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Semaforo rosso o verde: il pedone ha sempre precedenza!
In caso di investimento di un pedone da parte di un’automobilista, la responsabilità del conducente ex art. 2054 cod. civ. è esclusa soltanto quando questi provi di che non vi era alcuna possibilità di prevenire l’evento (Cass. Civ. n. 9683/2011).Secondo la Suprema Corte, il conducente di un veicolo deve sempre procedere con cautela e rispettare le regole della comune prudenza ogni qualvolta impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore.
Ecco il testo integrale della sentenza de qua:
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 9 marzo – 3 maggio 2011, n. 9683
Presidente Trifone – Relatore Levi
Fatto
Con atto di citazione regolarmente notificato S.O. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma, Sa.St.Pa. e la Meie-Aurora Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti nella misura di Euro 9.525,84, o in quella somma maggiore o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in (omissis).
Esponeva l’attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in (omissis), lato Via dei …, ferma al segnale di via impedita. Al segnale di luce verde iniziava l’attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo Ford Escort, condotto da F.R. e di proprietà di Sa.St.Pa..
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il Sa. .
Istruita la causa con prove documentali, per testi e C.T.U. medico-legale, il G.d.P. di Roma con sentenza 29732 dell’11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l’attrice al. pagamento delle spese processuali.
Impugnava la predetta sentenza la S. avanti al Tribunale di Roma chiedendone la riforma.
Con sentenza n. 12726/05 dell’1.6-04.6.2005, il Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per Cassazione S.O. con due motivi.
Resiste l’intimata Meie-Aurora Assicurazioni con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..Diritto
Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. – Violazione del dovere di giudicare Insta alligata et probata. – Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. – Violazione artt. 2054 – 2043 c.c..
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase finale dell’attraversamento, sull’apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la stessa -al momento dell’investimento – stava attraversando viale (omissis) con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non era quindi tenuto “ad accordare la precedenza”.
Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da parte del conducente del veicolo investitore, F.R., di prevenire l’evento e non ha accertato se l’attraversamento fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi chiarire se all’inizio il semaforo fosse invece verde, come dichiarato dalla S. e come sembra doversi desumere dalla stessa deposizione del teste M., riportata dalla ricorrente nel ricorso.
Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass., n. 21249/2006).
E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore, permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti all’incrocio (Cass., n. 8744/2000).
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in diversa composizione.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione anche per le spese di cassazione
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Se al nido maltrattano i bambini, la cooperativa datrice di lavoro deve risarcire i danni
Con sentenza n. 17049 /2011 della Suprema Corte, la società cooperativa presso cui lavoravano le educatrici di un asilo nido è stata ritenuta responsabile civile degli illeciti da loro commessi.Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, le due educatrici di un asilo nido di Milano erano state dichiarate colpevoli di concorso nel reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli con le aggravanti di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona,anche in riferimento all’età , tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e di aver commesso il fatto con abuso di poteri, con violazione dei dovere inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio (ai sensi degli articoli 110, 572, 61 nn. 5 e 9 codice penale).
Ai poveri bambini, tutti di età compresa tra i 15 mesi ed i 3 anni, erano state poste in essere condotte violente morali e fisiche.
La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità civile a carico della cooperativa datrice di lavoro per i fatti commessi dalle proprie dipendenti, così come previsto dall’art. 2049 cod. civ..
Si legge infatti nella sentenza della Suprema Corte:
“In definitiva ai fini di cui all’art.2049 cit. è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito e il soggetto che viene chiamato a rispondere del fatto di quest’ultimo e che l’illecito sia stato commesso nell’ambito dell’incarico affidatogli. E poiché entrambi questi fatti sono emersi in modo incontrovertibili nel corso dell’istruttoria dibattimentale e i giudici del merito ne hanno compiutamente dato atto in entrambe le sentenze di primo e secondo grado, non v’è dubbio che la Cooperativa sia civilmente responsabile per i fatti commessi dalle imputate e in quanto tale sia tenuta al risarcimento dei danni in solido con queste ultime.
Nessun pregio può attribuirsi al rilievo difensivo circa un preteso comportamento doloso delle due imputate e l’assenza di un nesso di causalità tra l’attività di cui le predette erano incaricate e i fatti loro attribuiti. Sul punto ha già correttamente risposto il giudice del gravame, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità , che ha stabilito che, ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionante necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto, sfruttando comunque i compiti da quest’ultimo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (Cass. Sez. III Pen. 2/7-31/10/02 n.36503 Rv. 222614; Sez. III Civ. 4/11/1996 n.9984 Rv.500548)â€. -
E’ reato coltivare in casa piante di marijuana?
Con sentenza n. 28605/2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno definitivamente chiarito che la coltivazione domestica di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante.Detto in parole più semplici: è reato coltivare piante da cui si possano estrarre sostanze stupefacenti anche quando tale coltivazione sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (tipico è il caso della coltivazione di piante di canapa indiana da cui è estraibile marijuana).
Tuttavia il giudice di merito è chiamato a verificare l’offensività specifica della singola condotta accertata in concreto.
Secondo la Corte costituzionale, infatti, la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, caratterizzato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta (Corte Cost. n. 265/2005).
Pertanto, in applicazione del principio di offensività , il Giudice dovrà  verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva.
La condotta può, altresì, considerarsi inoffensiva solo nel caso in cui il bene tutelato non sia stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo e, nel caso del reato di specie, l’offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.
A tale riguardo, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che  “l’offensività , quando le piante non siano giunte a maturazione, va correlata non tanto al momento dell’accertamento del reato, atteso che la coltivazione è fenomeno di durata che ha inizio con la posa dei semi, ma va parametrato alla ben diversa idoneità “anche solo potenziale” delle piante stesse a produrre una germinazione a effetti stupefacenti†(Cass. Pen. n. 20557/2010).
Di recente l’Ufficio Indagini Preliminari di Napoli ha affermato che  “La nozione di coltivazione , ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, implica un’attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell’ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente†(Uff. Ind. Preliminari Napoli, Sez. XIII, n. 1274/2010).
Ad ogni modo, come ritenuto dalla Suprema Corte, “Anche con riguardo all’ipotesi della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente†(Cass. Pen. n. 817/2010).
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L’avvocato può intascare i soldi recuperati per conto del cliente suo debitore?
La risposta, stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, pare proprio essere affermativa.Pertanto, quando il cliente non paga, l’avvocato può trattenere per sé i soldi che ha recuperato per conto dell’assistito in base al mandato precedentemente ottenuto.
Più precisamente, secondo la Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18030/2010) un simile comportamento NON integra il reato di appropriazione indebita ogniqualvolta il credito che l’avvocato vanta nei confronti del suo cliente risulti certo, liquido ed esigibile.
La Cassazione ha infatti spiegato che, in casi simili, la condotta dell’avvocato non è penalmente rilevante in quanto manca “l’ingiusto profittoâ€.
Ecco un estratto della sentenza de qua:
“In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità , che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità , soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. (…….) nei confronti della Unimedia Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.â€________________________________________________________________________________________________________ù
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LO STUDIO LEGALE D’ARCANGELO AUGURA BUONA PASQUA
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Se sei agli arresti domiciliari non puoi comunicare tramite Facebook: così tuona la Cassazione
L’art. 284 del codice di procedura penale prevede che l’imputato sottoposto agli arresti domiciliari non possa allontanarsi dalla propria abitazione. Se necessario il Giudice può altresì vietare all’imputato agli arresti domiciliari di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.La Cassazione (v. sentenza n. 37151/2010) ha di recente affermato  che la generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi†va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet.
La Cassazione ha altresì chiarito che “L’uso di Internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza di entrare in contatto, tramite il web, con altre persone.
La moderna tecnologia consente oggi un agevole scambio di informazioni anche con mezzi diversi dalla parola, tramite Web, e anche tale trasmissione di informazioni deve ritenersi ricompresa nel concetto di “comunicazioneâ€, pur se non espressamente vietata dal giudice, dovendo ritenersi previsto nel generico “divieto di comunicareâ€, il divieto non solo di parlare direttamente, ma anche di comunicare, attraverso altri strumenti, compresi quelli informatici, sia in forma verbale che scritta o con qualsiasi altra modalità che ponga in contatto l’indagato con terzi (“pizziniâ€, gesti, comunicazioni televisive anche mediate, etc.)â€___________________________________________________________________________________________________________________
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Il crocifisso in Tribunale: importante sentenza delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione
Con l’avvicinarsi delle festività Pasquali, mi è tornata in mente una recente sentenza con cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi circa la presenza del crocifisso nelle aule dei Tribunali (v. Cass. Sez. Unite n. 5924/2011).Il caso sottoposto all’attenzione della Sezioni Unite riguardava un magistrato di religione ebraica, il quale si era rifiutato di tenere udienza sino a quando non fosse stato rimosso il crocifisso in tutte le aule giudiziarie in cui esercitava le proprie funzioni.
Nonostante il Presidente del Tribunale avesse messo a disposizione del magistrato ebreo un’aula senza crocifisso, questi insisteva nel proprio rifiuto di tenere udienza.
A quel punto il Magistrato veniva sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, al termine del quale veniva quindi destituito dall’ordine giudiziario per essere venuto meno al dovere fondamentale di svolgimento della funzione ed aver compromesso la credibilità personale ed il prestigio dell’istituzione giudiziaria.
Avverso tale provvedimento disciplinare, il Magistrato ebreo proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, concentrandosi non sull’accertamento della liceità della presenza del crocifisso, bensì sul comportamento del magistrato colpevole di una ripetuta sottrazione ai suoi doveri istituzionali e professionali, ha confermato la sanzione disciplinare inflitta.
La Cassazione ha infatti espresso il seguente principio: “poichè la Sezione disciplinare ha affermato la responsabilità del Dr. T. (ovvero il magistrato di fede ebraica, n.d.r) solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiuto di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso,e quindi in situazioni che – secondo l’accertamento fattuale della Sezione – non potevano comportare la lesione del suo diritto di libertà religiosa, di coscienza o di opinione, non può intentare causa giustificante di tale rifiuto la pretesa tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia della Nazione, in cui il crocefisso era espostoâ€.
In buona sostanza, la Suprema Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi fosse stata alcuna lesione del diritto di libertà religiosa del magistrato ebreo in quanto a questi era stata riconosciuta la possibilità di tenere udienza in aule prive di crocifisso (possibilità , per l’appunto, rifiutata dal magistrato stesso).
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Dichiarazione giudiziale di paternità : al figlio vanno riconosciuti i danni
Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte (v. sentenza Cassazione Civ. n.16551/2010): può essere costretto a risarcire i danni il papà naturale che si rifiuti di riconoscere il figlio ma la cui paternità sia stata dichiarata giudizialmente. E’ la stessa mamma che può presentare la domanda di risarcimento nell’interesse del figlio minore.Nel caso sottoposto all’esame degli “Ermelliniâ€, il papà naturale era stato condannato al pagamento della somma di €uro 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni.
Ecco il testo della sentenza n. 16551/2010:
Cassazione – Sezione prima – sentenza 8 aprile – 14 luglio 2010, n. 16551
Presidente Adamo – Relatore DogliottiSvolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14-4-2003, presso il Tribunale per Minorenni di Perugia, Ba. A. M. chiedeva che Be. M. fosse dichiarato padre della minore B. M., nata nel omissis, e condannato al pagamento di somma mensile per il mantenimento della minore. Si costituiva il curatore del minore, che aderiva alla domanda della Ba., nonché il Be. che ne chiedeva il rigetto.
Veniva disposta ed espletata C.T.U. medica.
Il Tribunale per i Minorenni, con sentenza 30-11-2007, dichiarava il Be., padre del minore, e lo condannava a corrispondere assegno mensile di Euro 400,00 alla madre per il mantenimento della figlia, nonché di Euro 20.000,00, quale rimborso per il mantenimento, relativo al periodo pregresso.
Il Be. interponeva rituale appello. Costituitosi il contraddittorio, il curatore della minore e la Ba. ne chiedevano il rigetto; quest’ultima pure proponeva appello incidentale circa l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno.
Con sentenza non definitiva 12-3/18-4-2008, la Corte di merito rigettava l’appello, in punto dichiarazione di paternità , e rimetteva la causa in ruolo in ordine all’esame delle statuizioni economiche. Con sentenza definitiva 11-6/20-6-2008, la Corte rigettava l’appello principale sulle statuizioni economiche ed accoglieva quello incidentale in punto risarcimento del danno.
Ricorre per cassazione il Be., con un unico motivo relativo alla sentenza non definitiva, e con tre motivi, riguardo a quella definitiva.
Resiste con controricorso Ba. A. M..
Non ha svolto attività difensiva il curatore della minore.Motivi della decisione
Tutti i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., abrogato ma ancora operante per i rapporti pregressi, appaiono adeguati, salvo quanto indicato in prosieguo.
Con l’unico motivo, relativo alla sentenza non definitiva, il ricorrente lamenta “difetto di istruttoria, di motivazione, illogicità †riguardo alla dichiarazione di paternità . Contesta il ricorrente le risultanze della C.T.U. e lamenta che il Giudice d’Appello non abbia ammesso le prove testimoniali richieste.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
Con motivazione adeguata e non illogica, la Corte di merito richiama le risultanze della C.T.U. e i chiarimenti ulteriori fomiti dal consulente, in primo grado: la probabilità della paternità del Be. al 99,9999% nonché l’ammissione da parte di lui di aver avuto una relazione sessuale con la Ba.. Precisa ulteriormente il Giudice a quo, con argomentazione non illogica, che la tesi dell’appellante circa l’inidoneità della C.T.U. a risolvere la questione se genitore sia egli stesso o il di lui padre, che pure avrebbe avuto rapporti sessuali con la Ba., non ha pregio, non essendovi evidentemente identità genetica tra padre e figlio, in quanto ciascun genitore (padre e madre) contribuiscono in ugual misura a determinare il patrimonio genetico del figlio.
Sulla base di tali osservazioni, il Giudice a quo ha ritenuto superflua la prova dedotta dal ricorrente, valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede, se fondata, come nella specie, su adeguata motivazione.
Quanto alle censure avverso la sentenza definitiva, il ricorrente, con il primo motivo, lamenta “illogicità e difetto di motivazioneâ€, laddove la Corte di merito ha confermato le statuizioni economiche a suo carico, ritenendo che i redditi, da lui percepiti nel omissis, fossero superiori a quelli denunciati, non giustificandosi un calo reddituale rispetto al omissis.
Il motivo va dichiarato inammissibile.
Non si tratta nella specie, di illogicità o difetto di motivazione, ma dell’affermazione di un principio di diritto, che non viene censurato, sulla base degli artt. 148, 261, 277, c.c., per cui i genitori naturali hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo: ciò significa, in particolare, tener conto non dei redditi effettivi, ma di quelli che il genitore ha la capacità di conseguire.
Prosegue la pronuncia impugnata, applicando tale principio alla fattispecie in esame, e precisando che, in mancanza di giustificazione alcuna al mutamento di attività del Be. (dapprima socio con il padre di un omissis, successivamente omissis), è da presumere che questi avesse mantenuto la sua originaria capacità reddituale (così come, d’altro canto, la madre della minore, già omissis presso l’azienda cogestita dal Be. stesso).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2059 c.c., art. 99 e 100 c.p.c., illogicità e/o difetto di motivazione, in ordine alla sua condanna al pagamento di Euro 25.000,00, quale risarcimento del danno alla minore, dando luogo in sostanza a due submotivi.
Per quanto attiene al profilo sostanziale, il quesito di cui all’art. 366 bis c.p.c. appare inadeguato (e il relativo sub-motivo risulta inammissibile), essendo del tutto generico, una sorta di riassunto del ricorso, che si manifesta in un sollecito al Giudice, in un interrogativo circolare (Cass. S.U. n. 28536/2008): costituirebbe violazione del principio processuale del diritto alla difesa e dell’art. 2059 c.c. la motivazione della sentenza “che ha ritenuto realizzato l’ostinato rifiuto di riconoscere la figlia minore dalla costituzione in giudizio di primo grado e dall’appello interposto alla decisione di primo grado, e nella parte che ha condannato l’appellante al risarcimento del dannoâ€. Si afferma, nel quesito, che per le medesime ragioni, la motivazione sarebbe anche “illogicaâ€: sarebbe stato pertanto necessario, al riguardo, una differente sintesi, del tutto assente, omologa al quesito di diritto, con indicazione del fatto controverso ovvero delle ragioni per cui la dedotta insufficienza di motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione (Cass. S.U. n. 11659/08).
Quanto al profilo processuale (in tal caso il quesito appare adeguato), la censura è infondata. Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale abbia ritenuto legittimato alla richiesta di danno la madre della minore in violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. Ai sensi dell’art. 273 c.c., l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà ovvero dal tutore, che, a differenza del genitore, deve chiedere l’autorizzazione del Giudice, il quale può nominare un curatore speciale. Nella specie, nonostante la nomina di un curatore speciale, che, per quanto osservato, non era evidentemente necessaria, la domanda principale era stata proposta dalla madre, nell’interesse del minore, e dunque essa ben poteva richiedere, ancora nell’interesse di questo, la condanna del genitore dichiarato al risarcimento del danno.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la condanna alle spese di giudizio a favore della Ba. e del curatore. Il motivo è infondato. Il Giudice a quo ha correttamente applicato il principio della soccombenza.
Le spese seguono la soccombenza, anche per il presente giudizio di illegittimità .
Non si ravvisano i presupposti di cui all’art. 385 c.p.c. (mancanza di colpa grave) per un’affermazione di responsabilità aggravata in ordine alle spese legali.P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
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Spiare insistentemente il vicino di casa integra il reato di molestia: lo dice la Cassazione
Con sentenza n. 15450/2011 di pochissimi giorni fa la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per molestie emessa dal Tribunale di Pordenone a carico di un signore che si posizionava sul proprio terrazzo e spiava insistentemente nell’appartamento dei vicini di casa.Perlatro,l’imputato sbeffeggiava anche i poveri vicini di casa facendo gesti con la bocca e con le mani sghignazzando e fischiando ogni volta che li incontrava sulle scale condominiali.
Ebbene, il molestatore in questione è stato condannato dal Tribunale di Pordenone alla pena dell’ammenda di €uro 600,00.
Questo è il testo della sentenza della Suprema Corte:
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 marzo – 15 aprile 2011, n. 15450
Presidente Chieffi – Relatore CapozziRitenuto in fatto
1. Con sentenza del 31 marzo 2010 il Tribunale di Pordenone ha condannato D. V. M. alla pena di Euro 600 di ammenda, siccome ritenuto responsabile del reato di cui agli articoli 81, 660 c.p. (avere in più occasioni arrecato molestie ai coniugi D. B. S. e R.G., suoi vicini di casa, posizionandosi su di un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dai predetti, scrutando in continuazione all’interno di esso, che aveva cinque finestre prospicienti su detto terrazzo, in tal modo costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed ad accendere la luce anche in pieno giorno per proteggersi dalla sua intrusione; per avere altresì fatto gesti con la bocca e con le mani a titolo beffardo, in tal modo arrecando fastidio alle parti offese, da lui altresì apostrofate con frasi irridenti, sghignazzi e fischi, quando erano da lui incontrate sulle scale dell’edificio ovvero sulla pubblica via).
2. Il Tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, avendo valorizzato le deposizioni rese dalle parti offese ed avendo rilevato come le dichiarazioni rese da queste ultime erano state altresì confermate dagli stessi due testi introdotti dall’imputato.
3. Avverso detta sentenza D. V. M. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
a) – inosservanza di norme processuali, in quanto l’udienza dell’8 marzo 2010 era stata tenuta dal Tribunale nonostante che il proprio difensore di fiducia, per il tramite di un sostituto nominato allo scopo, avesse chiesto un differimento dell’udienza per un proprio impedimento consistito nel suo stato influenzale, opportunamente documentato da certificazione medica; nonostante tale richiesta il Tribunale aveva ritenuto di procedere oltre nel dibattimento, assumendo le deposizioni dei testi indicati dal pubblico ministero e dalla parte civile e nonostante che il proprio difensore di fiducia non avesse potuto esercitare il proprio mandato difensionale;
b) – travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti si era basata sulla sola testimonianza resa dalle parti offese, senza che fosse tenuto nel debito conto quanto riferito dai testi da lui indotti, D.V.F. e C.L., nonché dal teste DE. BI., ispettore di polizia; in particolare quest’ultimo teste aveva rilevato come diverse persone frequentavano il terrazzo, dal quale si sarebbe affacciato esso ricorrente e che dall’esame delle riprese video effettuate dalle stesse parti offese il teste non aveva desunto che esso ricorrente avesse posto in essere gesti od altri atti all’indirizzo delle patti offese; il Tribunale poi neppure aveva tenuto nella debito conto i contrasti che da tempo sussistevano fra le parti offese e la famiglia di esso ricorrente, tali da inficiare la genuinità delle dichiarazioni rese dalle prime;
dagli elementi acquisiti in corso di causa, era emerso che la terrazza, su cui esso ricorrente si trovava, era visibile soltanto da coloro che abitavano nello stabile frontistante; che trattavasi di terrazza che non costituiva oggetto di proprietà comune fra esso ricorrente e le parti offese, atteso che soltanto i proprietari degli appartamenti siti al primo ed al secondo piano dello stabile avevano diritto di accedervi; si che trattavasi di un luogo privato, con conseguente non ravvisabilità nella specie del reato previsto dall’articolo 660 c.p., per mancanza del requisito della pubblicità del luogo.Considerato in diritto
1. È infondato il motivo di ricorso proposto da D. V. M. sub a). Non sussiste invero la dedotta nullità del giudizio di primo grado, per essersi l’udienza dell’8 marzo 2010 svolta, sebbene il difensore di fiducia del ricorrente avesse chiesto un rinvio per motivi di salute.
Dall’esame degli atti emerge invero come il Tribunale abbia adeguatamente motivato il diniego di rinviare l’udienza, avendo rilevato come la certificazione prodotta dal difensore di fiducia del ricorrente non fosse idonea a provare un assoluto suo impedimento ad essere presente, ai sensi dell’art. 420 ter quinto comma c.p.p., riferendo il certificato medico da lui prodotto solo di una sindrome influenzale del difensore, senza neppure indicare il grado di temperatura del medesimo (cfr., in termini, Cass. Sez. 5, 20/09/2005 n. 35170, dep. 30/09/2005, imp. Ornaghi, Rv. 232568).
Va inoltre ritenuto che il difensore di fiducia dell’imputato è stato regolarmente presente alla successiva udienza del 31 marzo 2010, nel corso della quale è stata pronunciata la sentenza, in tal modo mostrando di avere fatto acquiescenza al diniego di rinvio della precedente udienza, non emergendo dal relativo verbale di udienza che il medesimo abbia fatto constare alcuna sua riserva in ordine al diniego di rinvio disposto dal Tribunale nella precedente udienza.
2. È altresì infondato al limite della inammissibilità il motivo di ricorso proposto dal ricorrente sub b).
Esso contiene invero censure improponibili nella presente sede di legittimità , siccome riferite al merito della controversia, avendo esse ad oggetto la valutazione delle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado; in tal modo il ricorrente si è fatto promotore di una qualificazione dei fatti alternativa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. Questa Corte di legittimità è tenuta al contrario a valutare esclusivamente se la motivazione addotta dal primo giudice per ritenere la penale responsabilità del ricorrente sia o meno conforme ai principi della logica e della non contraddizione; e sotto tale aspetto la sentenza impugnata è pienamente condivisibile, avendo essa fondato la declaratoria di penale responsabilità del D. V. sulle concordi e convergenti deposizioni rese dalle parti offese D. B. S. e R.G., ritenute credibili anche perché indirettamente confermate dalle stesse dichiarazioni rese dai testi indotti dal ricorrente e cioè dai suoi genitori D. V. F. e C. L..
Non è poi idonea a scriminare la condotta del ricorrente la circostanza che fra la famiglia di quest’ultimo e le parti offese fossero insorte nel passato delle liti connesse proprio alla utilizzazione della terrazza, dalla quale esso ricorrente aveva posto in essere il comportamento sanzionato.
3. È infine infondato il motivo di ricorso proposto da D. V. M. sub c).
Con esso il ricorrente ha sostenuto che, essendo la terrazza dalla quale egli avrebbe posto in essere il comportamento penalmente sanzionato di proprietà esclusiva dei condomini proprietari degli appartamenti siti al primo ed al secondo piano dello stabile, mancava uno degli elementi indispensabili per aversi reato in esame e cioè che le molestie fossero state poste in essere in un luogo pubblico o aperto al pubblico.
Al riguardo la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha specificato come la terrazza in questione si trovasse al piano ammezzato fra il primo piano, dove era ubicato l’appartamento delle odierne parti offese ed il secondo piano, dove era ubicato l’appartamento del ricorrente e che ad essa si accedeva attraverso un’apertura del comune vano scale condominiale, sicché la terrazza in questione ben poteva qualificarsi come luogo aperto alla generalità dei condomini.
4. Il ricorso proposta da D. V. M. va pertanto respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali.P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Divorzio: se il marito va in pensione, l’assegno di mantenimento alla ex moglie va ridotto
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8754 del 15 aprile 2011.L’art. 9 della Legge n. 898/1970 consente infatti la revisione delle condizioni di divorzio relative, tra l’altro, ai rapporti economici per sopravvenienza di “giustificati motiviâ€.
I motivi sopravvenuti che giustificano la revisione dell’assegno di divorzio, ben possono consistere in mutamenti delle condizioni economiche e dei redditi dell’uno, dell’atro o di entrambi gli ex coniugi, da valutare bilateralmente e comparativamente al fine di stabilire se detti mutamenti abbiano determinato l’esigenza di un riequilibrio delle rispettive situazioni economiche.
Pubblico di seguito il testo integrale della succitata sentenza.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 1° febbraio – 15 aprile 2011, n. 8754
Presidente Luccioli – Relatore GiancolaSvolgimento del processo
Al fine di ottenere, in revisione delle condizioni del divorzio (sentenza n. 932 del 14.09.1990) dalla ex moglie M.E., la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile posto a suo carico ed ammontante all’epoca ad Euro 806,00 mensili, P.C. adiva il Tribunale di Padova che, con decreto dell’11-16.03.2005, reso nel contraddittorio delle parti, in accoglimento del suo ricorso introduttivo, stabiliva la cessazione della somministrazione, con assorbimento della domanda riconvenzionale della controparte, volta all’aumento della relativa entità .
Con decreto del 15 maggio-25 luglio 2006, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla M. contro il decreto del Tribunale, dichiarava, all’esito dell’espletata istruttoria, ancora dovuto dal P. l’assegno divorzile in questione, rigettando ogni ulteriore e diversa domanda, inclusa quella della reclamante d’incremento dell’apporto, e compensando per la metà le spese processuali, poste per la residua parte a carico dell’obbligato. La Corte osservava e riteneva essenzialmente:
che il P. aveva dedotto sia la modificazione peggiorativa della sua situazione reddituale, per effetto del sopravvenuto pensionamento, con conseguente sensibile riduzione dei suoi introiti, e sia la circostanza che la M. da oltre 21 anni conviveva con altro uomo, presso l’abitazione di questo.
che di contro la M. aveva contestato il deterioramento della capacità contributiva dell’ex marito, affermando pure che lo stesso era titolare anche di cespiti immobiliari e di consistenti risparmi, nonché dedotto di non fruire di alcun reddito, di non potere contare su opportunità di lavoro, di essere soltanto nuda proprietaria di un immobile abitato dall’anziana madre, bisognosa di assistenza, ed ancora di non ricevere alcun aiuto economico dal partner, con cui non conviveva e che era dotato di limitate risorse, impiegate anche nel mantenimento dei suoi due figli maggiorenni con lui conviventi che il primo giudice aveva accolto la domanda di revisione del P. dando rilievo essenziale alla risalente convivenza more uxorio della M. , ritenuta connotata da stabilità , affidabilità nonché assistenza ed aiuto reciproco, si da essere assimilabile ad una famiglia di fatto, e sottolineando pure che era rimasta indimostrata l’impossibilità per lei di reperire mezzi adeguati
che le acquisizioni probatorie intervenute in appello non apparivano supportare la configurazione del legame tra la reclamante ed il compagno in termini di convivenza, caratterizzata anche dalla gestione in comune delle rispettive risorse economiche per fronteggiare i costi di un nucleo sostanzialmente unitario, laddove invece era risultato trattarsi di relazione intrattenuta in termini di assoluta autonomia, anche economica, ossia di collaudata unione sentimentale che per lei non costituiva fonte effettiva di introiti, sostanziandosi in cooperazione alle necessità del nucleo familiare di lui, prestata in termini e con modalità variabili, senza continua e stabile coabitazione e condizionata anche dalle esigenze di lei di assistenza all’anziana madre, come tale insuscettibile di fare arguire che la M. beneficiasse delle risorse reddituali e patrimoniali di lui, non cospicue e comunque assorbite dalle esigenze di sostegno dei suoi due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, fruenti di occupazioni non continuative e modestamente retribuite, conclusioni che non si rivelavano contraddette da contrari elementi.
che, inoltre, pur avendo le condizioni reddituali del P. risentito di un peggioramento conseguente alla sua opzione per il pensionamento, cui erano conseguiti introiti ben più contenuti rispetto a quelli pregressi, tuttavia lo stesso disponeva di cespiti immobiliari di una certa consistenza, suscettibili di produrre reddito, mentre l’ex moglie non traeva alcun introito dall’immobile in sua nuda proprietà , in cui per sua scelta, da ritenersi dettata da esigenze di sussistenza, conviveva con la madre usufruttuaria del bene, né la stessa ancora fruiva di alcuna pensione né poteva contare su prospettive occupazionali, che già in sede di divorzio e con riferimento al lontano 1983, epoca di cessazione della convivenza coniugale, erano state escluse per ragioni che da allora in poi e sino all’attualità non erano venute meno e anzi si palesavano ancor più attendibili e condivisibili.
che, dunque, doveva essere tutt’ora riconosciuta la spettanza dell’assegno divorzile, nella misura già determinata, con gli aggiornamenti periodici, mentre il decremento dei redditi del P. non consentiva di incrementarne la misura come chiesto dalla M. . Contro la decisione della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria. La M. ha resistito con controricorso.Motivi della decisione
A sostegno del ricorso il P. si duole che le sue domande di revisione, proposte tanto in via principale che in via subordinata, siano state respinte, denunziando: 1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e sue successive modificazioni, nonché omessa ovvero comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo ai fini del decidere”, formulando il seguente quesito di diritto ;â€Si chiede alla Suprema Corte se, immutata la sostanziale situazione patrimoniale del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno divorzile, la sopravvenuta riduzione della capacità reddituale di costui, a seguito di pensionamento, è suscettiva di assumere rilievo quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno ex art. 5 e 9 L.898/1970â€.
Preliminarmente in rito va respinta l’eccezione della M. d’inammissibilità del motivo sia in riferimento al formulato quesito di diritto, posta anche l’irrilevanza della sua collocazione topografica (cfr Cass., ord., 200716002)(e sia con riguardo alla prescritta sintesi inerente ai denunciati vizi motivazionali. A tale riguardo il P. essenzialmente si duole, puntualmente anche richiamando le risultanze istruttorie che assume trascurate, che la Corte d’Appello di Venezia abbia ritenuto irrilevante ai fini della soppressione o, quanto meno, della riduzione dell’entità dell’assegno divorzile, il sopravvenuto notevole decremento, dal dicembre 2003, dei suoi introiti mensili, sostanzialmente dimezzati, in conseguenza del suo collocamento in pensione, argomentando il giudice del gravame in ragione dei cespiti immobiliari di cui l’esponente risulta titolare ed omettendo, tuttavia di considerare che il suo patrimonio immobiliare è sostanzialmente immutato rispetto a quello di cui era titolare all’epoca della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la M. , dal momento che successivamente è divenuto solo comproprietario pro indiviso, per quota pari al 50% di due terreni d’indole agricola, siti in Capannori, ed aventi un assai modesto reddito. La censura è fondata, posto anche che l’incensurabilità in sede di legittimità delle valutazioni compiute dal giudice di merito non esclude il controllo di legalità sul modo e sui mezzi adoperati al fine di rendere possibile la verifica sul processo logico seguito per accertarne sufficienza e coerenza. A tale esigenza non risponde il decreto impugnato che in effetti avendo accertato la consistente riduzione degli introiti mensili del P. , correlata al suo pensionamento, ha escluso che essa potesse assumere rilievo quale sopravvenienza atta ad incidere sulla revisione dell’assegno divorzile, chiesta ai fini estintivi o riduttivi di tale apporto, e ciò sulla base di considerazioni riferite al rapporto tra le condizioni di ciascuna delle due parti, senza chiarire però, tramite l’indicazione specifica degli elementi a sostegno della decisione, perché il divario ritenuto esistente in danno della M. al tempo del divorzio dovesse rimanere insensibile anche all’intervenuto mutamento peggiorativo della condizione economica dell’obbligato. In tale modo l’impugnato decreto appare pure discostarsi dal principio secondo cui in tema di revisione dell’assegno di divorzio, la sopravvenuta diminuzione dei redditi da lavoro dell’obbligato è suscettibile di assumere rilievo, quale possibile giustificato motivo di riduzione o soppressione dell’assegno, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898 del 1970, nel quadro di una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica delle parti (cfr Cass. 200605378)
2. “Omessa ovvero comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo ai fini del decidere: la convivenza more uxorio tra E..M. e A.R. “.
3. “Omessa ovvero comunque insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo ai fini del decidere: l’assistenza di tipo coniugale da parte del convivente A.R. “.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili, giacché le dedotte censure di omessa, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;200816528) e che, al pari del quesito di diritto (cfr Cass. SU 200919444), non può essere tardivamente formulato nella memoria illustrativa, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione con il ricorso introduttivo.
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso nei precisati limiti, dichiarare inammissibili il secondo ed il terzo motivo e cassare in parte qua il decreto impugnato, con rinvio alla corte di appello di Venezia, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo del ricorso, cassa in parte qua l’impugnato decreto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità , alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
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