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IL NO DELLA CORTE COSTITUZIONALE AL MATRIMONIO TRA GAY : LE COPPIE OMOSESSUALI IN ITALIA E NEL RESTO DELL’EUROPA
La notizia sta rimbalzando nel web: la Corte Costituzionale ha espresso una chiusura netta alla possibilità per le coppie omosessuali di accedere al matrimonio.La Consulta, infatti,  analizzando l’art. 29 della Costituzione (il quale definisce la famiglia quale “società naturale†fondata sul matrimonio) è giunta ad escludere che siano illegittime le norme del codice civile che impediscono di sposarsi a persone dello stesso sesso (e, segnatamente, gli articoli 93, 96, il 98, il 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis e 231 del Codice Civile).
La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda di un Ufficiale di Stato Civile di Ferrara il quale si era rifiutato di procedere alle pubblicazioni di un matrimonio omosessuale, ha quindi confermato che  “la diversità di sesso è elemento essenziale nel nostro ordinamento per poter qualificare l’istituto del matrimonioâ€.
Nonostante sia necessario prendere atto del cambiamento dei costumi sociali e del positivo sentir comune nei confronti delle unioni gay, la Consulta ha ribadito che l’articolo 29 della Costituzione si riferisce alla nozione di matrimonio, definita dal Codice Civile come unione tra persone di sesso diversi e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato ermeneuticamente.
Spetta pertanto al legislatore dare rilevanza ai mutamenti del costume e della realtà sociale e garantire ampio riconoscimento e  tutela alle unioni gay.
Del resto non bisogna dimenticarsi che il Trattato di Amsterdam del 1999 aveva riconosciuto all’Unione Europea il diritto di prendere i provvedimenti opportuni per le combattere “le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o le origini etniche, la religione, le convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessualiâ€.
Attualmente le coppie di fatto (siano esse gay o eterosessuali) trovano già regolamentazione giuridica in diversi Paesi Europei.
Primo fra tutti, la Francia: in tale Stato esiste una legge già dal 1999 che ha introdotto il ben noto istituto denominato PACS (Du pacte civil de solidarité et du concubinage).
La coppia di fatto, in Francia,trova quindi riconoscimento giuridico ed è quella coppia convivente che dichiari formalmente innanzi all’autorità preposta di voler essere tale, assumendosi i relativi diritti ed accollandosi gli oneri conseguenti.
Altro Stato Europeo che ha dato riconoscimento alle coppie di fatto è poi la Germania (nel 2001), ove i conviventi possono presentare una dichiarazione congiunta dinanzi all’autorità competente che comporta l’obbligo di reciproca assistenza e sostegno.
Anche in Svezia ed in Olanda le coppie gay trovano riconoscimento di diritti analoghi a quelli matrimoniali.
In Belgio ed in Spagna le coppie omosessuali possono addirittura contrarre matrimonio esattamente come le coppie eterosessuali.
In Italia, invece, manca un qualsivoglia riconoscimento giuridico nonostante la giurisprudenza abbia da tempo espresso diverse pronunce favorevoli sotto il profilo della liceità e non contrarietà alla legge delle unioni omosessuali.
Nel nostro Paese, un tentativo di regolamentazione delle coppie di fatto  venne realizzato con un disegno di legge del 2007 (il c.d. Di.Co.) che venne però poi del tutto abbandonato.
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Adozione da parte del single: ecco i casi in cui è possibile
La legislazione nazionale riconosce l’adozione di bambini da parte di singles soltanto nei “CASI PARTICOLARI†specificamente indicati nella Legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore ad una famiglia).Vediamoli insieme.
L’art. 44 della citata legge consente innanzitutto l’adozione da parte di singles nei seguenti casi:
- Quando il richiedente sia unito al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo se il minore sia orfano di padre e di madre;
- Quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge nr. 104/92 (ovvero presenti  una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e sia orfano di padre e di madre);
- Quando sia constatata l’impossibilità di un affidamento preadottivo.
- E’ poi consentita l’adozione dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge.
L’adozione da parte del single è infine ammessa nei casi previsti dall’art. 25, commi 4 e 5, della stessa legge nr. 184/83, cioè:
1. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione, nell’interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte;
2. Se nel corso dell’affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l’adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell’esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.In tutti gli altri casi, l’adozione (sia essa nazionale od internazionale) è consentita soltanto quando i richiedenti siano uniti da vincolo matrimoniale.
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Quando il genitore non contribuisce al mantenimento del figlio
In caso di mancata corresponsione dei contributi al mantenimento sono astrattamente configurabili due diverse ipotesi di reato:1)Â Â Â Â Â art. 570, comma 2 n. 2 c.p.
oppure
2)Â Â Â Â Â art. 12 sexies della Legge n. 898/1970
Quanto al reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel ritenere che il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p. consiste nel far mancare ai soggetti in esso indicati (discendenti in età minore, coniuge, ecc.) i “mezzi di sussistenzaâ€, che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche).
Pertanto, per questa ragione, il giudice per valutare la ricorrenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2 c.p. non dovrà accertare nel caso concreto se sia stato versato o meno l’assegno stabilito per il mantenimento dei figli dal giudice civile, ma dovrà accertare se dalla condotta omissiva dell’obbligato siano venuti a mancare ai beneficiari i “mezzi di sussistenza†(v. giurisprudenza allegata).
Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00Â a euro 1032,00.
Procedibilità : trattasi di reato punibile a querela della persona offesa; è procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.
Quanto al reato di cui all’art. 12 sexies della Legge n. 898/1970
L’art. 12 sexies della Legge 898/1970 così testualmente recita: “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.†.
Per la sussistenza dell’ipotesi di reato in esame, che è ben diversa da quella astrattamente configurata nell’art. 570 comma 2 c.p., il giudice penale non dovrà più indagare se la mancata corresponsione dell’assegno coincida con la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza ai figli minori. Ed invero, lo stesso richiamo contenuto nell’art. 12 sexies della L. 898/1970 all’art. 570 c.p. opera solo ed esclusivamente quoad poenam.
Tale reato “…è integrato per il sol fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile …†(Cass. Pen., sez. IV, 19.5.2005, n. 32540).
In pratica tale reato presuppone l’obbligo civilistico sancito nella sentenza di divorzio e prescinde dallo stato di bisogno del soggetto passivo.
Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00Â a euro 1.032,00.
Procedibilità : con sentenza n. 21673 del 2.3.2004 la Cassazione – mutando il precedente orientamento – si è espressa nel senso che “in tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorziale si applicano le pene previste dall’art. 570 cod. pen., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi in casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.â€.
Pertanto, sulla base di questo orientamento giurisprudenziale, si può ritenere che anche tale reato sia punibile a querela della persona offesa; è però procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.
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Adozione di persona maggiorenne: importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione
L’art. 291 cod. civ. sanciva in origine che l’adozione di persona maggiorenne fosse possibile solo per l’adottante che non avesse figli legittimi o legittimati, in ossequio alla tradizione che attribuiva all’adozione una funzione sostitutiva della mancante paternità o maternità legittima, che appunto si realizzava con la trasmissione del nome e del patrimonio.La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 1988, ha però ridimensionato la portata di questa condizione, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 cod. civ. nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.
La Corte Costituzionale è poi intervenuta con pronuncia n. 345 del 1992 che, in caso di incapacità dei figli di esprimere l’assenso perché interdetti ha ritenuto applicabile per analogia l’art. 297 cod. civ. comma 2, così estendendo a questo caso il potere di valutazione comparativa degli interessi in gioco attribuito dalla norma al Tribunale.
Possiamo oggi affermare che l’adozione di persone maggiori d’età è oggi impossibile nei seguenti casi:
1)     Quando l’adottante ha dei figli legittimi o legittimati MINORENNI;
2)     Quando l’adottante ha dei figli legittimi o legittimati MAGGIORENNI CAPACI E NON CONSENZIENTI;
3)     Quando l’adottante ha dei figli naturali riconosciuti minori o maggiorenni capaci e non consenzienti (per effetto della sentenza n. 245/2004 della Corte Costituzionale).
In argomento, mi sembra opportuno segnalare un’importante pronuncia della Suprema Corte di Legittimità (v. Cass. Civ. Sez. I, n. 2426/2006)la quale ha precisato quanto segue: “In tema di adozione di persone maggiori d’età , la presenza di figli minori dell’adottante, come tali incapaci, per ragioni d’età , di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell’art. 291 c.c., un impedimento alla richiesta adozione. Ove, tuttavia, l’adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni, ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell’adottante, la presenza dei figli minori dell’adottante non preclude in assoluto l’adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere ad audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, e del loro curatore speciale, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell’interesse dell’adottando (…)â€.
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Il lavoratore ammalato deve sempre stare in casa? No, se il suo allontanamento è breve e giustificato. Così dice la Cassazione
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte di Cassazione riguardava una lavoratrice in malattia che, alla visita di controllo, risultava assente dal proprio domicilio.Non solo. La lavoratrice in questione, affetta da sindrome depressiva ansiosa, era stata altresì “avvistata†in spiaggia (distante solo 300 metri dalla propria abitazione) a prendere il sole.
Ebbene, nel caso de quo, la Corte di Legittimità  (Cass. Sez. Lavoro sentenza 21 ottobre 2010, n. 21621) ha sostanzialmente confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello di Lecce.
Invero, dice la Cassazione “una volta escluso che possano ritenersi sussistenti le condizioni individuate dalla giurisprudenza, al fine di considerare gravemente inadempiente la condotta complessiva del lavoratore che si allontani dal luogo in cui questi deve trascorrere il periodo di malattia, appare condivisibile il giudizio espresso dalla Corte di appello di Lecce, secondo cui la breve assenza della resistente non assume rilevanza in sè e per sè, in mancanza di altri elementi che ne evidenzino l’influenza negativa sia sullo stato di salute, che sull’assetto funzionale del rapporto di lavoroâ€.
Il fatto poi che la lavoratrice fosse stata vista in spiaggia è stato ritenuto assolutamente irrilevante sia dai Giudici di Merito sia dalla Cassazione in quanto, nella fattispecie specifica, la breve esposizione al sole da parte della lavoratrice non poteva comunque pregiudicare o ritardare la sua guarigione.
E’ doveroso però precisare che, nel caso in questione, i Giudici di Merito avevano altresì svolto un accertamento anche in ordine alla complessiva condotta della lavoratrice prima e dopo la malattia. Dall’accertamento così svolto, era infatti emersa la sua totale “incensuratezzaâ€, oltre all’assenza di precedenti addebiti a suo carico, nell’intero arco di 17 anni di carriera lavorativa alle dipendenze della società ricorrente, e dall’altra, il suo spirito collaborativo nel manifestare la sua disponibilità a sottoporsi ad una serie di visite fiscali anche a distanza di un giorno l’una dall’altra.
Il tutto deponeva quindi chiaramente per la sua buona fede e l’assenza di intenti elusivi.
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Recupero Crediti: ipotesi di notificazione viziata del decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo può acquistare efficacia di cosa giudicata solo se portato formalmente a conoscenza del debitore ingiunto; l’articolo 644 stabilisce infatti che il decreto diventa inefficace se la notificazione non viene eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ove per “pronuncia†deve intendersi non la data del provvedimento, ma quella del deposito in cancelleria. Nell’ipotesi di inefficacia conseguente all’omessa notificazione, per espressa previsione dell’ultima parte dell’articolo 644, la domanda può essere riproposta.Il termine per la notifica rimane sospeso nel periodo feriale (0vvero nel periodo compreso tra il 1 agosto ed il 15 settembre).
L’articolo 188 delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Civile prevede che “la parte alla quale non è stato notificato il decreto d’ingiunzione nei termini di cui all’articolo 644…può chiedere, con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, che ne dichiari l’inefficaciaâ€.
Con riguardo alla notificazione possono quindi realizzarsi le seguenti ipotesi:
-    omessa notifica: il debitore potrà attivare la procedura di cui all’articolo 188 sopracitato per far dichiarare l’inefficacia del provvedimento e ne avrà interesse se il decreto è provvisoriamente esecutivo;
-    notifica effettuata oltre il termine di legge: l’inefficacia può essere fatta valere solo con l’opposizione ordinaria (proposta ai sensi dell’articolo 645); ad esito del giudizio, il giudice, che dovrà comunque pronunciarsi sul merito della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione, dichiarerà inefficace il decreto con la conseguenza che le spese dell’atto rimarranno a carico del creditore;
-    notifica nulla: l’intimato potrà proporre opposizione tardiva (oltre il termine fissato nel decreto) ai sensi dell’articolo 650 che richiede la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore†(in tal senso, Cass. 26/7/2001 numero 10183); tale opposizione non può più proporsi, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 650, “decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzioneâ€;
-    notifica inesistente: può ipotizzarsi nel caso di notificazione in luogo ed a persona non riferibili al debitore (Cass. 1/6/2004 numero 10495) e sembrerebbe legittimare i rimedi previsti dagli articoli 188 (Disp. Att.) e 650 citati ma non l’opposizione ordinaria prevista dall’articolo 645 che presuppone la notifica del decreto.
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Separazione dei coniugi: quali sono le spese straordinarie
Nel decreto di omologa e nella sentenza di separazione, si stabilisce in genere che il coniuge non affidatario o “non collocatario†sia obbligato a corrispondere all’altro coniuge una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere eventualmente affrontate sempre nell’interesse del figlio.Comprendere con precisione quali siano le “spese straordinarie†è impresa abbastanza ardua.
Purtroppo né alcuna fonte normativa, né alcuna sentenza della Suprema Corte di Cassazione hanno mai fornito un elenco dettagliato delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo sono.
In questi casi, in genere si ricorre pertanto alla logica ed al buon senso.
Normalmente si ritiene che si possano individuare come spese ordinarie e, pertanto, non rientranti nel concetto di spese straordinarie, quelle attinenti l’acquisto di materiale di cancelleria scolastico, il vestiario, gli zaini, il buono per la mensa scolastica ( in quanto relative all’alimentazione e comprese nell’assegno mensile).
Sono, invece, rientranti nel novero delle spese straordinarie quelle inerenti le spese mediche per patologie particolari ed imprevedibili, lo scuola-bus, un viaggio effettuato dal figlio nel periodo estivo per un corso di lingua straniera, diversamente dal caso di un viaggio di istruzione organizzato dall’istituto scolastico.
Con sentenza del  4/12/08, proc. n. 12225/06 R.G. il Tribunale Civile di Catania ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre straordinarie quelle connesse a visite specialisticheâ€.
Di seguito riporto comunque un mio personalissimo elenco di quelle che normalmente vengono considerate SPESE STRAORDINARIE delle quali è possibile richiedere il rimborso al 50% senza il pericolo di incorrere in opposizioni e/o contestazioni:
quanto alle spese medico-sanitarie: cure dentistiche ed ortodontiche, pratica di particolari terapie, quali cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci;
quanto alle spese scolastiche: corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, corsi estivi e/o grest, spese per permanenza fuori casa;
quanto alle spese ricreativive, sportive ed extrascolastiche: gite scolastiche, hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative, abbonamenti a riveste, viaggi
quanto alle spese impreviste per accudimento: baby sitter
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Avvocato e separazione dei coniugi: c’è obbligo di tentare la riconciliazione?
Ricordo innanzitutto che lo Studio Legale D’Arcangelo Vi offre assistenza e consulenza in materia di separazione e divorzio con competenza e professionalità . Per maggiori informazioni potete leggere questa pagina.Qualche tempo fa procurò scalpore uno Studio Legale di Chicago (tale studio legale Fetman, Garland & Associates) che fece affiggere per la città dei cartelloni che esortavano ed incitavano i cittadini a divorziare.
I cartelloni rappresentavano delle avvenenti signorine e degli uomini muscolosi con la dicitura “Life is short: get a divorce†(la vita è corta, divorzia!). I più curiosi potranno vedere questi cartelloni, cliccando qui.
Fortunatamente in Italia dei cartelloni simili non sono mai apparsi e, dati i doveri di dignità e di decoro incombenti sugli avvocati italiani, credo di poter affermare con sufficiente grado di certezza che tali cartelloni mai si vedranno nel nostro BelPaese.
Ora, tralasciando il fantascientifico caso dello Studio Legale di Chicago (certamente esperto in marketing ma non in deontologia professionale), ritengo che l’avvocato italiano non solo abbia il dovere di non alimentare le liti tra i coniugi ma abbia altresì l’obbligo di morale di verificare innanzitutto se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi.
Qualora poi tale possibilità concretamente non sussista, l’avvocato dovrà in ogni caso:
1)     Riconoscere il valore della solidarietà nella famiglia.
In pratica, l’avvocato ha il dovere di proteggere e mantenere, quantomeno, quei minimi accordi che i coniugi hanno faticosamente raggiunto.
Del resto, che sapore sgradevole avrebbe la vittoria dell’avvocato se venisse raggiunta a discapito del benessere morale dei coniugi che si vanno a separare e dei loro figli!
2)Â Â Â Â Â Fornire al cliente informazioni corrette
L’avvocato non deve assolutamente prospettare al cliente delle vittorie spettacolari. Si tratterebbe di un comportamento grave e deontologicamente scorretto.
L’avvocato che paventa una causa di separazione certamente vittoriosa, è un avvocato che prende in giro il proprio cliente. L’avvocato che promette risultati spettacolari a seguito della separazione, è un avvocato che si sta approfittando della particolare vulnerabilità e fragilità del proprio cliente in una delle fasi più complicate della sua vita personale.
3)Â Â Â Â Â Non coinvolgere i minori
I figli, soprattutto se minorenni, devono essere rispettati e non devono fungere da “para-fulmineâ€.
I minori vanno sempre tutelati. I litigi tra i genitori rischiano infatti di causare nei figli un gravissimo danno psicologico.
Pertanto, è necessario che la separazione venga sdrammatizzata agli occhi dei figli eventualmente con il supporto di uno psicologo.
In conclusione,   in sede di separazione, sarebbe bene chegli avvocati esortassero i propri clienti a “mettere dei fiori nei propri cannoni†(così come cantava una volta il noto complesso musicale “I Gigantiâ€).
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Formulario penale: la querela. Semplici consigli per predisporre una denuncia
Data l’innumerevole sussistenza di fattispecie criminose, predisporre un modello univoco di querela è pressoché impossibile.Tuttavia sussistono degli elementi che in ciascuna denuncia/ querela non possono assolutamente essere omessi.
Di seguito pubblico pertanto uno schema di denuncia/ querela che dovrà però essere modificato ed integrato a seconda del reato che si intende denunciare alla Pubblica Autorità .
Ricordo che gli atti proposti non costituiscono in alcun modo degli schemi vincolanti. Il formulario è di uso personale e non professionale. Non si assumono responsabilità per eventuali errori ed imprecisioni.
Il signor_________, nato a__________il__________, espone quanto segue.
Il giorno_____________ (esposizione dei fatti oggetto di denuncia)
Sono venuto a conoscenza dei sopra fatti sopraesposti per________(avervi assistito, per essere stato oggetto di confidenza da parte di____).
Tanto premesso, il sottoscritto sporge formale denuncia/querela nei confronti del Sig____________, per aver ______________reato previsto e punito dall’art___________ed ogni altro reato che la S.V. Ill.ma dovesse eventualmente ravvisare.
Il sottoscritto chiede altresì ex art. 253 c.p.p. che la S.V. Ill.ma disponga il sequestro delle seguenti cose utili ad una precisa ricostruzione dei fatti di cui sopra:____________ e chiede altresì che il G.I.P. disponga il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. dei seguenti beni_____________, onde impedire la prosecuzione delle conseguenze negative e dei danni del reato sopra denunciato.
Il sottoscritto chiede inoltre di essere informati ex art. 406, III° comma c.p.p., di ogni eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede infine di essere avvisato, ex art. 408 II° comma c.p.p.. di un’eventuale richiesta di archiviazione.
Mi oppongo sin d’ora, qualora si intendesse procedere per un reato perseguibile a querela, ad un’eventuale richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
Mi riservo di costituirmi parte civile nell’instaurando procedimento penale.
Luogo e data.
Firma
La denuncia/ querela andrà quindi depositata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.
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FORMULARIO CIVILE: RECUPERO CREDITI, LA LETTERA DI COSTITUZIONE IN MORA (diffida ad adempiere)
Su gentile richiesta, decido di pubblicare un mio personalissimo “formulario†sia civile, sia penale.Raccoglierò pertanto alcuni schemi dei principali atti del processo civile e del processo penale.
Il formulario da me fornito avrà mera funzione esemplificativa. Gli atti proposti non costituiscono in alcun modo degli schemi vincolanti. Il formulario è di uso personale e non professionale. Non si assumono responsabilità per eventuali errori ed imprecisioni.
La lettera di costituzione in mora del debitore
Oggetto: Società _________/ Società __________
Ricevo incarico dalla Società __________ di agire in giudizio per il recupero forzoso del credito vantato nei Vostri confronti e pari ad Euro ____________
Vi invito pertanto a provvedere al pagamento della somma indicata rivalutata, oltre ad €uro _________ per spese legali e oltre interessi legali dalla scadenza delle fatture al saldo, entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della presente, preavvertendoVi che, in mancanza di riscontro, darò corso all’azione giudiziaria, con aggravio di oneri e spese a Vostro carico.
La presente è da intendersi come formale atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 cod. civ..
Non seguiranno ulteriori avvisi
Distinti saluti.
Avv. _____________
Giurisprudenza relativa all’Atto di Costituzione in mora
L’atto di costituzione in mora di cui all’art. 1219 cod. civ., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 ultimo comma cod. civ., non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. L’accertamento compiuto al riguardo dal giudice del merito costituisce indagine di fatto ed è, perciò, incensurabile in sede di legittimità , se immune da vizi logici. (Cass. Civ., sez. Lav., n. 2628/1994).
La costituzione in mora, pur se svincolata da precise formalità , deve contenere l’intimazione o richiesta precisa di pagare e deve essere effettuata per iscritto, salvo, per il creditore, la facoltà di provare con ogni mezzo, e perciò anche per testi o presunzioni, che lo scritto stesso è stato effettivamente trasmesso al debitore e da questi ricevuto (Cass. Civ., sez. Lav. n. 1618/1982).
L’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari; pertanto l’atto di messa in mora, inviato al debitore per raccomandata con avviso di ricevimento, si presume giunto a conoscenza di questo allorché risulti (anche da elementi presuntivi, ivi inclusi quelli offerti dall’attestazione dell’ufficio postale circa la spedizione del plico) pervenuto all’indirizzo del destinatario e questi non provi di non averne avuto notizia senza sua colpa (Cass. Civ., sez. I,n. 7130/1994).
Per leggere ulteriori informazioni relative all’atto di messa in mora leggete qui ,qui e qui.
