• BRESCIA -14 DICEMBRE 2012 – CONVEGNO “LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO”

    no al bullismoContinua il tour di Iusit.net volto a sensibilizzare scuole, istituzioni e cittadini contro il bullismo ed il cyberbullismo.

    Vi aspettiamo a Brescia, il 14 dicembre dalle ore 14,30 presso l’Auditorium del Museo di Scienze Naturali di via Ozanam n.  4

    Discuteremo insieme  del fenomeno dal punto di vista giuridico e psicologico.

    L’evento è aperto a tutti.

    Ricordo che il convegno è accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia per n. 4 crediti formativi.

    L’evento è patrocinato dal Comune di Brescia, dall’Agenzia Nazionale per i Giovani e dall’Ordine dei Medici di Brescia.

    Tra i relatori, sarà presente anche la dott.ssa Sarah Viola, nota psichiatra e Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Brescia.

    COSTI D’INGRESSO:

    professionisti che beneficiano di crediti formativi: €uro 15,00 (se l’iscrizione avviene entro il 30 novembre il costo è pari d €uro 10,00)

    studenti e loro accompagnatori: entrata gratuita

    altri soggetti: 7 euro

    Per conoscere il programma completo e per iscrivervi scaricate questa locandina

    Vi aspettiamo numerosi!

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    Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente gli studenti dell’Istituto Quarenghi di Bergamo, il Preside, la professoressa Pignataro e la dott.ssa Sarah Viola per il nostro incontro odierno presso l’Auditorium della scuola.

  • CONVEGNO “LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO” – PISA 23 NOVEMBRE 2012

    Prosegue il progetto itinerante “Le Nuove Frontiere del Bullismo”.

    La prossima tappa si terrà a Pisa il giorno 23 novembre dalle ore 14,00 alle ore 18,45  presso l’Aula Magna del Polo didattico Carmignani – Piazza dei Cavalieri.

    Potete scaricare la locandina del Convegno con ogni utile informazione cliccando qui.

     

    PROGRAMMA.

    Ore 14,00= Registrazione dei partecipanti

    Ore 14,30= Avv. Patrizia Polizzotto – avvocato iscritto all’Ordine di Palermo – I Bullismi, le scuole ed il territorio

    Ore 15,15= Avv. Patrizia D’Arcangelo – avvocato iscritto all’Ordine di Bergamo – Responsabilità civili e penali conseguenti agli atti di bullismo

    Ore 16,00= Avv. Mario Sabatino – avvocato iscritto all’Ordine di Roma – Bullismo su internet: la responsabilità degli internet provider

    Ore 17,15= Avv. Luca M. de Grazia – avvocato iscritto all’Ordine di Frosinone – Le responsabilità di chi ha il dovere di esercitare il controllo nell’uso degli strumenti informatici e telematici

    Ore 18,00= Dr.ssa Tina Baggiani – formatrice e counsellor rogersiana esperta della prevenzione del problema bullismo – Bullismo: i veri colpevoli

    Ore 18,45= Chiusura lavori

     

    Vi aspettiamo numerosi!

  • CONVEGNO “LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO” Bergamo, 21 settembre 2012 – ACCREDITATO

    In data 21 settembre 2012, presso l’Auditorium del Collegio Vescovile Sant’Alessandro si terrà il Convegno psico-giuridico organizzato dall’Associazione culturale IusIt.net dal titolo

    “LE NUOVE FRONTIERE DEL BULLISMO”

    Il Convegno, patrocinato dalla Provincia di Bergamo, è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia per n. 3 crediti formativi.

    Il Convegno è aperto al pubblico e la quota di partecipazione è fissata in €uro 15,00 (quindici).

    Per iscrivervi, scaricate la LOCANDINA (e seguite le indicazioni ivi riportate).

    Ecco il programma dell’evento

    Ore 14,30= Registrazione dei partecipanti

     

    Ore 15,00= Avv. Patrizia D’Arcangelo – avvocato iscritto all’Ordine di Bergamo – Responsabilità civili e penali conseguenti agli atti di bullismo

     

    Ore 15,45= Avv. Mario Sabatino – avvocato iscritto all’Ordine di Roma – Bullismo su internet: la responsabilità degli internet provider 

     

    Ore 17,00=  Avv. Luca M. de Grazia – avvocato iscritto all’Ordine di Frosinone – Le responsabilità di chi ha il dovere di esercitare il controllo nell’uso degli strumenti informatici e telematici

     

    Ore 17,45= Dr.ssa Sarah Viola – psichiatra iscritta all’Ordine dei Medici di Bergamo – Bullismo: i veri colpevoli

     

    Ore 18,30= Chiusura lavori

     

    Vi aspettiamo numerosi

  • COMUNICAZIONE DELLO STUDIO LEGALE D’ARCANGELO

    Lo Studio Legale D’Arcangelo è attualmente chiuso per il trasloco.

    Riapriremo a settembre sempre a Cologno al Serio.

    Al momento, causa problemi con la Telecom per il trasferimento della linea, il telefono fisso non è attivo.

    Per urgenze siamo comunque reperibili al cellulare: 327/63.40.268

    oppure via mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com

    Non esitate a contattarci!

  • Divorzio: la moglie non più giovanissima ha diritto all’assegno di mantenimento

    divorzio mantenimento moglieLa crisi economica attuale è tangibile e sotto gli occhi di tutti.

    Difficilmente trovano un posto di lavoro i giovani, figuriamoci una madre di famiglia con alle spalle vent’anni di matrimonio trascorsi occupandosi dei propri figli e della casa coniugale.

    Si è accorta di questo anche la Suprema Corte, la quale ha così recentemente statuito:

    “Il giudice, chiamato a decidere sull’’attribuzione dell’assegno di divorzio, e, tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. La nozione di adeguatezza, che postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza, impone di tener conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (Cass., ottobre 2010, n. 20582). Quanto all’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, richiamato il principio secondo cui l’accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass., 16 luglio 2004, n. 13169), va rilevato che la corte territoriale ha adeguatamente evidenziato, con motivazione esente da censure in questa sede, come, avuto riguardo all’iscrizione nelle liste di collocamento, alla pregressa dedizione alla famiglia e all’educazione dei figli, all’accettazione in passato di attività anche precarie confacenti alla proprie attitudini di impiegata di concetto, all’età ormai non più giovane (46 anni), in un mercato del lavoro quanto mai difficile, soprattutto nella località in cui la C. risiede, la stessa non sia in grado, per ragioni obiettive e, comunque, a lei non imputabili, di svolgere adeguata attività lavorativa (cfr Cass. Civ. n. 10540/2012).

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  • Se il marito è violento è legittimo l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie

    separazione consensuale avvocatoIl caso: il marito chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie, per essersi allontanata dal domicilio domestico.

    La Cassazione (Cass. Civ., n. 104803/2012), rilevato il comportamento violento e prevaricatore tenuto dal marito in costanza di matrimonio, ha affermato quanto segue:

     “(..) La dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l’irreversibilità della crisi coniugale sia collegabile alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, sussistendo un nesso di causalità fra di esso e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza. Con la conseguenza che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, essendo invece necessario accertare se tale violazione non sia intervenuta quando già si era maturata e in conseguenza di una situazione d’intollerabilità della convivenza (Cass., 23 maggio 2008, n. 13431). Sotto quest’ultimo profilo risulta pienamente rispettato, con motivazione non censurata in questa sede e per altro esente da vizi di natura logica e giuridica, il principio che impone, una volta accertata una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, di procedere a una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, rimessa al giudice di merito per accertare se vi è la preesistenza d’una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale (Cass., 19 luglio 2010, n. 16873). Ed invero la corte territoriale ha osservato che “le presunte, e per altro rimaste non sufficientemente dimostrate manchevolezze attribuite alla moglie sarebbero da collocare in ogni caso temporalmente in epoca successiva alle prevaricazioni messe in atto dall’odierno appellante, con conseguente riferibilità semmai di esse ad una frattura del consorzio familiare già creatasi per effetto dei pregressi ed unilaterali comportamenti prepotenti del medesimo”.

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  • Ha ancora diritto all’assegno di mantenimento la moglie divorziata che abbia instaurato una convivenza con altro uomo?

    assegno divorzio moglieLa giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la convivenza con altra persona possa influire sulla misura dell’assegno di divorzio, solo se l’ex coniuge onerato dia la prova che essa incida in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente o quanto meno di apprezzabili risparmi di spese derivati dalla convivenza stessa (cfr , Cass. 30 gennaio 2009 n. 2417, in Guida al diritto, 2009, n. 16, p. 80).

    Ritiene invero la Cassazione che in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, atteso che questa, avendo natura intrinsecamente precaria, non fa sorgere obblighi di mantenimento e non presenta quella stabilità giuridica, propria del matrimonio, che giustifica la definitiva cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, Cass. 26 gennaio 2006 n. 1546; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1179,; Cass. 8 luglio 2004 n. 12557).

    Una eventuale convivenza more uxorio costituisce  un elemento valutabile soltanto al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di «mezzi adeguati» rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, Cass. 26 gennaio 2006 n. 1546.

    La convivenza more uxorio con un terzo – infatti – è, di per sé, neutra – ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’avente diritto all’assegno di divorzio e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano, laddove una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno (Cass. 8 ottobre 2008 n. 24858, in Guida al diritto, 2008, n. 46, p. 80; Cass. 7 luglio 2008 n. 18593; Cass. 10 novembre 2006 n. 24056, in Fam. dir., 2007, 329; Cass. 20 gennaio 2006 n. 1179, cit.; Cass. 8 luglio 2004 n. 12557, cit.;).

    La tesi contraria è però sostenuta da alcune decisioni di merito, quali Tribunale di Brescia, sez. II, 10 aprile 2003: “la stabile convivenza more uxorio del coniuge separato con altra persona comporta la quiescenza dell’obbligo di mantenimento da parte dell’altro coniuge nei suoi confronti”.

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  • Mantenimento dei figli…quali sono le spese straordinarie?

    assegno mantenimento divorzioCon sentenza del 22 novembre 2011 il Tribunale di Prato ha fornito la seguente lucida spiegazione in ordine alla dibattuta questione delle spese straordinarie.

    “Secondo un’accezione (particolarmente lata) si intende come straordinaria qualunque spesa ulteriore rispetto a quelle essenziali (vitto, alloggio). Vengono così chiesti i contributi più disparati, come ad esempio quelli per il cinema, il parrucchiere, la cena con gli amici, il regalo di compleanno e così via. Tale nozione di spesa straordinaria è, tuttavia, il frutto di un fraintendimento del concetto stesso di mantenimento. Andare a chiedere il contributo percentuale a titolo di spese straordinarie per esborsi del tipo di quelli appena indicati, significa identificare il concetto di mantenimento nel contributo necessario a soddisfare le più elementari esigenze di vita, facendo una chiara sovrapposizione con la nozione di alimenti. Sono infatti questi ultimi a consentire di ovviare alle necessità fondamentali della vita quotidiana. Il mantenimento è invece identificato nella somma necessaria a consentire la soddisfazione di tutte le esigenze di vita (elementari e non) di una determinata persona, in relazione al tenore di vita, che possono assicurarle i genitori, compatibilmente ai loro redditi ed alle spese che, a loro volta, devono sostenere per il proprio mantenimento. È pertanto ovvio che l’assegno di mantenimento, unito al contributo dato anche dal genitore percettore di quest’ultimo, sia calcolato in modo da consentire al figlio di poter soddisfare non solo i bisogni elementari della vita quotidiana, ma anche ulteriori esigenze di studio, ludiche od estetiche, che già formano oggetto del tenore di vita della figlia.
    Nel concetto di spese straordinarie rientra invece tutto ciò che è extra ordinem in senso soggettivo ed oggettivo. In senso soggettivo, perché deve trattarsi di spese non prevedibili ex ante e pertanto non quantificabili al momento della determinazione giudiziale dell’assegno di mantenimento. In senso oggettivo, perché tali spese devono essere di ammontare tale da non poter essere coperte dall’assegno di mantenimento, il cui importo, come già accennato deve essere parametrato non solo alle esigenze del beneficiario, ma anche alle possibilità economiche dell’obbligato.
    Proprio in ragione dei requisiti appena indicati le spese straordinarie non si prestano ad un’elencazione specifica da parte del giudice, la quale non potrebbe che avere sempre e comunque carattere esemplificativo. Tanto più che con riferimento ad uno stesso settore una spesa può essere ordinaria o straordinaria.

    Nel caso delle spese mediche, ad esempio, non possono non rientrare fra le spese ordinarie quelle erogate per le medicine necessarie a curare, ad esempio, un’influenza, mentre sono straordinarie (non prevedibili ex ante e non suscettibili di essere coperte con il solo importo dell’assegno di mantenimento), quelle per un intervento chirurgico o per una terapia a seguito di un infortunio.
    Nonostante le difficoltà di individuazione in concreto di quello che può rientrare o meno nel concetto di spesa straordinaria, l’applicazione dei parametri oggettivi e soggettivi sopra indicati, alla luce della distinzione tra la nozione di alimenti e quella di mantenimento, sono criteri idonei ad evitare dei contrasti tra le parti in sede di applicazione del dispositivo giudiziale”

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  • IMU : SE I CONIUGI SONO SEPARATI O DIVORZIATI, CHI PAGA?

    IMU DIVORZIO SEPARAZIONEIl comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, sancisce che ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.

    Ai fini del pagamento dell’IMU, pertanto, non importa chi sia il proprietario della casa coniugale.

    In caso di separazione o di divorzio, l’obbligato al pagamento dell’imposta sugli immobili (IMU) sarà infatti il coniuge che vi abita.

    Il coniuge assegnatario della casa, potrà ovviamente usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale, sia dell’intera detrazione prevista per detto immobile, nonché della riduzione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, a condizione che dimori e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

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  • CERCASI PRATICANTE AVVOCATO DA INSERIRE NEL NOSTRO NUOVO STUDIO IN COLOGNO AL SERIO

    Avvocato praticante Bergamo cercasiStiamo cercando un laureando o un neo laureato in giurisprudenza da inserire nel nostro nuovo studio di Cologno al Serio (Bg) dal mese di settembre 2012 come praticante avvocato.

    Tale offerta è valida solo per chi voglia effettuare una vera pratica forense ed abbia seriamente voglia di apprendere. Si richiede pertanto effettiva determinazione verso la professione e, al contempo, si garantisce serio insegnamento.

    Questi sono i nostri contatti:

     

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