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Affidamento ad un solo genitore se l’altro si disinteressa del figlio: affidamento condiviso derogato dai Tribunali
Come ormai noto a tutti (giuristi e non giuristi), a seguito della Legge n. 56/2006,è stato introdotto il c.d. principio di bi-genitorialità : in caso di separazione dei coniugi, i figli vengono quindi affidati in via condivisa ad entrambi i genitori.Ma che cosa significa esattamente il termine affidamento condiviso?
Significa, per l’appunto, che la potestà viene esercitata da entrambi i genitori ed ognuno dovrà ritagliarsi il proprio ruolo all’interno di un progetto educativo del/i figlio/i concordato insieme al giudice.
Da quando è entrata quindi in vigore la suddetta legge, l’affidamento condiviso costituisce certamente la REGOLA, mentre l’affidamento esclusivo (cioè l’affidamento ad uno solo dei genitori) viene disposto solo in casi eccezionali (per ulteriori informazioni in merito all’affidamento ed alla separazione, potete visitare questa pagina ).
Nella costante giurisprudenza di merito, si può notare che viene tutt’oggi stabilito l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l’altro genitore mostra disinteresse nei confronti del figlio.
Ed invero, con sentenza del 30 marzo 2007, il Tribunale di Pordenone ha affermato che “In tema di affidamento dei figli minori, è opportuno che questi ultimi rimangano affidati in modo esclusivo al padre allorché non esista alcuna consuetudine di vita con la madre, la quale, dopo essersi trasferita in altra regione d’Italia ed aver formato una nuova famiglia, non abbia più avuto alcun contatto, neppure telefonico, con i figli. Inoltre, la madre, disinteressandosi dell’esito della causa di divorzio (non comparendo all’udienza presidenziale, né costituendosi nella successiva fase del giudizio) ha dimostrando di non avere argomenti contrari a quelli svolti dal marito a sostegno della richiesta di affidamento esclusivo della prole. In casi del genere, non può ritenersi conforme all’interesse dei figli l’affidamento condiviso, anche in considerazione del fatto che le decisioni che li riguardano dovranno più opportunamente essere prese dal genitore che conosce il loro carattere ed i loro bisogniâ€
Parimenti  il Tribunale di Brescia con sentenza n. 883/2008  ha espressamente affermato che “può disporsi l’affidamento esclusivo ogni qual volta un genitore, con il suo comportamento processuale e con il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento, cura, assistenza ed educazione dei figli, ha dimostrato scarsa considerazione per i bisogni e le esigenze dei minori, con riferimento esclusivo all’interesse morale e materiale dei quali vanno adottati tutti i provvedimenti che li riguardanoâ€
Più recentemente, il Tribunale di Novara con sentenza n. 131/2010, tenuto conto della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento della bambina da parte dell’ex marito, ha affidato la bambina in via esclusiva all’ex moglie. Non solo: data l’assoluta indifferenza del padre nei confronti della figlia il Tribunale non ha ritenuto neppure sussistenti i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.
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Tradimento coniugale, alcuni casi in cui i Tribunali hanno riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale
Di seguito indico alcune sentenze in cui è stato riconosciuto il risarcimento del c.d. danno esistenziale in favore del coniuge tradito.Tribunale di Monza, 1 dicembre 2008: un uomo che era fidanzato con una donna, si convinse a contrarre immediato matrimonio riparatore, perché, appunto, la futura sposa era già in attesa di un bambino . Celebrato il matrimonio, all’improvviso si viene a sapere, in paese,  che il nascituro non era figlio del marito bensì era il frutto di una precedente ( o forse anche contestuale) relazione sentimentale della sposa con un altro uomo. Verificata, nel corso del matrimonio la vera paternità del nascituro, che risultò non essere figlio del marito, sia quest’ultimo che i propri genitori citarono in giudizio per i relativi danni, “ l’adulteraâ€, chiedendo , tra l’altro – il marito, in linea principale, l’annullamento del matrimonio per violazione dell’art 122 terzo comma n. 5 del codice civile  – e tutti, il risarcimento dei danni patrimoniali, morali ed esistenziali. Così, nella fattispecie di cui sopra, il Tribunale e successivamente anche la Corte d’ Appello di Monza, hanno riconosciuto, sia al marito che ai genitori di quest’ultimo, il risarcimento non solo dei danni materiali e morali, ma anche il risarcimento di €uro 10.000,00 del danno esistenziale.
Tribunale di Venezia, 3 luglio 2006: il marito era stato colto in flagranza di adulterio in auto e, uscito dalla vettura, aveva aggredito fisicamente la moglie con l’ausilio della amante, procurandole non solo lesioni (“eritema al collo con contusione cervicale e riferito dolore al cuoio capelluto da strappoâ€), ma anche un pregiudizio psicologico, che aveva richiesto l’intervento di un psicoterapeuta: la sentenza ha riconosciuto un complessivo danno patrimoniale e non patrimoniale di € 31.327,00.
Tribunale di Brescia, 14 ottobre 2006: aveva riconosciuto alla moglie il danno non patrimoniale di € 40.000,00 perché il marito non solo aveva violato gli obblighi di fedeltà , ma aveva avuto una relazione omosessuale, parametrando la ingente somma – disconosciuta dal Giudice di seconde cure – sulla base della grave lesione della dignità e della personalità della moglie per aver consumato la relazione sessuale con un uomo.
Tribunale di Milano, giugno 2002: Il Giudice di merito era stato investito, nel corso di un giudizio di separazione, della domanda di risarcimento dei danni (anche esistenziali) subiti da una donna durante la gravidanza ed ascrivibili al comportamento del marito.Quest’ultimo durante il periodo di gravidanza della moglie (gravidanza ricercata e voluta da entrambe i coniugi) aveva tenuto, a detta della donna, una condotta trasgressiva dei doveri coniugali particolarmente grave, non episodica ed occasionale ma protrattasi per mesi ed accompagnata da esplicite affermazioni dell’agente (provate dalla produzione in giudizio di bigliettini contenenti dichiarazioni sottoscritte dal marito) di aperto disinteresse per la moglie ed il nascituro. Tribunale di Milano, nella sentenza de qua, ha disposto il risarcirmento in via equitativa del danno subito dalla moglie a seguito della condotta del marito al quale la separazione era stata addebitata.
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Separazione e casa coniugale dei suoceri: cambio di rotta della Corte di Cassazione
I Giudici di Legittimità hanno di recente cambiato orientamento sul tema del comodato e della assegnazione della casa coniugale in caso di separazione tra coniugi, precisando che l’abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in comodato.Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 15986), infatti, la fattispecie integrerebbe il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante.
In buona sostanza, in presenza di comodato precario, ovvero di comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile, è nella facoltà del proprietario dell’immobile (nel caso di specie i suoceri) chiedere al comodatario (nel caso di specie la ex nuora) di lasciare l’alloggio anche se assegnato allo stesso con provvedimento del giudice in sede di separazione.
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: MODIFICA DELLE CONDIZIONI. LA NOTIFICA E’ VALIDAMENTE COMPIUTA NEL LUOGO DI LAVORO DEL CONIUGE
La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che, qualora la parte attrice non sia a conoscenza del luogo di residenza del convenuto, e non sia possibile conoscerlo con gli ordinari strumenti cognitivi, la notifica è validamente compiuta nel luogo di lavoro del medesimo, ai sensi dell’art. 139 ultimo comma c.p.c. (si veda, al riguardo la sentenza n. 17903/2010).Nel caso sottoposto alla Corte di Legittimità , trattandosi di coniugi separati, dal verbale di separazione prodotto agli atti del giudizio di primo grado risultava che la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.
Il marito si era quindi trasferito altrove ma aveva omesso di cambiare ufficialmente residenza, di tal che risultava ancora anagraficamente residente presso la casa coniugale.
Permanendo la separazione, la moglie non poteva certo notificare l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione presso la casa coniugale, essendo a conoscenza che in realtà il marito risiedeva altrove.
Pertanto, non conoscendo parte attrice il luogo di residenza del convenuto, né essendo in grado di conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, la moglie aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma ultimo, a norma del quale “quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti“.
La Corte ha ritenuto perfettamente valida la notifica così effettuata in quanto il concetto di “Comune di dimoraâ€, deve essere letto con riferimento alla ratio della norma richiamata, che è quello di portare a conoscenza l’atto giuridico, nei casi in cui non sia noto il comune di residenza, consentendo di stabilire un legame tra il notificando ed il luogo stesso, rendendo quindi probabile la ricezione della notifica. Ha infatti affermato la Corte che “appare razionale ritenere che il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d’impiego pubblico, è un luogo qualificabile come luogo di “dimora” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 c.p.c.â€.
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Diritto di famiglia – Associazione avvocati matrimonialisti: italiani infedeli! L’addebito della separazione per tradimento
Ebbene sì: pare che gli Italiani siano un popolo di traditori. O almeno questo è il quadro che emerge da una ricerca condotta dall’Associazione degli avvocati matrimonialisti che potete leggere qui.Pare che la città in cui si tradisce di più sia Milano, seguita a ruota da Roma.
Ma il tradimento può essere causa di addebito della separazione tra i coniugi?
La risposta è stata più volte fornita dalla Suprema Corte di legittimità .
La Corte di Cassazione è infatti costante nell’affermare che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale (già in sé particolarmente grave, in quanto rende intollerabile la prosecuzione della convivenza) può  giustificare da solo l’addebito della separazione, a meno che non si fornisca la prova che tale violazione, intervenendo in un quadro in cui il menage familiare è solo formale, non ha avuto alcuna incidenza causale nel determinare la crisi del matrimonio (si veda, tra le tante, Cass. Civ. 14 ottobre 2010, n. 21245; Cass. Civ. n. 25618/2007; Cass. Civ. n. 8512/2006).
In buona sostanza, il tradimento costituisce motivo di addebito ogni qualvolta abbia causalmente determinato la rottura coniugale.
Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di i all’art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Ed il collegio deve ribadire che a tale regola non si sottrae l’infedeltà di un coniuge, la quale pur rappresentando una violazione particolarmente grave, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, può essere rilevante al fine dell’addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e non anche, pertanto, qualora risulti non aver spiegato concreta incidenza negativa sull’unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, perciò autonoma ed indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà (Cass. fin da sez. un. 2494/1982, nonchè 1198/1984; e da ult. Cass. 25618/2007;13592/2006; 8512/2006).
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Obbligo di mantenimento anche in favore del figlio maggiorenne sino a quando non trovi un lavoro adeguato
Con la sentenza n. 22909 dell’11 novembre 2010, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in favore dei c.d. bamboccioni.Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costo; e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famigliaâ€.
A seguito della procreazione sorge infatti necessariamente un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli.
Tale dovere è da ritenersi sussistente anche in capo ai genitori adottivi, per effetto dell’art. l’art. 27 della legge 184/1983 il quale dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti†e dell’art. 48, 2° comma della stessa legge, il quale impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile.
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Separazione tra coniugi: come si determina l’assegno di mantenimento
L’art. 156 cod. civ. prevede che condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi (Cass. Civ. n. 17136/2004).A tal fine, il Giudice, una volta accertato il diritto all’assegno di mantenimento, deve innanzitutto prendere in considerazione il contesto sociale nel quale i coniugi avevano convissuto durante la convivenza
Il Giudice deve altresì accertare le disponibilità economiche del coniuge a cui carico l’assegno va posto, comprendenti non solo i redditi in senso stretto, ma anche degli altri elementi di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso).
E’ opportuno al riguardo ricordare che, in caso di specifica contestazione della parte, il Giudice deve effettuare i dovuti approfondimenti – anche, se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria – rivolti ad un pieno accertamento delle risorse economiche dell’onerato (incluse le disponibilità monetarie e gli investimenti in titoli obbligazionari ed azionari ed in beni mobili).
Tali accertamenti si rendono altresì necessari in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del figlio minore, atteso che anch’esso deve essere quantificato, tra l’altro, considerando le sue esigenze in rapporto al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e le risorse ed i redditi di costoro.
Si veda, in proposito, Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2007, n. 9915.
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E’ possibile la modifica delle condizioni di divorzio?
L’art. 9 della Legge n. 898/1970, consente la revisione delle condizioni del divorzio relative (tra l’altro) ai rapporti economici per sopravvenienza di giustificati motivi.Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, la revisione dell’assegno di divorzio, essendo funzionale al ripristino del bilancio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, postula non soltanto l’accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l’idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ. n. 9056/1999; Cass. Civ. n.3018/2006).
Secondo questa prospettiva, devono essere in concreto valutati i casi (tra i più frequenti nella pratica) in cui a fondamento della domanda di revisione siano poste, da un lato, le nuove nozze dell’ex coniuge obbligato e, dall’altro lato, l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte del beneficiario.
Nella prima ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge obbligato all’assegno di mantenimento contragga nuove nozze) generalmente si ritiene che i diritti e gli obblighi sorti con il nuovo matrimonio non possono, di per sé, sacrificare o comprimere obblighi preesistenti, derivanti dal divorzio precedente.
Nella seconda ipotesi (ovvero nel caso in cui l’ex coniuge che beneficia dell’assegno di mantenimento instauri una relazione di fatto), sebbene dalla convivenza more uxorio non nascano dei diritti e doveri giuridicamente sanzionati, vanno comunque valutati i benefici economici che il titolare dell’assegno tragga dalla convivenza, perché altrimenti si rischierebbe di privilegiare ingiustamente il comportamento di chi contrae nuove nozze per non perdere i diritti nei confronti dell’ex coniuge. La Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che “La convivenza extraconiugale intrapresa dal coniuge richiedente l’assegno, non implicando alcun diritto al mantenimento nei confronti del convivente, non comporta di per sé la cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di separazione o di divorzio da parte dell’altro coniuge, ma può rilevare, ove rivesta requisiti di stabilità e di affidabilità , ai fini dell’accertamento delle condizioni del beneficiario, nei limiti in cui incida sulla reale e concreta situazione economica del medesimo, risolvendosi in una fonte effettiva e non aleatoria di reddito” (Cass. Civ. Sezione I, sentenza 6 febbraio 2004 n. 2251).
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Il reato di stalking (diritto penale)
L’art. 612 bis cod. pen. (introdotto con decreto Legge n. 11/2009,convertito in Legge n. 38/2009) prevede e punisce il reato di atti persecutori (comunemente noto come “reato di stalking“).Con il termine stalking si fa quindi riferimento alla reiterazione di minacce o molestie che arrechino alla vittima “un grave disagio psichico†oppure determinino “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivereâ€.
In buona sostanza deve trattarsi di comportamenti che provochino nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura.
Da una lettura dei giornali nazionali e dei giornali locali (cito, ad esempio, l’Eco di Bergamo del 18.11.2010, e L’Eco di Bergamo del 28.9.2010 ), non posso fare a meno di notare che, purtroppo, lo stalking rientra certamente tra i reati che più frequentemente si riscontrano nel nostro Paese.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità più recente anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art.612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita (cito, al riguardo, la sentenza n. 25527 del 5.7.2010 della Suprema Corte di Cassazione).
Il legislatore ha previsto che tali comportamenti possano essere puniti con la pena della reclusione sino a ben quattro anni.
La pena può inoltre essere aumentata nel caso in cui il fatto venga commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato (o da persona che sia stata legata da relazione affettiva – ovvero ai danni di un minore, di donna in stato di gravidanza o di soggetto disabile).
La querela contro lo stalker va presentata entro 6 mesi. Fino a quando non è proposta la querela, è inoltre previsto che la persona offesa possa esporre i fatti al questore il quale può ammonire oralmente l’autore della condotta e valutare “l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizione”.