• Separazione tra coniugi: come si determina l’assegno di mantenimento

    separazione tra coniugi assegno mantenimentoL’art. 156 cod. civ. prevede che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. n. 17136/2004).

    A tal fine, il Giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve innanzitutto prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi avevano convissuto durante la convivenza

    Il Giudice deve altresì accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso).

    E’ opportuno al riguardo ricordare che, in caso di specifica contestazione della parte, il Giudice deve effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili).

    Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.

    Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915.

  • Bacio non desiderato: è violenza sessuale! Anche a Bergamo un caso. Quando e come si è verificato l’abuso.

    bacio non desiderato violenza sessualeDopo aver letto questa notizia sull’Eco di Bergamo on line di oggi, colgo l’occasione per esaminare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art. 609 bis cod. pen..

    Tale norma, lo ricordiamo, è stata introdotta, nella legislazione penale dalla Legge n. 66/1996 ed ha eliminato la distinzione prima esistente tra la violenza carnale (la quale richiedeva la presenza di una qualsiasi forma di compenetrazione carnale) e gli atti di libidine violenti (nei quali andavano compresi tutti gli altri atti, che fossero espressione di concupiscenza). Quest’unificazione è stata voluta allo scopo d’evitare che la persona offesa venga sottoposta ad accertamenti umilianti.

    La condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. pertanto ricomprende, se connotata da costrizione, sostituzione ingannevole di persona o abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica qualsiasi atto che, anche se non esplicitato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente (Cass. pen. N. 207298/1996).

    La giurisprudenza della Corte di Legittimità si è poi spinta anche oltre affermando che “nella nozione di atti sessuali di cui all’articolo 609bis Cp, si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente” (si veda ex multis, Cassazione, Sezione terza, 11 gennaio 2006, Beraldo; cfr. Sezione terza, 1 dicembre 2000, Gerardi).

    Non solo. E’ stato esplicitamente affermato che “tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo” (Cass. Pen. 26 marzo 2007, n. 12425).

  • Adozione di minorenni: obbligo di assistenza legale nella procedura di adottabilità

    adozione di minorenni: obbligo assistenza legaleLa Legge n. 149/2001, che ha riformato la Legge n. 184/1983, ha previsto che fin dall’atto di apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità, i genitori ed i parenti del minore che abbiano mantenuto rapporti significativi con quest’ultimo siano invitati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni a nominare un difensore, con l’avvertimento che nel caso non vi provvedano sarà loro nominato un difensore d’ufficio (si veda l’art. 10 della Legge n. 149/2001).

    L’obbligo di assistenza legale è stato esteso anche al minore stesso, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, il cui art. 9 prevede che “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d’interessi con lui, l’autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale” e precisa che gli Stati esaminino la possibilità di “prevedere che nelle procedure riguardanti i fanciulli, l’autorità giudiziaria abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocato”.

  • Buche stradali e danni dell’utente: responsabilità del Comune

    buche stradali e danni dell'utente: responsabilità del comuneLa Cassazione ha nuovamento pronunciato in materia di c.d. danno da insidia stradale.

    La Suprema Corte ha confermato l’orientamento più recente, affermando che il Comune è responsabile ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per i danni subiti dall’utente di una strada appartenente al Comune stesso stesso (si veda, al riguardo, Cass. civ. 21328/2010).

    La responsabilità ex art. 2051 (c.d. responsabilità da cose in custodia) ha carattere oggettivo. Questo significa che, affinché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

    Di conseguenza, la responsabilità dell’Ente Pubblico proprietario della strada deve ritenersi esclusa solo nel caso in cui il danno ivi verificatosi sia ascrivibile a caso fortuito.

    L’onere probatorio favorisce certamente il danneggiato, il quale dovrà soltanto fornire la prova del nesso causale tra la cosa e l’effetto lesivo.

    Incomberà invece sull’Ente Pubblico provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva idoneo ad interrompere il nesso causale.

  • Telefonate private brevi e sporadiche con cellulare aziendale: è lecito!

    telefonate private con telefono aziendaleCon sentenza n. 41709/2010 la Corte di Cassazione Penale ha di recente affermato che non sono configurabili gli elementi costitutivi del peculato d’uso nella condotta del pubblico dipendente che sporadicamente utilizzi il telefono d’ufficio per comunicazioni private.

    Nella pronuncia di cui si tratta, la Cassazione ha infatti affermato che il reato di peculato d’uso non sia perseguibile allorquando i costi siano contenuti.

    Nella fattispecie de qua, il dipendente pubblico aveva utilizzato l’apparecchio telefonico aziendale per scopi privati con un costo complessivo di 75 euro distribuito in 2 anni.

    La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto il “non luogo a procedere” in quanto “i danni di scarsa entità al patrimonio della pubblica amministrazione finiscono per essere irrilevanti”, e non possono che produrre “condotte inoffensive del bene giuridico tutelato”.

    I dipendenti pubblici possono quindi stare tranquilli: possono telefonare con l’apparecchio dell’ufficio a condizione, però, che le chiamate siano poche e brevi.

    Non solo. Devono altresì ritenersi penalmente irrilevanti le connessioni ad internet sul posto di lavoro, allorquando l’Azienda presso cui si lavora abbia stipulato un abbonamento a costo fisso per la navigazione sul web.

    Si tratta di una Sentenza che non trova tutti d’accordo e che certamente farà discutere.

  • Risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata

    danno morale da vacanza rovinataSi avvicinano le feste natalizie.

    Molti, come di consueto, si stanno accingendo a prenotare le proprie vacanze presso i  vari Tour Operator.

    Alcuni, purtroppo, al loro arrivo presso la località turistica troveranno spiacevoli sorprese e torneranno a casa insoddisfatti se non addirittura stressati.

    E’ bene ricordare che il consumatore-acquirente del pacchetto turistico trova ampia tutela nel Codice del Consumo – Dlgs n. 206/2005 –.

    In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’art. 93 del Codice del Consumo prevede in particolare l’obbligo del risarcimento del danno a carico dell’organizzatore e del venditore, secondo le rispettive responsabilità a meno che non provino che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

    Ma quali sono i danni risarcibili in caso di inadempimento delle pattuizioni contrattuali da parte dell’organizzatore o del venditore?

    In caso di cattiva organizzazione del viaggio è certamente risarcibile il danno patrimoniale sofferto dal viaggiatore, oltre al rimborso della differenza tra le prestazione pattuite e quelle effettivamente godute dal consumatore.

    Non solo. E’ altresì risarcibile il danno biologico che abbia inciso sull’integrità psicofisica del viaggiatore.

    Si pone, invece, il problema delle sofferenze di carattere puramente morale subite dal viaggiatore in conseguenza dei disagi e delle difficoltà affrontate nel corso della vacanze.

    Al riguardo, è emersa dapprima in dottrina ed in seguito anche da parte della giurisprudenza, una riflessione riguardante il c.d. danno da vacanza rovinata.

    Sul punto si è altresì pronunciata la Corte di Giustizia Ce (sentenza 12 marzo 2002 Causa C: 168/2000) con una decisione destinata a sciogliere ogni dubbio. I giudici europei, intervenendo sulla normativa comunitaria relativa ai “viaggi tutto compreso” , hanno dato un’interpretazione favorevole al consumatore ritenendo che la direttiva 90/314/Cee, “riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale”.

    La giurisprudenza italiana non ha potuto fare a meno di tenere in considerazione le posizione adottate dai giudici europei. Invero la maggior parte dei giudici italiani ha confermato l’atteggiamento favorevole al riconoscimento del danno in questione come danno di natura non patrimoniale (cito, ad esempio: Tribunale di Roma 9.2.2004, n. 4217; Giudice di Pace di Massa 17.11.2003, n. 406; Tribunale di Roma 19.5.2003, n. 18613; Giudice di Pace di Monza 19.10.2002).

    Può pertanto ritenersi che il viaggiatore, oltre al risarcimento del danno patrimoniale, abbia altresì diritto al risarcimento del c.d. danno da vacanza rovinata, determinato dal disagio o stress sopportato a causa dell’inesatta esecuzione della prestazione promessa, ove sia stato leso irrimediabilmente o compromesso il suo interesse al godimento di un periodo di vacanza, organizzato come occasione di svago e/o riposo, conforme alle sue aspettative.

  • Sono possibili i trasferimenti immobiliari nei giudizi di separazione e di divorzio?

    trasferimenti immobiliari separazione divorzioSpesso i clienti in procinto di separarsi o di divorziare mi chiedono se è possibile, nel corso del procedimento di separazione o di divorzio, chiedere il trasferimento dei beni immobili.

    Ebbene, la risposta NON è purtroppo univoca.

    Taluni Tribunali, infatti, ammettono i trasferimenti immobiliari in sede di separazione e di divorzio (cito, ad esempio, il Tribunale di Milano, il Tribunale di Varese ed il Tribunale di Bologna).

    Altri Tribunali, quale il Tribunale di Bergamo presso cui esercito abitualmente, non ammettono invece tale possibilità. A questo proposito, richiamo il contenuto della disposizione emessa dal Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bergamo  in data 28.9.2007 che potete leggere cliccando qui .

  • L’Avviso di Conclusione delle Indagini Preliminari

    avviso di conclusione indagini preliminariLa Legge n. 479/1999 (c.d. Legge Carotti) ha introdotto l’art. 415 bis cod. proc. pen. (tuttora vigente).

    Tale norma prevede che in capo al Pubblico Ministero, una volta concluse le indagini preliminari e prima dell’esercizio dell’azione penale, sussista l’obbligo di notificare all’indagato ed al suo difensore un avviso (c.d. avviso di conclusione delle indagini preliminari) che contenga l’enunciazione del fatto per cui si procede, della data e del luogo del reato commesso, nonché l’informazione del deposito degli atti d’indagine presso la segreteria del Pubblico Ministero.

    L’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve altresì contenere anche l’avvertimento all’indagato che entro 20 giorni potrà avvalersi delle seguenti facoltà:

    -          estrarre copia degli atti;

    -          chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;

    -          presentare memorie e documentazione;

    -          chiedere al Pubblico Ministero lo svolgimento di ulteriori indagini (da compiersi entro trenta giorni).

    Lo scopo dell’art. 415 bis cod.proc.pen. è quello di garantire all’indagato, prima che il Pubblico Ministero eserciti l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio, un’adeguata possibilità di far valere il suo diritto di difesa ed alla prova.

    L’obbligo di notifica in capo al Pubblico Ministero sussiste solo quando quest’ultimo richieda la celebrazione dell’udienza preliminare. L’obbligo dell’avviso, inoltre, è esplicitamente previsto prima della citazione diretta a giudizio (v. art. 552, comma 2 cod.proc.pen.).

    Ad ogni buon conto, quando l’indagato riceve l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è opportuno che si rivolga subito all’avvocato nominato d’ufficio o ad un avvocato di fiducia affinché si possa quindi esaminare tempestivamente il contenuto del fascicolo del Pubblico Ministero.

  • E’ possibile la modifica delle condizioni di divorzio?

    modifica condizioni di divorzioL’art. 9 della Legge n. 898/1970, consente la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l’altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di giustificati motivi.

    Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la revisione dell’assegno di divorzio, essendo funzionale al ripristino del bilancio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, postula non soltanto l’accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. n. 9056/1999; Cass. Civ. n.3018/2006).

    Secondo questa prospettiva, devono essere in concreto valutati i casi (tra i più frequenti nella pratica) in cui a fondamento della domanda di revisione siano poste, da un lato, le nuove nozze dell’ex coniuge obbligato e, dall’altro lato, l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del beneficiario.

    Nella prima ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge obbligato all’assegno di mantenimento contragga nuove nozze) generalmente si ritiene che i diritti e gli obblighi sorti con il nuovo matrimonio non possono, di per sé, sacrificare o comprimere obblighi preesistenti, derivanti dal divorzio precedente.

    Nella seconda ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge che beneficia dell’assegno di mantenimento instauri una relazione di fatto), sebbene dalla convivenza more uxorio non nascano dei diritti e doveri giuridicamente sanzionati, vanno comunque valutati i benefici economici che il titolare dell’assegno tragga dalla convivenza, perché altrimenti si rischierebbe di privilegiare ingiustamente il comportamento di chi contrae nuove nozze per non perdere i diritti nei confronti dell’ex coniuge. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che “La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità, ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito” (Cass. Civ. Sezione I, sentenza 6 febbraio 2004 n. 2251).

  • Il risarcimento del danno da fumo passivo

    risarcimento danni fumo passivoIl Corriere della Sera di oggi ha pubbicato questi dati inquietanti (seicentomila persone, di cui 165mila bambini sotto i cinque anni, muoiono ogni anno nel mondo a causa del fumo passivo).

    Il fumo passivo può ormai essere considerato un vero e proprio Serial Killer che provoca gravi malattie e può condurre alla morte del malcapitato costretto a respirare il fumo altrui.

    Circa cinque anni fa anche in Italia (con molto ritardo rispetto agli Stati Uniti) la Giurisprudenza di merito prima e quella di legittimità dopo, ha finalmente cominciato a riconoscere il risarcimento del danno da fumo.

    Per quanto riguarda, in particolar modo, il danno da fumo passivo è certamente significativa la sentenza del Tribunale di Roma, sez. Lavoro emessa in data 10.5.2005 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione venne condannato al risarcimento di quasi 400 mila euro nei confronti degli eredi di una propria dipendente non fumatrice, ammalatasi di tumore ai polmoni a causa del fumo passivo respirato sul luogo di lavoro. Il Ministero della Pubblica Istruzione venne infatti ritenuto responsabile per aver violato l’obbligo di adottare misure idonee a tutelare la salute dei propri dipendenti, obbligo imposto dall’art. 2087 Cod. Civ. e sancito dall’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come un diritto fondamentale dell’individuo.

    Tale principio ha trovato successivamente conferma nella sentenza n. 24404/2006 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro.