenuto immediatamente applicabile alle controversie pendenti) abbia di fatto comportato la caducazione del criterio liquidatorio tariffario, da parte del giudice, a prescindere dalla presenza di una controversia tra avvocato e cliente ma in ogni caso in cui il magistrato debba procedere alla determinazione del compenso spettante al difensore per l’attività professionale profusa nell’esercizio del mandato. Sulla base di tale presupposto, lo stesso Ufficio giudiziario (Trib. Cosenza, ord. 1 febbraio 2012 in  www.cassazione.net), con ricchezza di argomentazioni, ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale reputando censurabile, sotto diversi profili di costituzionalità, l’art. 9 del d.l. 1/2012, nella parte in cui non prevede una disciplina transitoria fino alla entrata in vigore del Decreto Ministeriale preannunciato dall’art. 9, comma II, decreto cit.

    Nonostante il pregio delle ragioni da cui trae linfa l’ordinanza calabrese di remissione, reputa questo Tribunale che, per la liquidazione del compenso dell’Avvocato, in difetto di normativa ministeriale, non si registri un vacuum legis sospettabile di incostituzionalità.  

    Giova ricordare, infatti, che, in assenza di tariffe professionali, il sistema normativo contiene una difesa immunitaria ad hoc posto che l’art. 2225 c.c., quale norma generale, statuisce che in loro assenza il giudice può liquidare il compenso in relazione al risultato ottenuto dal professionista e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Trattasi di disposizione legislativa che non consegna al giudicante una “delega in bianco”, a rischio di arbitraria discrezionalità, in quanto non è equitativa in senso tecnico (v. Trib. Bologna, Sez. II, 28 giugno 2010), tenuto conto dei parametri oggettivi cui si ancora la liquidazione e del costume pretorio formatosi in calce all’art. 2225 c.c.,  che consente anche il riferimento a prestazioni analoghe (v. ad es., Trib. Milano, 31 luglio 2001 in Riv. Critica Dir. Lav., 2001, 1036). Ebbene, in assenza di un riferimento tariffario, dovendo stabilire il giusto compenso (e, quindi, non meramente “equo”), il giudice ben può fare riferimento anche ai parametri che precedentemente venivano applicati, per orientarsi nella statuizione finale, dovendosi precisare che l’abrogazione delle tariffe non è intervenuta perché queste non fossero corrette o adeguate, ma per una finalità diversa, collocata nell’ottica di una implementazione della concorrenza dei mercati. Ciò vuol dire che, ricorrendo all’art. 2225 cod. civ., il giudice, guardando agli standards liquidativi in precedenza applicati, e tenendo conto dell’attività processuale in concreto svolta dall’Avvocato, può procedere alla liquidazione del compenso del difensore in modo adeguato e nel rispetto della finalità proprie delle Tariffe, che debbono compensare, in un’ottica retributiva (e non indennitaria), il rappresentante legale per la prestazione intellettuale svolta. In quest’opera di liquidazione del compenso, peraltro, il magistrato non può considerare il professionista legale come un mero professionista intellettuale, in quanto, come è noto, il soggetto che esercita la professione forense, indipendentemente dagli atti specifici compiuti, svolge un servizio di pubblica necessità (Cass. pen., Sez. V, 28 aprile 2005, n. 22496 in Riv. Pen., 2006, 6, 749) e quindi contribuisce alla realizzazione delle finalità di Giustizia nel processo, aspetto che impone di rispettare la professione dell’Avvocato non frustrandone la funzione mediante un compenso inadeguato o insufficiente. Va, poi, soprattutto rilevato che il d.l. 1/2012 non ha abrogato l’art. 75 disp. att. c.p.c. L’enunciato in esame prevede che “il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa dal quale si desume ciascuna partita”. Ebbene, la disposizione de qua deve ritenersi abrogata nel rinvio alla Tariffa, in virtù dell’art. 9, comma IV, del d.l. 1/2012 ma non anche nella parte in cui prevede che l’Avvocato, comunque, presenti la nota del suo compenso. Per effetto dell’abrogazione tacita, il disposto normativo deve essere letto come se statuisse che il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese. Orbene, la nota spese dell’Avvocato è un valido strumento del difensore per proporre, come già avveniva prima del d.l. 1/12, una liquidazione del suo compenso, così potendo il giudice farvi senz’altro riferimento, dove la ritenga adeguata. In tale giudizio, restano vitali e sempre attuali gli insegnamenti nomofilattici delle Sezioni Unite che, in merito all’ammontare della liquidazione delle spese del processo, hanno affermato che “le spese di lite vanno liquidate (…) in linea con il principio di adeguatezza e proporzionalità” i quali impongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità degli onorari per l’attività professionale svolta” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014).

    Ebbene, nel caso di specie, il difensore della parte vittoriosa, ha depositato la sua nota spese, richiedendo il compenso per Euro 250,00 a titolo di spese, Euro 629,00 a titolo di Diritti ed Euro 1.310,50 a titolo di onorari. Tenuto conto degli snodi del processo, della proficua attività svolta dal difensore e del risultato processuale ottenuto, il compenso appare del tutto congruo, adeguato, e giusto in relazione ai risultati ottenuti. A prescindere dal fatto che la nota spese sia stata liquidata con il riferimento alle Tariffe, la somma richiesta è senz’altro calcolata in modo congruo e compensa giustamente e correttamente l’attività svolta dall’Avvocato.

    P.q.m.

    Il Tribunale di Varese,

    Sezione Prima Civile

    in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al n. 5770 dell’anno 2010, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

    â–  â–¡ â– 

    Accerta e Dichiara l’inadempimento di MF, per le ragioni di cui in parte motiva e, per l’effetto,

    Condanna il convenuto MF, al versamento, in favore dell’attore, Studio Professionale Associato Del Tredici… di Euro 5.800,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

    Condanna il convenuto al rimborso delle spese del giudizio in favore dell’attore che, tenuto conto della natura della lite e del valore della causa

    Liquida

    ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in Euro 2.189,50 di cui Euro 250,00 per spese. Vanno aggiunti il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576. 

    Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

  • E’ legittimo il licenziamento del dipendente durante il periodo di prova anche se non è fornita motivazione

    licenziamentoLa giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere la legittimità del licenziamento del lavoratore in prova senza alcun motivo, salvo che il dipendente, che abbia eccepito la nullità del licenziamento in sede giurisdizionale, non provi il positivo superamento dell’esperimento ed il fatto che il recesso del datore è imputabile ad un motivo illecito estraneo a tale causa.
    Si veda, ad esempio, la sentenza 23224/10 della Suprema Corte, ove viene ricordato che il rapporto di lavoro subordinato che include un periodo di prova è sottratto, per un periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato da un potere discrezionale del datore di lavoro, a cui è riconosciuta la facoltà di recedere senza l’obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione. E ciò, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del dipendente stesso.
    Del resto, la funzione del periodo di prova è quella di consentire alle parti la possibilità di valutare la convenienza del rapporto di lavoro, per cui è rimessa alla loro discrezionalità la valutazione relativa alla sussistenza o meno di tale convenienza.

    Ecco il testo integrale della succitata sentenza:

    “Fatto
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con sentenza del 4 gennaio 2006, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, resa in data 18 – 21 febbraio 2002, condannava la Tenimenti Angelini S.p.A. (già Gli Specialisti Angelini S.p.A.) al pagamento delle somme richieste dal lavoratore A.A. a titolo di provvigioni non corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, rigettando però le domande avanzate dal lavoratore ricorrente relativamente alla contestata nullità del patto di prova ed illegittimità del licenziamento intimato nel corso del periodo di prova con conseguente reintegra nel posto di lavoro, oltre al pagamento di somme inerenti spese ed indennità di trasferta.
    A sostegno della decisione osservava che la società non aveva fornito la prova dell’avvenuto pagamento delle provvigioni vantate dall’ A. mentre lo stipulato patto di prova doveva ritenersi valido con conseguente validità dell’atto di recesso da parte della società, che null’altro doveva all’ A..
    Per la cassazione di tale pronuncia ricorre l’ A. con quattro motivi.
    Resiste la Tenimenti Angelini S.p.A. con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un unico articolato motivo, depositando anche memoria.
    Diritto
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
    Con il primo motivo mezzo d’impugnazione, il ricorrente principale, A.A., denunciando “violazione e falsa applicazione degli artt. 2096, 1325 e 1350 c.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), si duole che il Giudice d’appello, pur avendo ritenuto accertata la circostanza del mutamento della propria posizione lavorativa – assunto come Capo Area Regione Lazio e poi divenuto Capo Area Nazionale -, sarebbe pervenuto a conclusioni erronee laddove “era chiaro ed accertato che il contenuto delle mansioni non fosse assolutamente lo stesso”, non essendo stato considerato che, benchè fosse stato assunto in prova come Capo Area Lazio, era stato infine licenziato come Responsabile G.D.O. Nazionale senza che nessuno rendesse mai esplicito il contenuto delle mansioni, sicchè la sentenza doveva essere cassata sul punto in cui aveva omesso di dichiarare la nullità del patto di prova.
    Il motivo è infondato.
    Invero, la Corte territoriale ha ritenuto non condivisibile la censura di nullità del patto di prova per il sostenuto mutamento di mansioni rispetto a quelle esplicitate al momento dell’assunzione osservando come, per un verso, non fosse esatto il dedotto riferimento alla genericità delle mansioni, poichè la lettera di assunzione indicava per le mansioni la posizione di “Capo area Regione Lazio” con la qualifica di Quadro livello 1/S, e, come, per altro verso, l’ A. non avesse espletato mansioni superiori, rispetto a quelle inizialmente assegnategli, in quanto quelle di capo area espletate dopo tre mesi a livello nazionale, pur aumentando i canali di vendita, non comportavano alcun mutamento di attività.
    Ne discende che non è imputabile alla Corte di Appello nè una violazione del principio dell’onere della forma scritta del patto di prova nè un’elusione di quell’orientamento giurisprudenziale giusta il quale il patto di prova deve ritenersi nullo in caso di mutamento delle mansioni originariamente stabilite (Cass. n. 9811/95), laddove, nel caso di specie, la prestazione lavorativa dell’ A. è stata valutata sempre in relazione alla posizione di Capo Area, prima nel Lazio per tutta la clientela e poi soltanto per i clienti della Grande Distribuzione (GDO), senza, quindi, che vi fosse alcuna variazione.
    Trattasi, pertanto, di un accertamento di fatto, adeguatamente motivato, non suscettibile di essere sottoposta ad un rinnovato giudizio in questa sede.
    Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione sotto altro profilo degli artt. 2096, 1325 e 1350 c.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente affermato che, in presenza del patto di prova, il recesso datoriale sia libero, salvo il motivo illecito ritenuto insussistente nel caso di specie. Al contrario sussisterebbe una vera e propria illiceità concretizzantesi nello sfruttamento della professionalità del ricorrente.
    Il motivo è privo di fondamento.
    Devono anzitutto ricordarsi i principi consolidati, affermati costantemente in argomento da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 7644/1998), anche in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 1980 n. 189 che, in tema di patto di prova, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2096 c.c., comma 3, e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 10, con riferimento all’art. 3 Cost., commi 1 e 2, artt. 4 e 35 Cost., e art. 41 Cost., comma 2, ha specificato nozione e contenuto della “discrezionalità” del datore di lavoro nel recedere durante l’esperimento.
    Va ribadito, così, che, a norma dell’art. 2096 c.c., e L. n. 604 del 1966, art. 10, il rapporto di lavoro subordinato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo massimo di sei mesi, alla disciplina dei licenziamenti individuali, ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso: rilevandosi, peraltro, che detta discrezionalità non è assoluta, e deve essere coerente con la causa del patto di prova, sicchè il lavoratore, che non dimostri il positivo superamento dell’esperimento nonchè la imputabilità del recesso del datore a un motivo estraneo a tale causa, e quindi illecito, non può eccepire nè dedurre la nullità del licenziamento in sede giurisdizionale.
    Giova pure ricordare al riguardo che scopo dell’esperimento in prova è quello di fare acquisire alle parti sufficienti e adeguati elementi di valutazione sulla reciproca loro convenienza di addivenire a un rapporto di lavoro definitivo: valutazione che è pertanto esclusivamente rimessa al giudizio e alla libera disponibilità delle stesse, le quali sono dunque pienamente libere di ritenere od escludere siffatta convenienza. E pertanto l’avvenuto positivo superamento, da parte del lavoratore, dell’esperimento non è, di per sè solo, sindacabile in sede giudiziale, nè può, di per sè, offrire la dimostrazione, pur presuntiva o per implicito, di un motivo illecito (ex artt. 1345 e 1418 c.c.) del recesso del datore di lavoro in pendenza del periodo di prova.
    Un siffatto illecito motivo, quale ragione di nullità di quel recesso, può ritenersi provato in giudizio solo quando, oltre all’avvenuto positivo superamento dell’esperimento, siano dimostrati precisi e specifici fatti concreti i quali comprovino che il recesso non era in alcun modo ricollegabile all’esperimento stesso nè al suo esito, ma era dovuto a ragioni del tutto estranee alla sua realizzazione ed alla causa del patto di prova e che integravano dunque così l’unico e determinante motivo (appunto illecito) della decisione del datore di recedere dal rapporto.
    Nel caso di specie la Corte di Appello, motivando la sua decisione in maniera adeguata, ancorchè sintetica, si è attenuto ai principi ora enunciati, escludendo in particolare la illegittimità del recesso per effetto di un dedotto mutamento di mansioni ritenuto – come appena argomentato – insussistente. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativamente alla richiesta di rimborso delle spese di trasferta e la relativa indennità (art. 360 c.p.c., n. 5)”, lamenta che la Corte d’Appello, riprendendo la sentenza di primo grado, abbia erroneamente ritenuto che non gli spettasse il rimborso delle spese sostenute e, così pure sul punto, il rimborso della indennità di trasferta , richiamandosi all’art. 59 CCNL. Sennonchè la Corte di merito ha sufficientemente motivato la sua determinazione, osservando, in ordine al diritto al rimborso di detta indennità, che alcunchè spettava al ricorrente sulla base del rilievo che la norma collettiva invocata faceva riferimento ad “incarichi specifici” per prestazioni di servizio fuori della circoscrizione del Comune, mentre nel caso di mansioni di capo area erano tali fisiologicamente da comportare lo spostamento nel territorio e così nella Regione di cui era capo area (infatti, aveva, ad personam, il “bonus” di L. 1.685.000).
    Osserva il Collegio che nessun vizio motivazionale emerge da siffatta argomentazione, mentre, sotto altro profilo, nessun vizio interpretativo della norma collettiva richiamata è possibile riscontrare, mancando nell’esaminato motivo ogni riferimento a violazioni dei canoni ermeneutici in materia. Analogamente, nessun vizio di motivazione è riscontrabile in relazione alla richiesta di rimborso delle “spese vive” che l’ A. avrebbe sopportato durante le trasferte nel corso del rapporto lavorativo, avendo il Giudice di appello rilevato che difettavano le condizioni per detto rimborso, essendo mancata totalmente l’osservanza della procedura prevista per l’ottenimento del rimborso e cioè del “visto della Direzione vendita”.
    Infondato, infine, è anche il quarto motivo di ricorso con cui si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente alla domanda subordinata di corresponsione della retribuzione per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 5).
    Invero, il Giudice di appello, affermando la legittimità del recesso durante il periodo di prova ha, in maniera implicita, ma non per questo poco chiara, correttamente ritenuto non spettare alcuna retribuzione per il residuo periodo di circa 15 giorni prima della scadenza del periodo di prova e successivi al recesso.
    Con il ricorso incidentale la società Tenimenti Angelini, denunciando omessa ed insufficiente motivazione nonchè falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamenta che il Giudice di appello abbia ritenuto fondato il motivo di gravame circa l’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di condanna al pagamento della provvigione maturata, per essersi essa società limitata a dedurre l’avvenuto pagamento, senza che la documentazione prodotta dimostrasse il pagamento non riferendosi a provvigioni.
    Il motivo è infondato, avendo rettamente il Giudice a quo ritenuto che, di fronte all’affermazione della società di avere pagato le provvigioni – e, quindi, al riconoscimento del debito ancorchè estinto per effettuato pagamento – e di fronte alla documentazione prodotta dalla stessa società a sostegno dell’intervenuto pagamento delle provvigioni, l’acclarata circostanza che detta documentazione non dimostrava affatto il dedotto adempimento “non riferendosi a provvigioni”, comportava l’accoglimento del relativo motivo di appello, in rigetto di entrambi i ricorsi induce a compensare le spese di questo giudizio.
    P.Q.M.
    La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
    Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
    Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2010”

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268

  • Diritto di visita dei nonni: il ricorso da proporre al Tribunale per i Minorenni

    nonni diritto di visitaHo già avuto occasione di parlare del c.d. diritto di visita dei nonni qui.

    Pubblico oggi un modello di ricorso che l’ascendente può proporre al Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e 336 cod. civ.:

     

    TRIBUNALE PER I MINORENNI DI….
    RICORSO EX ARTT. 330 E 336 COD. CIV.

    La signora Tizia, nata a…. il…., residente in ….via…c.f., rappresentata e assistita dall’avv. Patrizia D’Arcangelo del Foro di Bergamo  (c.f….., n. di telefax per le comunicazioni 035/4872242, pec……) presso il cui studio in Cologno al Serio via Rocca è elettivamente domiciliata, giusta procura…..

    PREMESSO CHE

    -    Tizia è la nonna paterna del minore Caio (doc. n. 1), nato a …il …c.f….., figlio dei sigg. Tizio e Sempronia (doc. n. 2), con loro residente in ….via… (doc. n. 3);
    -    La madre del bambino da diversi mesi ostacola qualsiasi rapporto tra Alfa e il bambino, negando ogni contatto telefonico e impedendo sia alla nonna di recarsi presso l’abitazione della famiglia, sia al bambino di recarsi presso la di lei dimora;
    -    Tale condotta è senza dubbio pregiudizievole per il figlio, in quanto lesivo del diritto del minore a conservare i rapporti significativi con gli ascendenti, sancito dal novellato art. 155 cod. civ.;
    -     La Suprema Corte ha invero avuto occasione di affermare che “il genitore, nel corretto esercizio della potestà sul figlio minore, non può, senza plausibile ragione in relazione al preminente interesse del minore medesimo, vietargli ogni rapporto con i parenti più stretti, quali i nonni, tenuto conto del potenziale danno a lui derivante dall’ostacolo a relazioni affettive che sono conformi ai principi etici del nostro ordinamento, ove mantenute in termini di frequenza e di durata tali da non compromettere la funzione educativa spettante al genitore stesso. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento, deve riconoscersi a detti nonni la facoltà di ricorrere al giudice ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., per conseguire un provvedimento che assicuri loro un rapporto con il nipote, sia pure nei limiti sopra specificati e sempreché non vengano dedotte e provate serie circostanze che sconsiglino il rapporto medesimo (Cass. Civ., sez. I, 24 febbraio 1981, n.1115).
    -    La giurisprudenza di merito è pure costante nel ritenere che sussista l’obbligo dei genitori di salvaguardare l’interesse del minore a non essere privato nel suo percorso di crescita e formazione dell’apporto e della frequentazione degli ascendenti (cfr, tra le tante, la sentenza n. 537/2007 della Corte d’Appello di Milano ove si legge: “I nipoti hanno diritto a frequentare i nonni, soprattutto quando hanno con gli stessi relazioni significative. Il bagaglio di memoria e di affetto di cui i nonni sono portatori va preservato, valorizzato e distinto da quello genitoriale, anche in situazioni di particolare difficoltà, ricorrendo all’ausilio di personale specializzato, per il superamento di situazioni di disagio nell’interesse dei minori”).
    Tutto ciò premesso Tizia, ut supra rappresentata e assistita

    CHIEDE

    che l’Ill.mo Tribunale per i Minorenni adito voglia, assunte le opportune informazioni, sentiti i genitori, il minore Caio e il Pubblico Ministero, adottare ai sensi dell’art. 333 cod. civ. i provvedimenti convenienti al fine di tutelare il diritto di Caio a conservare un significativo rapporto affettivo con la nonna paterna Tizia. Con ordine di trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare di…… affinché provveda all’annotazione del registro delle tutele ai sensi dell’art. 51 disp. Att. Cod. civ..
    Si producono i seguenti documenti: …..
    Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile
    Salvis Juribus.
    ….., lì…….
    Avv……..

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:
    Studio Legale D’Arcangelo
    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)
    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com
    Tel. e Fax 035/48.72.242
    Cell.: 327/63.40.268