• Diritto del lavoro. Mobbing del lavoratore: che cos’è?

    mobbing lavoratoreIl concetto di Mobbing racchiude in sé una serie di fenomeni e comportamenti che fino a qualche tempo fa erano studiati singolarmente come episodi di lesione alla salute del lavoratore.

    Con il termine Mobbing intendiamo una serie di comportamenti vessatori posti in essere da uno o più soggetti diversi per danneggiare in modo sistematico un lavoratore nel suo ambiente di lavoro (Cass. Sez. Unite n. 8438/2004).

    Il fenomeno del Mobbing può essere Verticale (quando le vessazioni sono rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera dei superiori gerarchici) od Orizzontale( quando le vessazioni sono rivolte nei confronti di un lavoratore ad opera dei colleghi).

    Il concetto di Mobbing consente di arrivare a qualificare come tale ed a sanzionare una serie di comportamenti che, valutati singolarmente, potrebbero anche non contenere elementi di illiceità ma che, considerati unitariamente ed in un contesto “mobbizzante”, assumono un particolare valore molesto ed una finalità persecutoria, che non sarebbe stato possibile apprezzare senza il quadro d’insieme che il mobbing consente di valutare.

  • Maltrattamenti in famiglia: in caso di maltrattamenti ai danni della madre, anche i figli sono da considerarsi vittime

    maltrattamenti famiglia minoriSono soggetti passivi del delitto di maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 del codice penale anche i figli minori  nel caso in cui le vessazioni continue (ingiurie, percosse, minacce lievi,atti di umiliazione generici) siano rivolte principalmente alla loro madre.

    La Corte di Cassazione ha infatti di recente statuito che “Lo stato di sofferenza e di umiliazione delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi, i quali ne siano tutti consapevoli, a prescindere dall’entità numerica degli atti vessatori e dalla loro riferibilità ad uno qualsiasi dei soggetti passivi” (Cass. Pen. Cassazione penale , sez. V, sentenza 22.11.2010 n° 41142)

  • Esame avvocato, parere penale, lo stalking

    esame avvocato parere penale stalkingQuesta è una delle tracce del parere penale  d’esame d’avvocato:

    Tizio, in passato fidanzato di Caia, non accettando la fine della relazione sentimentale decisa dalla donna, e desideroso di continuare ad incontrarla,iniziava a seguirne sistematicamente gli spostamenti quando Caia usciva per andare al lavoro ovvero per attendere alle ordinarie attività quotidiane.
    Lungo la strada la molestava cercando di fermarla e di parlarle, dicendole che non intendeva allontanarsi da lei iniziava altresì a farle continue telefonate, anche notturne, ed ad inviarle sms telefonici contenenti generiche minacce di danno alle cose, finalizzate ad ottenere una ripresa della frequentazione tra i due.
    Le condotte moleste e persecutorie avevano inizio nel novembre 2008.
    Caia, esasperata per la situazione, dapprima cambiava alcune delle proprie abitudini di vita per sottrarsi agli incontri con Tizio; poi alla metà del mese di marzo 2009 decideva di sporgere querela contro Tizio.
    Tizio decideva quindi di recarsi da un avvocato per conoscere le possibili conseguenze della propria condotta.
    Il candidato assunte le vesti del legale di tizio, rediga motivato parere illustrando le fattispecie configurabili nel caso di specie con particolare riguardo alla tematica della successione delle leggi penali nel tempo e agli istituti del reato abituale e continuato.

    E’ evidente che la traccia richiedeva una trattazione della fattispecie penale dello “stalking”.

    Spero che  il mio blog possa essere stato di aiuto a qualche praticante avvocato, dato che avevo parlato di “stalking” qui.

  • Ricorso multe – Multa nulla se il verbale è notificato da una società privata

    multa nulla ricorsoL’art. 3 della Legge n. 890/1982 recita “l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Presenta all’ufficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell’ufficio…”.

    I successivi artt. 7 e 8 della stessa legge, disciplinano poi la parte relativa al recapito della notifica.

    La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 20440/2006, ha quindi statuito che sono da considerare “giuridicamente inesistenti le notifiche delle multe fatte da società private di recapito – alle quali il Comune ha affidato il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa, le notifiche eseguite dai soggetti anzidetti sono equiparate all’omessa notificazione, pertanto, l’effetto giuridico è “l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione al Codice della Strada”

  • Separazione e casa coniugale dei suoceri: cambio di rotta della Corte di Cassazione

    separazione casa coniugale suoceriI Giudici di Legittimità hanno di recente cambiato orientamento sul tema del comodato e della assegnazione della casa coniugale in caso di separazione tra coniugi, precisando che l’abitazione deve essere restituita ai suoceri, che la concessero, appunto, in comodato.

    Secondo la Suprema Corte (Cass. Civ. 7 luglio 2010, n. 15986), infatti, la fattispecie integrerebbe il c.d. comodato precario caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del vincolo è rimesso in via potestativa alla sola volontà del comodante.

    In buona sostanza, in presenza di comodato precario, ovvero di comodato senza la previsione di un termine per la restituzione dell’immobile, è nella facoltà del proprietario dell’immobile (nel caso di specie i suoceri) chiedere al comodatario (nel caso di specie la ex nuora) di lasciare l’alloggio anche se assegnato allo stesso con provvedimento del giudice in sede di separazione.

  • Licenziamento del lavoratore che si fa timbrare il cartellino dal collega: è legittimo!

    licenziamento lavoratore timbro cartellinoLa Corte di Cassazione pare non avere dubbi: farsi timbrare il cartellino dal collega comporta licenziamento per giusta causa (v. Cass.,  Sez. Lavoro 30 ottobre 2008, n. 26239).

    La Suprema Corte ha inoltre chiarito che, in tali casi, il licenziamento avviene per giusta causa anche qualora il datore di lavoro non abbia subito alcun danno economico.

    Ciò che rileva, invero, è la lesione del vincolo fiduciario che deve imprescindibilmente sussistere tra lavoratore e datore di lavoro.

    La sanzione del licenziamento è stata ritenuta quindi congrua per la gravità dell’addebito contestato.

    Di seguito pubblico il testo integrale della sentenza in argomento.

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

    SEZIONE LAVORO

    Sentenza 30 ottobre 2008, n. 26239

    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

    Con ricorso al Tribunale di Torino **** ha convenuto in giudizio la s.r.l. **** allo scopo di sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare che le era stato irrogato con lettera 15 maggio 2003, asserendo che la motivazione addotta era inesistente.

    La domanda veniva rigettata dal giudice adito ed, a seguito di gravame della lavoratrice, la Corte di appello di Torino, con sentenza 18 luglio 2005, ha confermato la decisione impugnata, ritenendo che, alla stregua dell’istruttoria espletata, era risultato che la **** avvalendosi della collaborazione di altra lavoratrice, aveva fatto timbrare la cartolina-orologio di ingresso prima di essere entrata al lavoro. Riteneva ancora giudice di secondo grado che, al caso di specie, andava applicato l’art. 33 punto G del CCNL (alterazione o falsificazione delle certificazioni delle presenze) che legittimava il licenziamento per giusta causa.

    Per la cassazione di tale sentenza ricorre la con due motivi.

    Resiste con controricorso la **** s.r.l..

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    1. Con il primo motivo la denunzia violazione e falsa di non meglio specificate norme di diritto, ma in concreto censura la decisione impugnata per avere erroneamente interpretato le risultanze della prova testimoniale, non prestando credito alla teste ma a tutti gli altri, benché legati alla società dal vincolo della subordinazione. In particolare non sarebbe stata acquisita la prova dell’esistenza di un accordo tra essa ricorrente e la compagna di lavoro affinché questa provvedesse a timbrare la cartolina di ingresso.

    Aggiunge ancora la ricorrente che la società non avrebbe subito un danno economico, che non vi sarebbe stato una lesione dei doveri di lealtà e che in ogni caso poteva essere irrogata una sanzione conservativa.

    Con il secondo motivo sono prospettati vizi di motivazione perche non è stata considerata attendibile la deposizione della teste non più legata da alcun vincolo con la società, a differenza degli altri testi, le cui deposizioni non sarebbero risultate univoche e precise.

    2. I due motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento.

    E’ il caso di premettere che, al di là dell’intestazione del primo motivo, con questo e con il secondo viene censurata la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, che, al contrario, appare logica e coerente, avendo detto giudice chiaramente spiegato il perché della ritenuta maggiore attendibilità di alcuni testi a differenza della configurabilità nella specie della falsificazione della cartolina orologio all’inizio del turno di lavoro; della lesione del vincolo fiduciario a prescindere dal danno patrimoniale subito dalla società; della congruità della sanzione irrogata attesa la gravità dell’addebito contestato.

    In questa situazione, non essendo ravvisabile alcun vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata e contenendo il ricorso una inammissibile diversa ricostruzione dei fatti, le censure proposte devono essere rigettate.

    Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

    P.Q.M.

    La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di € 55 per spese, di € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.

    Cosi deciso in Roma, 7 ottobre 2008.

    Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2008.

  • L’avvocato e il recupero crediti – Tra fase stragiudiziale e fase giudiziale

    recupero crediti fase stragiudiziale e giudizialePer recuperare i propri crediti, il ricorso all’Autorità Giudiziaria deve essere considerato come l’ultima spiaggia (consentitemi l’utilizzo di tale espressione che rende bene l’idea).

    Pertanto si ricorre al Tribunale o al Giudice di Pace soltanto quando la fase stragiudiziale non abbia sortito effetto positivo.

    Nella fase stragiudiziale, in buona sostanza,  lo Studio Legale cerca di concordare un piano di rientro con il debitore attraverso solleciti epistolari e attraverso la c.d. messa in mora.

    L’atto di messa in mora è certamente un passo importante per recuperare il proprio credito e ne ho già parlato a lungo qui.

    Nel caso in cui si raggiunga un accordo e il debitore si renda disponibile al pagamento (immediato o rateizzato) lo Studio Legale ricorre a tutti i mezzi necessari per cautelare il creditore e garantire il rispetto degli accordi presi.

    Nel caso in cui, invece, non si raggiunga un accordo con il debitore bisogna necessariamente richiedere l’intervento dell’Autorità Giudiziaria e si apre così la fase giudiziale.

    Lo scopo della fase giudiziale è il raggiungimento di un TITOLO ESECUTIVO, ovvero l’atto o il documento in base al quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (es.: l’automobile, la casa, somme di denaro, i beni della società, ecc.).
    Generalmente, l’azione legale viene intrapresa previa verifica del buon esito del recupero coattivo del credito, ovvero solo quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto (il possesso di beni pignorabili).

  • Bergamo e Provincia – Recupero crediti: il piano di rientro dei debiti. Transazione semplice e transazione novativa

    bergamo e provincia recupero crediti piano di rientroPossono tirare un sospiro di sollievo i dirigenti ed i dipendenti di un noto Gruppo societario della provincia di Bergamo.

    Leggo testualmente su  l’Eco di Bergamo on line “Dopo mesi di gravi tensioni, con lo spauracchio del pignoramento e della vendita dei macchinari a fronte di un debito di oltre 6 milioni di euro, il gruppo di Cortenuova è riuscito ieri a trovare un accordo con gli enti creditori per una nuova rateizzazione di 5 anni che permetterà a Fema e alle altre società (Rubini Sinterizzati, Mecsinter e Cimdigipack) di riprendere il cammino produttivo”.

    Del resto, spesso il raggiungimento di una transazione tra debitore e creditore può risultare più opportuno anche nell’interesse del creditore  e ciò per un recupero più sicuro del proprio credito.

    Invero, rispetto ad una lite giudiziale non sempre può risultare premiante per il creditore adire l’Autorità Giudiziaria per il recupero del credito; sia per la nota lungaggine del processo civile, sia per il grado di aleatorietà che comporta ogni causa.

    Spesso si ricorre pertanto alla transazione: il creditore va incontro alle necessità e alle richieste del cliente insolvente per concordare, in via bonaria, il rientro del debito.

    Naturalmente tale necessità non può pregiudicare la possibilità di insistere per il recupero coattivo o di attivare un titolo esecutivo, in caso di mancato rispetto degli accordi.

    Occorre precisare che la transazione può essere semplice o novativa.

    Si ha la transazione novativa quando la situazione preesistente viene interamente sostituita dalla transazione; diversamente la transazione è “non novativa”..

    Possiamo dire che si ha transazione novativa quando dalla transazione sorge un’obbligazione oggettivamente diversa da quella preesistente, che viene sostituita dalla prima, e che può aversi transazione novativa anche in difetto di un’espressa manifestazione di volontà delle parti, quando il complesso dei patti della transazione sia incompatibile con la sopravvivenza del pregresso rapporto.

    Le pronunce giurisprudenziali in tema di effetti novativi sono sostanzialmente conformi nel non riconoscere le possibilità di novazione in tutti i casi di modificazioni accessorie che non comportino il mutamento del titolo o dell’oggetto della prestazione (Cfr. per tutte Cass. Civ. 14/12/94 n. 10683), specie nel caso di accordi che modifichino soltanto le modalità di esecuzione delle obbligazioni (Cass. 12/02/82 n. 855).

    Quando la transazione sollecitata dal debitore e/o proposta dal creditore prevede non solo una dilazione temporale del piano di rientro, ma anche un accordo a saldo e stralcio dell’importo del capitale e/o degli interessi maturati (sul capitale e moratori) rispetto al contratto originario, siamo in presenza, senza alcun dubbio, di una nuova fattispecie contrattuale: il contratto di novazione, appunto.

    Certamente occorre fare molta attenzione nella stesura dei patti transattivi al non formulare obbligazioni incompatibili con quelle originarie.

    Infatti, una volta stipulata una transazione novativa, non è più possibile, per il creditore, il ripristino della situazione giuridica preesistente alla transazione.

    Consiglio pertanto di rivolgersi sempre ad un legale  per la stipula di un atto di transazione.

  • SEPARAZIONE DEI CONIUGI: MODIFICA DELLE CONDIZIONI. LA NOTIFICA E’ VALIDAMENTE COMPIUTA NEL LUOGO DI LAVORO DEL CONIUGE

    La Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che, qualora la parte attrice non sia a conoscenza del luogo di residenza del convenuto, e non sia possibile conoscerlo con gli ordinari strumenti cognitivi, la notifica è validamente compiuta nel luogo di lavoro del medesimo, ai sensi dell’art. 139 ultimo comma c.p.c. (si veda, al riguardo la sentenza n. 17903/2010).

    Nel caso sottoposto alla Corte di Legittimità, trattandosi di coniugi separati, dal verbale di separazione prodotto agli atti del giudizio di primo grado risultava che la casa coniugale era stata assegnata alla moglie.

    Il marito si era quindi trasferito altrove ma aveva omesso di cambiare ufficialmente residenza, di tal che risultava ancora anagraficamente residente presso la casa coniugale.

    Permanendo la separazione, la moglie non poteva certo notificare l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione presso la casa coniugale, essendo a conoscenza che in realtà il marito risiedeva altrove.

    Pertanto, non conoscendo parte attrice il luogo di residenza del convenuto, né essendo in grado di conoscerlo con gli ordinari mezzi cognitivi, la moglie aveva notificato l’atto introduttivo del giudizio di modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma ultimo, a norma del quale “quando non è noto il Comune di residenza la notificazione si fa nel Comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel Comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti“.

    La Corte ha ritenuto perfettamente valida la notifica così effettuata in quanto il concetto di “Comune di dimora”, deve essere letto con riferimento alla ratio della norma richiamata, che è quello di portare a conoscenza l’atto giuridico, nei casi in cui non sia noto il comune di residenza, consentendo di stabilire un legame tra il notificando ed il luogo stesso, rendendo quindi probabile la ricezione della notifica. Ha infatti affermato la Corte che “appare razionale ritenere che il Comune dove la persona esercita un rapporto di lavoro subordinato o, come nel caso di specie, un rapporto d’impiego pubblico, è un luogo qualificabile come luogo di “dimora” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 139 c.p.c.”.

  • Praticanti avvocati: esame di abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato

    praticanti avvocati esame avvocatoOggi, domani e dopodomani i praticanti avvocati di tutta Italia sosterranno l’esame di abilitazione all’esercizio della professione d’avvocato.

    In particolare, i praticanti avvocati sosterranno le tre seguenti prove scritte:

    14 dicembre 2010: redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

    15 dicembre 2010: redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

    16 dicembre 2010: redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

    Da oltre un mese, i siti web dedicati alla preparazione per l’esame d’avvocato hanno aperto la cosiddetta “Tototraccia”: ognuno dice la sua sui possibili argomenti d’esame.

    Per quanto concerne il parere di diritto civile, sono stati ritenuti probabili i seguenti argomenti:

    1)     la comunione legale e l’intervento del coniuge (sentenza delle Sezioni Unite n. 22755/2009 );

    2)     il diritto a nascere sani (Cass. Civ. n.10741/2009);

    3)      il contatto sociale nella mediazione (Cass. Civ. n. 16382/2009).

    Tra gli argomenti probabili per il parere di diritto civile c’è chi ritiene che potrebbe rientrare anche un tema in un certo modo “classico” come la risoluzione del contratto su diffida o, ancora, il danno da emotrasfusione.

    Per quanto concerne il parere di diritto penale, sono invece stati ritenuti probabili i seguenti argomenti:

    1)     violazione di sigilli (Cass. Pen. n. 5385/2010) ,

    2)      corruzione susseguente in atti giudiziari (Cass. Pen. n. 15208/2010);

    3)     ricettazione e dolo eventuale (Cass. Pen. n. 12433/2009)

    Meno probabili sono stati ritenuti i pareri su altre sentenze quali la n. 8413/2008 sulla violazione obbligo di assistenza e reato continuato e la 19601/2008 sulla modifica legge fallimentare e reato di bancarotta.