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I figli maggiorenni vanno mantenuti?
L’obbligo di mantenimento dei figli non cessa certamente con il loro raggiungimento della maggiore età .I figli, infatti, devono essere mantenuti fino al momento in cui siano economicamente indipendenti.Può richiedere il versamento di tale assegno sia il genitore che conviva con il figlio maggiorenne, sia direttamente il figlio.Questo non vuol dire, ovviamente, che vadano mantenuti vita natural durante.La Corte di Cassazione ha, infatti, di recente chiarito che il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne sussiste: a) nel caso in cui via sia una condizione di peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali del figlio, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci; b) in caso di prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, se viene dimostrato un effettivo impegno ed adeguati risultati c) nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi; d) in caso di mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l’effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
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Assegno di mantenimento nella separazione e nel divorzio: gli aspetti fiscali
L’assegno di mantenimento che verso al mio ex coniuge è deducibile nella mia dichiarazione dei redditi? L’assegno di mantenimento che ricevo dal mio ex coniuge va dichiarato nella mia dichiarazione del redditi? Verrà tassato?
Queste sono alcune delle domande che mi vengono più frequentemente poste dai miei clienti.Andiamo a vedere le risposte che si rinvengono nel TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).
Certamente l’assegno di mantenimento che viene periodicamente versato all’ex marito o all’ex moglie è deducibile.
Per essere più precisi: è sicuramente deducibile l’importo che viene specificamente indicato nel provvedimento giudiziario come assegno di mantenimento per il coniuge.
Non sono, invece, deducibili erogazioni di somme o valori pattuite tra i coniugi e che non confluiscono nel provvedimento giudiziario.
In buona sostanza: se, rispetto a quella indicata nel provvedimento giudiziario, si decide di dare una somma maggiore all’ex coniuge, quest’ultima non potrà essere dedotta.
Quando oltre all’assegno di mantenimento per l’ex coniuge si dispone altresì l’obbligo di contributo al mantenimento dei figli, sarà deducibile solo la somma espressamente indicata a favore dell’ex coniuge.
Nel caso in cui il provvedimento giudiziario non distingua tra la somma destinata al mantenimento dei figli e quella destinata al coniuge, sarà deducibile solo la metà dell’importo.
Così come l’ex coniuge erogante l’assegno di mantenimento può dedurre l’assegno di mantenimento, l’ex coniuge che riceve quell’assegno dovrà , invece, presentare quelle somme ai fini della tassazione. Infatti l’assegno di mantenimento periodico è considerato come reddito da lavoro dipendente.
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Separazione dei coniugi: quando la suocera è invadente ed impicciona
Di frequente capita che i coniugi, per motivi di carattere economico, decidano di convivere con i genitori dell’uno o dell’altro.Altrettanto frequentemente capita che non si vada d’accordo con i suoceri con cui si condividono quotidianamente i medesimi spazi abitativi.
Ebbene, è giusto che una persona sia costretta a vivere con i suoceri con cui non va d’accordo?
Sulla questione è di recente intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: “L’allontanamento dalla casa familiare, senza il consenso dell’altro coniuge e confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale; conseguentemente è causa di addebitamento della separazione poiché porta all’impossibilità della coabitazione. Tuttavia, non sussiste tale violazione qualora risulti legittimato da una “giusta causa”, da ravvisare anche nei casi di frequenti litigi domestici della moglie con la suocera convivente e nel conseguente progressivo deterioramento dei rapporti tra gli stessi coniugi, e ciò anche in assenza di tradimento o di violenze da parte del marito†(Cass. Civ. n. 4540/2011).
In buona sostanza, la moglie può rifiutarsi di convivere con i suoceri qualora sussistano dei litigi frequenti che rendano intollerabile la convivenza.
Del resto non è francamente ammissibile che una moglie (come purtroppo spesso accade) debba subire una posizione di soggezione nei confronti della suocera convivente ed una totale emarginazione dalle decisioni e dall’ordinaria conduzione della famiglia.
In casi simili, pertanto, l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale è legittimo e non può essere causa di addebito della separazione.
Concludo con un dato interessante da cui si possono trarre spunti di riflessione: si calcola che il 30% delle separazioni sia dovuto proprio all’ingerenza dei suoceri nella vita dei coniugi.
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Separazione dei coniugi: l’assegno di mantenimento è deducibile fiscalmente?
E’ bene innanzitutto tener presente che l’assegno di mantenimento versato in favore del coniuge riceve un trattamento fiscale differente dall’assegno di mantenimento che viene versato il favore del figlio.Infatti, l’assegno di mantenimento che un coniuge corrisponde all’altro coniuge a seguito di separazione o di divorzio è deducibile dal reddito imponibile del coniuge obbligato. Al tempo stesso tale assegno costituisce reddito imponibile per il coniuge che lo percepisce. Occorre comunque precisare che affinché l’assegno di mantenimento possa essere dedotto dal reddito del coniuge obbligato è necessario che tale obbligo risulti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (ovvero da ordinanza o sentenza) che dovranno essere esibiti, a richiesta, agli uffici fiscali (art. 10, comma 1, lett. C.,del D.P.R. 22.12.1986, n.917).
L’assegno di mantenimento che viene invece corrisposto in favore dei figli NON è deducibile (mai) dal reddito del coniuge obbligato al mantenimento. Parimenti, il coniuge al quale viene corrisposto il contributo al mantenimento per i figli, non dovrà indicarlo nella sua dichiarazione dei redditi (si veda, al riguardo, l’art. 3, comma 3, lett. B, del D.P.R. 22.12.1986, n. 917).
Ai fini fiscali (ma non solo) è pertanto opportuno che, in sede di separazione o di divorzio, venga SEMPRE specificato l’ammontare dell’assegno spettante al coniuge da quello spettante ai figli.
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IL TRIBUNALE DI BERGAMO E L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE
Pubblico di seguito tre brevi estratti di sentenze emesse dal Tribunale di Bergamo.Trib. Bergamo, dott.ssa Giraldi r.g. n. r.g. n. 2533/2009: “per costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il contributo per il mantenimento del coniuge è dovuto allorché questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, sussistendo una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. n. 25618/2007). L’attitudine al lavoro proficuo del coniuge, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro l’attitudine al lavoro del coniuge assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ. n. 18547/2006).
Trib. Bergamo, Dott.ssa Giraldi, r.g. n. 843/2009: “il diritto al mantenimento in favore del coniuge è costituito dall’assenza di redditi che gli permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti, occorrendo avere riguardo, al fine dell’adeguatezza dei redditi del coniuge che chiede l’assegno, al parametro di riferimento costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non assumendo rilievo il modesto tenore di vita subito o tollerato. Benchè inoltre la separazione non determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudine di vita ed anche diretto godimento dei beni, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi (Cass. Civ. n. 14080/2006).†Nel caso di specie, il marito con un reddito annuo di €uro 100.000,00 venne condannato al versamento di un assegno di mantenimento di €uro 2.000,00 mensili in favore della moglie il cui reddito annuo ammontava ad €uro 7.000,00)
Trib. Bergamo, Dott. Macripò, r.g. n. 2582/2009: “non sussistono i presupposti per imporre al marito un assegno a titolo di contributo al mantenimento della moglie, tenuto conto che la richiedente non ha ottemperato all’onere probatorio posto a suo carico in relazione all’effetiva attività lavorativa svolta dal marito e con riferimento alla sussistenza di una sproporzione significativa tra i redditi dei coniugi, tale da non consentirle di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimonialeâ€.
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Separazioni dei coniugi e spese straordinarie: alcuni casi pratici
Dopo aver già trattato l’argomento  qui, torno sul controverso tema del rimborso delle spese straordinarie in tema di separazione dei coniugi per pubblicare qualche caso pratico.Con sentenza n. 82 del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che non fossero rimborsabili le seguenti spese:
i premi pagati per la polizza RCA i premi pagati per la polizza RCA, per le riparazioni all’auto e per l’acquisto di carburante, essendo l’auto intestata alla madre e non essendovi prova che sia il figlio a farne uso; le spese documentate da meri scontrini dai quali non emerge la tipologia dell’acquisto o la riferibilità dello stesso figlio; le spese per abbigliamento, in quanto estranee alla nozione di spesa straordinaria; la spesa per la frequenza a un club, trattandosi di spesa voluttuaria, che, come tale, andava concordata tra i coniugi; la spesa di euro 1.699 per l’acquisto di un computer. In relazione a tale ultima spesa il Tribunale di Piacenza ha precisato che “pur se, in quanto tale, l’acquisto di un computer deve ritenersi scelta ragionevole ed addirittura più che utile alle esigenze di uno studente; è invece del tutto irragionevole l’entità di tale spesa, essendo dato di comune esperienza che un buon p.c. può essere acquistato con poche centinaia di euro. La spesa di euro 1.700 per un computer, in ragione della sua entità rispetto al bene acquistato, avrebbe quindi dovuto essere concordata tra i coniugiâ€.
Il Tribunale di Piacenza ha invece accordato il rimborso, trattandosi effettivamente di spese straordinarie relativamente alle quali vi era prova di pagamento delle seguenti spese: le spese relative all’iscrizione in palestra ed allo svolgimento di attività sportiva; le spese relative all’acquisto di testi universitari; le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia, usufruiti presso un hotel nel periodo estivo.
Il Tribunale Monza, con sentenza n. 295 del 25 gennaio 2010 ha precisato che devono intendersi spese straordinarie scolastiche le seguenti spese: tasse scolastiche ed universitarie, rette, gite scolastiche, materiale didattico e libri di testo.
Con sentenza del 14 maggio 2007, il Tribunale di Como ha ritenuto che non fossero spese straordinarie rimborsabili le spese relative alla retta scolastica di un Istituto Superiore Privato. Il Tribunale ha invero affermato che tali spese “non possono definirsi “straordinarie” in senso logico-giuridico, poiché attengono ad esborsi ricorrenti su base annua nonché del tutto prevedibili sia nell’an sia nel quantum una volta che si faccia la scelta di iscrivere il minore ad un istituto di istruzione privato ; la natura privata dell’ente non rende ovviamente ” straordinaria ” la prestazione da esso resa la quale attiene all’obbligo legale della istruzione, e alla scelta genitoriale di assolvere detto obbligo rivolgendosi ad un soggetto di provata esperienza nel campo educativo e didattico; d’altro canto dette spese non possono ritenersi neppure “ordinarie” nel senso del riferimento all’ordinario mantenimento dei due minori: se così fosse, infatti, esse sarebbe state prese in considerazione ai fini della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento a carico del padre, il che invece certamente non è avvenutoâ€.
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SEPARAZIONE CONSENSUALE: QUALI DATI E QUALI DOCUMENTI BISOGNA COMUNICARE ALL’AVVOCATO?
Sono certamente da apprezzare i coniugi che, mettendo per un attimo da parte i diverbi e le incomprensioni, decidono di separarsi consensualmente.Elenco di seguito i dati che vanno necessariamente comunicati all’avvocato unitamente alla propria volontà di separarsi consensualmente.
Innanzitutto l’avvocato che assiste i coniugi nella separazione consensuale necessita dei dati anagrafici di entrambi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.
Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare all’avvocato il proprio titolo di studio e la propria professione.
Al Legale andranno poi comunicati tutti i dati relativi agli eventuali figli della coppia (nome, data e luogo di nascita, attività svolta dagli stessi ed eventuali problemi sanitari).
L’avvocato vorrà poi certamente conoscere il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), il tipo di matrimonio (civile o concordatario), nonché il  luogo e la data di celebrazione dello stesso.
I coniugi dovranno inoltre comunicare se sono entrambi economicamente indipendenti (in caso contrario occorrerà stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge economicamente più debole).
Dovrà poi essere determinato l’importo dell’assegno di mantenimento che viene riconosciuto in favore degli eventuali figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.
Altra questione importante da risolversi sarà quella dell’assegnazione della casa familiare. A tal proposito occorre comunicare all’avvocato quanto segue: a)l’ indirizzo della casa; b) a chi resta la casa; c) se la casa è di proprietà dei coniugi, di uno soltanto di loro oppure se la casa è condotta in affitto; d) se la casa è gravata da mutuo; e) ogni altra informazione utile (cioè: rata del mutuo, scadenza del mutuo, canone d’affitto, scadenza contratto d’affitto, ipoteche, pignoramenti ecc. ecc.).
I coniugi dovranno successivamente comunicare se sono proprietari di autoveicoli o motoveicoli (in tal caso dovranno altresì specificare se si tratta di veicoli acquistati prima o dopo il matrimonio). Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare come intendono dividersi i beni di arredo della casa familiare (eventualmente predisponendo un elenco dettagliato degli stessi).
I coniugi dovranno infine consegnare all’avvocato i seguenti documenti: 1) estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 2) certificato di residenza di entrambi; 3) certificato di stato di famiglia di entrambi; dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi.
Ricordo che lo Studio Legale D’Arcangelo è  in grado di assistervi  su tutto il territorio Nazionale.
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Anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner
L’art. 185 cod. pen. recita testualmente: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di luiâ€.La precedente Giurisprudenza (ormai del tutto superata) riteneva che il convivente more uxorio non fosse legittimato a chiedere il risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner.
La Corte di Cassazione affermava infatti quanto segue: “ In base al principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 cod. civ., danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto, Pertanto, nel caso di morte di una persona, il soggetto che con essa conviva ricevendone vantaggi o prestazioni, che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale, deve dimostrare il suo diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta; diritto che non può discendere che da legge o da patto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di convivente more uxorio, che conseguentemente è carente di legitimatio ad causam per risarcimento di danni cagionati dalla uccisione della persona con cui conviveva†(Cass. Civ. n. 9708/1992).
Successivamente, la Suprema Corte, mutando radicalmente il proprio orientamento, è giunta a riconoscere la legittimazione del convivente a costituirsi parte civile in caso di delitto ad danni del proprio partner ad opera di terzi.
Gli Ermellini sono giunti a tale conclusione in quanto l’aggressione del terzo lede il convivente nel suo diritto di libertà , nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza perciò interferenze da parte di terzi.
La Cassazione ha comunque precisato che il risarcimento può essere riconosciuto solo allorquando “la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione micidiale, la convivenza sarebbe continuata nel tempo† (Cass. Pen. n. 1313/1995).
La Suprema Corte civile è giunta di recente ad affermare che “chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale (…). Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI E LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO
Occorre innanzitutto premettere che non è indispensabile che il Tribunale si pronunci sull’addebito della separazione. Non è infatti necessario che, in sede giudiziale, si accerti se la responsabilità della separazione incomba sull’uno o sull’altro coniuge.La dichiarazione di addebito può quindi avvenire solo su richiesta di uno dei due coniugi.
Bisogna tener presente che la dichiarazione di addebito non ha alcuna incidenza sulle conseguenze personali della separazione, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.
In caso di addebito della separazione, derivano però le conseguenze patrimoniali che indico di seguito.
Il coniuge a cui venga addebitata la separazione:
-         Non ha diritto all’assegno dei mantenimento, ma solo agli alimenti (che gli possono essere concessi soltanto in caso di effettivo bisogno ed in ammontare sufficiente a garantirgli solo i minimi di sussistenza);
-         In caso di morte dell’altro coniuge, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, soltanto se sia già titolare di un assegno alimentare e nei limiti dell’importo di detto assegno;
-         Ha diritto alla pensione di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare (Cfr Corte Costituzionale n. 450/1989);
-         Ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso, che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ai sensi dell’art. 2122 cod. civ., solo se titolare dell’assegno alimentare (cfr. Corte Cost. n. 213/1985).
Ma quali sono i casi in cui la separazione può essere addebitata a carico di uno dei due coniugi?
La separazione può essere addebitata allorquando uno dei coniugi non osservi gli obblighi elencati dall’art. 143 cod. civ., ovvero:
-         Dovere di fedeltà ;
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di assistenza e collaborazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di coabitazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di contribuzione
Quanto al dovere di fedeltà , la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nell’affermare che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto , riconducibile la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto†(Cass. Civ. n. 10742/1998)
Quanto, invece al dovere di coabitazione, la Suprema Corte ha chiarito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10682/00).

