• Se al nido maltrattano i bambini, la cooperativa datrice di lavoro deve risarcire i danni

    violenza bambini asilo nidoCon sentenza  n. 17049 /2011 della Suprema Corte, la società cooperativa presso cui lavoravano le educatrici di un asilo nido è stata ritenuta responsabile civile degli illeciti da loro commessi.

    Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, le due educatrici di un asilo nido di Milano erano state dichiarate colpevoli di concorso nel reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli con le aggravanti di aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona,anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa e di aver commesso il fatto con abuso di poteri, con violazione dei dovere inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio (ai sensi degli articoli 110, 572, 61 nn. 5 e 9 codice penale).

    Ai poveri bambini, tutti di età compresa tra i 15 mesi ed i 3 anni, erano state poste in essere condotte violente morali e fisiche.

    La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità civile a carico della cooperativa datrice di lavoro per i fatti commessi dalle proprie dipendenti, così come previsto dall’art. 2049 cod. civ..

    Si legge infatti nella sentenza della Suprema Corte:

    “In definitiva ai fini di cui all’art.2049 cit. è sufficiente che vi sia un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito e il soggetto che viene chiamato a rispondere del fatto di quest’ultimo e che l’illecito sia stato commesso nell’ambito dell’incarico affidatogli. E poiché entrambi questi fatti sono emersi in modo incontrovertibili nel corso dell’istruttoria dibattimentale e i giudici del merito ne hanno compiutamente dato atto in entrambe le sentenze di primo e secondo grado, non v’è dubbio che la Cooperativa sia civilmente responsabile per i fatti commessi dalle imputate e in quanto tale sia tenuta al risarcimento dei danni in solido con queste ultime.
    Nessun pregio può attribuirsi al rilievo difensivo circa un preteso comportamento doloso delle due imputate e l’assenza di un nesso di causalità tra l’attività di cui le predette erano incaricate e i fatti loro attribuiti. Sul punto ha già correttamente risposto il giudice del gravame, adeguandosi alla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilito che, ai fini della responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è sufficiente un rapporto di occasionante necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, che ricorre quando l’illecito è stato compiuto, sfruttando comunque i compiti da quest’ultimo svolti, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti (Cass. Sez. III Pen. 2/7-31/10/02 n.36503 Rv. 222614; Sez. III Civ. 4/11/1996 n.9984 Rv.500548)”.

  • E’ reato coltivare in casa piante di marijuana?

    coltivazione marijuana outdoorCon sentenza n. 28605/2008 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno definitivamente chiarito che la coltivazione domestica di piante, dalle quali siano estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante.

    Detto in parole più semplici: è reato coltivare piante da cui si possano estrarre sostanze stupefacenti anche quando tale coltivazione sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (tipico è il caso della coltivazione di piante di canapa indiana da cui è estraibile marijuana).

    Tuttavia il giudice di merito è chiamato a verificare l’offensività specifica della singola condotta accertata in concreto.

    Secondo la Corte costituzionale, infatti, la condotta di coltivazione di piante da cui sono estraibili principi attivi di sostanze stupefacenti integra un tipico reato di pericolo presunto, caratterizzato dalla necessaria offensività della fattispecie criminosa astratta (Corte Cost. n. 265/2005).

    Pertanto, in applicazione del principio di offensività, il Giudice dovrà  verificare se la condotta, di volta in volta contestata all’agente ed accertata, sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico protetto risultando in concreto inoffensiva.

    La condotta può, altresì, considerarsi inoffensiva solo nel caso in cui il bene tutelato non sia stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo e, nel caso del reato di specie, l’offensività non ricorre soltanto se la sostanza ricavabile dalla coltivazione non è idonea a produrre un effetto stupefacente in concreto rilevabile.

    A tale riguardo, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che  “l’offensività, quando le piante non siano giunte a maturazione, va correlata non tanto al momento dell’accertamento del reato, atteso che la coltivazione è fenomeno di durata che ha inizio con la posa dei semi, ma va parametrato alla ben diversa idoneità “anche solo potenziale” delle piante stesse a produrre una germinazione a effetti stupefacenti” (Cass. Pen. n. 20557/2010).

    Di recente l’Ufficio Indagini Preliminari di Napoli ha affermato che  “La nozione di coltivazione , ai fini della configurabilità del reato ex art. 73 d.P.R. 309/1990, implica un’attività ampia e articolata avente ad oggetto una pluralità di piante su appezzamenti di terreno di consistenza apprezzabile, attività da cui poter inferire una possibile destinazione ad un mercato sia pure ristretto di consumatori. Ciò non si verifica nell’ipotesi della coltivazione di una singola pianta di sostanza stupefacente” (Uff. Ind. Preliminari Napoli, Sez. XIII, n. 1274/2010).

    Ad ogni modo, come ritenuto dalla Suprema Corte, “Anche con riguardo all’ipotesi della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sia ricavabile sostanza stupefacente è configurabile la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la quale deve essere determinata in base agli stessi criteri valevoli per le ipotesi di produzione o traffico illecito di stupefacente” (Cass. Pen. n. 817/2010).

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  • L’avvocato può intascare i soldi recuperati per conto del cliente suo debitore?

    avvocato recupero creditiLa risposta, stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, pare proprio essere affermativa.

    Pertanto, quando il cliente non paga, l’avvocato può trattenere per sé i soldi che ha recuperato per conto dell’assistito in base al mandato precedentemente ottenuto.

    Più precisamente, secondo la Suprema Corte (Cass. Pen. n. 18030/2010) un simile comportamento NON integra il reato di appropriazione indebita ogniqualvolta il credito che l’avvocato vanta nei confronti del suo cliente  risulti certo, liquido ed esigibile.

    La Cassazione ha infatti spiegato che, in casi simili, la condotta dell’avvocato non è penalmente rilevante in quanto manca “l’ingiusto profitto”.

    Ecco un estratto della sentenza de qua:

    “In punto di diritto va premesso che, per costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che qui va ribadita, la ritenzione, in compensazione o in garanzia, non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 cod. pen. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario del bene è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo: ex plurimis Cass. 1746/1985 Rv. 171990 – Cass. 45992/2007 Rv. 238899 – Cass. 6080/2009 Rv. 243280.
    A tale conclusione questa Corte è pervenuta osservando che solo la certezza, liquidità ed esigibilità del credito vale a scriminare l’agente, perché, in caso contrario, il profitto resta ingiusto in quanto l’agente intende realizzare una pretesa che avrebbe dovuto far valere, proprio perché non compiutamente definita nelle specifiche necessarie connotazioni di certezza, liquidità ed esigibilità, soltanto con i mezzi leciti e legali postigli a disposizione dall’ordinamento giuridico.
    Tanto precisato in diritto, va osservato, in punto di fatto, che il Tribunale ha accertato che il credito vantato dall’avv. (…….) nei confronti della Unimedia Group S.p.A. era certo, liquido ed esigibile.
    Ne consegue, quindi, sulla base dell’enunciato principio di diritto, che la sentenza impugnata ha correttamente assolto l’imputato.”

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  • IL TRIBUNALE DI BERGAMO E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE

    assegno mantenimento Tribunale BergamoPubblico di seguito tre brevi estratti di sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo.

    Trib. Bergamo, dott.ssa Giraldi r.g. n. r.g. n. 2533/2009: “per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il contributo per il mantenimento del coniuge è dovuto allorché questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sussistendo una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. n. 25618/2007). L’attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro l’attitudine al lavoro del coniuge assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. n. 18547/2006).

    Trib. Bergamo, Dott.ssa Giraldi, r.g. n. 843/2009: “il diritto al mantenimento in favore del coniuge è costituito dall’assenza di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il modesto tenore di vita subito o tollerato. Benchè inoltre la separazione non determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudine di vita ed anche diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (Cass. Civ. n. 14080/2006).” Nel caso di specie, il marito con un reddito annuo di €uro 100.000,00 venne condannato al versamento di un assegno di mantenimento di €uro 2.000,00 mensili in favore della moglie il cui reddito annuo ammontava ad €uro 7.000,00)

    Trib. Bergamo, Dott. Macripò, r.g. n. 2582/2009: “non sussistono i presupposti per imporre al marito un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto che la richiedente non ha ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’effetiva attività lavorativa svolta dal marito e con riferimento alla sussistenza di una sproporzione significativa tra i redditi dei coniugi, tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale”.

  • Separazioni dei coniugi e spese straordinarie: alcuni casi pratici

    spese straordinarie separazioneDopo aver già trattato l’argomento  qui, torno sul controverso tema del rimborso delle spese straordinarie in tema di separazione dei coniugi per pubblicare qualche caso pratico.

    Con sentenza n. 82 del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che non fossero rimborsabili le seguenti spese:

    i premi pagati per la polizza RCA i premi pagati per la polizza RCA, per le riparazioni all’auto e per l’acquisto di carburante, essendo l’auto intestata alla madre e non essendovi prova che sia il figlio a farne uso; le spese documentate da meri scontrini dai quali non emerge la tipologia dell’acquisto o la riferibilità dello stesso figlio; le spese per abbigliamento, in quanto estranee alla nozione di spesa straordinaria; la spesa per la frequenza a un club, trattandosi di spesa voluttuaria, che, come tale, andava concordata tra i coniugi; la spesa di euro 1.699 per l’acquisto di un computer. In relazione a tale ultima spesa il Tribunale di Piacenza ha precisato che “pur se, in quanto tale, l’acquisto di un computer deve ritenersi scelta ragionevole ed addirittura più che utile alle esigenze di uno studente; è invece del tutto irragionevole l’entità di tale spesa, essendo dato di comune esperienza che un buon p.c. può essere acquistato con poche centinaia di euro. La spesa di euro 1.700 per un computer, in ragione della sua entità rispetto al bene acquistato, avrebbe quindi dovuto essere concordata tra i coniugi”.

    Il Tribunale di Piacenza ha invece accordato il rimborso, trattandosi effettivamente di spese straordinarie relativamente alle quali vi era prova di pagamento delle seguenti spese: le spese relative all’iscrizione in palestra ed allo svolgimento di attività sportiva; le spese relative all’acquisto di testi universitari; le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia, usufruiti presso un hotel nel periodo estivo.

    Il Tribunale Monza, con sentenza n. 295 del 25 gennaio 2010 ha precisato che devono intendersi spese straordinarie scolastiche le seguenti spese: tasse scolastiche ed universitarie, rette, gite scolastiche, materiale didattico e libri di testo.

    Con sentenza del 14 maggio 2007, il Tribunale di Como ha ritenuto che non fossero spese straordinarie rimborsabili le spese relative alla retta scolastica di un Istituto Superiore Privato. Il Tribunale ha invero affermato che tali spese “non possono definirsi “straordinarie” in senso logico-giuridico, poiché attengono ad esborsi ricorrenti su base annua nonché del tutto prevedibili sia nell’an sia nel quantum una volta che si faccia la scelta di iscrivere il minore ad un istituto di istruzione privato ; la natura privata dell’ente non rende ovviamente ” straordinaria ” la prestazione da esso resa la quale attiene all’obbligo legale della istruzione, e alla scelta genitoriale di assolvere detto obbligo rivolgendosi ad un soggetto di provata esperienza nel campo educativo e didattico; d’altro canto dette spese non possono ritenersi neppure “ordinarie” nel senso del riferimento all’ordinario mantenimento dei due minori: se così fosse, infatti, esse sarebbe state prese in considerazione ai fini della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento a carico del padre, il che invece certamente non è avvenuto”.

  • SEPARAZIONE CONSENSUALE: QUALI DATI E QUALI DOCUMENTI BISOGNA COMUNICARE ALL’AVVOCATO?

    separazione consensuale avvocatoSono certamente da apprezzare i coniugi che, mettendo per un attimo da parte i diverbi e le incomprensioni, decidono di separarsi consensualmente.

    Elenco di seguito i dati che vanno necessariamente comunicati all’avvocato unitamente alla propria volontà di separarsi consensualmente.

    Innanzitutto l’avvocato che assiste i coniugi nella separazione consensuale necessita dei dati anagrafici di entrambi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.

    Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare all’avvocato il proprio titolo di studio e la propria professione.

    Al Legale andranno poi comunicati tutti i dati relativi agli eventuali figli della coppia (nome, data e luogo di nascita, attività svolta dagli stessi ed eventuali problemi sanitari).

    L’avvocato vorrà poi certamente conoscere il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), il tipo di matrimonio (civile o concordatario), nonché il  luogo e la data di celebrazione dello stesso.

    I coniugi dovranno inoltre comunicare se sono entrambi economicamente indipendenti (in caso contrario occorrerà stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge economicamente più debole).

    Dovrà poi essere determinato l’importo dell’assegno di mantenimento che viene riconosciuto in favore degli eventuali figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.

    Altra questione importante da risolversi sarà quella dell’assegnazione della casa familiare. A tal proposito occorre comunicare all’avvocato quanto segue: a)l’ indirizzo della casa; b) a chi resta la casa; c) se la casa è di proprietà dei coniugi, di uno soltanto di loro oppure se la casa è condotta in affitto; d) se la casa è gravata da mutuo; e) ogni altra informazione utile (cioè: rata del mutuo, scadenza del mutuo, canone d’affitto, scadenza contratto d’affitto, ipoteche, pignoramenti ecc. ecc.).

    I coniugi dovranno successivamente comunicare se sono proprietari di autoveicoli o motoveicoli (in tal caso dovranno altresì specificare se si tratta di veicoli acquistati prima o dopo il matrimonio). Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare come intendono dividersi i beni di arredo della casa familiare (eventualmente predisponendo un elenco dettagliato degli stessi).

    I coniugi dovranno infine consegnare all’avvocato i seguenti documenti: 1) estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 2) certificato di residenza di entrambi; 3) certificato di stato di famiglia di entrambi; dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi.

    Ricordo che lo Studio Legale D’Arcangelo è  in grado di assistervi  su tutto il territorio Nazionale.

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  • SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI E LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO

    diritto di famiglia addebito della separazioneOccorre innanzitutto premettere che non è indispensabile che il Tribunale si pronunci sull’addebito della separazione. Non è infatti necessario che, in sede giudiziale, si accerti se la responsabilità della separazione incomba sull’uno o sull’altro coniuge.

    La dichiarazione di addebito può quindi avvenire solo su richiesta di uno dei due coniugi.

    Bisogna tener presente che la dichiarazione di addebito non ha alcuna incidenza sulle conseguenze personali della separazione, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.

    In caso di addebito della separazione, derivano però le conseguenze patrimoniali che indico di seguito.

    Il coniuge a cui venga addebitata la separazione:

    -          Non ha diritto all’assegno dei mantenimento, ma solo agli alimenti (che gli possono essere concessi soltanto in caso di effettivo bisogno ed in ammontare sufficiente a garantirgli solo i minimi di sussistenza);

    -          In caso di morte dell’altro coniuge, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, soltanto se sia già titolare di un assegno alimentare e nei limiti dell’importo di detto assegno;

    -          Ha diritto alla pensione di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare (Cfr Corte Costituzionale n. 450/1989);

    -          Ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso, che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ai sensi dell’art. 2122 cod. civ., solo se titolare dell’assegno alimentare (cfr. Corte Cost. n. 213/1985).

    Ma quali sono i casi in cui la separazione può essere addebitata a carico di uno dei due coniugi?

    La separazione può essere addebitata allorquando uno dei coniugi non osservi gli obblighi elencati dall’art. 143 cod. civ., ovvero:

    -          Dovere di fedeltà;

    -          Dovere di assistenza e collaborazione

    -          Dovere di coabitazione

    -          Dovere di contribuzione

    Quanto al dovere di fedeltà, la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nell’affermare che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto , riconducibile la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto” (Cass. Civ. n. 10742/1998)

    Quanto, invece al dovere di coabitazione, la Suprema Corte ha chiarito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10682/00).

  • Quando il genitore non contribuisce al mantenimento del figlio

    Mantenimento-figli-assegnoIn caso di mancata corresponsione dei contributi al mantenimento sono astrattamente configurabili due diverse ipotesi di reato:

    1)      art. 570, comma 2 n. 2 c.p.

    oppure

    2)      art. 12 sexies della Legge n. 898/1970

    Quanto al reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p.

    La giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel ritenere che il reato di cui all’art. 570, comma 2 n. 2 c.p. consiste nel far mancare ai soggetti in esso indicati (discendenti in età minore, coniuge, ecc.)  i “mezzi di sussistenza”, che vanno individuati in ciò che è strettamente indispensabile alla vita (vitto, alloggio, vestiario, cure mediche).

    Pertanto, per questa ragione, il giudice per valutare la ricorrenza del reato previsto dall’art. 570, comma 2 c.p. non dovrà accertare nel caso concreto se sia stato versato o meno l’assegno stabilito per il mantenimento dei figli dal giudice civile, ma dovrà accertare se dalla condotta omissiva dell’obbligato siano venuti a mancare ai beneficiari i “mezzi di sussistenza” (v. giurisprudenza allegata).

    Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00  a euro 1032,00.

    Procedibilità: trattasi di reato punibile a querela della persona offesa; è procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.

    Quanto al reato di cui all’art. 12 sexies della Legge n. 898/1970

    L’art. 12 sexies della Legge 898/1970 così testualmente recita: “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli artt. 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 c.p.” .

    Per la sussistenza dell’ipotesi di reato in esame, che è ben diversa da quella astrattamente configurata nell’art. 570 comma 2 c.p., il giudice penale non dovrà più indagare se la mancata corresponsione dell’assegno coincida con la mancata corresponsione di mezzi di sussistenza ai figli minori. Ed invero, lo stesso richiamo contenuto nell’art. 12 sexies della L. 898/1970 all’art. 570 c.p. opera solo ed esclusivamente quoad poenam.

    Tale reato “…è integrato per il sol fatto del mancato versamento dell’assegno stabilito nella sentenza divorzile …” (Cass. Pen., sez. IV, 19.5.2005, n. 32540).

    In pratica tale reato presuppone l’obbligo civilistico sancito nella sentenza di divorzio e prescinde dallo stato di bisogno del soggetto passivo.

    Sanzione prevista: pena della reclusione sino ad un anno + multa da euro 103,00  a euro 1.032,00.

    Procedibilità: con sentenza n. 21673 del 2.3.2004 la Cassazione – mutando il precedente orientamento – si è espressa nel senso che “in tema di reati contro la famiglia, l’art. 12 sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nello stabilire che, in caso di scioglimento del matrimonio, al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorziale si applicano le pene previste dall’art. 570 cod. pen., opera un rinvio all’intero regime sanzionatorio fissato in detta disposizione, ivi comprese le regole in tema di procedibilità previste dal suo terzo comma. Ne consegue che anche la violazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno compiuta dal coniuge divorziato è punibile a querela della persona offesa, fatti salvi in casi in cui la perseguibilità d’ufficio è prevista dallo stesso art. 570 cod. pen.”.

    Pertanto, sulla base di questo orientamento giurisprudenziale, si può ritenere che anche tale reato sia punibile a querela della persona offesa; è però procedibile d’ufficio quando il reato è commesso in danno di minori.

  • Separazione dei coniugi: quali sono le spese straordinarie

    Spese-straordinarie-figli separazioneNel decreto di omologa e nella sentenza di separazione, si stabilisce in genere che il coniuge non affidatario o “non collocatario” sia obbligato a corrispondere all’altro coniuge una somma mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio, nonché il 50% delle spese straordinarie che dovessero essere eventualmente affrontate sempre nell’interesse del figlio.

    Comprendere con precisione quali siano le “spese straordinarie” è impresa abbastanza ardua.

    Purtroppo né alcuna fonte normativa, né alcuna sentenza della Suprema Corte di Cassazione hanno mai fornito un elenco dettagliato delle spese da definirsi straordinarie e di quelle che non lo sono.

    In questi casi, in genere si ricorre pertanto alla logica ed al buon senso.

    Normalmente si ritiene che si possano individuare come spese ordinarie e, pertanto, non rientranti nel concetto di spese straordinarie, quelle attinenti l’acquisto di materiale di cancelleria scolastico, il vestiario, gli zaini, il buono per la mensa scolastica ( in quanto relative all’alimentazione e comprese nell’assegno mensile).

    Sono, invece, rientranti nel novero delle spese straordinarie quelle inerenti le spese mediche per patologie particolari ed imprevedibili, lo scuola-bus, un viaggio effettuato dal figlio nel periodo estivo per un corso di lingua straniera, diversamente dal caso di un viaggio di istruzione organizzato dall’istituto scolastico.

    Con sentenza del  4/12/08, proc. n. 12225/06 R.G. il Tribunale Civile di Catania ha ritenuto straordinarie, quelle diverse dal mantenimento ordinario nel cui ambito a titolo esemplificativo rientrano “quelle alimentari, di igiene personale, vestiario, ricreative, nonché quelle per regali, spostamenti urbani ed acquisto di libri. Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono da ritenersi ordinarie quelle relative ad una normale visita pediatrica di controllo o all’acquisto di medicinali da banco, mentre straordinarie quelle connesse a visite specialistiche”.

    Di seguito riporto comunque un mio personalissimo elenco di quelle che normalmente vengono considerate SPESE STRAORDINARIE delle quali è possibile richiedere il rimborso al 50% senza il pericolo di incorrere in opposizioni e/o contestazioni:

    quanto alle spese medico-sanitarie: cure dentistiche ed ortodontiche, pratica di particolari terapie, quali cure termali o fisioterapiche, acquisto di particolari farmaci;

    quanto alle spese scolastiche: corsi di specializzazione, lezioni private o corsi di recupero, corsi estivi e/o grest, spese per permanenza fuori casa;

    quanto alle spese ricreativive, sportive ed extrascolastiche: gite scolastiche, hobbies, iscrizioni a corsi, attività sportive e/o ricreative, abbonamenti a riveste, viaggi

    quanto alle spese impreviste per accudimento: baby sitter

  • Avvocato e separazione dei coniugi: c’è obbligo di tentare la riconciliazione?

    avvocato separazione conciliazioneRicordo innanzitutto che lo Studio Legale D’Arcangelo Vi offre assistenza e consulenza in materia di separazione e divorzio con competenza e professionalità.  Per maggiori informazioni potete leggere questa pagina.

    Qualche tempo fa procurò scalpore uno Studio Legale di Chicago (tale studio legale Fetman, Garland & Associates) che fece affiggere per la città dei cartelloni che esortavano ed incitavano i cittadini a divorziare.

    I cartelloni rappresentavano delle avvenenti signorine e degli uomini muscolosi con la dicitura “Life is short: get a divorce” (la vita è corta, divorzia!). I più curiosi potranno vedere questi cartelloni, cliccando qui.

    Fortunatamente in Italia dei cartelloni simili non sono mai apparsi e, dati i doveri di dignità e di decoro incombenti sugli avvocati italiani, credo di poter affermare con sufficiente grado di certezza che tali cartelloni mai si vedranno nel nostro BelPaese.

    Ora, tralasciando il fantascientifico caso dello Studio Legale di Chicago (certamente esperto in marketing ma non in deontologia professionale), ritengo che l’avvocato italiano non solo abbia il dovere di non alimentare le liti tra i coniugi ma abbia altresì l’obbligo di morale di verificare innanzitutto se sia possibile una riconciliazione tra i coniugi.

    Qualora poi tale possibilità concretamente non sussista, l’avvocato dovrà in ogni caso:

     

    1)      Riconoscere il valore della solidarietà nella famiglia.

    In pratica, l’avvocato ha il dovere di proteggere e mantenere, quantomeno, quei minimi accordi che i coniugi hanno faticosamente raggiunto.

    Del resto, che sapore sgradevole avrebbe la vittoria dell’avvocato se venisse raggiunta a discapito del benessere morale dei coniugi che si vanno a separare e dei loro figli!

     

    2)      Fornire al cliente informazioni corrette

    L’avvocato non deve assolutamente prospettare al cliente delle vittorie spettacolari. Si tratterebbe di un comportamento grave e deontologicamente scorretto.

    L’avvocato che paventa una causa di separazione certamente vittoriosa, è un avvocato che prende in giro il proprio cliente. L’avvocato che promette risultati spettacolari a seguito della separazione, è un avvocato che si sta approfittando della particolare vulnerabilità e fragilità del proprio cliente in una delle fasi più complicate della sua vita personale.

     

    3)      Non coinvolgere i minori

    I figli, soprattutto se minorenni, devono essere rispettati e non devono fungere da “para-fulmine”.

    I minori vanno sempre tutelati. I litigi tra i genitori rischiano infatti di causare nei figli un gravissimo danno psicologico.

    Pertanto, è necessario che la separazione venga sdrammatizzata agli occhi dei figli eventualmente con il supporto di uno psicologo.

    In conclusione,   in sede di separazione, sarebbe bene chegli avvocati esortassero i propri clienti a “mettere dei fiori nei propri cannoni” (così come cantava una volta il noto complesso musicale “I Giganti”).