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Il domiciliatario, questo sconosciuto – Disciplina giuridica e giurisprudenza delle domiciliazioni
Spesso i clienti restano sorpresi quando, dovendo radicare una causa al di fuori della circoscrizione del Tribunale in cui esercito, faccio loro presente che dovremo inviare la pratica ad un “domiciliatarioâ€.Spendo pertanto due brevi parole per spiegare la disciplina giuridica delle domiciliazioni, le quali trovano fondamento nel R.D. n. 37/1934.
L’art. 82 del suddetto Regio Decreto prevede infatti che “I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziariaâ€.
Con riferimento a tale disposizione la Corte ha costantemente affermato:
« Gli art. 1 e 6 l. 24 febbraio 1997 n. 27, nel sopprimere la distinzione tra  procuratori legali e avvocati  e prescrivendo l’iscrizione in un unico albo per entrambi, non hanno eliminato l’attività     procuratoria, nè, conseguentemente,  hanno implicitamente abrogato l’art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma  del quale,  se il  procuratore, assegnato  fuori della circoscrizione del tribunale ove ha sede l’autorità  giudiziaria dinanzi alla quale svolge il suo ufficio, non ha ivi eletto domicilio,  esso  si  intende  eletto  presso  la  cancelleria dell’autorità giudiziaria adita » (Cfr.: Cassazione civile, sez. lav., 11 febbraio 2004).Più precisamente: il procuratore alla lite è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha sede (venendo, in mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo, e perciò anche in Comune diverso da quello sede del tribunale) nell’ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo  presso il suo domicilio risultante dall’albo professionale, secondo le normali regole applicabili in materia (Cfr. per tutte: Cassazione civile, sez. I, 27 giugno 2002, n. 9394; Cassazione civile, sez. I, 9 maggio 2002, n. 6692).
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Adozione di minorenni: obbligo di assistenza legale nella procedura di adottabilitÃ
La Legge n. 149/2001, che ha riformato la Legge n. 184/1983, ha previsto che fin dall’atto di apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità , i genitori ed i parenti del minore che abbiano mantenuto rapporti significativi con quest’ultimo siano invitati dal Presidente del Tribunale per i Minorenni a nominare un difensore, con l’avvertimento che nel caso non vi provvedano sarà loro nominato un difensore d’ufficio (si veda l’art. 10 della Legge n. 149/2001).L’obbligo di assistenza legale è stato esteso anche al minore stesso, in applicazione della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, il cui art. 9 prevede che “nelle procedure riguardanti i fanciulli, allorché secondo la legge interna i titolari delle responsabilità parentali siano privati della facoltà di rappresentare il fanciullo a causa di un conflitto d’interessi con lui, l’autorità giudiziaria ha il potere di nominargli un rappresentante speciale†e precisa che gli Stati esaminino la possibilità di “prevedere che nelle procedure riguardanti i fanciulli, l’autorità giudiziaria abbia il potere di nominare un rappresentante diverso per il fanciullo e nei casi appropriati un avvocatoâ€.