• Costa Concordia: risarcimento dei danni e consigli legali

    costa concordia risarcimento danniIl Sole 24 ore, riferendosi al recente naufragio della Costa Concordia, titola un articolo di ieri “la macchina legale è partita” .

    3300 passeggeri, 11 vittime accertate e 22 dispersi alla data in cui si scrive. Una tragedia immane.

    Sta per aprirsi un percorso di risarcimenti senza precedenti a memoria d’uomo.

    Facciamo quindi il punto della situazione.

    E’ bene che il risarcimento venga chiesto entro dieci giorni con una raccomandata a/r da spedire presso la sede legale della Costa Crociere chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti.

    Quali danni potranno essere risarciti ai passeggeri della Costa Concordia tragicamente naufragata?

    Innanzitutto i danni alle cose effettivamente subiti. Il danneggiato avrà l’onere di provare quello che aveva a bordo e quanto valeva. Onere della prova molto difficile da assolvere. In ogni caso il risarcimento del danno patrimoniale non potrà superare i 20 mila euro a testa.

    Ovviamente ad ogni passeggero dovrà essere restituito l’importo pagato per la Crociera mai effettuata, nonché dovranno trovare ristoro tutte le spese affrontate a seguito del naufragio.

    Parimenti andranno risarciti i danni alla persona (danni alla salute subiti per eventuali lesioni, danni morali, c.d danno morale da vacanza rovinata di cui ho parlato qui ).

    Ai prossimi congiunti delle vittime andrà certamente riconosciuto il c.d. risarcimento del danno da perdita parentale.

    E’ opportuno sottolineare che le c.d. class action proposte dalle varie associazioni dei consumatori, rischiano di non soddisfare pienamente i diritti dei singoli passeggeri coinvolti nel naufragio. I danni subiti dai singoli individui si differenziano infatti gli uni dagli altri.

    Ed ecco alcuni consigli concreti per le persone coinvolte in questa terribile tragedia:
    1)    Inviare una lettera raccomandata entro 10 giorni dall’incidente presso la sede legale della Costa Crociere intimando formalmente il risarcimento di tutti i danni subiti, nessuno escluso riservandosi di fornire successivamente tutta la documentazione;

    2)    Presentare una denuncia/querela per le lesioni subite entro tre mesi dall’incidente;

    3)    Reperire tutta la documentazione di viaggio;

    4)    Stilare una lista dei beni di propria proprietà perduti a causa del naufragio;

    5)    Conservare ricevute fiscali e certificati relativi a visite mediche affrontate per le lesioni e per i danni psicologici subiti.

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  • Multe: facciamo chiarezza sull’obbligo di comunicazione dei dati a carico del proprietario dell’auto

    multa obbligo comunicazione datidi Eleonora Bonaccorsi (Praticante Avvocato – Foro di Catania)

    Il secondo comma dell’art. 126 bis del C.d.S., per le violazioni del codice della strada per le quali è prevista la decurtazione punti della patente,  dispone che se il conducente del veicolo non è stato identificato, “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”.
    La disposizione in questione, tuttavia, appare dubbia sotto il profilo della decorrenza del termine utile entro cui deve essere adempiuto l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente, e per tale motivo è stata più volte oggetto  di pronunce di merito e di legittimità.
    In particolare con la sentenza 27/2005, la Corte Costituzionale ha stabilito che “in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”. Ciò significa che se il proprietario della vettura, una volta ricevuta la notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, entro i 60 giorni previsti per l’impugnazione, propone ricorso, durante questo periodo l’omissione della comunicazione dati del conducente non costituisce violazione dell’art.126 bis, comma 2, CdS. Seguendo questo orientamento, si è espresso, il Ministero degli Interni con circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29 aprile 2011, confermando che la proposizione di un ricorso, entro i termini di legge previsti per le impugnazioni, configura un giustificato e documentato motivo di omissione della comunicazione dei dati del conducente.
    Conseguentemente, appare, e di fatto è stato ritenuto illegittimo, l’invio congiunto del verbale di accertamento dell’infrazione e dell’invito a comunicare i dati del conducente, (Giudice di Pace di Roma, sentenza 44738/06) in quanto tale comunicazione in effetti ha come fine ultimo di punire l’autore dell’infrazione, per cui non può pretendersi certamente che tale obbligo venga osservato prima che l’accertamento dell’infrazione sia divenuto definitivo.
    Si può a questo punto tracciare un quadro sintetico, tenendo presenti le relativamente recenti pronunce giurisprudenziali:
    a)    Notificato il verbale di accertamento dell’infrazione, nei 60 giorni successivi il proprietario del veicolo non presenta ricorso né comunica i dati del conducente/trasgressore: in tale caso scatta l’obbligo di comunicazione dei dati, poichè la decadenza da ogni possibile rimedio avverso la sanzione principale chiude definitivamente la vicenda. Solo da questo momento decorre l’ulteriore termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati, pena l’irrogazione della sanzione pecuniaria accessoria nei confronti del proprietario. Un’eventuale verbale per la violazione dell’art. 126 bis, comma 2 C.d.S., nel caso in cui il proprietario durante la decorrenza di questo secondo termine avesse comunicato i dati del trasgressore, sarebbe illegittimo.
    b)    Il proprietario propone impugnazione entro 60 giorni, dopo aver ricevuto la notifica del verbale di accertamento,  senza comunque pagare la sanzione e omettendo di comunicare i dati del conducente: in pendenza del ricorso, seguendo il dettame della Consulta, sent. 27/05,  il proprietario non è obbligato a comunicare i dati, in quanto la proposizione del ricorso è un motivo giustificato per non adempiere l’obbligo, fin quando l’accertamento non sia divenuto definitivo. Nel caso in cui nel frattempo sia notificato un verbale per violazione dell’art. 126 bis, comma 2 CdS, esso è impugnabile entro 60 giorni, adducendo e provando la pendenza del primo giudizio, come motivo di opposizione.
    c)    Il proprietario del veicolo comunica il nome del trasgressore entro il termine previsto, senza pagare la sanzione principale relativa all’infrazione che egli non ha commesso: la pubblica amministrazione dovrà decurtare i punti al trasgressore, e notificare nuovamente, entro 150 giorni dall’avvenuta effettiva conoscenza del reale autore dell’infrazione, il verbale di contestazione.
    In conclusione, dunque, la decorrenza del termine di sessanta giorni per la comunicazione dei dati del conducente/trasgressore da parte del proprietario del veicolo che abbia ricevuto notifica di un verbale di accertamento per la violazione di una disposizione del Codice della Strada, per cui sia prevista quale sanzione accessoria la decurtazione dei punti della patente, parte dal momento in cui il verbale di accertamento è divenuto definitivo e non dal momento in cui sia notificato al proprietario del veicolo. Ed è definitivo allorquando sia stata pagata la sanzione o non sia più impugnabile o perché scaduti i termini per l’opposizione o perchè i mezzi di impugnazione sono stati esauriti e il ricorso è stato rigettato. Con specifico riferimento a quest’ultimo punto, è opportuno precisare che in caso di accoglimento del ricorso è chiaro che non vi sia alcuna violazione cui applicare la sanzione accessoria della decurtazione punti, pertanto decade anche l’obbligo di cui all’art. 126 bis, comma 2 C.d.S.

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  • Liberalizzazione delle professioni. La risposta del Consiglio Nazionale Forense

    Pubblico di seguito il comunicato stampa odierno del Consiglio Nazionale Forense

    COMUNICATO STAMPA

    Liberalizzazioni in Decreto Monti, Alpa (Cnf): “La riforma dell’avvocatura è già pronta in Parlamento da due anni e può essere approvata anche prima di agosto.
    Ma le riforme si fanno con regole chiare e in ossequio dei principi costituzionali.
    Così non si può dire dei testi che si sono succeduti da agosto a oggi”
    Il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa interviene sul decreto Monti, approvato domenica dal consiglio dei ministri: “Molti dei principi di liberalizzazione richiamati dal decreto “salva-Italia” sono già contenuti nella riforma della professione forense che langue in parlamento da due anni. Disponibili a una disciplina di nuove forme di aggregazione della professione ma il socio di capitale lede il diritto di difesa e l’indipendenza degli avvocati”.

     

    Roma 6/12/2011. “La riforma dell’avvocatura è già pronta in Parlamento ed è in linea con i principi di liberalizzazione richiamati dalla manovra Monti. L’avvocatura è pronta a discutere di ulteriori miglioramenti da qui sino alla scadenza del termine di agosto, ma nel quadro delle regole costituzionali e senza pregiudizi nei confronti delle professioni. Ci aspettiamo che il governo ascolti le nostre ragioni”. Così il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, commenta l’inserimento nel decreto Monti della norma sulle professioni, la cui formulazione lascia tanto a desiderare.

    “L’avvocatura ha autonomamente proposto l’assicurazione obbligatoria, la formazione permanente, un tirocinio professionalizzante e retribuito. E’ anche favorevole a forme nuove di aggregazione tra professionisti,a condizione che queste garantiscano l’effettiva tutela dei diritti dei cittadini. Così non ci pare per le società di capitali, con socio di capitale anche in maggioranza. Il rischio è quello di consegnare a centri di interessi ben individuati il compito di salvaguardare i diritti dei cittadini, che la Costituzione affida all’avvocatura, autonoma e indipendente. Nulla impedisce infatti che il proprietario di uno studio legale diventi una banca o un assicurazione o una qualsiasi impresa. Cioé quelle stesse realtà contro le quali spesso il cittadino combatte per affermare i suoi diritti”.

    Il presidente del Cnf perciò rileva l’incongruenza di una norma-tagliola, che pare scontare un pregiudizio non accettabile dalle professioni. E senza contare la irragionevolezza della lettura composita di tutte le norme che si sono succedute da agosto ad oggi.  “Il presidente Monti in Europa aveva dichiarato di non ritenete necessario cancellare gli ordini professionali, che non sono la causa dell’ingessamento del mercato. Ma poi nel suo primo decreto stabilisce una abrogazione degli ordinamenti se non si rispetta il termine di agosto per le riforme, aprendo lacune ingestibili. Come è pensabile di governare il cambiamento in questo modo?”.

    Il Cnf si è già detto pronto nei giorni scorsi a sedersi al tavolo col Governo per completare il processo di riforma della professione e del sistema giustizia, a condizione che i diritti dei cittadini  non vengano assolutamente indeboliti.

     

    Claudia Morelli
    Responsabile Comunicazione e rapporti con i Media

    Tel 0039 06 97748843
    Mobile 0039 3402435953
       E mail: claudiamorelli@consiglionazionaleforense.it

     

  • Affido condiviso ma la notte il bambino, se troppo piccolo, deve stare con la mamma

    affidamento figlio divorzioEcco il principio di diritto statuito dalla Suprema Corte con sentenza n. 19594 del 26 settembre 2011:

    “Il figlio minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma per realizzare tale finalità il giudice è libero di adottare i provvedimenti che ritiene più idonei, nell’interesse esclusivo del minore. Il giudice, quindi, può regolare i tempi e le modalità della presenza del figlio presso ciascun genitore, con una valutazione che, se risponde all’interesse del minore, si sottrae a qualsiasi possibilità di revisione in sede di legittimità (nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che una limitazione del pernottamento del minore presso il padre per i primi quattro anni di età fosse la scelta più conforme all’interesse del figlio, rispetto alla sua età, e tanto basta per ritenere legittimo il provvedimento adottato)”.

    Di seguito trovate il testo integrale della sentenza de qua:

    “SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    1. La sig.ra P.E. con ricorso ex art. 317 bis cod. civ., notificato il 3 agosto 2009 al sig. A.L. – con cui aveva avuto una relazione dalla quale era nato il figlio A., riconosciuto da entrambi i genitori – chiedeva al tribunale per i minorenni di Perugia di regolamentare il diritto di visita del padre e di determinare l’assegno a suo carico per il mantenimento del minore. Analogo ricorso, che con il primo veniva riunito, veniva proposto dal sig. A..

    Il tribunale, con decreto 5 febbraio 2010, disponeva l’affido congiunto del minore, il suo collocamento presso la madre, le modalità di frequentazione del padre e dei nonni paterni (con diritto anche di quest’ultimi di tenere il bambino presso di sè) con il minore e un assegno di mantenimento a carico del padre di Euro 1000,00 mensili. La sig.ra P. proponeva reclamo avverso tale provvedimento alla Corte d’appello di Perugia, sezione per i minorenni, chiedendo la modifica del provvedimento del tribunale, in particolare restringendo gli orari di visita del padre ed escludendo il diritto a tenerlo presso di sè anche la notte fino al compimento del quarto anno di età, nonchè escludendo il diritto di visita dei nonni. Il sig. A. chiedeva il rigetto del reclamo e l’ampliamento della propria frequentazione con il minore, confermando quello dei nonni. La Corte d’appello, con decreto depositato in data 25 marzo 2010, limitava il diritto del padre a tenere presso di sè di notte il minore e revocava il diritto autonomo di visita dei nonni. Il sig. A. ricorre a questa Corte avverso il decreto, con atto notificato alla controparte il 23 aprile 2010, nonchè al P.G. presso la Corte d’appello di Perugia. La parte intimata resiste con controricorso notificato il 19 maggio 2010 e memoria.

    Diritto

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1.1.Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 317 bis c.p.c., nonchè della L. n. 54 del 2006 e delle Convenzioni internazionali. Si deduce al riguardo che le limitazioni agl’incontri fra il ricorrente e il figlio, con l’autorizzazione al pernottamento una sola notte a settimana, sono state motivate con la tenera età del bambino e la mancata convivenza del gruppo familiare dopo la sua nascita, che gli impedirebbe la piena identificazione della figura paterna quale figura di riferimento. Tale motivazione si fonderebbe sull’erroneo presupposto che non vi sia stata convivenza fra i genitori del minore, mentre il ricorrente in effetti dormiva nella casa familiare, anche dopo la sua nascita, quattro notti su sette e dopo la separazione dalla madre del bambino aveva affittato una casa a pochi chilometri di distanza da quella. Comunque detta convivenza non poteva essere assunta dalla Corte di merito quale motivo per la sua decisione, non prevedendolo alcuna legge, così come non era valido motivo per la su detta decisione la tenera età del bambino.

    1.2. Il motivo è inammissibile.

    Vero è che in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio la L. n. 54 del 2006, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, ha reso impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317-bis relativamente all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche (Cass. 30 ottobre 2009, n. 23032). Ma la relativa impugnazione deve essere mantenuta nei precisi limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., cosicchè dinanzi a questa Corte non possono essere rimessi in discussione nè gli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte d’appello, se non con precise censure di ordine motivazionale, nè le valutazioni di stretto merito, che sono del tutto estranee al giudizio di legittimità.

    Nel caso di specie, sotto il profilo formale della violazione di legge, in effetti si contesta, senza indicare risultanze probatorie delle quali sia stato omesso l’esame, ovvero vizi di ordine logico nella motivazione, l’accertamento della Corte d’appello secondo il quale “nel caso in esame una reale convivenza fra i genitori non vi è mai stata in quanto, a prescindere da alcuni punti di divergenza nelle relative versioni, è pacifico che l’avv. A. svolge la sua attività lavorativa professionale a (OMISSIS) e che alcuni giorni si intrattiene anche a (OMISSIS), ove risiedono i suoi genitori, cosicchè la convivenza è stata non solo sicuramente breve ma anche del tutto sporadica se non occasionale”. Parimenti si contesta la valutazione di merito della Corte d’appello secondo la quale, tenuto conto dell’assenza di una convivenza del padre con il bambino prima della rottura del rapporto con la madre, nonchè della situazione lavorativa, con i su detti spostamenti, del padre, la permanenza notturna del minore presso di lui andava ridotta, sino all’età di quattro anni, ad una sola notte la settimana.

    Ne deriva che, essendo gli accertamenti compiuti di mero fatto e i criteri usati dalla Corte d’appello finalizzati a una valutazione di opportunità, il motivo va dichiarato inammissibile, risolvendosi nella censura di valutazioni riservate in via esclusiva alla Corte di merito in relazione alle quali non vengono prospettati vizi motivazionali.

    2.1. Il secondo, il terzo e il sesto motivo vanno esaminati congiuntamente.

    Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione delle medesime norme di legge – applicabili anche ai figli naturali – in quanto queste elevano la bigenitorialità a principio cardine del sistema familiare vigente, in attuazione degli artt. 29 e 30 Cost. e del principio di uguaglianza, in forza del quale il figlio ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche ove si separino. La motivazione della Corte d’appello violerebbe tale principio.

    Con il terzo motivo si denuncia la violazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 che impone agli Stati di rispettare il diritto del fanciullo “di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all’interesse superiore del fanciullo”.

    Con il sesto motivo si lamenta la violazione degl’interessi paterni e di quelli del minore, costituzionalmente garantiti, compromessi dalla compressione della concreta esplicazione della potestà genitoriale del padre a vantaggio della madre.

    2.2. I motivi sono infondati, disponendo l’art. 155 cod. civ. che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale (art. 155, comma 2) per realizzare la finalità su detta “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, determinando esclusivamente in relazione a tale interesse “i tempi e le modalità” della sua presenza presso ciascun genitore”, prendendo atto solo se non contrari all’interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori. Parimenti la Convenzione citata dal ricorrente indica quale metro di valutazione l’interesse del minore.

    Ne deriva che la Corte d’appello non ha violato le norme di riferimento nel determinare e limitare – sino al compimento del quarto anno di età – il pernottamento del minore presso il padre nella maniera che ha ritenuto più conforme al suo interesse in relazione all’età, non risultando affatto compromessa da tale limitazione alle disposizioni dettate dal tribunale, per il resto confermate, la realizzazione di un rapporto equilibrato anche con il padre, nei primissimi anni di vita del bambino.

    3. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 16 Cost., in quanto il decreto impugnato nel disciplinare i pernottamenti del minore con il padre li limita al territorio della città di Perugia, cosi violando la libertà di circolazione del ricorrente.

    Il motivo è infondato, nessuna limitazione essendo apportala dal decreto impugnato – con il disporre che i pernottamenti del bambino dovranno avvenire in Perugia, dove il minore risiede – al diritto del ricorrente di spostarsi a suo piacimento sul territorio nazionale, ma avendo detto decreto legittimamente regolato, nell’interesse del figlio in tenerissima età, le modalità di frequentazione del padre, stabilendo il luogo in cui potrà tenerlo con sè anche la notte secondo le modalità previste nel decreto.

    4. Con il quinto motivo si denunciano vizi motivazionali su un punto decisivo, deducendosi che la decisione della Corte d’appello sarebbe disancorata dagli accertamenti compiuti dal giudice di primo grado, con particolare riferimento a quelli dei servizi sociali, basandosi su considerazioni del tutto astratte.

    Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non riportandosi in esso le specifiche risultanze istruttorie che la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare.

    7. Con il settimo motivo si denuncia la violazione del diritto dei nonni a vedere il nipote, garantito dall’art. 155 cod. civ. Il motivo è infondato, attribuendo l’art. 155 cod. civ. al minore il diritto di “conservare rapporti significativi” anche con i nonni, pur se nato fuori dal matrimonio, ma rimettendo comunque al giudice di regolarne l’attuazione, tenendo conto dell’interesse del minore, cosa che nel caso di specie la Corte d’appello, con valutazione non incongrua e come tale incensurabile in questa sede, ha fatto regolamentando i suoi incontri con i nonni.

    Il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione ,che si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di Euro duemilasettecento/00, di cui Euro duecento/00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

    Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 giugno 2011.

    Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011 “

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  • FORMULARIO PENALE: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE E CONTESTUALE PROCURA SPECIALE

    TRIBUNALE DI ………………..

    p.p.n…………….. R.G.N.R.

    imputato:…………….

    udienza del …..

    ATTO DI COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE

    Il sottoscritto NOME PERSONA OFFESA, nato a …………… il…., persona offesa ex art. 90, comma 1, c.p.p. del reato di cui agli artt. 594, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall’avv. Patrizia D’Arcangelo con studio in Cologno al Serio (Bg), via Rocca n. 6

    DICHIARA DI COSTITUIRSI PARTE CIVILE

    nel p.p. n. ……… R.G.N.R. instaurato innanzi al Tribunale di ………. , nei confronti di NOME IMPUTATO, nato a….. il…. e residente in …… imputato nel procedimento penale epigrafato per il reato di cui all’art. …….c.p. “per ….. (capo d’imputazione)”Fatto commesso in …..

    E’ intenzione del signor NOME PERSONA OFFESA costituirsi parte civile nell’instaurando processo, al fine di conseguire il soddisfacimento di quanto ingiustamente subito.

    Si chiede quindi la rifusione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresi quelli morali, patiti e patiendi, derivati a NOME PERSONA OFFESA dall’illecito comportamento ascrivibile all’imputato, così come meglio sopra descritto, oltre alle spese e agli onorari di costituzione, danni che verranno tutti quantificati in corso di processo ed in sede di presentazione delle conclusioni, con richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 539, secondo comma e 540 c.p.p.

    E’ di tutta evidenza il danno morale subito dal signor NOME PERSONA OFFESA, immediata conseguenza del comportamento delittuoso dell’ imputato.

    Con osservanza.

    Cologno al Serio,

    SOTTOSCRIZIONE PERSONA OFFESA

    E’ autentica

    Avv. Patrizia D’Arcangelo

    NOMINA E PROCURA SPECIALE  A DIFENSORE

    Il sottoscritto NOME PERSONA OFFESA, nato a ….. IL , persona offesa ex art. 90, comma 1, c.p.p. del reato di cui all’art. …………. per il quale è fissata udienza di comparizione innanzi Tribunale di …………. per il giorno …………. alle ore …………

    nomina

    quale proprio difensore l’avv. Patrizia D’Arcangelo, con studio Cologno al serio, via Rocca n. 6, al quale conferisce procura speciale (rappresentanza tecnica o ius postulandi), affinché si costituisca parte civile nei confronti di NOME IMPUTATO, nato a ….. il……….. nel citato procedimento penale al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa della condotta dell’imputato, conferendo altresì al suddetto difensore ogni diritto, facoltà e potere ed, in particolare, di designare sostituti ai sensi dell’art. 102 c.p.p., di proporre appello, di chiedere la citazione del responsabile civile, di presentare liste e chiedere la citazione di testimoni, di nominare periti e consulenti tecnici, di accettare o meno il rito abbreviato a norma dell’art. 441 c.p.p., di presentare richieste e conclusioni, nonchè richieste motivate al Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 572 c.p.p. La presente nomina di difensore di parte civile si intende conferita per ogni grado del processo, per i fatti reato sopra esposti e relativi al citato procedimento penale.

    Con osservanza.

    Cologno al Serio,

    SOTTOSCRIZIONE PERSONA OFFESA

    E’ autentica

    avv. Patrizia D’Arcangelo

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  • Divorzio dei coniugi: no ad indagini tributarie per la determinazione dell’assegno divorzile

    assegno divorzio moglieCon sentenza n. 21173 del 13 ottobre 2011 la Corte di Cassazione ha affermato che “L’ex coniuge che chiede il riconoscimento di un assegno divorzile non può imporre ai giudici nuove indagini tributarie per accertare mutamenti nelle condizioni economiche del marito, se è stata ritenuta sufficiente la documentazione già acquisita”.

    Ecco il testo integrale della sentenza de qua:

    “Con sentenza del 14.7.2006 la Corte di Appello di Bari confermava la decisione di primo grado, con la quale il tribunale della medesima città aveva: a) dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra M.G. e S.A.; b) rigettato la domanda di attribuzione di un assegno divorzile proposta da quest’ultima; c) affidato la figlia minore alla madre, cui aveva assegnato anche la casa coniugale; d) condannato infine il M. a corrispondere la somma di Euro 309,87, a titolo di mantenimento della figlia minore.

    Il giudice del gravame era stato adito dalla S., che aveva in particolare lamentato il mancato riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore (al quale aveva peraltro rinunciato in sede di separazione personale), in ragione del fatto che le situazioni economiche delle due parti si sarebbero modificate, in senso favorevole per l’appellato e sfavorevole per essa appellante.

    La Corte di appello, tuttavia, aveva disatteso la censura, rilevando che la situazione reddituale del M. sarebbe emersa con la dovuta chiarezza dalla documentazione fiscale acquisita, e che non erano stati prospettati elementi deponenti in senso contrario. Avverso la decisione S. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il M. con controricorso, con i quali rispettivamente e denunciava:

    1) violazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 e 6 e successive modifiche, art. 2729 c.c., art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per la genericità del richiamo alla motivazione della sentenza del primo giudice, motivazione che fra l’altro sarebbe errata per l’omessa considerazione della sua non giovane età e per la precarietà dei lavori svolti;

    2) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e art. 345 c.p.c., comma 3, perchè a torto ritenuta tardiva la documentazione prodotta nel giudizio di impugnazione, trattandosi di documenti formati dopo la sentenza di primo grado;

    3) violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, artt. 184 e 187 c.p.c., artt. 147, 148 e 2729 c.c., art. 24 Cost., in relazione al mancato accoglimento della richiesta di indagini relativa, alle condizioni economiche del M.. Osserva innanzitutto il Collegio che è inammissibile il primo motivo, per essere il prescritto quesito di diritto (la sentenza impugnata è stata infatti emessa nel luglio 2006) formulato nei confronti della decisione di primo grado (“Si esprima la Corte nel senso di valutare, in sede di divorzio, se l’impossibilità di procurarsi redditi adeguati possa essere ritenuto sufficiente elemento presuntivo ed elemento determinante l’aver effettuato prima dei quaranta anni di età una serie di attività lavorative. Si esprima ancora, nel rispondere al quesito poco sopra suesposto, se l’essere tali attività lavorative saltuarie e/o interinali, possa comunque escludere che la circostanza possa essere considerata prova contraria all’impossibilità, di procurarsi redditi adeguati”).

    E’ poi ugualmente inammissibile il secondo motivo di impugnazione per difetto di autosufficienza. La doglianza ivi prospettata è stata infatti proposta in relazione all’affermazione della Corte di appello, secondo la quale la documentazione prodotta in sede di gravame sarebbe stata preesistente alla sentenza di primo grado, e risulta in particolare incentrata su una pretesa svista (definita marchiana) in cui sarebbe incorso il giudicante, che più precisamente non avrebbe percepito che la detta documentazione sarebbe stata successiva alla sentenza di primo grado.

    Rileva tuttavia in proposito il Collegio che la ricorrente non ha indicato l’esatto contenuto dei documenti, la rispettiva data della loro formazione, l’epoca della relativa acquisizione, il grado e la fase del processo in cui avrebbero dovuto essere prodotti alla data della loro formazione, elementi tutti indispensabili ai fini della delibazione circa la fondatezza o meno dei rilievi svolti.

    E’ infine inconsistente la censura formulata con il terzo motivo di impugnazione, atteso che la Corte di appello ha dato ampia motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto di non disporre ulteriori indagini di polizia tributaria relativamente alla situazione reddituale del M..

    Ed invero la Corte ha in proposito fatto espresso richiamo alla circostanza che la detta situazione sarebbe risultata “ampiamente dalla documentazione fiscale acquisita agli atti (p. 5) e che questa sarebbe stata inoltre avvalorata dal fatto che l’appellante, il quale pure avrebbe potuto, aveva omesso di indicare” la presenza di segni di disponibilità finanziarie maggiori” (p. 6).

    Si tratta dunque di valutazione di merito congruamente motivata con argomentazioni immuni da vizi logici, contrastata con una non condivisa interpretazione del materiale probatorio acquisito, e quindi con rilievi non meritevoli di attenzione in questa sede di legittimità.

    Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge”.

  • Mamma iperprotettiva? Scatta il reato di maltrattamenti in famiglia

    mamma iperprotettiva maltrattamenti in famigliaLa sentenza che pubblico di seguito può sembrare sconvolgente, ma in realtà – se si legge con attenzione – si comprende che i Giudici della Suprema Corte si sono trovati a decidere su di un caso al limite dell’inverosimile.

    Il caso riguardava appunto un mamma che (con l’ausilio del proprio padre) aveva cresciuto il figlio in una campana di vetro.

    Nella sentenza de qua, si legge infatti che al bambino in questione non era stato permesso di frequentare con regolarità la scuola; era stata impedita la socializzazione (il minore aveva infatti conosciuto suoi coetanei solo in prima elementare)»; erano state impartite regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori ed era stata prospettata la figura paterna come negativa e violenta, tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno.

    Ebbene, nel caso de quo la Cassazione (Cass. Pen. n. 36503/2011) ha ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall’art. 572 cod. pen.

    Ecco il testo integrale della sentenza:

    Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 settembre – 10 ottobre 2011, n. 36503
    Presidente Milo – Relatore Lanza

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto

    C. E., e G. G., rispettivamente madre e nonno materno del minore C. R. (nato il omissis) ricorrono, a mezzo del loro comune difensore, avverso la sentenza 19 ottobre della corte d’appello di Bologna (che li ha condannati per il delitto di cui all’art. 572 c.p., confermando la decisione di condanna 17 maggio 2007 del G.U.P. del Tribunale di Ferrara), deducendo vizi e violazioni nella motivazione nella decisione impugnata, nei termini critici che verranno ora riassunti e valutati.
    1) l’accusa e le conformi decisioni dei giudici di merito.
    I G. (nonno materno e madre del minore C. R.), sono imputati: 1) del delitto p. e p. dall’art. 572 c.p. per aver, in concorso tra loro, quali conviventi con il minore C. R., nato il (omissis), mediante atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del minore medesimo, consistiti fra gli altri nel non far frequentare con regolarità la scuola allo stesso, nell’impedire la sua socializzazione (il minore ha conosciuto    suoi coetanei solo in prima elementare), nell’impartire regole di vita tali da incidere sullo sviluppo psichico del minore con conseguenti disturbi deambulatori, prospettandogli, inoltre, la figura paterna come negativa e violenta tanto da imporgli di farsi chiamare con il cognome materno, sottoponendolo a tutte dette vessazioni, maltrattato il minore C. R.. Reato commesso in Ferrara tino al mese di ottobre 2004.
    Con sentenza 17 maggio 2007 del G.U.P. di Ferrara, all’esito di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti sono stati dichiarati responsabili del reato ascritto e condannati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno (pena base anni 3, in ragione della speciale gravità delle condotte e della loro prosecuzione per anni, ridotta ad anni 2 per le generiche ed ulteriormente come a dispositivo per la scelta del rito). Il G.U.P. ha negato la chiesta sospensione condizionale della pena, che è stata peraltro interamente condonata.
    Con sentenza 19 ottobre 2010 la Corte di appello di Bologna su gravame degli imputati ha confermato le statuizioni del G.U.P. di Ferrara in data 17 maggio 2007.
    Per i giudici di merito gli atti di maltrattamento, nei confronti del minore, convivente con la madre ed il nonno nella casa di questi, si sono materializzati:
    a) in atteggiamenti iperprotettivi qualificati come “eccesso dì accudienza”, mantenuto e proseguito in età preadolescenziale, con imposizione di atti riservati all’età infantile, nonché nell’esclusione del minore da attività anche didattiche istituzionali, inerenti la motricità;
    b) in deprivazioni sociali (impedimento di rapporti con coetanei) e psicologiche (rimozione della figura paterna); condotte tutte contestate come commesse fino all’ottobre 2004.
    Tali condotte, una volta accertate, sono state nel loro complesso valutate come concretamente idonee a ritardare gravemente nel minore sia !o sviluppo psicologico relazionale (con i coetanei e la figura paterna), sia l’acquisizione di abilità in attività materiali e fisiche, anche elementari (come la corretta deambulazione).
    2.) i motivi di impugnazione.
    Il ricorso è articolato in quattro diffusi motivi di doglianza, i primi dei quali attengono all’azione esecutiva e ai profili soggettivi del delitto di maltrattamenti, mentre l’ultimo riguarda l’entità della sanzione irrogata.
    Con un primo motivo di impugnazione i         ricorrenti deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità, erronea applicazione della legge penale sostanziale, errata qualificazione giuridica del fatto, sotto il profilo          dell’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p..
    Con un secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di penale responsabilità, erronea applicazione della legge penale sostanziale, errata qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p..
    Con un terzo motivo si prospetta manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità ex art. 572 c.p. per difetto del dolo.
    Con un quarto motivo si evidenzia l’illogicità della motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento di una condizione di supremazia del padre ricorrente sulla figlia, cui non è corrisposta una equa riduzione della sanzione, e a cui si è accompagnata una motivazione sulle condotte successive dei condannati desunta da una pronuncia di colpevolezza per fatti successivi e non coperta da giudicato.
    3.) Le ragioni della decisione di rigetto della Corte di legittimità.
    Prima di esaminare analiticamente il tenore del gravame va precisato che nella verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, tale decisione non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza del primo giudice, dal momento che entrambe risultano sviluppate e condotte secondo linee logiche    e giuridiche pienamente concordanti.
    La difesa degli imputati sostiene che la Corte d’Appello di Bologna ha confermato la sentenza di prime cure, maturando un giudizio di diritto che non può essere condiviso, in quanto, per confermare la decisione del Giudice di primo grado, essa ha finito per rimodellare la struttura del reato di maltrattamenti, stravolgendone la natura e gli elementi costitutivi, al fine di rendere applicabile la predetta norma sostanziale a condotte che non possono rientrare, invece, nell’ambito dell’elemento oggettivo richiesto dalla norma in esame.
    2.1) l’elemento oggettivo del reato e la conforme azione esecutiva nella condotta dei ricorrenti.
    Il ricorrente, premesso l’assunto (pacifico) che maltrattamenti di cui si sarebbero resi responsabili G. consisterebbero sostanzialmente in atteggiamenti di iperprotezione e di ipercura, prospetta con il primo motivo         che tali condotte andrebbero considerate espressione di fenomeni patologici che non possono rientrare nel concetto di ‘maltrattamenti’, così come inteso dalla norma in esame, in quanto prive di una chiara connotazione negativa.
    Quali esempi tipici della materialità dei maltrattamenti, il ricorso indica: il consentire al minore di vivere in stato di abbandono in strada per chiedere l’elemosina; la ripetuta esposizione del minore a contesti erotici; l’utilizzo di mezzi e metodi trascendenti qualsiasi aspetto di liceità correttiva ed estranei a ogni plausibile scopo pedagogico formativo, sostanziati in percosse e punizioni umilianti e gratuite.
    Si tratta ad avviso del difensore di condotte tutte che si qualificano per una chiara “connotazione negativa”, talora violenta, talora subdolamente mortificante o ingiustificatamente punitiva, ma sempre e comunque negativa, come peraltro indica, inequivocabilmente, la stessa rubrica dell’art. 572 c.p..
    La conclusione dell’argomentare difensivo è quindi nel senso che – al contrario – gli atteggiamenti di iperprotezione o di ipercura, lungi dal costituire i maltrattamenti sanzionati dalla nonna, integrano la ripetizione di condotte che nascono come positive e certo ispirate da intenzioni lodevoli, salvo poi riverberare effetti negativi su chi tali condotte subisce a causa della loro eccessiva e patologica esasperazione.
    Da ciò deriverebbe che l’ipercura e l’iperprotezione, addebitate ai G., non possano costituire l’elemento oggettivo dei reato di maltrattamenti, atteso che tra le due condotte, quella di chi maltratta e quella di chi ipercura o iperprotegge, esiste, con tutta evidenza, un’incompatibilità strutturale insanabile.
    Ritiene il Collegio che lo sforzo del difensore, pur apprezzabile per il suo sviluppo dialettico, parta da una “posizione riduttiva” nella lettura del dettato normativa, dimenticando che nel reato di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. l’oggetto giuridico non è costituito solo dall’interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, connotati secondo il lessico del ricorrente da una “chiara connotazione negativa”, ma anche dalla tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma (Cass. pen. sez. 6, 37019/2003 Rv. 226794), interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità nello svolgimento di un rapporto, fondato su costruttivi e socializzanti vincoli familiari aperti alle risorse del mondo esterno, a prescindere da condotte pacificamente vessatorie e violente.
    In tale quadro, poco conta la “soglia di sensibilità del minore vittima”, la quale, non solo per il grado di sviluppo psico-fisico della persona offesa, ma, soprattutto, perché essa, oggettivamente disafferenziata dai contesti di riferimento (“gruppo dei pari di età”), di necessità, non può disporre di standard di peso della negativa e deteriore realtà in cui è costretta a vivere.
    In tale quadro si appalesa quindi irrilevante il riferito “stato di benessere del bambino”, tenuto conto che, non a caso, in tutti i sistemi di civiltà evoluta, lo Stato può verificare in modo intrusivo le “realtà di disagio anomalo” nella famiglia e le loro cause umane, imponendo prescrizioni ai familiari, sino alla decadenza dalla potestà, all’allontanamento, e allo stato di adattabilità del minore stesso.
    Né miglior sorte va riservata al secondo profilo critico del ricorso, prospettato per negare la materialità dei maltrattamenti, sulla base del rilevo che il reato esige – come risultato – che gli atti di maltrattamento (lesivi dell’integrità fisica o morale, della libertà o del decoro della vittima) siano tali da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e la persona offesa, con conseguente necessità, ad avviso del ricorrente, di un rapporto diretto tra colui che pone in essere le condotte di maltrattamento ed il soggetto che, in ragione di tali condotte, trova sofferenza e disagio ed, ancora, che vi sia un rapporto causale diretto tra maltrattamento da un lato ed il dolore ed il disagio dall’altro, realtà che nella vicenda sarebbero escluse dal manifestato benessere del minore di vivere iperaccudito nella realtà familiare.
    La conclusione della difesa soffre dello stesso vizio di lettura della precedente doglianza in quanto pone, come crinale e “discrimen” del maltrattamento, lesivo dei processi di crescita psicologica e fisica del minore, il grado di percezione del maltrattamento stesso ad opera della vittima minorenne.
    Non è chi non veda l’insostenibilità dell’assunto che fa dipendere l’oggettiva sussistenza della condotta illecita dalla “variabile soglia di sensibilità della vittima”, che, in quanto minore esige efficace tutela, anche contro la sua stessa infantile limitata percezione soggettiva.
    La critica va quindi rigettata, senza dimenticare la regola che in ogni caso, a prescindere dalla minore età della vittima, il reato de quo mai può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali o, come nella specie, scelte e stili pedagogici obsoleti, od in assoluto contrasto con principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico italiano, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost., i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli articoli 29 – 31 Cost. (cfr. Cass. pen. sezione.6, 46300/08, Fhami; Cass. Penale sez. VI, 3398/1999 1 Rv. 215158, Bajarami).
    Quanto al tema della “deprivazione psicologica” e quindi della “rimozione della figura paterna”, sostiene il difensore che non sarebbe emersa alcuna prova certa in ordine all’asserito condizionamento psicologico, tanto più che l’avversione del minore nei confronti del padre, ad esito del giudizio di primo grado, era già stata temporalmente e c:ausalmente collocata con riguardo al fortissimo trauma subito in occasione dei tentativi di allontanamento ed, in generale, all’iter doloroso cui il minore sì sentiva sottoposto a causa dei pur nobili intenti del padre.
    Il motivo, per come profilato, non supera la soglia dell’ammissibilità.
    Nella specie, ci si trova di fronte a due sentenze, di primo e secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, sul punto della “rimozione della figura paterna” considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza.
    In conclusione l’esito del giudizio di responsabilità non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative del ricorrente le quali si risolvono nel delineare una “mirata rilettura” di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione, nonché nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.
    Il motivo va quindi respinto in tutte le sue articolazioni.
    2.2) la sussistenza dei profili soggettivi del contestato delitto.
    Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in punto di penale responsabilità, erronea applicazione della legge penale sostanziale, errata qualificazione giuridica del fatto sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 572 c.p.
    Con ili terzo motivo si prospetta manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità ex art. 572 c.p. per difetto del dolo.
    I due motivi tra loro correlati vanno congiuntamente esaminati e valutati.
    Il difensore, nel prendere atto che se può essere fonte di censura, o di rammarico, il modo in cui i G. recepiscono gli accadimenti, nonché “la rigidità e la chiusura mentale che mostrano”, sostiene che “non si può esigere che tale dato, ineliminabile e per così dire strutturale, cambi nel momento in cui tutta la famiglia si sente sotto attacco”, circostanza peraltro che a suo avviso non varrebbe ad integrare il dolo richiesto dalla norma.
    In buona sostanza ed in altre parole: l’assunto difensivo è che difetterebbe la seppur minima consapevolezza di creare disagio in R., in persone adulte e mature per le quali, osserva peraltro il Collegio, non è stata prospettata avanti ai giudici di merito alcuna questione di non-integrità dei processi di intelligenza e volontà.
    L’argomento non regge.
    Invero, se è ragionevole ritenere che, inizialmente, la diade “madre-nonno” possa aver agito in buona fede, sia pur secondo una falsa coscienza, nella scelta delle metodiche educative e nell’accurata attenzione nell’impedire contatti di ogni tipo al bambino, isolandolo nelle sicure “mura domestiche”, tale profilo soggettivo non aveva più motivo di sussistere dopo i ripetuti sinergici interventi correttivi di una pluralità di esperti e tecnici dell’età evolutiva e del disagio psichico ed i conformi interventi dell’autorità giudiziaria.
    La persistenza, ciò nonostante, delle metodiche di iperaccudienza e di isolamento, in palese violazione delle indicazioni e delle prescrizioni, talora imposte e talora pure concordate, segnala, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, la pacifica ricorrenza in capo agli accusati della intenzionalità che connota il delitto ritenuto nei termini correttamente ribaditi dai giudici di merito.
    Il motivo va quindi rigettato.
    2.3) Il trattamento sanzionatorio.
    Con un quarto motivo i ricorrenti evidenziano l’illogicità della motivazione, posta a fondamento del trattamento sanzionatorio, con il riconoscimento di una condizione di supremazia del padre ricorrente sulla figlia, cui non è corrisposta una equa riduzione della sanzione per la donna, ed aòòa quale si è comunque accompagnata una motivazione sulle condotte successive dei condannati, desunta da una pronuncia di colpevolezza per fatti successivi e non coperta da giudicato.
    Anche questo motivo non ha fondamento.
    Il trattamento sanzionatorio paritario risulta efficacemente argomentato, già in primo grado, con riferimento al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attribuite al nonno per la sua incensuratezza ed alla E. G. (con precedenti) per il ruolo in sottordine rispetto al padre.
    Quanto al richiamo alla prosecuzione della condotta illecita, utilizzato dalla corte distrettuale per ribadire “ad abundantiam” le formulate argomentazioni, in punto di conferma della sanzione, valorizzando in proposito anche il dispositivo di una sentenza di condanna per lo stesso illecito (decisione non definitiva ed acquisita agli atti in appello dalla parte civile), va rammentato che il principio di non colpevolezza di cui all’art. 27, comma secondo, Cost., vieta di assumere appunto la “colpevolezza” a base di qualsivoglia provvedimento, fino a quando essa non sia stata definitivamente accertata, ma non vieta affatto di trarre elementi di valutazione sulla personalità dell’accusato dal fatto obiettivo della pendenza, a suo carico, di altri procedimenti penali. (Cass. pen. sez. 1, 4878/1997 Rv. 208342).
    Bene pertanto di tale circostanza è stato fatto uso per valutare la personalità dei rei nell’esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena.
    Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata nelle conformi decisioni dei giudici di merito.

    P.Q.M.

    Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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  • Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo: le differenze

    licenziatoAi sensi dell’art. 2119 cod. civ. è possibile recedere dal contratto di lavoro “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” e, in tal caso sulla parte recedente NON incombe l’obbligo del preavviso, né quello relativo al pagamento della corrispondente indennità.

    Secondo la dottrina prevalente, nonché secondo costante giurisprudenza non rientrano nella nozione di giusta causa solo quei comportamenti che costituiscono grave inadempimento contrattuale, bensì anche quei fatti e comportamenti estranei alla sfera del rapporto di lavoro, tali da ledere la fiducia tra le parti del rapporto (cfr. Cass, n. 15919/2000; Cass n. 14466/2000; Cass. n. 9354/1999).

    Più precisamente, i comportamenti del lavoratore estranei all’esercizio dell’attività lavorativa, possono configurare giusta causa di licenziamento allorquando, per le caratteristiche e la peculiarità del rapporto, la prestazione lavorativa richieda un ampio margine di fiducia alla serietà e alla correttezza della condotta privata del lavoratore (Cass. n. 8107/2002; Cass. n. 5943/2002).

    Il licenziamento per giusta causa è quindi la più grave delle sanzioni applicabili.

    Veniamo ora al licenziamento per giustificato motivo.

    L’art. 3 della legge sui licenziamenti individuali (legge n. 604/1966), fornisce espressamente la nozione di giustificato motivo oggettivo che quella di giustificato motivo soggettivo.

    Rientrano nel giustificato motivo soggettivo le ipotesi di “notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”, mentre nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano tutte quelle “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa”.

    Mentre la giusta causa è connotata da una particolare gravità del comportamento del prestatore di lavoro, il giustificato motivo soggettivo si configura in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

    Pertanto solo un inadempimento notevole integra gli estremi del giustificato motivo.

    Ecco una casistica di ipotesi in cui si è ritenuto sussistere il giustificato motivo soggettivo: abbandono del posto di lavoro (Cass. n. 7296/1998); assenza ingiustificata (Cass. n. 13352/1999); violazione dell’obbligo di correttezza e di fedeltà (Cass. 7819/2001) o di quello di non concorrenza (Cass. n. 5629/2000).

    E’ importante sottolineare che il giustificato motivo, a differenza della giusta causa, obbliga il datore di lavoro al rispetto del periodo di preavviso o comunque alla corresponsione a favore del lavoratore licenziato dell’indennità sostitutiva.

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  • Se il marito è un noto playboy il matrimonio va dichiarato nullo

    nullità matrimoniodi Eleonora Bonaccorsi- praticante avvocato del Foro di Catania

    La dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico deve essere sottoposta ad un giudizio di delibazione, la cui competenza spetta alla Corte d’Appello, affinché abbia efficacia anche nell’ordinamento civile italiano.

    Essa, in ogni caso, opera solo in presenza di gravi motivi e produce l’effetto non indifferente, da un punto di vista giuridico, di rendere ab origine inefficace il matrimonio, dunque, come se mai fosse stato celebrato. Tale caratteristica consente di individuare un’importante, anche se non unica, differenza rispetto all’istituto del divorzio, che in primis riguarda esclusivamente gli effetti civili del vincolo matrimoniale, facendo venir meno i doveri e i diritti reciproci dei coniugi, ma con efficacia ex nunc, senza che abbia alcuna conseguenza rispetto al rito religioso. Agli ex coniugi, pertanto, non sarà più consentito, seppure in presenza di una sentenza di divorzio, contrarre un nuovo matrimonio in Chiesa. Peraltro, si può aggiungere che i motivi posti alla base di una causa di divorzio sono perlopiù sopravvenuti, mentre nel caso della richiesta di nullità è necessario che i “vizi” siano non solo sussistenti ab origine, ma anche manifesti, conosciuti o conoscibili all’altro coniuge, usando l’ordinaria diligenza.

    A tale proposito, la Cassazione, I sez. civile, con la sentenza n. 17465/11, si è espressa in questo senso, in merito al ricorso proposto da una donna contro la sentenza della Corte d’Appello che ha delibato la sentenza di nullità del proprio matrimonio pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico.  Nel caso di specie, la causa di invalidità veniva rinvenuta nell’esclusione dei “bona matrimonii.

    Orbene, con la citata pronuncia la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla ricorrente, la quale eccepiva la mancata conoscenza dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio, ed inoltre affermava che il giudice a quo aveva tenuto conto delle sole affermazioni contenute nella sentenza delibata, senza effettuare alcun esame delle prove prodotte in sede di giudizio canonico.

    In effetti, rileva la Cassazione, il giudice italiano ha correttamente e minuziosamente valutato il materiale probatorio prodotto davanti al Tribunale Ecclesiastico e sulla base di questi elementi aveva escluso la non conoscenza o non conoscibilità, attraverso l’ordinaria diligenza, dell’insussistenza dei “bona matrimonii.

    Inoltre il giudice a quo aveva respinto il motivo proposto in sede di delibazione, vertente su una presunta violazione dell’affidamento negoziale incolpevole su cui la ricorrente insisteva. Attraverso una serie di indizi premonitori, infatti, la donna avrebbe potuto osservare la particolare sensibilità dell’allora fidanzato verso le altre donne, condizione che lo aveva addirittura portato, in un primo momento, ad interrompere il fidanzamento con la donna. Ma vi è di più, giacché l’uomo aveva mostrato profondo turbamento di fronte la notizia della gravidanza della donna ed era stato indotto, in occasione di una riunione tra le famiglie per decidere sul da farsi, a contrarre matrimonio, invocando come soluzione eventuale il divorzio. Eventi, questi, che denotano chiaramente la divergenza tra la volontà reale e la dichiarazione dell’ex coniuge, usando l’ordinaria diligenza propria dell’uomo medio. Sulla base di ciò, la Cassazione con la sentenza di rigetto non può che affermare che “va delibata la sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato la nullità del matrimonio per esclusione, da parte di uno dei coniugi, dei bona matrimonii, purché la divergenza tra volontà e dichiarazione sia stata manifestata all’altro coniuge o da questo conosciuta o comunque conoscibile con ordinaria diligenza”.

    In conclusione, dunque, si può correttamente affermare che la nullità del matrimonio può essere invocata e dichiarata laddove vi sia una manifesta, conosciuta o conoscibile divergenza tra la dichiarazione e la volontà del coniuge di contrarre matrimonio, avendo riguardo alla diligenza dell’uomo medio.

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  • Il tradimento va risarcito: importante sentenza della cassazione

    tradimento separazione addebitoE’ di pochi giorni fa l’importante sentenza della Suprema Corte che è destinata ad essere largamente citata nelle aule dei Tribunali da molti avvocati matrimonialisti.

    La Cassazione (sentenza n. 18853/2011) è giunta ad affermare che il tradimento, qualora provochi un provato danno alla salute del coniuge malcapitato, va risarcito.

    Ma la vera novità e peculiarità di questa sentenza è in realtà un’altra.

    Finalmente la Cassazione ha affermato che il risarcimento del danno da tradimento può essere riconosciuto anche se i coniugi si sono separati consensualmente.

    Si tratta, è evidente, di un precedente giurisprudenziale di notevole importanza che apre la strada a richieste risarcitorie di tutte quelle persone che sono state costrette a subire il tradimento da parte del proprio coniuge.

    Non ci resta che attendere per vedere se i Tribunali italiani accoglieranno con favore questo nuovo orientamento della Corte di Legittimità.