• IL MODULO DI CONSTATAZIONE AMICHEVOLE HA VALORE DI CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE

    Modulo constatazione amichevole avvocatoDopo essere stati coinvolti in un incidente stradale in cui non si siano riportati gravi danni alla propria persona bisogna cercare di mantenere la maggiore lucidità mentale possibile e compilare con attenzione il ben noto c.d. MODULO CAI, ovvero il modulo di CONSTATAZIONE AMICHEVOLE.

    Infatti, come comunemente ritenuto dalla giurisprudenza di merito, il modulo CAI ha valore confessorio.

    Quanto appena detto significa che le modalità del sinistro indicate nel Modulo CAI si presumono vere salvo che venga fornita diversa prova contraria.

    Segnalo, in proposito, la recente sentenza n. 2867/2010 del 24 ottobre 2010 del Giudice di Pace di Bergamo, dott. Ingoglia ove si legge: “la sottoscrizione del modulo CAI da parte di uno dei soggetti coinvolti, ha valore confessorio nei confronti di chi lo ha sottoscritto, dal che consegue l’assunzione di responsabilità riguardo al contenuto di quanto sottoscritto e segnatamente della dinamica del sinistro”.

    Del resto già il Giudice di Pace di Torino, con sentenza del 31 marzo 2008, aveva così statuito: “Ad explicandum, l’art. 143 comma secondo del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o cosi detto Codice delle Assicurazioni – che ha rinnovato per intero l’art. 5 comma secondo della L. 26 febbraio 1977 n. 39 – ha statuito che nell’ipotesi di CAI , congiuntamente sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti, si è presunto che il sinistro, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, si fosse verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

    Ad explicandum, il modulo blu ha integrato gli estremi di una confessione stragiudiziale, perché ha contenuto la descrizione, sottoscritta dalle parti, delle circostanze di fatto nelle quali si è verificato il sinistro (Pretura Verbania 23/11/81; Pretura Taranto 28/1/83 e 28/12/82; Pretura Asola 14/5/81; Giudice Pace Monza 22/1/96).

    La confessione stragiudiziale del conducente, a norma del combinato disposto degli art. 2733 e 2735 c.c., fa piena prova contro il confitente, mentre può essere, alla luce degli altri elementi probatori emersi nel processo, liberamente apprezzata dal giudice nei confronti dell’assicuratore, litisconsorte necessario ex art. 23 L. 990/69 (Cass.Civ.Sez.III 25/1/1995; Corte Appello Milano 5/6/79; Corte Appello Trieste 4/3/86)

    Si presti pertanto particolare attenzione nella compilazione e nella sottoscrizione del modulo blu di constatazione amichevole.

  • NESSUNA INDENNITA’ DI PATERNITA’ PER L’AVVOCATO

    avvocato paternitàLo ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 285 del 28 luglio 2010.

    La Corte d’appello di Firenze, nel corso di un procedimento civile promosso dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con ordinanza emessa il 15 maggio 2009 aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto del padre libero professionista di percepire, in alternativa alla madre biologica, l’indennità di maternità.

    In particolare, ad avviso della Corte d’appello di Firenze la mancata possibilità per il padre libero professionista di usufruire dell’indennità di cui all’art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001, in alternativa alla madre, porrebbe in essere una disparità di trattamento fra i genitori, con conseguente limitazione della tutela del preminente interesse del minore. La norma impugnata, infatti, nell’impedire ai coniugi di valutare chi, assentandosi dal lavoro, meglio soddisfi le esigenze di tutela della prole, sia pure sotto un profilo economico, produrrebbe l’effetto di comprimere quei diritti che gli artt. 29 e 31 della Costituzione riconoscono alla famiglia anche al fine di agevolarne la formazione.

    La  Corte d’Appello di Firenze osservava, poi, che la disciplina impugnata violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza, in quanto la indicata indennità è riconosciuta al padre, in ragione del suo diritto di partecipare alla vita familiare in egual misura rispetto alla madre, sia nel caso di adozione o affidamento (sentenza n. 385 del 2005), sia in quello in cui egli svolga un’attività di lavoro dipendente (art. 28 d.lgs. n. 151 del 2001).

    La Corte Costituzionale, con la succitata sentenza, ha però dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del Dlgs n. 151/2001.

    La Consulta ha infatti affermato che “il fine perseguito dal legislatore mediante l’istituto dell’astensione obbligatoria è quello di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente precedente e successivo al parto, tenendo conto anche delle esigenze relazionali e affettive del figlio in tale periodo”.

    Al padre, quindi, è riconosciuto il diritto all’indennità di maternità solo nei casi in cui “la tutela della madre non sia possibile a seguito di morte o di grave impedimento della stessa e ciò in quanto in simili ipotesi l’interesse che l’istituto dell’astensione obbligatoria può tutelare sono quelli del minore ed è quindi rispetto a questi che esso deve rivolgersi in via esclusiva”

  • Quando Facebook entra in Tribunale: la diffamazione a mezzo internet

    facebook diffamazioneIl social network più popolare e più utilizzato in assoluto è certamente Facebook.

    Ha cambiato il modo di interagire di ciascuno di noi, facilitando i rapporti interpersonali.

    A Facebook va certamente riconosciuto il merito di aver consentito agli utenti dello stesso di riallacciare rapporti che sembravano ormai persi, nonché il  merito di aver favorito la nascita di nuove amicizie.

    Tuttavia si deve ammettere che l’utilizzo improprio di Facebook ha condotto alla consumazione facile di reati quali la diffamazione e l’ingiuria.

    Ed invero i Tribunali di tutta Italia cominciano ad essere chiamati a decidere sulle prime richieste di risarcimento per danni, morali e non patrimoniali, a fronte di diffamazione ed ingiurie avvenute a mezzo Facebook.

    Emblematica è certamente la sentenza n. 770 del 2 marzo 2010 resa dal Tribunale di Monza il quale ha affermato che “L’utente di social network (nel caso di specie facebook) che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell’onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale da porre a carico dell’autore del messaggio medesimo”.

    Nel caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Monza un ragazzo aveva commentato in modo inequivocabilmente offensivo la foto della propria ex ragazza pubblicata su Facebook prendendo in giro un difetto fisico di quest’ultima.

    Pubblico di seguito parte della sentenza de qua.

    “Due giovani si conoscono e socializzano tramite F. e tra loro ha inizio una relazione da entrambi definita sentimentale, con sviluppi non lineari ed irreprensibili, descritti dal convenuto in modo minuzioso, pur se irrilevanti ai fini della presente decisione.

    In tale contesto si inserisce l’invio da parte di B. di un messaggio a mezzo F. a A., datato 1.10.2008 e del seguente eloquentissimo tenore: (omissis)

    Trattasi, in tutta evidenza, di un messaggio denotante la conoscenza non solo della imperfezione fisica sofferta da A., ma anche e soprattutto di alcune sue presunte preferenze maschili e abitudini sessuali.

    Per di più, il messaggio presuppone precedenti conversazioni non gradite al mittente (“T consiglio di smetterla”) e che trovano riscontro nelle difese del convenuto, laddove ha lamentato il preteso comportamento persecutorio di parte attrice e la propria conseguente giustificata reazione.

    Difese che, ad onor del vero, si appalesano ictu oculi come contraddittorie nel momento in cui alla contestazione della provenienza del messaggio è poi soggiunta la non riferibilità a A. del suo contenuto.

    Immeritevoli di accoglienza appaiono, comunque, le generiche eccezioni svolte dal convenuto in relazione alla effettiva provenienza del messaggio de quo, posto che è ampiamente documentata dall’attrice la partecipazione di B. alla discussione in chat messaggistica sul profilo di un comune “amico F.” (tale G. F.) a commento di una foto che li ritrae assieme, l’inserimento di A. in tale conversazione web e la replica finale suggellata dal messaggio del quale oggi si discute (doc. 2).

    Maggiormente dimostrativo della provenienza dal convenuto del messaggio in esame è l’ulteriore scambio di messaggi avvenuto tra le parti in ora tarda (ore 22,37 attrice – ore 1,03 convenuto: doc. 3), dal quale si evince anche la volontà di B. di rivendicare nuovamente il contenuto di quanto in precedenza scritto (“omissis”) e di voler sin da allora individuare una possibile scappatoia nella pretesa non riferibilità all’attrice delle gravi espressioni adottate (“omissis “).

    Quest’ultima affermazione del convenuto è, di contro, dimostrativa del carattere pubblico delle offese arrecate: offese certamente riconducibili in modo immediato e diretto a A., non solo per la riferita forzata condivisione con i comuni “amici F.” delle abitudini di vita dell’attrice e dei suoi asseriti comportamenti vessatori (v. pag. 4 comparsa di risposta), ma anche più semplicemente per la evidente circostanza che il messaggio ingiurioso è immediatamente successivo a quello inviato dalla stessa A. a commento della foto pubblicata dal comune “amico” (il quale, poi, a detta

    dello stesso convenuto ebbe a “cancellare” il messaggio de quo). La nota impossibilità di registrazione nel social network a nome di un utente già registrato (confermata anche in via documentale dall’attrice: docc. 4-5-6) e l’assenza di formali denunzie del convenuto concernenti eventuali e non dimostrati “furti d’identità” (anzi escludibili, alla luce dell’utilizzazione del medesimo recapito e-mail, in altre occasioni pubblicato: doc. 7) consentono di affermare la provenienza del messaggio da B.

    Se a ciò si aggiungono le ulteriori considerazioni già ampiamente svolte in relazione alle note caratteristiche di F., ai suoi altrettanto notori e conosciuti limiti ed alla consapevole accettazione dei conseguenti rischi di una sua non corretta utilizzazione, non possono sussistere ragionevoli dubbi sulla affermazione di civile responsabilità del convenuto quanto agli effetti ed ai pregiudizi arrecati dal messaggio del giorno 1.10.2008 e dalla reale (e (ancor potenziale) sua diffusione.

    Dunque, B. dev’essere condannato al risarcimento dei danni arrecati per tale via a A., dovendosi al riguardo escludere le invocate scriminanti o diminuenti di cui all’art. 599 c. II° c.p. ed all’art. 1227 c.c., certamente apparse incongrue anche in ossequio alla stessa prospettazione dei fatti offerta dalla difesa del convenuto.

    (…)

    Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 12.3.2009 da A.

    nei confronti di B., così provvede:

    1) condanna B. al pagamento, in favore di A., della somma di Euro 15.000,00 oltre agli interessi legali dalla data del fatto al saldo;

    2) lo condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate nella misura di Euro 4.400,58 (di cui Euro 186,58 per esborsi, Euro 1.214,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;

    3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva”.

  • Separazioni dei coniugi e spese straordinarie: alcuni casi pratici

    spese straordinarie separazioneDopo aver già trattato l’argomento  qui, torno sul controverso tema del rimborso delle spese straordinarie in tema di separazione dei coniugi per pubblicare qualche caso pratico.

    Con sentenza n. 82 del 2 febbraio 2010, il Tribunale di Piacenza ha ritenuto che non fossero rimborsabili le seguenti spese:

    i premi pagati per la polizza RCA i premi pagati per la polizza RCA, per le riparazioni all’auto e per l’acquisto di carburante, essendo l’auto intestata alla madre e non essendovi prova che sia il figlio a farne uso; le spese documentate da meri scontrini dai quali non emerge la tipologia dell’acquisto o la riferibilità dello stesso figlio; le spese per abbigliamento, in quanto estranee alla nozione di spesa straordinaria; la spesa per la frequenza a un club, trattandosi di spesa voluttuaria, che, come tale, andava concordata tra i coniugi; la spesa di euro 1.699 per l’acquisto di un computer. In relazione a tale ultima spesa il Tribunale di Piacenza ha precisato che “pur se, in quanto tale, l’acquisto di un computer deve ritenersi scelta ragionevole ed addirittura più che utile alle esigenze di uno studente; è invece del tutto irragionevole l’entità di tale spesa, essendo dato di comune esperienza che un buon p.c. può essere acquistato con poche centinaia di euro. La spesa di euro 1.700 per un computer, in ragione della sua entità rispetto al bene acquistato, avrebbe quindi dovuto essere concordata tra i coniugi”.

    Il Tribunale di Piacenza ha invece accordato il rimborso, trattandosi effettivamente di spese straordinarie relativamente alle quali vi era prova di pagamento delle seguenti spese: le spese relative all’iscrizione in palestra ed allo svolgimento di attività sportiva; le spese relative all’acquisto di testi universitari; le spese relative alla pensione completa ed al servizio di ombrellone in spiaggia, usufruiti presso un hotel nel periodo estivo.

    Il Tribunale Monza, con sentenza n. 295 del 25 gennaio 2010 ha precisato che devono intendersi spese straordinarie scolastiche le seguenti spese: tasse scolastiche ed universitarie, rette, gite scolastiche, materiale didattico e libri di testo.

    Con sentenza del 14 maggio 2007, il Tribunale di Como ha ritenuto che non fossero spese straordinarie rimborsabili le spese relative alla retta scolastica di un Istituto Superiore Privato. Il Tribunale ha invero affermato che tali spese “non possono definirsi “straordinarie” in senso logico-giuridico, poiché attengono ad esborsi ricorrenti su base annua nonché del tutto prevedibili sia nell’an sia nel quantum una volta che si faccia la scelta di iscrivere il minore ad un istituto di istruzione privato ; la natura privata dell’ente non rende ovviamente ” straordinaria ” la prestazione da esso resa la quale attiene all’obbligo legale della istruzione, e alla scelta genitoriale di assolvere detto obbligo rivolgendosi ad un soggetto di provata esperienza nel campo educativo e didattico; d’altro canto dette spese non possono ritenersi neppure “ordinarie” nel senso del riferimento all’ordinario mantenimento dei due minori: se così fosse, infatti, esse sarebbe state prese in considerazione ai fini della quantificazione dell’assegno mensile di mantenimento a carico del padre, il che invece certamente non è avvenuto”.

  • Separazione dei coniugi:come si determina l’assegno di mantenimento dei figli?

    assegno-di-mantenimento.-jpgIl codice civile sancisce che, salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, dovendo il giudice stabilire, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Ai fini della determinazione della misura e delle modalità di contribuzione al mantenimento dovuto dai genitori in favore dei figli, le risorse economiche di entrambi vanno determinate con riferimento al loro complesso patrimoniale, costituito, oltre che dai redditi di lavoro o autonomo, da ogni altra forma di reddito o utilità, quali il valore dei beni mobili o immobili posseduti, o il prezzo ricavabile dall’alienazione di tali beni che, opportunamente reinvestito, potrebbe produrre nuovi profitti suscettibili di valutazione, risultando peraltro allo stato del tutto insufficienti le emergenze istruttorie al riguardo;

    L’assegnazione, ed il conseguente uso, della casa familiare ad alcuno dei coniugi, ex art. 155 quater c.c., costituisce, considerato anche il titolo di proprietà, utilità valutabile ai fini della regolazione dei rapporti economici fra i genitori, in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell’immobile a titolo di locazione, dovendosi quindi di ciò tener conto per accertare la consistenza patrimoniale di ciascun coniuge ai fini della determinazione dell’ assegno di mantenimento.

    Da oggi pubblicherò periodicamente alcuni esempi che  vi aiuteranno certamente a comprendere meglio come vengono  determinati  gli assegni di mantenimento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi.

    Iniziamo con la recentissima Ordinanza  Presidenziale, resa dal Tribunale  Salerno in data 15 febbraio 2011 (11518/09 R.G.)

    Alla luce delle risultanze istruttorie, il reddito annuo del marito è stato stimato presuntivamente in euro 30.000,00 (per redditi da lavoro autonomo e da impresa, e per utilità ritraibili dai beni mobili e immobili posseduti, salvi i necessari approfondimenti delle insufficienti indagini tributarie espletate) mentre in euro 0  è stato stimato il reddito annuo della moglie.

    In euro 400,00 mensili sono state stimate le spese per ciascuno dei figli compatibili con la situazione economica della famiglia, tenuto conto del tenore di vita goduto dai minori in costanza di convivenza con entrambi i genitori; è stata poi stimata  in euro 400,00 per ciascuno dei figli la valenza economica dei compiti domestici e di cura quotidiana dei minori; in euro 800,00 il totale della somma idealmente impiegata ogni mese per ciascuno dei figli; così determinandosi, anche alla luce dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, in euro 400,00 (800,00: 2= 400) per ciascuno dei figli l’ assegno mensile che il marito corrisponderà alla moglie, con la quale prevalentemente risiederanno i figli per sopperire in via indiretta alle esigenze di mantenimento, cura, istruzione ed educazione degli stessi.

    Il Tribunale ha quindi determinato in €uro 400,00 mensili l’entità del mantenimento dovuto in favore della moglie (in quanto priva di adeguati redditi propri, tenendosi conto dello squilibrio reddituale esistente tra i coniugi ed al fine di garantirle un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio).

    Il Tribunale ha poi determinato in euro 800,00, da adeguarsi agli Indici ISTAT (ovvero euro 400,00 a figlio) l’assegno mensile che il marito  corrisponderà alla moglie a titolo di concorso al mantenimento dei due figli.

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  • SEPARAZIONE CONSENSUALE: QUALI DATI E QUALI DOCUMENTI BISOGNA COMUNICARE ALL’AVVOCATO?

    separazione consensuale avvocatoSono certamente da apprezzare i coniugi che, mettendo per un attimo da parte i diverbi e le incomprensioni, decidono di separarsi consensualmente.

    Elenco di seguito i dati che vanno necessariamente comunicati all’avvocato unitamente alla propria volontà di separarsi consensualmente.

    Innanzitutto l’avvocato che assiste i coniugi nella separazione consensuale necessita dei dati anagrafici di entrambi: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza.

    Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare all’avvocato il proprio titolo di studio e la propria professione.

    Al Legale andranno poi comunicati tutti i dati relativi agli eventuali figli della coppia (nome, data e luogo di nascita, attività svolta dagli stessi ed eventuali problemi sanitari).

    L’avvocato vorrà poi certamente conoscere il regime patrimoniale della famiglia (comunione o separazione dei beni), il tipo di matrimonio (civile o concordatario), nonché il  luogo e la data di celebrazione dello stesso.

    I coniugi dovranno inoltre comunicare se sono entrambi economicamente indipendenti (in caso contrario occorrerà stabilire l’importo dell’assegno di mantenimento da versarsi in favore del coniuge economicamente più debole).

    Dovrà poi essere determinato l’importo dell’assegno di mantenimento che viene riconosciuto in favore degli eventuali figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti.

    Altra questione importante da risolversi sarà quella dell’assegnazione della casa familiare. A tal proposito occorre comunicare all’avvocato quanto segue: a)l’ indirizzo della casa; b) a chi resta la casa; c) se la casa è di proprietà dei coniugi, di uno soltanto di loro oppure se la casa è condotta in affitto; d) se la casa è gravata da mutuo; e) ogni altra informazione utile (cioè: rata del mutuo, scadenza del mutuo, canone d’affitto, scadenza contratto d’affitto, ipoteche, pignoramenti ecc. ecc.).

    I coniugi dovranno successivamente comunicare se sono proprietari di autoveicoli o motoveicoli (in tal caso dovranno altresì specificare se si tratta di veicoli acquistati prima o dopo il matrimonio). Non solo. I coniugi dovranno altresì comunicare come intendono dividersi i beni di arredo della casa familiare (eventualmente predisponendo un elenco dettagliato degli stessi).

    I coniugi dovranno infine consegnare all’avvocato i seguenti documenti: 1) estratto per riassunto dell’atto di matrimonio; 2) certificato di residenza di entrambi; 3) certificato di stato di famiglia di entrambi; dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni di entrambi.

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  • Annullamento del matrimonio per malattia del coniuge

    annullamento matrimonio malattiaL’art. 122 cod. civ. elenca tassativamente le ipotesi in cui il matrimonio può essere impugnato.

    Il terzo comma della succitata norma dispone, tra l’altro, che  il matrimonio è annullabile dal coniuge che aveva prestato il proprio consenso ignorando l’esistenza di una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge.

    La possibilità di impugnare il matrimonio per tale motivo è quindi subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

    1) esistenza della malattia prima del matrimonio;

    2) non conoscenza dell’esistenza della malattia da parte del coniuge che richieda l’annullamento;

    3) rilevanza dell’affezione ai fino dello svolgimento della vita matrimoniale;

    4) influenza determinante sul consenso della non conoscenza dell’esistenza dell’infermità.

    Le circostanze di cui ai punti 1,2 e 4 devono essere dimostrate dal coniuge che impugna il matrimonio, mentre dovere del Giudice è quello di accertare rilevanza dell’infermità ai fini di un normale svolgimento della vita familiare (v. Cass. Civ. n. 3671/1998).

    Per malattie fisiche si intendono quelle che si presentano anche se non inemendabili almeno come durevoli nel tempo. Si tratta di malattie tanto acquisite che congenite. Non è necessario che siano contagiose per il coniuge ed i figli o ripugnanti. E’ infatti sufficiente che impediscano il normale svolgimento della vita coniugale (malattie veneree, AIDS, sclerosi multipla, epilessia, morbo di Parkinson, forme infettive gravi, dermatiti).

    Per malattie psichiche si intendono invece tutte le turbe di non passeggere che ostacolano una normale vita di relazione psicoaffettiva (psicopatie, schizofrenia, psicosi, stati tossici dipendenti da alcool o da stupefacenti o da medicine).

    Può trattarsi di malattia anche non cronica, purché non del tutto transitoria, che, indipendentemente dalla sua gravità, incida però sullo svolgimento della vita coniugale.

    E’ bene precisare che l’art. 122 C.c. non richiede che l’infermità sia clinicamente conclamata prima del matrimonio, ipotesi questa che la renderebbe riconoscibile probabilmente all’uomo medio, ma che sia esistente, sia pure allo stato di sintomi o episodi prodromici, ciò perché solo la malattia insorta completamente dopo il matrimonio ne esclude l’annullamento in base al generale principio di solidarietà che deve connotare nel bene e nel male la valida unione coniugale (Cass. Civ. n. 12431/2001).

  • Praticanti avvocati: non copiate all’Esame di Stato, pena l’annullamento della prova!

    esame avvocatoCon sentenza n. 581 del 28.01.2011 il TAR Campania-Napoli, sez. VIII, ha ribadito che è legittima la non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nel caso in cui sia accertata l’identità di un elaborato scritto ad altro elaborato scritto.

    Del resto il R.d. 22 gennaio 1934, n. 37 stabilisce che “La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova” (art. 23, terzo comma).

    Nel caso sottoposto all’esame del succitato TAR, gli elaborati non solo contenevano  gli stessi riferimenti giurisprudenziali ma praticamente identiche erano le considerazioni personali formulate dai candidati ed analoga era altresì la “scaletta” utilizzata per esporle.

    Sulla base di tali presupposti la Commissione esaminatrice aveva pertanto ritenuto che l’elaborato fosse viziato di plagio e quindi annullabile.

    Il voto già assegnato veniva quindi revocato e l’elaborato veniva annullato.

    La candidata aveva successivamente promosso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo territorialmente competente adducendo il difetto di motivazione dell’annullamento disposto dalla Commissione esaminatrice.

    Nella sentenza in commento, il TAR , rigettava il ricorso proposto e confermava quanto affermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2557 del 4 maggio 2010 “Non costituisce onere della commissione di esame dare contezza, attraverso segni grafici o evidenziazioni, dei passaggi degli elaborati esaminati e posti a raffronto dai quali si evince il vizio legittimante l’annullamento degli stessi: l’interessato, così come il giudice chiamato a valutare la legittimità dell’azione amministrativa, ben può riscontrare l’attività della commissione di esame, operando una lettura comparata dei compiti stessi, verificando così agevolmente se uno dei due candidati abbia attinto dall’altro o – il che è lo stesso sul piano del risultato – se entrambi abbiano fatto riferimento ad una fonte esterna”.

  • INTIMAZIONE DI SFRATTO – QUANDO L’INQUILINO NON PAGA L’AFFITTO

    sfratto avvocato d'arcangeloLa crisi economica dell’ultimo periodo ha certamente accentuato il “problema sfratti”.

    In due anni le richieste di sfratto presso il Tribunale di Bergamo sono aumentate del 60%.

    La notizia è stata riportata pochi giorni fa sull’Eco di Bergamo on line.

    Ecco  come si procede in caso di  mancato pagamento dei canoni di locazione:

    1) il Legale predispone innanzitutto una lettera di messa in mora in cui sollecita il pagamento di quanto dovuto.

    2) in caso di mancato riscontro alla diffida, il Legale predispone un’intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida presso il tribunale competente.

    In buona sostanza, l’avvocato predispone un atto con il quale si cita l’inquilino moroso a comparire davanti al Giudice e in cui viene fissata la data dell’udienza (da uno a due o tre mesi a seconda dei tribunali).

    Lo scopo della procedura di sfratto è quello di ottenere in maniera rapida il titolo esecutivo.

    Caratteristica peculiare di tale procedimento è quindi la sommarietà che si realizza con la mancata opposizione o comparizione dell’intimato alla prima udienza, comportamento che concretizza acquiescenza che è presupposto per la pronuncia del provvedimento definitivo da parte del giudice.

    L’eventuale comparizione od opposizione dell’intimato all’udienza comporta invece la trasformazione del procedimento speciale in procedimento ordinario di cognizione che si svolge con il rito locatizio.

    3) Qualora l’inquilino non liberi la casa neppure successivamente al provvedimento del Giudice, il Legale notificherà un atto di precetto cui gli si intima di rilasciare l’unità immobiliare entro 10 gg. dalla notifica e che in difetto si procederà con l’esecuzione forzata.

    4) Qualora, decorsi dieci giorni dalla notifica dell’atto di precetto, l’inquilino insista nell’occupare l’immobile si procede con la “monitoria di sgombero”.  Si tratta dell’ennesimo atto da notificare all’inquilino in cui l’Ufficiale Giudiziario del Tribunale comunica all’inquilino moroso che in una determinata data, ad una determinata ora si recherà presso l’immobile che occupa per sgomberarlo eventualmente con l’assistenza della forza pubblica.

    5) In caso di mancata ottemperanza dell’inquilino moroso, si potrà finalmente procedere all’esecuzione materiale dello sfratto che si concluderà con la redazione del verbale di rilascio immobile da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

  • IL COLLEGATO LAVORO: LE NOVITA’ Più RILEVANTI E LE RECENTISSIME PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

    collegato_lavoroIl 24 novembre 2010 è entrato in vigore il c.d. Collegato Lavoro, ovvero la Legge n. 183/2010 varata dal Parlamento il 19 ottobre scorso e pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 9 novembre.

    Queste sono le novità più rilevanti:

    1.       Il tentativo di conciliazione da esperire prima del giudizio torna ad essere facoltativo, anziché obbligatorio. Pertanto le parti (lavoratore e datore di lavoro) possono liberamente scegliere se tentare una soluzione extragiudiziale o se procedere direttamente in Tribunale. Quanto detto vale per qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.

    2.       Qualora venga tentata una soluzione extragiudiziale ma questa non vada a buon fine “senza adeguata motivazione”, il Giudice ne dovrà tener conto in sede di giudizio. In buona sostanza il comportamento delle parti (lavoratore o datore di lavoro) andrà a costituire un elemento di valutazione di cui il Giudice potrà tener conto nel momento in cui deve decidere ed emettere una sentenza

    3.       Per quanto riguarda la procedura di impugnazione dei licenziamenti: resta invariato che chi vuole contestare un licenziamento è tenuto a impugnarlo, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua intimazione (o delle motivazioni). Resta anche invariato, poi, che una volta fatto questo adempimento il lavoratore deve successivamente depositare il ricorso in Tribunale, per dare avvio al giudizio vero e proprio. La vera novità risiede nel fatto che il lavoratore ha solo 270 giorni per dare avvio alla causa (non ha più quindi a disposizione un termine indefinito. Una volta decorso il termine di 270 giorni senza che il ricorso venga depositato in Tribunale, il licenziamento diventa non più impugnabile (anche nei casi di nullità).

    4.       La Legge de qua ha poi introdotto la c.d. “forfetizzazione” del risarcimento del danno spettante al lavoratore che si sia visto riconoscere l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro (v. art. 32, commi 5, 6 e 7). Praticamente il risarcimento del danno andrà liquidato fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità di retribuzione, indipendentemente dall’entità del danno effettivo che, in ragione della durata del processo, potrebbe risultare ben superiore.  Al riguardo non posso fare a meno di rappresentare che la Corte di Cassazione, nel corso degli ultimi giorni si è pronunciata per ben tre volte eccependo la legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 del richiamato articolo 32 della legge n.183/2010 per contrasto con gli articoli 3, 4, 24,111 e 117 della Costituzione italiana.

    Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza interlocutoria n. 2112 del 28 gennaio 2011:

    “Il danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto è pari almeno alle retribuzioni perdute dal momento dell’inutile offerta delle proprie prestazioni e fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Fino a questo momento, spesso futuro ed incerto durante lo svolgimento del processo e non certo neppure quando viene emessa la sentenza di condanna, il danno aumenta con decorso del tempo ed appare di dimensioni anch’esse non esattamente prevedibili.

    Il rimedio apprestato dall’art. 32, commi 5 e 6 in questione non può essere assimilato all’indennità prevista dall’art. 8 l. 15 luglio 1966 n. 604 ed alternativa all’obbligo di riassunzione. L’ipotesi dell’art. 8 non riguarda il ristoro di un danno derivante dalla non attuazione di un rapporto di durata, ossia di un danno di un ammontare che aumenta col trascorrere del tempo, giacché il diritto all’indennità esclude il diritto al mantenimento del rapporto.

    La liquidazione di un’indennità eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare del danno può indurre il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento, eventualmente tentando di prolungare il processo oppure sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Né verrebbe risarcito il danno derivante da una sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa, causata dal rifiuto del datore.

    Tutto ciò vanifica il diritto del cittadino al lavoro (art. 4 Cost) e nuoce all’effettività della tutela giurisdizionale, con danno che aumenta con la durata del processo, in contrasto con il principio affermato da quasi secolare dottrina processualistica, oggi espreso dagli artt. 24 e 111, secondo Comma Cost. (…).

    Il contrasto delle disposizioni legislative in questione col diritto del cittadino al lavoro, di cui all’art. 4 Cost., è reso manifesto anche dalla non aderenza di esse alla giurisprudenza comunitaria. La sproporzione fa la tenue indennità ed il  danno, che aumenta con la permanenza del comportamento illecito del datore di lavoro, sembra contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 199 ed allegato alla direttiva 1999/70, che impone agli Stati membri di “prevenire efficacemente l’utilizzazione abusiva di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato…ossia misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma anche sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (Corte CE sent. C. 212/04)”.