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Contratto di consulenza legale convenzionata con avvocato D’Arcangelo
Nel corso dell’ultimo periodo, diversi clienti si sono rivolti al mio studio chiedendomi delucidazioni in ordine alla consulenza legale  convenzionata  di cui ho già parlato qui .Ritengo pertanto opportuno pubblicare di seguito alcune delle domande più frequenti che mi sono state rivolte con le relative risposte. Ricordo, in ogni caso, che potete contattarmi alla seguente mail studiolegaledarcangelo@gmail.com per avere maggiori informazioni.
Perché affidarsi ad un legale con un contratto di consulenza legale convenzionata?
Con la sottoscrizione di un contratto di consulenza legale convenzionata lo Studio Legale D’Arcangelo diventa, per la vostra impresa, una costante e quotidiana guida sulla gestione di problematiche legale. Questi, in sintesi, gli scopi che si vogliono raggiungere con la stipulazione di un contratto di consulenza legale convenzionata:
1)     evitare che si creino passività o costi per l’impresa;
2)Â Â Â Â Â Â trovare soluzioni a problemi esistenti;
3)Â Â Â Â Â Â evitare che si creino problemi futuri.
In buona sostanza, la stipulazione di un contratto di consulenza legale convenzionata con lo studio legale D’Arcangelo, vi consentirà di avere un “ufficio legale†sempre a vostra disposizione, a costi preventivati e contenuti. Si tratta di un vantaggio facilmente comprensibile, soprattutto alla luce della crisi economica che si sta attraversando.
In che cosa consiste concretamente  la consulenza legale convenzionata per un’impresa?
La consulenza legale convenzionata è un contratto ( pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale) tra l’impresa-cliente e lo Studio Legale D’Arcangelo. In virtù di detto contratto l’impresa può contattare, in qualsiasi momento, lo Studio Legale per ottenere delucidazioni, pareri, consigli e consulenze.
E’ possibile avere un contratto di consulenza legale convenzionata con lo Studio Legale D’Arcangelo anche se la mia azienda ha sede in una città lontana da Bergamo?
Certo che è possibile. Oggi le tecnologie informatiche (prima tra tutte la casella di posta elettronica), consentono al cliente di contattarci gratuitamente e di avere una risposta veloce anche se lo Studio Legale D’Arcangelo si trova a centinaia di chilometri di distanza.
Non solo. Lo Studio Legale D’Arcangelo ha altresì corrispondenti seri e professionali in molte città di Italia.
Quanto costa all’azienda la sottoscrizione di un contratto di consulenza convenzionata?
La consulenza minima può variare tra un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro all’anno per tipologie di imprese individuali. Per le imprese in forma societaria medio-grandi vanno accordate tra il cliente e lo Studio Legale D’Arcangelo.
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Interessante sentenza della Corte di Cassazione: in caso di danni estetici, niente risarcimento se la cicatrice non incide sull’attività lavorativa
Il caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, riguardava un incidente stradale, a seguito del quale la vittima aveva richiesto il risarcimento del danno estetico, indipendente da quello biologico.Ebbene la Suprema Corte, con sentenza n. 21012 del 12 ottobre 2010, ha  ribadito che “in tema di risarcimento del danno alla persona, i postumi di carattere estetico, in quanto incidenti in modo negativo sulla vita di relazione, possono ricevere un autonomo trattamento risarcitorio, sotto l’aspetto strettamente patrimoniale, allorché, pur determinando una così detta “micropermanente†sul piano strettamente biologico, eventualmente provochino negative ripercussioni non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età , al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolareâ€.
Del resto, non è difficile immaginare come il danno estetico possa in concreto costituire una menomazione della capacità lavorativa specifica: in alcuni casi, infatti, l’integrità estetica rappresenta un presupposto imprescindibile, uno strumento di lavoro ed una fonte di guadagno.
Ecco, in tali casi non vanno certamente trascurate le implicazioni patrimionali che derivano appunto dal danno estetico.
Si pensi, ad esempio, a soggetti giovani che subiscano un danno estetico ancor prima di iniziare l’attività lavorativa: è evidente che, in casi simili, dalla menomazione estetica possano derivare delle ridotte potenzialità della vita di relazione e di inserimento lavorativo e sociale.
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LO STUDIO LEGALE D’ARCANGELO AUGURA BUON NATALE
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Coniuge traditore: nessuna colpa se la crisi era già esistente. Però, mai raccontare agli amici la relazione extraconiugale
La
Corte di Cassazione non ha dubbi: il tradimento non è automaticamente causa di addebito della separazione.Il tradimento del coniuge è causa di addebito soltanto se sia la causa (o la concausa) dell’intollerabilità della convivenza.
Nel caso in cui, invece, la crisi matrimoniale fosse preesistente alla relazione extraconiugale, la separazione non potrà essere addebitata al coniuge fedifrago.
Del resto, si può affermare che non sempre la colpa è di chi tradisce.
Tante relazioni fedifraghe nascono quando l’unione coniugale è già da tempo in crisi e, in tali casi, è quindi giusto che il traditore non si veda addebitare la separazione.
L’inosservanza dell’obbligo di fedeltà , “rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l’addebito della separazione a carico del coniuge responsabile, fermo restando che deve sussistere il nesso di causalità fra l’infedeltà e la crisi coniugale, il quale viene meno ove preesista una crisi già irrimediabilmente in atto” (Sent. 13431/08).
Nello stabilire se ed in capo a chi vada addebitata la separazione bisogna quindi sempre confrontare i comportamenti di entrambi i coniugi.
Solo questo confronto consente infatti di stabilire quale delle condotte abbia avuto incidenza nel determinare la crisi coniugale.
Ecco perché, con sentenza n. 6697/2009, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la separazione non dovesse essere addebitata in capo alla moglie che si era resa “colpevole†di un unico ed isolato episodio di tradimento mentre il marito aveva nascosto per ben due anni alla moglie la sua incapacità di procreare.
Tuttavia, precisa la Corte di Cassazione, la relazione extraconiugale non deve essere motivo di vanto con gli amici. Un simile comportamento, infatti, causa un inevitabile aggravamento della crisi coniugale e determina definitivamente l’intollerabilità della convivenza (v. Cass. Civ. n. 21245/2010).
Per leggere altre notizie correlate all’argomento cliccate qui e qui
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Ancora troppe buche sull’asfalto. Responsabilità del Comune
Questa è una delle notizie in prima pagina dell’Eco di Bergamo on line: le strade della Bergamasca sono invase dalle buche (probabilmente anche a causa delle abbondanti piogge dell’ultimo periodo).Si tratta, è evidente, di una possibile situazione di pericolo per i cittadini, soprattutto per i cittadini che viaggiano in bicicletta o in moto.
Come ho già detto qui, nel caso in cui gli utenti della strada subiscano danni dovuti alla presenza di buche sul manto stradale, deve certamente ritenersi responsabile l’Ente Pubblico titolare della strada stessa.
In presenza di insidie stradali, infatti, gli Enti Pubblici si devono apprestare a segnalare e rimuovere il pericolo che può essere costituito da buche, tombini sporgenti, lavori in corso e quant’altro.
Del resto, come più volte chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, nei confronti degli Ente Pubblico proprietario della strada trova applicazione la presunzione di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, a meno che risulti oggettivamente impossibile l’esercizio di un adeguato controllo da parte dell’ente proprietario.
Pertanto  il danneggiato deve dimostrare soltanto l’esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre spetta all’Ente l’onere di provare il caso fortuito, ossia l’esistenza di fatti straordinari ed imprevedibili in grado di interrompere il nesso causale che lega l’evento lesivo alla cosa.
Si tratta di una responsabilità che si ricollega evidentemente all’obbligo di provvedere alla manutenzione delle strade pubbliche, per evitare pericoli e salvaguardare la sicurezza degli utenti.
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Affidamento ad un solo genitore se l’altro si disinteressa del figlio: affidamento condiviso derogato dai Tribunali
Come ormai noto a tutti (giuristi e non giuristi), a seguito della Legge n. 56/2006,è stato introdotto il c.d. principio di bi-genitorialità : in caso di separazione dei coniugi, i figli vengono quindi affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.Ma che cosa significa esattamente il termine affidamento condiviso?
Significa, per l’appunto, che la potestà viene esercitata da entrambi i genitori ed ognuno dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all’interno di un progetto educativo del/i figlio/i concordato insieme al giudice.
Da quando è entrata quindi in vigore la suddetta legge, l’affidamento condiviso costituisce certamente la REGOLA, mentre l’affidamento esclusivo (cioè l’affidamento ad uno solo dei genitori) viene disposto solo in casi eccezionali (per ulteriori informazioni in merito all’affidamento ed alla separazione, potete visitare questa pagina ).
Nella costante giurisprudenza di merito, si può notare che viene tutt’oggi stabilito l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l’altro genitore mostra disinteresse nei confronti del figlio.
Ed invero, con sentenza del 30 marzo 2007, il Tribunale di Pordenone ha affermato che “In tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli. Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrando di non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo della prole. In casi del genere, non può ritenersi conforme all’interesse dei figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il loro carattere ed i loro bisogniâ€
Parimenti  il Tribunale di Brescia con sentenza n. 883/2008  ha espressamente affermato che “può disporsi l’affidamento esclusivo ogni qual volta un genitore, con il suo comportamento processuale e con il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cura, assistenza ed educazione dei figli, ha dimostrato scarsa considerazione per i bisogni e le esigenze dei minori, con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale dei quali vanno adottati tutti i provvedimenti che li riguardanoâ€
Più recentemente, il Tribunale di Novara con sentenza n. 131/2010, tenuto conto della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento della bambina da parte dell’ex marito, ha affidato la bambina in via esclusiva all’ex moglie. Non solo: data l’assoluta indifferenza del padre nei confronti della figlia il Tribunale non ha ritenuto neppure sussistenti i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.
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I praticanti avvocati e il ricorso per decreto ingiuntivo: alcuni semplici suggerimenti per il recupero crediti
Il ricorso per decreto ingiuntivo è certamente uno dei primi atti che il praticante avvocato si trova a dover redigere e depositare.Il procedimento per decreto ingiuntivo è un procedimento speciale volto ad ottenere una pronuncia di condanna (decreto) che il giudice emette a seguito di cognizione sommaria, in totale assenza di contraddittorio.
E’ tuttavia prevista una seconda fase del procedimento, la cui iniziativa è rimessa al debitore ingiunto e che si attiva mediante la proposizione dell’opposizione al decreto.
L’art. 633 c.p.c. espressamente indica le condizioni di ammissibilità del procedimento per decreto ingiuntivo. Pertanto, prima di redigere e depositare il ricorso per ingiunzione consiglio di dare sempre un’occhiata alla norma in questione.
Successivamente bisogna individuare l’Autorità giudiziaria competente all’emissione del decreto ingiuntivo. L’art. 638 c.p.c. prevede infatti che la domanda di ingiunzione vada proposta con ricorso al giudice competente che, a norma dell’art. 637 c.p.c., viene individuato nel Giudice di Pace ovvero nel Tribunale (in composizione monocratica) che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
In conformità al disposto di cui all’art. 125 c.p.c., la domanda dovrà inoltre contenere l’indicazione della parte ricorrente, nonché del difensore che la rappresenta in giudizio, con l’indicazione della procura in forza della quale quest’ultimo agisce.
Trattandosi di un atto introduttivo del giudizio, il ricorso dovrà altresì contenere l’esposizione dei fatti che fondano la domanda proposta, nonché l’indicazione delle prove che si producono.
Qualora venga richiesta la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 642 c.p.c.), occorrerà altresì fornire la prova della sussistenza delle necessarie condizioni.
A norma dell’art. 125 c.p.c., anche il ricorso deve contenere l’oggetto e le ragioni della domanda, nonché delle conclusioni precise e dettagliate.
Le conclusioni consisteranno quindi nella richiesta della condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, ovvero alla consegna di un determinato bene, oppure alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili o alla somma di denaro che il creditore si è dichiarato disposto ad accettare in via alternativa.
Dovrà inoltre essere specificata l’eventuale richiesta di provvisoria esecutività del decreto, ovvero l’eventuale richiesta di concessione al debitore di un termine inferiore a giorni quaranta per provvedere all’adempimento.
Dovranno altresì essere indicati i dati identificativi del debitore contro il quale viene chiesta la pronuncia del decreto, comprensivi anche del codice fiscale, necessario per provvedere all’eventuale iscrizione ipotecaria a danno del medesimo.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrerà altresì inserire la dichiarazione relativa al valore del procedimento ai fini della determinazione del contributo unificato da versare.
Il ricorso dovrà poi contenere anche l’espressa indicazione dei documenti che si producono.
L’atto si concluderà infine con l’indicazione del luogo e della data in cui è stato formato e la sottoscrizione del difensore che lo ha redatto
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Quando la coppia di fatto “scoppiaâ€: la fine della convivenza senza matrimonio
Il nostro ordinamento giuridico non fornisce specifica disciplina giuridica né con riferimento ai rapporti della coppia di fatto, né con riferimento alla rottura dell’unione di fatto.Che cosa succede nel caso in cui la coppia di fatto “scoppi�   A cosa vanno incontro i conviventi che decidono di separarsi?
Si deve innanzitutto tener presente che l’ex convivente, benché sprovvisto di adeguati mezzi economici, non può vantare nei confronti dell’altro convivente alcuna pretesa economica. In buona sostanza, all’ex convivente non spetta alcun assegno di mantenimento.
Parimenti, nel caso in cui la casa in cui si è sviluppata la convivenza sia di proprietà esclusiva di uno dei conviventi, l’altro non può vantare alcun diritto in capo alla casa stessa.
Nel caso in cui invece la casa nella quale si è svolta la convivenza sia condotta in locazione da uno dei partner, la Corte Costituzionale, con sentenza  n. 404 del 1988, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 6 della L. n. 392 del 1978 (cosiddetta legge sull’equo canone) nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione del convivente more uxorio. La Corte di Cassazione, pertanto, in applicazione dei principi enunciati da detta sentenza, ha affermato il diritto del convivente di continuare ad abitare nella casa comune, nel caso in cui l’altro convivente, titolare del contratto di locazione, decida di allontanarsi dalla casa stessa.
E in presenza di figli minori?
Se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l’affidamento è stabilito in base al criterio del preminente interesse del minore. Se vi è disaccordo, l’affidamento è deciso dal Tribunale per i minorenni. Anche dopo la cessazione della convivenza, il genitore ha l’obbligo di mantenere il figlio che conviva con l’altro partner.
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Tradimento coniugale, alcuni casi in cui i Tribunali hanno riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale
Di seguito indico alcune sentenze in cui è stato riconosciuto il risarcimento del c.d. danno esistenziale in favore del coniuge tradito.Tribunale di Monza, 1 dicembre 2008: un uomo che era fidanzato con una donna, si convinse a contrarre immediato matrimonio riparatore, perché, appunto, la futura sposa era già in attesa di un bambino . Celebrato il matrimonio, all’improvviso si viene a sapere, in paese,  che il nascituro non era figlio del marito bensì era il frutto di una precedente ( o forse anche contestuale) relazione sentimentale della sposa con un altro uomo. Verificata, nel corso del matrimonio la vera paternità del nascituro, che risultò non essere figlio del marito, sia quest’ultimo che i propri genitori citarono in giudizio per i relativi danni, “ l’adulteraâ€, chiedendo , tra l’altro – il marito, in linea principale, l’annullamento del matrimonio per violazione dell’art 122 terzo comma n. 5 del codice civile  – e tutti, il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. Così, nella fattispecie di cui sopra, il Tribunale e successivamente anche la Corte d’ Appello di Monza, hanno riconosciuto, sia al marito che ai genitori di quest’ultimo, il risarcimento non solo dei danni materiali e morali, ma anche il risarcimento di €uro 10.000,00 del danno esistenziale.
Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006: il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappoâ€), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.
Tribunale di Brescia, 14 ottobre 2006: aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà , ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.
Tribunale di Milano, giugno 2002: Il Giudice di merito era stato investito, nel corso di un giudizio di separazione, della domanda di risarcimento dei danni (anche esistenziali) subiti da una donna durante la gravidanza ed ascrivibili al comportamento del marito.Quest’ultimo durante il periodo di gravidanza della moglie (gravidanza ricercata e voluta da entrambe i coniugi) aveva tenuto, a detta della donna, una condotta trasgressiva dei doveri coniugali particolarmente grave, non episodica ed occasionale ma protrattasi per mesi ed accompagnata da esplicite affermazioni dell’agente (provate dalla produzione in giudizio di bigliettini contenenti dichiarazioni sottoscritte dal marito) di aperto disinteresse per la moglie ed il nascituro. Tribunale di Milano, nella sentenza de qua, ha disposto il risarcirmento in via equitativa del danno subito dalla moglie a seguito della condotta del marito al quale la separazione era stata addebitata.
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L’avvocato e la pubblicità – Il caso di Assistenza Legale per Tutti (ALT)
In applicazione della norma generale di cui all’art. 38 del d.d.l. n. 1578/1933, gli avvocati possono utilizzare la pubblicità per acquisire nuovi clienti, ma tale forma di pubblicità deve avere carattere informativo e non può contenere slogans evocativi e suggestivi, lesivi del decoro ed alla dignità professionale.Questo, in sintesi, quanto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 23287/2010).
Il caso sottoposto all’attenzione delle Sezioni Unite riguardava lo studio legale  che aveva utilizzato l’acronimo ALT, ovvero Assistenza Legale per Tutti, con lo scopo di pubblicizzare la propria attività .
Secondo gli ermellini, quindi, la pubblicità dello studio legale va sanzionata ogni qualvolta non sia conforme al decoro e alla correttezza.
Nella sentenza  sopraccitata, si legge infatti che …….â€Ã¨ vero infatti, che l’art. 2 del dl n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani n.d.r.), ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa» ma «diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e al decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare di cui all’art. 38, c. 1, rdl n. 1578/1933â€.
Rischia quindi una sanzione disciplinare l’avvocato che, per fare pubblicità al suo studio, usi degli slogan “suggestivi” e forme di propaganda comparativa.

