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LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ DOPO IL DIVORZIO
Che cos’è la pensione di reversibilità ?La pensione di reversibilità è una prestazione che spetta ai familiari di un lavoratore deceduto già pensionato, e l´unico requisito richiesto è la titolarità da parte del lavoratore, di una pensione diretta (pensione di vecchiaia, di anzianità , di inabilità , di invalidità ).
L’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità ?
Presupposto imprescindibile del diritto alla pensione di reversibilità è la titolarità dell’assegno divorzile.
Più precisamente, con la locuzione “titolarità dell’assegno divorzile†deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 898/1970.
Qualora l’ex coniuge defunto avesse già contratto un nuovo matrimonio la pensione di reversibilità spetta all’ex coniuge divorziato o al coniuge superstite?
In tal caso sia il coniuge superstite, sia l’ex coniuge divorziato potranno concorrere all’attribuzione della pensione di reversibilità .
In buona sostanza, la pensione di reversibilità spetterà ad entrambi.
La Giurisprudenza di legittimità è chiara ed univoca nell’affermare che la ripartizione del trattamento di reversibilità , in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata sulla base dell’effettiva durata di entrambi i matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità , da individuare facendo riferimento all’entità dell’assegno di divorzio riconosciuto all’ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.
La Cassazione ha poi chiarito che non tutti i suddetti ulteriori elementi debbano necessariamente concorrere né essere valutati in eguale misura, rientrando nell’ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (si veda, ad esempio, Cass. Civ. n. 6272/2004).
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AVVOCATI DI BERGAMO: ECCO LA RELAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE ANNO 2010/2011
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Bergamo ha pubblicato oggi una relazione annuale che fornisce uno specchio della professione forense nella c.d. “Città dei Mille” e che tratta diversi temi “cari” agli avvocati (la legge professionale, il Collegato Lavoro, l’inefficienza dell’UNEP, il boom di udienze fissate tutte alla stessa ora, ecc. ecc.).Riporto alcuni passaggi, da cui si possono certamente trarre spunti di riflessione e discussione.
“I temi che ci hanno occupato sono quelli che conosciamo benissimo e che sono fonte di grande preoccupazione per tutti noi. In particolare l’attenzione, oltre al tradizionale tema della riforma della legge professionale, è caduta sulla media conciliazione, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2010, sul regolamento delle specializzazioni emanato dal CNF in settembre e discusso a novembre al Congresso Forense di Genova, di cui si darà conto nel prosieguo, sull’entrata in vigore del cd. Collegato lavoro e sulla difficile situazione organizzativa che, per i più svariati motivi, sistematicamente attanaglia i nostri Uffici giudiziari, in ordine alla quale è nato un proficuo e costruttivo confronto con il Presidente del Tribunale Dott. Ezio Siniscalchi e i Presidenti di Sezione, mediante incontri periodici di cui è stato dato recentemente conto con una comunicazione agli iscritti che sinteticamente ricordiamo, avendo trattato dell’ipotesi di predisporre un verbale già stilato per le separazioni consensuali e per i divorzi congiunti, usando dei moduli già utilizzati dall’ordine di Milano con la possibilità , per i divorzi, che l’udienza di comparizione dei coniugi divorziandi, invece che in Camera di Consiglio collegiale, si svolga davanti ad un Istruttore, del problema delle udienze fissate tutte al medesimo orario, con il suggerimento di scaglionare oltre che per orari anche per tipi di incombenti in relazione alla loro omogeneità , dell’opportunità di redigere e concordare tariffari per le difese del gratuito patrocinio, dell’opportunità di valutare congiuntamente le problematiche di applicazione delle norme del Codice di rito durante il dibattimento penale, dei ritardi con cui spesso iniziano le udienze civili.
Sono state approntate nuove tabelle per i decreti ingiuntivi in materia di lavoro.
Un grande cruccio è costituito dall’Ufficio NEP, il quale sia per problemi interni (gravi carenze di personale rispetto alla pianta organica) che di obiettiva richiesta di lavoro non è attualmente in grado di rispondere come dovrebbe alle necessità del foro.
Diventa difficile individuare correttivi quando la deficienza di fondo è dovuta al numero insufficiente di addetti, ma da più tempo l’Ordine, di concerto con il Presidente Siniscalchi sta studiando il sistema di prenotazione elettronica migliore che, certamente non risolverà il problema in radice, ma almeno consentirà un più decoroso e ordinato accesso all’Ufficio.
E’ anche opportuno rinnovare l’invito al ricorso alla notifica in proprio.
Non sfuggono e sono all’ordine del giorno i gravi problemi legati al funzionamento della cancelleria della Sezione distaccata di Treviglio.
L’Avvocatura ha poi fatto sentire forte la sua voce in tema di media conciliazione e qui è bene dirlo, non certo per sostenere battaglie di retroguardia, che non servono a nessuno,ma solo per affermare principi sacrosanti, quale quello costituzionalmente garantito della difesa tecnica e quello applicato nei paese europei della non obbligatorietà .
Si pensi che con il Collegato lavoro è stato soppresso il tentativo obbligatorio di conciliazione, che ha dato pessima prova di sé così come era stato pensato e ne è stato istituito uno facoltativo proceduralmente assai complesso che non verrà utilizzato da nessuno e che comporterà l’immediato deposito del ricorso con i conseguenti problemi di intasamento per i giudici del lavoro.
Il palese tentativo di privatizzare la giustizia e di sottrarre risorse al processo è davvero inaccettabileâ€.
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Famiglia di fatto: alcune delle domande più frequenti dei conviventi
Pubblico di seguito alcune delle domande più frequenti che mi vengono poste in materia di famiglia di fatto.Le coppie di fatto possono regolare i loro rapporti tramite convenzioni?
La risposta è certamente positiva. I conviventi possono regolare i loro rapporti patrimoniali tramite contratti.
Tali contratti possono avere ad oggetto sia la regolamentazione del periodo della convivenza, sia la regolamentazione del periodo successivo ad essa.
A quale Giudice devono rivolgersi le coppie di fatto in crisi che vogliano separarsi?
E’ bene innanzitutto tener presente che le coppie di fatto non sono riconosciute dalla legge. Pertanto non esistono norme che determinino l’autorità giudiziaria competente in caso di “separazione†tra conviventi.
Ad ogni modo possiamo fare un distinguo:
1)     In presenza di figli: tutte le questioni riguardanti il mantenimento e l’affidamento degli stessi, potranno essere trattate dal Tribunale per i Minorenni.
2)     In assenza di figli: i conviventi che intendono regolare dei rapporti giuridici, dovranno rivolgersi al Tribunale Ordinario in virtù dei principi generali del diritto.
In presenza di figli, la casa “familiare†può essere assegnata al convivente?
Assolutamente sì. La casa familiare può essere assegnata dal Giudice ad uno dei conviventi quando vi siano figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.
A tale soluzione si giunge grazie alla sentenza n. 166/1998 della Corte Costituzionale.
In assenza di figli, la casa “familiare†può essere assegnata al convivente?
In questo caso la risposta è, evidentemente, negativa. Del resto l’assegnazione della casa coniugale in assenza di figli non avviene neppure per le coppie unite da vincolo coniugale che si separino.
In caso di morte del proprio convivente, l’altro può vantare diritti successori?
La risposta non può che essere negativa.
La successione del convivente potrà avvenire solo nel caso in cui il partner abbia disposto in suo favore tramite testamento (purché non venga comunque lesa la sua quota dei legittimari).
E’ importante tuttavia sottolineare che in caso di morte del proprio partner il convivente può continuare il rapporto di locazione eventualmente esistente in relazione all’immobile fino a quel momento utilizzato come casa “familiareâ€.
Il convivente può chiedere il risarcimento dei danni in caso di morte per delitto del proprio partner?
La giurisprudenza più recente ritiene di sì. Ne ho già parlato ampiamente qui.
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Cassazione: no all’annullamento dei matrimoni di lunga durata
Con sentenza n. 1343/2010 la Suprema Corte ha espressamente sancito che i matrimoni di lunga durata annullati dalla Chiesa non sono annullabili automaticamente dallo Stato.La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso di una signora veneta il cui matrimonio (di durata ventennale) Â era stato annullato dalla Sacra Rota per assenza di figli.
Il marito aveva chiesto l’annullamento sostenendo che le nozze celebrate nel giugno del 1972 erano viziate poiché la moglie gli aveva asseritamente taciuto di non volere figli, dunque era escluso uno dei ‘bona matrimoni’, gli elementi che danno vitalità alle unioni concordatarie.
Gli Ermellini, accogliendo quindi il ricorso della moglie, hanno affermato che “la successiva prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione, altrimenti riconosciuta dalla legge”.
La Cassazione ha altresì precisato che “è contrario ai principi di ordine pubblico rimettere in discussione un legame che dura da tempo considerevole adducendo riserve mentali, o vizi del consensoâ€.
Per dovere di completezza e precisione, è bene ricordare che le sentenze ecclesiastiche matrimoniali, per avere efficacia nel nostro Paese, devono essere riconosciute dal giudice italiano. In assenza di riconoscimento non hanno alcuna efficacia in Italia.
Negli ultimi anni si è registrato in Italia un vertiginoso aumento delle procedure di annullamento dei matrimoni dinnanzi ai giudice ecclesiastici ed alla Sacra Rota: nel 2009 sono state circa 6mila le dichiarazioni di nullità dei matrimoni. Molti fanno purtroppo ricorso alla procedura dell’annullamento al precipuo scopo di ottenere in tempi rapidi lo scioglimento del vincolo coniugale.
La suddetta decisione della Suprema Corte dovrebbe far sì che venga evitato che il ricorso alla giustizia ecclesiastica diventi una scappatoia e scorciatoia per ottenere lo stato civile libero.
Va da sé che, in casi simili a quello sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, la soluzione per mettere fine ad un’unione coniugale che dura da molti anni può quindi essere soltanto quella della separazione civile seguita poi dal divorzio.
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CORTE COSTITUZIONALE: I PRATICANTI AVVOCATI NON POSSONO ESSERE NOMINATI DIFENSORI D’UFFICIO
L’art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) e successive modifiche prevede che i praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro speciale siano ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.L’ultimo periodo della stessa norma precisava che «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero».
Tale ultima disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n.106/2010.
La Corte Costituzionale ha infatti ritenuto che tale disposizione violasse l’art. 24 della Cost., secondo comma poiché imponeva al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina di un difensore d’ufficio dotato di una professionalità non ancora compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso l’intero iter di abilitazione all’esercizio della professione.
In particolare la Corte Costituzionale si è così espressa: “In questa circostanza all’indagato o all’imputato potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà , un difensore che non ha percorso l’intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di nomina a favore dell’irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre rimedio all’inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore di fiducia.
In questi termini, la questione attiene alla garanzia dell’effettività della difesa d’ufficio.
Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e l’avvocato iscritto all’albo si apprezza non solo sotto il profilo – prospettato dal giudice rimettente – della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell’abilitazione al patrocinio), ma anche sotto l’aspetto della capacità processuale, intesa come legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà proprie della funzione defensionale.
In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all’eventuale giudizio di gravame.
Il praticante si trova, inoltre, nell’impossibilità di esercitare attività difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di richiesta di riesame nei giudizi cautelari.
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Privacy e procedimenti penali: il provvedimento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
Pubblico di seguito le disposizioni del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo che potete leggere integralmente sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, cliccando qui.A tutela della Privacy e della segretezza dei procedimenti penali è stato disposto quanto segue:
· chiunque intenda avere informazione in ordine a procedimenti penali pendenti potrà farne richiesta scritta, anche a mezzo di difensore, esclusivamente alla Segreteria Ricezione Atti, la quale fornirà in forma scritta esclusivamente le informazioni previste dall’art. 335 c. 3 e 3 bis c.p.p. (numero del procedimento, qualificazione giuridica del fatto, Sostituto assegnatario in relazione a procedimenti in cui il richiedenteabbia la qualità di persona offesa o di indagato); la Polizia Giudiziaria che ha presentato o trasmesso la comunicazione di notizia di reato potrà ottenere, facendo richiesta anche solo verbale allaSegreteria Ricezione Atti, l’indicazione del numero del procedimento originato dalla comunicazione presentata e del Sostituto assegnatario dellostesso;
· qualunque altra richiesta di informazioni in ordine a procedimenti penali pendenti proveniente da Pubblica Amministrazione dovrà essere trasmessa al Procuratore per l’eventuale risposta;
· dopo la chiusura delle indagini preliminari (dopo cioè che è stata trasmessa al GIP la richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di applicazione concordata della pena, la richiesta di decreto penale ovvero è stato emesso dal PM il decreto di citazione diretta a giudizio) la persona offesa, il denunciante, l’ufficio di polizia giudiziaria che ha trasmesso la comunicazione di notizia di reato, l’indagato e l’imputato, direttamente o per mezzo di difensore delegato, potranno ottenere tutte le informazioni inerenti il procedimento risultanti dal registro informatico, facendo richiesta anche solo verbale alla Segreteria Ricezione Atti ovvero, nel caso in cui il richiedente ne sia a conoscenza, anche alla Segreteria del Sostituto assegnatario;
· gli altri uffici di Segreteria non sono autorizzati a fornire alcuna informazione in ordine ai procedimenti menzionati ai punti precedenti;
· le copie degli atti dei procedimenti, relativi a reati di competenza del Giudice di Pace, potranno essere richieste esclusivamente alla Segreteria Ricezione Atti o alla Segreteria del Dibattimento Giudice di Pace dopo la trasmissione del fascicolo a questo ufficio;
. le copie degli atti dei procedimenti, relativi a reati attribuiti al Tribunale in composizione monocratica, potranno essere richieste esclusivamente alla Segreteria del Sostituto assegnatario o alla Segreteria del Dibattimento Tribunale dopo la trasmissione del fascicolo a questo ufficio;
· le copie degli atti dei procedimenti, relativi a reati di competenza della Corte d’Assise o attribuiti al Tribunale in composizione collegiale, potranno essere richieste sempre esclusivamente alla Segreteria del Sostituto assegnatario.
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Quando gli avvocati sbagliano: la responsabilità professionale dell’avvocato
Il difensore munito di procura alle liti è soggetto a quelle medesime obbligazioni che fanno carico a qualsiasi altro mandatario. Fra dette obbligazioni occorre menzionare quelle imposte dagli artt. 1712 cod. civ. (comunicazione dell’eseguito mandato) e 1713 (obbligo di rendiconto).Occorre peraltro ricordare che la responsabilità del professionista deve essere valutata secondo il parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 cod. civ. ed eventualmente alla luce dell’art. 2236 cod. civ. quando trattasi di prestazione che implica soluzioni di problemi di speciali difficoltà (Cass. Civ. n. 2230/1973).
Pertanto la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell’ esercizio della propria attività , dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie (Cass. 14-08-1997 n. 7618; Cass. 6-02- 1998 n. 1286; Cass. 8-08-2000 n. 10431). Nel caso in cui l’attività professionale richieda la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà , la responsabilità è attenuata, in ragione della regola di responsabilità prevista nell’ art. 2236 cod. civ., secondo cui “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà , il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa graveâ€. (Cfr. Cass. 8-08-2000 n. 10431.)
Va comunque specificato che dottrina e giurisprudenza qualificano costantemente l’obbligazione dell’avvocato, sia per la sua attività stragiudiziale che per quella giudiziale, quale obbligazione di mezzi e non di risultato (Cassazione civile , 26 Febbraio 2002, n. 2836 sez. III, in Resp. civ. e prev. 2002, 6, 1376;  Cassazione, sez. II, 18.7.2002 sent. n. 1045).. Rientra comunque nel dovere del professionista svolgere ogni attività necessaria e utile alla fattispecie concreta.
La Giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell’attività esercitata
“L’avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi dell’art. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzioni di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità , a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave†(Cass. Civ., n. 16846/2005).
L’affermazione del nesso di causalità rappresenta sicuramente il passaggio più difficile e delicato dei giudizi di responsabilità professionale dell’avvocato.
Sino a pochissimo tempo fa, la Giurisprudenza prevalente affermava che “il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo è stato causato dall’insufficiente o inadeguata attività del professionista, e cioè, dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell’attività del difensore, l’affermazione della sua responsabilità implica l’indagine – positivamente svolta – sul sicuro e chiaro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l’onere di dimostrare l’impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione†( v., ad esempio, Cass., 16/10/2008, n. 25266).
Oggi, invece, l’orientamento dominante della Suprema Corte pare aver cambiato rotta. Sempre più spesso viene infatti ritenuto che “l’affermazione della responsabilità professionale dell’avvocato non implica l’indagine sul sicuro fondamento dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la ‘certezza morale’ che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrliâ€( Cass. 6/2/1998, n. 1286; 18/4/2005, n. 7997; 18/4/2007, n. 9238; Cass. 3/4/2009, n. 8151)
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Anche il convivente ha diritto al risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner
L’art. 185 cod. pen. recita testualmente: “ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di luiâ€.La precedente Giurisprudenza (ormai del tutto superata) riteneva che il convivente more uxorio non fosse legittimato a chiedere il risarcimento del danno in caso di delitto commesso da terzi nei confronti del proprio partner.
La Corte di Cassazione affermava infatti quanto segue: “ In base al principio del neminem laedere, sancito dall’art. 2043 cod. civ., danno risarcibile è solo quello che si verifica per la lesione di un diritto, Pertanto, nel caso di morte di una persona, il soggetto che con essa conviva ricevendone vantaggi o prestazioni, che chiami in giudizio il responsabile dell’evento mortale, deve dimostrare il suo diritto a quei vantaggi ed a quelle prestazioni della persona deceduta; diritto che non può discendere che da legge o da patto. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di convivente more uxorio, che conseguentemente è carente di legitimatio ad causam per risarcimento di danni cagionati dalla uccisione della persona con cui conviveva†(Cass. Civ. n. 9708/1992).
Successivamente, la Suprema Corte, mutando radicalmente il proprio orientamento, è giunta a riconoscere la legittimazione del convivente a costituirsi parte civile in caso di delitto ad danni del proprio partner ad opera di terzi.
Gli Ermellini sono giunti a tale conclusione in quanto l’aggressione del terzo lede il convivente nel suo diritto di libertà , nascente direttamente dalla Costituzione, alla continuazione del rapporto, diritto assoluto e tutelabile erga omnes, senza perciò interferenze da parte di terzi.
La Cassazione ha comunque precisato che il risarcimento può essere riconosciuto solo allorquando “la convivenza abbia avuto un carattere di stabilità tale da far ragionevolmente ritenere che, ove non fosse intervenuta l’altrui azione micidiale, la convivenza sarebbe continuata nel tempo† (Cass. Pen. n. 1313/1995).
La Suprema Corte civile è giunta di recente ad affermare che “chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale (…). Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
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Decreto ingiuntivo fondato su e-mail
Ai sensi dell’art. 634 del codice di procedura civile le promesse unilaterali per scrittura privata, rientrano tra le prove scritte idonee a documentare un credito in sede di procedimento per decreto ingiuntivo.L’e-mail  contenente una promessa di pagamento soddisfa il requisito legale della forma scritta richiesto dall’art. 634 c.p.c.?
A questo proposito, occorre innanzitutto richiamare il T.U. (D.P.R.) n. 445/2000 il cui art. 1, primo comma lett. B), sancisce che il documento informatico è “ la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevantiâ€. L’e-mail può quindi certamente essere ritenuta un documento informatico.
L’art. 8 del citato Testo Unico stabilisce poi la piena validità di tale documento, disponendo che “il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unicoâ€.
L’art. 10, comma 2 del Testo Unico sancisce infine che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scrittaâ€.
Per firma elettronica deve intendersi “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informaticaâ€.
Dato che il mittente della e-mail per poter creare ed inviare detta e-mail deve eseguire una procedura di validazione, inserendo il proprio username e la password, diversi Giudici hanno ritenuto che tale documento informatico soddisfasse il requisito legale della forma scritta e ben potesse essere posto a fondamento dell’emissione di un decreto ingiuntivo.
Cito, ad esempio, Tribunale di Cuneo, decreto ingiuntivo n. 848 del 15 dicembre 2003; Tribunale di Mondovì, decreto ingiuntivo n. 375 del 07 giugno 2004; Giudice di Pace di Pesaro in data novembre 2004.
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SEPARAZIONE DEI CONIUGI: L’INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI MATRIMONIALI E LA DICHIARAZIONE DI ADDEBITO
Occorre innanzitutto premettere che non è indispensabile che il Tribunale si pronunci sull’addebito della separazione. Non è infatti necessario che, in sede giudiziale, si accerti se la responsabilità della separazione incomba sull’uno o sull’altro coniuge.La dichiarazione di addebito può quindi avvenire solo su richiesta di uno dei due coniugi.
Bisogna tener presente che la dichiarazione di addebito non ha alcuna incidenza sulle conseguenze personali della separazione, sull’assegnazione della casa coniugale e sull’affidamento dei figli.
In caso di addebito della separazione, derivano però le conseguenze patrimoniali che indico di seguito.
Il coniuge a cui venga addebitata la separazione:
-         Non ha diritto all’assegno dei mantenimento, ma solo agli alimenti (che gli possono essere concessi soltanto in caso di effettivo bisogno ed in ammontare sufficiente a garantirgli solo i minimi di sussistenza);
-         In caso di morte dell’altro coniuge, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, soltanto se sia già titolare di un assegno alimentare e nei limiti dell’importo di detto assegno;
-         Ha diritto alla pensione di reversibilità soltanto se titolare di assegno alimentare (Cfr Corte Costituzionale n. 450/1989);
-         Ha diritto all’indennità di anzianità e di preavviso, che gli deve essere corrisposta dal datore di lavoro del coniuge deceduto ai sensi dell’art. 2122 cod. civ., solo se titolare dell’assegno alimentare (cfr. Corte Cost. n. 213/1985).
Ma quali sono i casi in cui la separazione può essere addebitata a carico di uno dei due coniugi?
La separazione può essere addebitata allorquando uno dei coniugi non osservi gli obblighi elencati dall’art. 143 cod. civ., ovvero:
-         Dovere di fedeltà ;
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di assistenza e collaborazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di coabitazione
-Â Â Â Â Â Â Â Â Â Dovere di contribuzione
Quanto al dovere di fedeltà , la giurisprudenza di legittimità è da tempo unanime nell’affermare che “l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell’addebito della separazione sol quando risulti accertato che, a tale violazione, sia, in fatto , riconducibile la crisi dell’unione, mentre il comportamento infedele, se successivo al verificarsi di una situazione d’intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito della separazione quando non sia qualificabile come causa concorrente della rottura del rapporto†(Cass. Civ. n. 10742/1998)
Quanto, invece al dovere di coabitazione, la Suprema Corte ha chiarito che “l’abbandono della casa familiare non costituisce causa di addebitabilità della separazione quando sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. Civ. n. 10682/00).