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Il Medico e la Struttura sanitaria sono solidalmente responsabili per i danni arrecati al paziente
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, la struttura sanitaria risponde sempre in solido con il medico per il risarcimento dei danni derivati al paziente, anche nel caso in cui questi abbia stipulato distinti ed autonomi contratti di prestazione professionale.Ecco alcune delle più importanti pronunce in merito:
Tribunale di Nola, sez. II, 16 gennaio 2012
La responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria, dando luogo ad un’obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo, in cui, nonostante la pluralità dei soggetti, esiste un rapporto per cui ciascuno dei debitori è tenuto a prestare l’intero come se egli fosse l’unico debitore; pertanto, anche quando è accertata la colpa del medico in via esclusiva senza che emergano profili autonomi di responsabilità in capo alla struttura sanitaria (cd. colpa organizzativa) – la casa di cura privata dove il paziente è stato ricoverato risponde comunque dei danni in solido col medico, quandanche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, considerato che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare un’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche llaltro al risarcimento. Ciò non muta anche quando (come nella specie) il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato.
Tribunale di Salerno, 11 gennaio 2011
La responsabilità di una casa di cura nei confronti di un paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento delle prestazioni medico- professionali svolte direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza
Tribunale di Milano, 24 giugno 2010
La responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e può conseguire sia all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico che, ex art. 1228 c.c., sia all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario “quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.
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L’avvocato domiciliante deve pagare l’avvocato domiciliatario
Questa la lucida riflessione della Suprema Corte:“Occorre premettere che obbligato a corrispondere il compenso professionale al difensore per l’opera professionale richiesta, se ed in quanto la stessa sia stata svolta, non è necessariamente colui che ha rilasciato la procura alla lite, potendo anche essere colui che abbia affidato al legale il mandato di patrocinio, anche se questo sia stato richiesto e si sia svolto nell’interesse di un terzo, instaurandosi in tale ipotesi, collateralmente al rapporto con la parte che abbia rilasciato la procura ad “ad litem“, un altro distinto rapporto interno ed extraprocessuale regolato dalle norme di un ordinario mandato, in virtù del quale la posizione del cliente viene assunta non dal patrocinato ma da chi ha richiesto per lui l’opera professionale.
Peraltro è da stabilire, in concreto, se il mandato di patrocinio provenga dalla stessa parte rappresentata in giudizio, o invece da un altro soggetto che abbia perciò assunto a proprio carico l’obbligo del compenso. Ed invero non è infrequente che una parte, la quale debba essere rappresentata e difesa in un giudizio destinato a svolgersi in una città diversa da quella della propria residenza, non conoscendo legali di quel foro, si rivolga ad un professionista della propria città , e che sia poi quest’ultimo a metterla in corrispondenza con un legale del foro ove deve aver luogo il processo, al quale (talvolta congiuntamente con il legale con cui ha rapporto diretto) la parte medesima conferisce il mandato ad litem. Nel qual caso è possibile che la parte abbia inteso intrattenere un rapporto di clientela unicamente con il professionista che già conosceva, ed abbia conferito al legale dell’altro foro soltanto la procura tecnicamente necessaria all’espletamento della rappresentanza giudiziaria: sicché il mandato di patrocinio in favore di quest’ultimo non proviene dalla parte medesima, bensì dal primo professionista, che ha individuato e contattato il legale del foro della causa e sul quale graverà perciò l’obbligo di corrispondere il relativo.
Peraltro può anche verificarsi che la parte abbia inteso direttamente conferire ad entrambi i legali il mandato di patrocinio (oltre che la procura ad litem), o che abbia comunque inteso conferirlo anche al legale del foro della causa, per il tramite del professionista della città di sua residenza, potendo ben accadere che quest’ultimo commissioni l’incarico professionale al collega non solo per conto, ma anche in nome della parte rappresentata. Ed è evidente che, in siffatta ipotesi, è appunto la parte ad essere tenuta al pagamento del compenso professionale, e non invece il primo legale: per il noto principio secondo cui gli effetti del negozio compiuto dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato si producono unicamente nella sfera giuridica di quest’ultimo. L’accertare, di volta in volta, in quale di tali diverse situazioni si verta integra dunque, con ogni evidenza, una questione di fatto, che come tale è rimessa alla valutazione del giudice di merito e, se decisa il base ad adeguata e logica motivazione, si sottrae ad ogni possibile vaglio in sede di legittimità †(Cass. Civ. n. 25816/2011).
In buona sostanza, la domiciliazione, in taluni casi, può essere un mandato conferito da un avvocato ad un altro avvocato affinché svolga attività nell’interesse del suo cliente.
Ogni qualvolta si verifichi una simile ipotesi, l’avvocato mandante sarà obbligato ad eseguire il pagamento in favore dell’avvocato mandatario (fermo restando che poi l’avvocato mandante potrà poi rivalersi sul proprio cliente).
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Non passa gli alimenti al figlio minorenne: è reato anche se lo stesso figlio viene mantenuto dall’altro genitore
 Due coniugi si separano consensualmente. Il figlio minorenne viene affidato alla madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé nei giorni stabiliti. Viene imposto al padre l’obbligo di corrispondere alla ex coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie, ecc..
 Il padre, però, provvede al versamento dell’assegno per sole cinque mensilità per poi giungere ad omettere o ritardare i versamenti prescritti sino infine a cessare qualsiasi forma di contribuzione nei riguardi del minore interrompendo con il figlio anche i contatti personali.
 Il Tribunale di Terni, chiamato a pronunciarsi con sentenza n. 48 del 24.1.2012, ha ritenuto il padre responsabile del reato di cui all’art. 570 cod. pen. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), condannandolo a 6 mesi di reclusione e a 600 euro di multa.
 Il Tribunale ha invero ritenuto che “il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei figli minori è integrato dall’omissione del mantenimento di uno dei due genitori, anche se l’altro genitore vi provveda in via sussidiariaâ€
Ecco il testo integrale della sentenza:
“Il presente procedimento è nato dalla presentazione di una denuncia-querela da parte di D. S. nei confronti di D. R. A. a seguito della quale, concluse le indagini preliminari, il P.M. emetteva, in data 7.3.2011, decreto di citazione nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 570 comma 2 n 2 c.p..
Al dibattimento, previa dichiarazione di contumacia dell’imputato, venivano ammesse le prove documentali e testimoniali richieste dalle parti; si procedeva all’escussione della denunciante; all’esito, esaurita la discussione finale, le parti concludevano come sopra riportato e il giudice decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.
Sulla base delle risultanze istruttorie, il giudicante ritiene che l’imputato abbia commesso il reato a lui contestato.
Dalla deposizione resa da D. S. si evince come la predetta abbia contratto matrimonio con l’odierno imputato in data 5 marzo 2000 e che il 5 gennaio 2002 nasceva un bambino di nome N..
La stessa ha precisato come l’unione cessava nel 2004 tanto che, il 2 marzo 2005, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi.
In tale occasione il bambino veniva affidato alla madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé nei giorni stabiliti e gli veniva imposto l’obbligo di corrispondere alla ex coniuge, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, la somma di euro 450,00 mensili oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie, ecc..
La D. ha riferito come il D. R. abbia provveduto al versamento dell’assegno per sole cinque mensilità per poi giungere ad omettere o ritardare i versamenti prescritti; tale condotta perdurava sino all’anno 2008 da quando egli cessava qualsiasi forma di contribuzione nei riguardi del minore interrompendo con il figlio anche i contatti personali.
La denunciante ha riferito di avere fatto ricorso al Giudice civile per ottenere il pagamento forzato delle somme che le erano dovute, attesa la perdurante inadempienza dell’odierno imputato.
La denunciante specificava di essersi trovata, a causa della condotta posta in essere dall’odierno imputato, in gravi difficoltà economiche atteso che il proprio stipendio, pari a circa 900 euro mensili, era totalmente insufficiente per provvedere alle esigenze quotidiane del figlio, così da essere costretta a ricorrere all’ausilio del propri genitori; viceversa il D. R. ha sempre prestato attività lavorativa come dipendente di talune ditte e percepiva uno stipendio mensile di 1500 euro.
Orbene l’istruttoria dibattimentale espletata consente di ritenere il D, R. responsabile della violazione di cui all’art. 570 II comma c.p., avendo egli fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.
Infatti è pacifico che l’imputato si sia completamente disinteressato del mantenimento del bambino a partire, con certezza, dall’anno 2008 ma anche prima, sin dal 2005, egli risultava inadempiente ai propri obblighi genitoriali.
Tale circostanza è da ritenersi provata sia perché riferita dalla D. (e non contraddetta da altri, neppure dalla stesso imputato che neppure è comparso) sia perché confermata dalla documentazione versata in atti e, soprattutto, dal provvedimento del Tribunale di Terni che ha ordinato al datore di lavoro dello stesso imputato di pagare direttamente in favore di D. S. l’importo di euro 450,00 mensile (cfr. provvedimento del 6 ottobre 2008).
Né, ai fini della esclusione della sussistenza del reato, può ritenersi rilevante la circostanza che la D. fosse titolare di un piccolo reddito autonomo o sia stata economicamente aiutata da altri, ovverosia dai propri genitori, atteso che “in tema di obblighi familiari, entrambi i genitori sono tenuti a ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Commette, pertanto, il reato di cui all’art. 570 c.p. il genitore che non adempia a tale obbligo; né lo stato di bisogno può ritenersi soddisfatto se al mantenimento provveda in via sussidiaria l’altro genitore, specialmente se quest’ultimo non abbia risorse ordinarie e per tale motivo non possa compiutamente provvedervi, incontrando delle difficoltà nel mantenimento del minore” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6 sent. del 23.4.1998 n. 10216).
Peraltro è ragionevole ipotizzare che la D., grazie al suo modesto stipendio, abbia incontrato notevoli difficoltà economiche tanto da essere costretta a ricorrere all’aiuto di terzi per il sostentamento del minore.
Né può sostenersi l’impossibilità dell’imputato di far fronte alle esigenze del minore atteso che l’asserita incapacità economica dell’obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia meno tenetur, solo allorché sia assoluta e, soprattutto, non sia ascrivibile a colpa dell’indagato (cfr Cass. Sez. pen. Sez. VI 17.10.2001 n. 37419).
Possono concedersi all’imputato le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del modesto precedente penale riportato.
Valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. si stima equo comminare all’imputato una pena pari a mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ( pena base mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa; ridotta ex art.62 bis c.p. alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa)
Deve condannarsi l’imputato al pagamento delle spese processuali.
L’imputato è meritevole della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non avendone egli mai goduto in precedenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533-535 c.p.p.
Dichiara D. R. A. colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa.”
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Affidamento condiviso? No, se tra i genitori c’è troppa conflittualitÃ
La regola dell’affido condiviso è da derogare nel caso in cui manchi  dialogo tra i genitori.Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte appare al limite del grottesco: i genitori di una bambina omettevano completamente di parlarsi tra loro e decidevano autonomamente le attività della figlia, costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e “persino due diete alimentariâ€, tutto ciò vissuto molto male dalla minore, in quanto fonte di confusione e di alterazione della sua condizione psicologica.
Ebbene la Cassazione (Cass. Civ. n.5108/2012) ha al riguardo affermato che la regola prioritaria dell’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall’art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell’art. 155 bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria.
La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse.
Pertanto, qualora l’affidamento condiviso si dimostri nocivo per il minore e sia fonte di probabili future patologie per il minore stesso (in quanto generante ansia, confusione e tensione) la regola dell’affidamento condiviso va legittimamente derogata.
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Divorzio breve…a breve?
Il 28 marzo la Commissione Affari Costituzionale della Camera dei Deputati ha approvato la proposta di parere favorevole avanzata dal presidente e relatore on. Bertolini sul testo unificato C. 749 recante disposizioni in materia di separazione giudiziale tra coniugi.La proposta di legge ha l’obbiettivo di ridurre, in assenza di figli minorenni, da tre anni ad uno il periodo di separazione che deve intercorrere tra i coniugi separati consensualmente per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In buona sostanza, qualora tale proposta diventasse legge, i coniugi senza figli minorenni potranno chiedere il divorzio decorso soltanto un anno dalla loro separazione legale.
I coniugi invece con figli minori potranno chiedere il divorzio decorsi due anni dalla separazione.
La proposta di legge prevede inoltre che la comunione legale dei coniugi si sciolga al momento dell’udienza presidenziale della separazione (e non più al momento del deposito della sentenza di separazione giudiziale o dell’omologa della separazione consensuale).
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Abbandono del tetto coniugale: non c’è reato se non viene accertata la causa
Con sentenza n. 12310/2012 la Suprema Corte ha affermato che il reato di cui all’art. 570 co. 1 c.p., nella forma dell’abbandono del domicilio domestico, non può ritenersi configurabile per il solo fatto storico dell’avvenuto allontanamento di uno dei coniugi dalla casa coniugale (si vedano altresì: Cass. Sez. 6, 14.7.1989 n. 13724, Chianta, rv. 182278 Cass. Sez. 6, 12.3.1999 n. 11064, Innamorato, rv. 214330).Ricorda infatti la Cassazione. “Posto che la fattispecie criminosa si perfeziona soltanto se e quando il contegno del soggetto agente si traduca in un’effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza materiale e morale nei confronti del coniuge “abbandonato” (del che, nel caso oggetto di ricorso, nessuna prova è individuata né dall’impugnata sentenza di appello, né da quella di primo grado), occorre ribadire che – alla luce della normativa regolante i rapporti di famiglia e della stessa evoluzione del costume sociale e relazionale – la qualità di coniuge non è più uno stato permanente, ma una condizione modificabile per la volontà , anche di uno solo, di rompere o sospendere il vincolo matrimoniale. Volontà la cui autonoma manifestazione, pur se non perfezionata nelle specifiche forme previste per la separazione o lo scioglimento del vincolo coniugale, può essere idonea ad interrompere senza colpa e senza effetti penalmente rilevanti taluni obblighi, tra i quali quello della coabitazione. La logica ulteriore conseguenza, ignorata dalla sentenza impugnata, è che la condotta tipica di abbandono del domicilio domestico è integrata soltanto se l’allontanamento risulti privo di una giusta causa, connotandosi di reale disvalore dal punto di vista etico e sociale (Cass. Sez. 6, 14.10.2004 n. 44614, Romeo, rv. 230523)â€.
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Condominio: solo le spese urgenti sono rimborsabili
Un condomino fa riparare il lastrico solare e, a lavori ultimati, chiede poi agli altri condomini le somme rispettivamente dovute pro quota, il quali si rifiutano di provvedere al pagamento di quanto richiesto.Con sentenza n. 4330/2012 la Cassazione si è pronunciata al riguardo, ricordando che, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Il connotato dell‘urgenza deve essere valutato alla luce di tali rigorosissimi criteri, la giurisprudenza della Suprema Corte afferma che:
– ai fini dell’applicabilità dell’art. 1134 c.c., va considerata urgente la spesa, che deve essere eseguita senza ritardo (Cass. 26 marzo 2001, n. 4364);
– è urgente la spesa, la cui erogazione non può essere differita senza danno o pericolo, secondo il criterio del buon padre di famiglia (Cass. 12 settembre 1980, n. 5256);
– per aver diritto al rimborso della spesa affrontata per conservare la cosa comune, il condomino deve dimostrarne l’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., ossia la necessità di eseguirla senza ritardo, e quindi senza poter avvertire tempestivamente l’amministratore o gli altri condomini (Cass. 4 agosto 1997, n. 7181 richiamata da Cass. 23/6/2001 n. 4364).
L’accertamento dell’urgenza, come tutti gli accertamenti dei fatti di causa, compete al giudice di merito, le cui valutazioni al riguardo non sono censurabili con il ricorso per cassazione, se adeguatamente motivati.
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Assegno di mantenimento: il figlio maggiorenne può intervenire nella causa di separazione dei genitori
Il caso riguardava una separazione personale dei coniugi.All’udienza presidenziale interveniva altresì il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente il quale, ai sensi dell’art. 155 quinquies c.c., introdotto con l. n. 54 del 2006, entrata in vigore dopo l’instaurazione del giudizio, chiedeva che fosse disposto nei confronti del padre adottivo un contributo mensile, indicato in Euro 6.000,00, da versarsi a lui stesso o alla madre convivente, per poter proseguire gli studi universitari.
La Cassazione si è trovata quindi a rispondere ai seguenti quesiti:
1)     “Dica la Corte di Cassazione se sia, o meno, in contrasto con l’art. 105 c.p.c. la dichiarazione, fatta nella sentenza impugnata, di ammissibilità dell’intervento nella causa di separazione dei genitori del figlio già maggiorenne nel momento della proposizione di tale causa per chiedere un assegno di mantenimento, ancorché non sussistano comunanza né di titolo, né di petitum, né ragioni di ulteriore collegamenti: fra le due domande”;
2)     “Dica la Corte di Cassazione se violi, o meno, gli artt. 155 quinquies e 2 c.c., 81 c.p.c., e 12 disp. Prel. c.c. l’impugnata decisione nella parte in cui attribuisce comunque al genitore convivente la legittimazione a richiedere e a riscuotere l’assegno di mantenimento spettante al figlio stesso in aggiunta e in concorso col figlio stesso, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un provvedimento del giudice che valuti ed esterni in motivazione l’esistenza, di speciali circostanze che consentano l’esercizio di detto potere derogatorio alla, regola generale che impone il versamento diretto dell’assegno al figlio”.
Di seguito riporto la pronuncia della Suprema Corte resa con sentenza n. 4296/2011
(…) La questione della legittimazione del figlio maggiorenne a intervenire nel giudizio di separazione o di divorzio dei propri genitori è intimamente connessa con quella del genitore convivente che agisca per ottenere non solo il rimborso di quanto versato per il mantenimento del figlio, ma anche la determinazione di un contributo per il futuro. Pertanto, sulla base di tale specularità , la corte di appello non poteva non pronunciarsi su entrambe le questioni, come in effetti ha fatto (“la tutela che il Legislatore ha voluto sancire è quella, in ipotesi di separazione o di divorzio, di riconoscere parte attiva sia al genitore che. deve sostenere direttamente le spese del mantenimento .. sia all’avente diritto”), ragion per cui, non essendo per altro prospettato alcun vizio di ultrapetizione, deve procedersi a un esame congiunto delle questioni sottese al primo e al quarto – motivo di ricorso.
Prima dell’introduzione nell’ordinamento della norma contenuta nell’art. 155 quinquies c.c., la giurisprudenza di questa Corte era pervenuta all’affermazione della legittimazione del coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, anche dopo il compimento da parte del figlio della raggiere età , ove fosse con lui convivente ed economicamente non autosufficiente, iure proprio (Cass. 27 maggio 200 5, n. 11320; 16 febbraio 2001, n. 2289; 23 ottobre 1996, n. 9238), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio, concorrente con la diversa legittimazione dello stesso, senza tuttavia configurare un’ipotesi di solidarietà attiva (cfr. Cass., 12 ottobre 2007, n. 21437, ove si ipotizza anche l’intervento in appello del figlio divenuto maggiorenne).
Si riteneva, quanto al genitore convivente, che egli agisse iure proprio, purché fosse persistente la convivenza ed il figlio non avesse avanzato autonoma richiesta, (Cass. 27 maggio 2005, n. 11320); la legittimazione del figlio maggiorenne veniva fatta derivare, dalla titolarità , in capo allo stesso, del diritto al mantenimento.
La norma contenuta nell’art. 155 quinquies c.c. prevede, al primo comma, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegna periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.
Sull’interpretazione di tale norma, e sulle conseguenze sul piano processale, si registrano, specialmente nella giurisprudenza di merito, contrastanti opinioni proprio con riferimento all’ammissibilità di intervento del figlio maggiorenne nei giudizi di separazione e di divorzio dei genitori.
Ad avviso del Collegio la soluzione del problema non può prescindere dalla coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall’altro l’attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e 14S c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull’altro coniuge (su tale persistenza cfr. Cass. 23 luglio 2010, n. 17275); quella, del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo.
Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire, posto che come perspicuamente osservato dal Procuratore Generale d’udienza, essa costituisce una condizione dell’azione diretta all’ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenze è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della stessa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (cfr., per tutte, Cass., 27 giugno 2011, n. 14177).
A ben vedere, la, prospettiva di risolvere in concreto il possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell’ambito del medesimo contesto vale a dire nei giudizi di separazione o di divorzio, è intrinseca, nella formulazione del citato art. 155 quinquies c.c., che, a prescindere dalla sedes materiae, pur significativa, appare rivolto proprio al giudice della crisi familiare, chiamato ad adottare – sulle base di una prudente valutazione delle concrete emergenze nel caso (dalla necessità del figlio di allontanarsi per motivi di studio al fondato timore, sul fronte opposto, di incapacità di amministrarsi, o di disperdersi in acquisti inutili se non est rem traente nocivi, non senza considerare l’esigenza di valutare gli apporti e le spese del genitore convivente) – quella “diversa determinazione” in deroga al principio generale. A questo punto l’intervento in giudizio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia, o eventualmente in via adesiva, del figlio maggiorenne, il quale, in quanto economicamente dipendente e sotto certi aspetti assimilabile al minorenne (in ordine al quale, proprio in epoca recente, in attuazione del principio del giusto processo, si tende a realizzare forme di partecipazione e di rappresentanza sempre più incisive), assolve, latu sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità e al versamento – anche in forma ripartita – del contributo al mantenimento, sulla base di un’approfondita ed effettiva disamina delle istanze dei soggetti interessati. Non può omettersi di considerare, d’altra parte, che ai fini dell’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus. Si ritiene, in particolare, la facoltà di intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, debba essere riconosciuta indipendentemente dall’esistenza o meno nel soggetto che ha instaurato il giudizio della legitimatio ad causarti, attenendo questa alle condizioni dell’azione e non ai presupposti processuali (Cass., 28 dicembre 2009, n. 27398). Si è altresì affermato che, anche se l’art. 105 c.p.c. esige che il diritto vantato dall’interveniente non sia limitato ad una meramente generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le antitetiche pretese delle parti, la diversa natura delle azioni esercitate, rispettivamente, dall’attore in via principale e dal convenuto in via riconvenzionale rispetto a quella esercitata dall’interveniente, o la diversità dei rapporti giuridici con le une e con l’altra dedotti in giudizio, non costituiscono elementi decisivi per escludere l’ammissibilità dell’intervento, essendo sufficiente a farlo ritenere ammissibile la circostanza che la domanda dell’interveniente presenti una connessione od un collegamento con quella di altre parti relative allo stesso oggetto sostanziale, tali da giustificare un simultaneo processo (Cass., 27 giugno 2007, n. 18844)â€._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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L’Assegno di mantenimento spetta anche all’ex moglie benestante
La Suprema Corte non ha dubbi.L’ex moglie ha diritto all’assegno di mantenimento anche se benestante.
Il principio espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4335/2012 è infatti il seguente: “la titolarità , in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un’integrazione dell’assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell’ex coniugeâ€
Ecco parte del testo della sentenza de qua:
“ (…) a) il tenore della vita coniugale va identificato avendo riguardo allo “standard” di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività , di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, e ben può essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, originarie e sopravvenute.
b) la titolarità , in capo al richiedente, di un reddito che gli consenta di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, ma non corrispondente a quello condotto durante la convivenza matrimoniale, legittima un’integrazione dell’assegno che, pur non consentendo il raggiungimento del medesimo standard di vita goduto in costanza di matrimonio, sia tendenzialmente volto a riequilibrare, sia pure in parte, la situazione economico-sociale dell’ex coniuge.
c) nella disciplina dettata dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull’attribuzione dell’assegno di divorzio, è tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio; dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali fa costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (cfr. Cass. n. 20582 del 2010).
d) ai fini della verifica del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, vanno verificate anche le disponibilità patrimoniali dell’onerato ed a tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto pure degli altri e diversi elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio anche mobiliare (…)â€.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Stalking: non è necessario provare i danni medici subiti
Una donna aveva ricevuto per ben 4 mesi circa 100 chiamate al giorno dalla moglie del suo collega.Ovviamente tutto ciò aveva causato nella povera vittima ansia, malessere e stress.
La Cassazione, con sentenza n. 40105/2011, ha affermato che che  se da una parte è ovvio che “la misura cautelare non può essere invocata le volte in cui le molestie fossero episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie, i comportamento lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo, è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d’ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologiaâ€.
Ecco il testo integrale della sentenza:
“Il GIP presso il Tribunale di Salerno con ordinanza del 3 dicembre 2010 rigettava la richiesta di applicazione delle misure previste dall’art. 282 ter del codice di rito in danno di N. R., indagata per molestie nei confronti di V. F., collega di lavoro del marito, che molestava con assidue telefonate, anche più di cento al giorno, inducendole stato di ansia, inssonnia e malessere, tanto da indurla a cambiare gruppo di lavoro: il GIP aveva disatteso la richiesta osservando che mancava la prova cautelare, non potendo essere rimessa alla mera enunciazione della parte lesa la sussistenza del grave e perdurante stato di ansia che la norma di cui all’art. 612 bis c.p. contempla.
Il Tribunale della Libertà di Salerno rigettava l’appello con cui il P.M. aveva impugnato l’ordinanza di cui s’è detto, condividendo con il GIé l’opinione che l’ansia ed il malessere di cui parla l’art. 612 bis c.p. devono essere effettivi e comprovati, richiedendo la norma il danno in concreto e non il mero pericolo di un danno; nel caso di specie la sussistenza attuale e concreta del suddetto danno era del tutto sfornita di riscontri oggettivi.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il Pubblico Ministero, deducendo l’erroneità del provvedimento, atteso che era documentato come le molestie telefoniche (anche oltre cento telefonate al giorno) si fossero protratte per ben quatto mesi, che la parte offesa aveva anche chiarito quale fosse la ragione che le impediva di cambiare numero telefonico, spiegando che per il suo lavoro di venditrice a domicilio di aspirapolvere avrebbe perduto i contatti con tutti i suoi clienti; che infine era ovvio che tante telefonate quotidiane e per tanto tempo avessero cagionato malessere ed ansia alla parte offesa, e non era necessaria una verifica medico-legale di tale stato di disagio.
Il ricorso è fondato, atteso che la restrittiva interpretazione che il Tribunale di Salerno ha dato della norma, restringerebbe ad ipotesi limite la tutela cautelare, rendendola impossibile nella gran parte dei casi, atteso che se è ovvio che la misura cautelare non può essere invocata le volte in cui le molestie fossero episodiche o numericamente non significative, quando, come nel caso di specie, i comportamento lesivi sono numericamente imponenti e si protraggono nel tempo, è del tutto ozioso stare a disquisire sui danni che in concreto tale condotta abbia cagionato, atteso che lo stesso numero delle telefonate è fatto che di per sé comporta disagio più o meno intenso e stato d’ansia, e ciò solo basta a legittimare la tutela cautelare senza necessità di superflue verifiche mediche, perché non è necessario che la molestia debba sfociare in una patologia conclamata, ed anzi la tutela cautelare deve essere apprestata prima che il disagio sfoci in vera patologia.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Salerno, che provvederà , in diversa composizione, a nuovo esame facendo applicazione delle regole di diritto enunciate.
P.Q.M.
La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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