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Stalking su Facebook: è reato!
di Eleonora Bonaccorsi (Praticante Avvocato – Foro di Catania)
L’art. 612 bis c.p. disciplina il reato di stalking, la cui condotta tipica si concreta in comportamenti reiterati che, identificandosi in veri e propri atti persecutori tali da minare gravemente psicologicamente e fisicamente la vittima, ingenerano in essa la paura e il fondato timore di un pericolo concreto nei confronti propri e/o dei propri familiari, minacciandone dunque anche la sfera affettiva.
Quando la condotta descritta dalla norma è realizzata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, quali internet, posta elettronica, chat, sms e/o messaggistica istantanea, si parla di cyberstalking.
Il panorama legislativo in materia appare abbastanza scarno, complice in primo luogo il fatto che ciò che la normativa di riferimento prende in considerazione non è tanto la condotta in quanto tale, quindi il comportamento oggettivo, quanto piuttosto il danno psicologico causato nella vittima, dunque un elemento puramente soggettivo. Lo stato d’ansia permanente e il fondato timore cui la norma in questione fa riferimento perché si possa contestare il reato di stalking sono infatti situazioni prettamente psicologiche, difficili da accertare data l’essenza puramente soggettiva.
Se però la legge pecca nell’indicazione di criteri oggettivi, ai fini di una corretta analisi, la giurisprudenza non ignora la problematica. Meritevole di considerazione in tal senso è la recente decisione della Cassazione (Sent. 32404/2010) che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’indagato, al quale il Tribunale di Potenza aveva contestato il reato di stalking ai danni dell’ex fidanzata, con la quale la relazione era da tempo conclusa e la cui fine non era stata accettata dal ricorrente. Il tribunale aveva correttamente individuato, secondo la Cassazione, la condotta integrante la fattispecie prevista dall’art. 612 bis, rilevando come le molestie reiterate, realizzate soprattutto attraverso l’uso di Internet e dei social network, Facebook nel caso di specie, arrivando persino all’utilizzo di filmati che ritraevano la vittima in intimità con l’indagato, inviati anche presso il luogo di lavoro della vittima, avessero provocato un senso di vergogna e ansia tali da costringere la donna a dimettersi.
Il giudice di legittimità , confermando la decisione del Tribunale circa la sussistenza dei presupposti che integrano il reato nel caso concreto, si presta dunque ad accogliere una visione estensiva dei comportamenti attraverso i quali la condotta criminosa si realizza e che si concretano in tutti quegli atti persecutori e ossessionanti, comunque posti in essere, dunque anche attraverso l’uso di strumenti telematici, che inducano la persona offesa a sentirsi tanto minacciata da dover modificare le proprie abitudini di vita, o che comunque provochino in essa gravi stati di ansia e paura.
La decisione della Cassazione conferma così la morfologia del reato tipizzato dalla norma come reato a forma libera, per cui la condotta non rileva in quanto tale, potendosi essa realizzare con qualsiasi modalità , ma perché idonea a realizzare almeno uno dei tre eventi contemplati dall’art. 612 bis c.p.. Sia tale, cioè, da “cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vitaâ€.
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Se il testimone non compare in Tribunale, cosa succede?
I clienti spesso mi chiedono che cosa succede al testimone che si rifiuti di comparire in udienza.Ecco la risposta.
L’art. 255, primo comma c.p.c. dispone che, in caso di mancata comparizione del teste, il Giudice può ordinare una nuova intimazione del testimone oppure può disporne l’accompagnamento coattivo alla stessa udienza o ad altra udienza successiva infliggendogli eventualmente una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro.
La norma prevede poi che “in caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1000 euro”.
L’intento è ovviamente quello di far sì che il testimone si presenti spontaneamente all’udienza per essere esaminato dal Giudice, perché diversamente subirà l’accompagnamento in udienza, oltre ad una sanzione pecuniaria che potrebbe aggiungersi a quella eventualmente già inflitta dal Giudice.
Ecco una schema che semplifica quanto anzidetto:
Se il testimone citato a comparire non si presenza senza giustificato motivo Il Giudice può ordinare una nuova intimazione a comparire oppure può disporre l’accompagnamento (con l’uso della forza pubblica) ed eventualmente infliggere una pena pecuniaria tra 100 e 1.000 euro
In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo Il Giudice dispone l’accompagnamento del testimone (con l’uso della forza pubblica) all’udienza stessa o ad altra successiva ed infligge la condanna ad una pena pecuniaria tra 200 e 1000 euro
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Incidenti stradali: il risarcimento danni va liquidato secondo le Tabelle Milanesi
Con la recentissima sentenza n. 12408/2011, la Suprema Corte ha espresso il seguente importante principio: “poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto”.Ecco un estratto di questa importantissima pronuncia:
“La giurisprudenza di merito mostra marcate disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell’integrità psicofisica (e, a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione. Taluni uffici giudiziari si avvalgono, infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in esame col sistema “a punto”, prevalentemente ricavato dalla media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo fanno.
Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano divergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea stessa dell’equità , nel senso che sarà appresso chiarito: accade, ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 Euro; che per la morte di un figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 Euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.
Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali.
È noto che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente, di non lieve e di lieve entità , queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’individuo; e che, mentre l’art. 139 ha ricevuto attuazione ed è stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d. lgs. cit.) sia le “menomazioni all’integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità , comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso”.
Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dal 10 al 100% e considerato che il legislatore ha comunque già espresso, quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l’uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod. civ., relativo alla valutazione equitativa del danno), fornire ai giudici di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversiaâ€.Tale unico parametro di riferimento va quindi individuato nella Tabella di Milano.
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L’ESPERIMENTO COSTITUZIONALE NELLA SICILIA DEL 1812 (TESI DI LAUREA DI ELEONORA BONACCORSI)
Pubblico quest’oggi un’interessante e particolare tesi di laurea intitolata “L’esperimento costituzionale nella Sicilia del 1812”, redatta da Eleonora Bonaccorsi (dott.ssa in Giurisprudenza, nonchè praticante avvocato del Foro di Catania), alla quale vanno i miei ringraziamenti ed i più sinceri auguri per una brillante carriera.Si ringrazia altresì la Dott.ssa Roberta D’Aquino (dottoranda di ricerca in Storia del Diritto – Università di Catania), per l’aiuto proferito nella redazione della suddetta Tesi di Laurea.
Di seguito trovate la parte introduttiva. Se volete leggere l’intero testo della tesi, dovete invece cliccare qui.
“Il presente lavoro di ricerca mira ad un’analisi storico-politica degli avvenimenti che nel corso della prima metà del secolo XIX hanno caratterizzato il percorso evolutivo del pensiero costituzionale e hanno condotto all’elaborazione della Costituzione siciliana del 1812.
La Carta costituzionale del 1812 rappresenta il nodo centrale attorno al quale si concentrano gli eventi del panorama politico internazionale, i quali hanno tracciato le linee fondamentali del disegno politico siciliano, intrecciandosi con la storia locale.
Essa trova le proprie origini nella storia del costituzionalismo europeo, sul quale si è ritenuto opportuno effettuare una breve digressione, per poter individuare con maggiore precisione le ragioni che hanno condotto alla stesura di una carta costituzionale in Sicilia, imbastita su un modello completamente avulso dagli schemi costituzionali che dopo la Rivoluzione Francese del 1789, e ancor di più durante la politica espansionistica attuata da Napoleone Bonaparte, si erano diffusi in quasi tutto il Continente, e che è rappresentato dal modello costituzionale britannico.
Per meglio comprendere l’essenza intrinseca della carta costituzionale, che ha segnato una tappa fondamentale per la crescita del sistema istituzionale siciliano, è stato, dunque, ritenuto opportuno compiere un excursus storico che, dalla fine del secolo XVIII, giunge alla prima metà del XIX secolo, e prosegue, per completezza, fino al 1848, anno che, come il 1812, rappresenta un momento pregnante della storia costituzionale siciliana.
Il lavoro di ricerca esposto nei capitoli a seguire si articola, in primo luogo, in un’analisi storico-politica degli avvenimenti della prima metà dell’800 in Europa, prendendo come punto di riferimento le due grandi potenze dell’Inghilterra e della Francia, e lo scontro ideologico, non solo militare, che le ha coinvolte. Il conflitto ha innescato un meccanismo la cui conseguenza principale è data dal proliferare di carte costituzionali concesse o imposte nella maggior parte dei Paesi europei.
Mentre la continua e repentina espansione napoleonica causa la diffusione di codici e costituzioni di matrice francese, basati soprattutto sulle idee post-rivoluzionarie, coinvolgendo gran parte dei Paesi europei, in Sicilia si afferma un modello costituzionale che assume a propria base il sistema istituzionale, politico e giuridico britannico.
La carta del 1812 affonda le proprie radici, infatti, su una struttura che mira alla creazione di un governo costituzionale che, almeno formalmente, si plasma su quello inglese.
Tuttavia è da rilevare che la Sicilia di questi anni politicamente si trova in una condizione di assoluta arretratezza e completamente aliena rispetto alla modernità che caratterizza le istituzioni politiche degli altri Stati.
In particolare, l’analisi che ci si appresta ad effettuare si sofferma sugli aspetti istituzionali e giuridici che interessano la Sicilia del 1800, dominata a quel tempo dalla Corona Borbonica;
Ma la presenza regia nei fatti, potrebbe essere definita formale: il sistema su cui si basa il modello governativo siciliano è imperniato sulle secolari strutture feudali che lasciano nelle mani dei nobili baroni un’alta concentrazione di potere, che consente loro di mantenere una posizione egemonica fino ad ergersi essi stessi quasi al livello del sovrano, in virtù della forte autorità impositiva che esercitano sulla popolazione.
Ci si trova davanti, una Sicilia che, succube di molteplici dominazioni, nel corso dei secoli, schiacciata dal potere baronale avvantaggiato dal sistema feudale, sottoposta ad un ulteriore potere, quello assoluto del monarca, è comunque sempre stata pervasa da un grande spirito nazionalistico, filo conduttore degli eventi che sono sfociati nella stesura di una prima Carta Costituzionale nel 1812.
La Costituzione siciliana rappresenta la prima manifestazione dell’attitudine all’autonomia di quella che politicamente e moralmente costituiva una “nazione†a sè, con una propria coscienza assolutamente siciliana[1] riscontrabile anche nelle sue istituzioni, tradizioni e cultura, che le non poche dominazioni di cui la Sicilia è stata oggetto nel corso dei secoli, hanno influenzato senza comunque intaccarne lo spirito sotteso e, appunto, prettamente “sicilianoâ€.
Ma essa è anche il prodotto di un disegno ben più grande che vede intrecciati gli interessi politici ed economici degli Inglesi sull’isola, nonché il tornaconto della classe aristocratica, che mira a realizzare un abile disegno volto a confermare e rafforzare il proprio potere, attraverso la redazione di un documento che, dietro l’abito del modello inglese, consente loro di emergere come classe dirigente[2], scavalcando lo stesso sovrano.
Come potrà osservarsi nel corso di quest’analisi, il primo esperimento costituzionale non avrà un grande successo: l’attuazione delle cosiddette “basi†della Costituzione Siciliana risulterà difficoltosa e sarà poco recepita nel contesto culturale e sociale della Sicilia del tempo, troppo legata alle proprie tradizioni e poco incline ad accettare un così repentino cambiamento.
Peraltro la breve vita del periodo costituzionale della Sicilia “inglese†è connotata da un lungo dibattito che ha coinvolto le forze politiche esistenti ed è sfociata in un vero e proprio conflitto di interessi, rimasto sempre irrisoluto, che ha reso effimera l’esistenza stessa del documento.
Conflitti che durante il triennio 1812 – 1815 sono stati al centro del dibattito riformista cui la Costituzione è stata continuamente sottoposta, evidenziando la precarietà e il disaccordo tra le compagini politiche coinvolte, protese al soddisfacimento ciascuna dei propri interessi.
Proprio di queste circostanze il Re approfitta, unitamente alla situazione internazionale favorevole che gli aveva restituito il trono partenopeo, quando l’8 dicembre del 1816 decreta la fine del Regno di Sicilia, unendo le due Corone sotto l’unico titolo di Regno delle Due Sicilie.
La Costituzione siciliana, tuttavia, è il simbolo di quell’esigenza di cambiamento insita nel popolo siciliano e rappresenta il momento fondamentale in cui si concretizza la volontà di giungere ad una condizione di indipendenza da qualsiasi altro regno e di autonomia.
Sulla Carta del 1812 infatti si farà leva quando nel 1848 verrà decretato lo Statuto del Regno di Sicilia, suggellando la volontà dei Siciliani di essere una Nazione.”
[1] E. Del Cerro – Niceforo in “Archivio Storico Siciliano†N.S. XXXVIII (1913), p. 197
[2] D. Novarese, Tra Francia e Inghilterra. Riflessioni siciliane sulla carta costituzionale del 1812, in Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800. Atti del seminario internazionale di studi in memoria di Francisco Tomas y Valiente (Messina,14 – 16 novembre 1996), a cura di A. Romano, Milano, 1998, p. 778
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INCIDENTE STRADALE MORTALE: RISARCIMENTO SIA ALLA CONVIVENTE, SIA ALL’EX MOGLIE DEL DEFUNTO
Con sentenza n. 12278/2011 la Suprema Corte ha riconosciuto il risarcimento del danno morale e del danno patrimoniale sia alla ex moglie sia alla convivente di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale.Con questa importante sentenza, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto giusto equiparare la famiglia legale a quella di fatto.
Ecco un estratto delle motivazioni:
“I giudici di merito hanno proceduto alla ripartizione dell’importo dovuto per danno morale tra tutti gli aventi diritto non in modo automatico, ma nella determinazione in concreto del danno per ciascuno dei congiunti hanno tenuto conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto (Cass. n. 116/2001).
I giudici di merito hanno tenuto conto della particolarità della situazione in oggetto, condividendo la giurisprudenza, anche di legittimità , che in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente “more uxorio” di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell’esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. Sez. 3, 29/4/2005 n. 8976).
In base agli stessi presupposti, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del diritto al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un vincolo di filiazione naturale alla vittima del sinistro, ancorché non legalmente riconosciuta, laddove tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime caratteristiche di quello tra genitore e figlio legittimo o naturale.
(…) Si osserva che i Giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento dei danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettiva.
Successivamente hanno differenziato le singole posizioni degli aventi diritto, riconoscendo alla moglie ed alla convivente un importo maggiore rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato liquidato un importo inferiore.
Quindi, nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da una rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito, lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza liquidando alla figlia sposata un importo inferiore (…)â€._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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La mamma ti assilla? Non è stalking!
Interessante e, per certi versi, divertente il caso di recente affrontato dal T.A.R. Lombardia davanti al quale la mamma di uno studente universitario aveva presentato ricorso.La donna, preoccupata per il figlio, faceva appostamenti presso l’Università frequentata dal ragazzo, inviava posta indesiderata, faceva telefonate e tentava di aver un qualsiasi contatto con lui.
Lo studente, infastidito, denunciava pertanto la madre ed otteneva dal Questore un decreto di ammonimento per il reato di stalking.
La mamma denunciata proponeva quindi ricorso al T.A.R. della Lombardia per richiedere l’annullamento del provvedimento del Questore perché viziato da eccesso di potere e violazione di legge.
Il T.A.R., accogliendo il ricorso della donna, ha innanzitutto spiegato che lo stalking si configura allorquando  un comportamento oggettivamente “minaccioso†o “molesto†venga posto in essere con condotte reiterate, tale da porre il contendente in una posizione di ingiustificata predominanza, da cui consegua uno specifico evento di danno (un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, in alternativa, il fondato timore per la propria incolumità ovvero, sempre in alternativa, l’alterazione delle proprie abitudini di vita).
Successivamente il T.A.R. ha quindi affermato quanto segue:
“(…) Non si vede come possa integrare il presupposto appena descritto il tentativo di una madre di venire a conoscenza del luogo in cui abbia la residenza il figlio (chiedendo informazioni presso conoscenti); l’invio di due e-mail e due sms (tra l’altro, pare, non direttamente ma tramite l’intermediazione di un rappresentante della Curia); due colloqui svolti presso la Curia in presenza di terze persone; il carattere patrimoniale delle richieste (fondate o infondate che siano) avanzate da un genitore nei confronti del figlio, per quanto possano apparire bizzarre agli occhi di un estraneo; circa l’invio di numerosa corrispondenza indesiderata e l’inoltro di numerose chiamate all’utenza telefonica, poi, non vi è alcun riscontro probatorio in atti. Si tratta, peraltro, di condotte che, per numero e modalità , sono verosimilmente insuscettibili di comportare un “perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero il fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettivaâ€.
Oltre a fare difetto il profilo della reiterazione ossessiva di condotte vessatorie, sia l’idoneità a ingenerare il fondato timore per l’incolumità propria e del prossimo congiunto, il provvedimento di ammonimento è anche incongruo rispetto alle risultanze della istruttoria svolta (…)
In definitiva, il comportamento dell’amministrazione tradisce uno sviamento di potere. Il decreto di ammonimento non può essere utilizzato né quale strumento per ingerirsi in situazioni di pura conflittualità familiare, per quanto esasperata (sempreché, beninteso, non superi la soglia della persecutorietà ); meno che meno tale strumento può essere utilizzato con funzione cautelare rispetto alla “pericolosità sociale†degli individui (che come la ricorrente abbiano compiuto un delitto assai grave), situazione quest’ultima rispetto alla quale l’ordinamento contempla altri strumenti e ben altre garanzie (…)â€.___________________________________________________________________________________________________________________
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Guida in stato di ebbrezza? E’ colpa del colluttorio!
L’art. 186 del Codice della Strada sanziona penalmente la guida sotto l’influenza dell’alcool.L’alcolemia si rileva attraverso l’esame del sangue o attraverso l’alcool test (il c.d. palloncino). Esiste infatti un rapporto diretto tra l’alcool presente nel sangue e quello nell’aria espirata.
In Italia viene utilizzato l’etilometro, ovvero uno strumento che, sfruttando la reazione dell’alcol test, stampa su carta il valore della concentrazione di alcol.
Di recente ha fatto scalpore il caso di un giovane rugbista, sorpreso alla guida in stato di ebbrezza, assolto dal Tribunale di Milano perché in realtà si era limitato a sciacquarsi la bocca con il colluttorio.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, era infatti emerso che l’uomo (astemio, nonché donatore di sangue) aveva utilizzato prima del test uno sciroppo per curare una bronchite cronica asmatica e un collutorio antibatterico per un ascesso.
La consulenza tossicologica effettuata sui due prodotti aveva quindi evidenziato la presenza di alcool nel colluttorio, il cui utilizzo può pertanto alterare i risultati del test alcolemico.
La stessa sorte non è però toccata ad un altro giovane di 24 anni, il quale è stato di recente condannato da un Giudice di Milano al pagamento di 11 mila euro di ammenda e alla pena accessoria della sospensione della patente per due anni per guida in stato di ebbrezza.
Il Giudice non ha infatti ritenuto attendibile che il ragazzo, durante la festa del paese, avesse effettuato (come da lui asserito) i risciacqui con il colluttorio all’interno di un bar.
Le decisioni non sono pertanto univoche ed ogni caso va di volta in volta valutato.
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Mantenimento figli : il provvedimento che dispone il pagamento delle spese mediche e scolastiche è titolo esecutivo
La Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato che “il provvedimento con cui in sede di separazione (non importa se consensuale o giudiziale, ovvero se provvisorio o definitivo, oppure se presidenziale o meno) si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 secondo comma c.c., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli, costituisce esso stesso titolo esecutivo e non richiede, nell’ipotesi di non spontanea ottemperanza da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, un ulteriore intervento del giudice, qualora il genitore creditore possa allegare ed opportunamente documentare l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità ; ed impregiudicato beninteso il diritto dell’altro genitore di contestare – ex post ed in sede di opposizione all’esecuzione, dopo l’intimazione del precetto o l’inizio dell’espropriazione – la sussistenza del diritto di credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità di individuazione dei bisogni del minore†(Cass. Civ. n. 11316/11).La Suprema Corte è giunta ad affermare tale principio svolgendo il seguente ragionamento giuridico:
1)  per principio generale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo (quale il decreto ingiuntivo) contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto, benché all’imprescindibile condizione che l’oggetto della condanna sia idoneamente delimitato e quantificato (tra le altre, in ordine agli obblighi idoneamente identificati in un simile provvedimento: Cass. 10 settembre 2004, n. 18248; Cass. 30 giugno 2006, n. 15084), o, a tutto concedere, delimitabile o quantificabile in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (tra le molte: Cass. 8 luglio 1977, n. 3050; Cass. 1 giugno 2005, n. 11677; Cass. 2 aprile 2009, n. 8067; Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 5 febbraio 2011, n. 2816)
2)  è pur vero che il provvedimento giudiziario con cui in sede di separazione personale si stabilisca, ai sensi dell’art. 155 secondo comma cod. civ., quale modo di contribuire al mantenimento dei figli, che il genitore affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese straordinarie (senza altra specificazione) relative ai figli, richiede, nell’ipotesi di non spontanea attuazione da parte dell’obbligato ed al fine di legittimare l’esecuzione forzata, stante il disposto dell’art. 474, primo comma, cod. proc. civ., un ulteriore intervento del giudice, volto ad accertare l’avveramento dell’evento futuro e incerto cui è subordinata l’efficacia della condanna, ossia l’effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità , non suscettibili di essere desunte sulla base degli elementi di fatto contenuti nella prima pronuncia (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1758);
3)  tuttavia evidenti minimali esigenze di effettività della tutela del titolare del particolare credito alimentare di cui sì discute impongono, ad avviso del collegio e se non altro con riferimento allo specifico caso esaminato dalla Suprema Corte, di escludere l’applicazione di tale rigorosa conclusione alle spese mediche e scolastiche ordinarie, in sé sole considerate (quali quelle per cui pacificamente è causa nel caso di specie e con esclusione quindi di spese “straordinarie” intese in senso residuale ed onnicomprensivo) e se opportunamente documentate, perché il titolo esecutivo originario riguarda un credito comunque certo ab origine, oggettivamente determinabile e liquidabile sulla base di criteri oggettivi;
4)  può infatti dirsi che la contribuzione alle (sole) spese mediche e scolastiche ordinarie non si riferisca a fatti meramente eventuali, né a fatti od eventi qualificabili come straordinari, vale a dire come imprevedibili ed ipotetici; rientra infatti nel novero degli eventi classificabili quali statisticamente ordinari o frequenti pure la necessità di esborsi, di cui è variabile effettivamente soltanto la misura e l’entità in rapporto alla perturbazione dello stato di piena salute, per prestazioni mediche, generiche o specialistiche, attesa la normalità del ricorso a queste ultime, anche solo per controlli periodici o di routine;
5)  la contribuzione del genitore è quindi riferita, per le spese meramente mediche e scolastiche (e non anche per quelle genericamente indicate come straordinarie e comunque diverse ed ulteriori), ad eventi di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e ad esborsi da ritenersi indeterminati soltanto nel quando e nel quantum;
6)  la determinazione del quantum di tali spese mediche e scolastiche è poi oggettivamente agevole, una volta conseguita la loro prova con documentazione di spesa rilasciata da strutture pubbliche o da altri soggetti che siano specificamente indicati nel titolo o concordati preventivamente tra i coniugi;
Ad ogni modo, chiarisce la Corte di Cassazione, resta del tutto impregiudicato il diritto del genitore obbligato di contestare la riferibilità dell’esborso alla categoria delle spese alla cui contribuzione egli è assoggettato
Tuttavia, tale diritto può bene estrinsecarsi quale contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva e quindi nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, a precetto o a pignoramento. Si rende così meramente eventuale la fase di contestazione giudiziale e la si riserva alle effettive ipotesi di oggettiva controvertibilità , scongiurando l’ineluttabilità di un ricorso preventivo ed obbligatorio al giudice della cognizione per la formazione di altro titolo esecutivo; del resto, dal rischio di abuso da parte del genitore affidatario l’altro è adeguatamente tutelato, sia pure a prezzo di dispiegare l’opposizione, dalla responsabilità aggravata del creditore che abbia agito in via esecutiva senza la normale prudenza, già prevista dall’attuale formulazione dell’art. 96, comma secondo, cod. proc. civ. (e salva pure l’applicabilità del terzo comma di tale norma, come introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69).
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Il lavoro part-time non è un diritto del lavoratore: ecco la recentissima sentenza della Corte di Cassazione
Questo è quanto di recente affermato dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte con sentenza n. 9769/11.Il caso: il lavoratore part-time di un’azienda chiedeva al proprio datore di lavoro che gli venisse rinnovato il rapporto di lavoro a tempo parziale, ma la richiesta veniva rigettata per ragioni organizzative e produttive dell’azienda stessa. Il lavoratore in questione si rivolgeva pertanto al Tribunale di Ascoli Piceno chiedendo che gli venisse riconosciuto il proprio diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time per periodi biennali o annuali. Il Tribunale rigettava tale richiesta. Il lavoratore proponeva pertanto appello avverso la sentenza di rigetto. L’adita Corte d’Appello di Ancona, accoglieva parzialmente il gravame dichiarando il diritto del lavoratore alla trasformazione a tempo parziale del suo rapporto di lavoro.
La decisione della Suprema Corte: “la mancata concessione della trasformazione a “part-time†del rapporto a tempo pieno in corso, ove nel caso concreto risulti giuridicamente doverosa, ai sensi e per gli effetti della contrattazione collettiva, costituisce un inadempimento contrattuale, di cui si può sicuramente chiedere l’accertamento in quanto potenzialmente foriera di danno.
Pertanto, sotto questo profilo, è indubitabile la sussistenza di un interesse a detto accertamento.
Viceversa, è altrettanto indubitabile la infondatezza di una pretesa di trasformazione “ora per allora” del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
Va in proposito chiarito che -come puntualizzato dal Giudice d’appello- l’art. 3 del CCNL del settore recita espressamente: “L’azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio e/o assumere lavoratori a tempo parziale.
L’azienda, purché ciò limiti compatibile con le obiettive esigenze tecniche, organizzative e produttive, accoglierà prioritariamente le domande di quei lavoratori in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per te quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere alla direzione aziendale che gli vengano forniti chiarimenti. Fermo quanto previsto dal primo e dal secondo comma, in sede aziendale potranno essere definiti, d’intesa con le OO.SS. aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande dei lavoratori che intendono effettuare la propria prestazione in tempo parziale. Restano comunque escluse le posizioni di lavoro relative a prestazione lavorative non adeguatamente utilizzabili da parte dell’’Azienda, ove eseguite per un tempo ridotto; nel mese di dicembre di ciascun anno l’azienda, in apposito incontro da tenersi con le OO.SS. aziendali facenti capo alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti, comunicherà le posizioni di lavoro che sono state ricomprese, nel corso dell’anno, nel rapporto a tempo parziale. L’articolo prosegue con l’indicazione delle percentuali massime dei rapporti in part-time.
Nell’accordo aziendale integrativo, al punto 3 sono poi estinti i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo parziale, con l’indicazione, nell’ordine, delle seguenti fattispecie: problemi di salute del lavoratore o di un membro del suo nucleo familiare che richiedano particolari forme di assistenza; gravi motivi familiari legati alla famiglia del prestatore e all’educazione dei figli; esigenze personali (motivi di studio, attività sociali, attività sportive etc.) ed infine richieste non motivate. In caso di identiche motivazioni da parte di più richiedenti, è previsto che si tenga conto dell’anzianità di servizio e delle esigenze aziendali. In questo quadro normativo -come correttamente sostenuto nella impugnata decisione- la posizione del lavoratore aspirante alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo, nel senso che, ricorrendo una delle fattispecie indicate nei raccordo aziendale integrativo, il lavoratore istante abbia senz’altro diritto a! la concessione del part-time; ciò in quanto, in via prioritaria, debbono sussistere le esigenze organizzative e produttive aziendali atte quantomeno a permettere, se non ad esigere, che alcune prestazioni lavorative, in una determinata unità produttiva, siano svolte in regime di tempo parziale. Ne discende che solo ed esclusivamente il datore di lavoro può – nell’esercizio della discrezionalità che gli compete in tutto ciò che attiene agli aspetti organizzativi dell’impresa — stabilire se effettivamente ci sia bisogno di prestazioni a tempo parziale e se le richieste avanzate in tal senso dai dipendenti rispondano alle esigenze aziendali medesime, sì da potere trovare accoglimento. Si tratta, quindi, di un potere discrezionale il cui esercizio non è sindacabile dal dipendente. Una volta però che il datore di lavoro abbia ritenuto sussistenti, in una determinata unità produttiva e con riguardo a specifiche mansioni, l’esigenza di prestazioni a tempo parziale, nonché l’utilità di prestazioni lavorative così rese, la decisione di concedere o negare la trasformazione dei rapporto a part-time – rimarca, ancora, opportunamente il Giudice d’appello- non è più discrezionale, bensì vincolata ai criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo, ai quali il datore di lavoro deve conformarsi nella regolamentazione dei singoli rapporti, facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza che debbono ispirare l’esecuzione del contratto {ex artt. 1175 e 1375 cc). Con la conseguenza che l’inosservanza dei criteri preferenziali contrattualmente stabiliti legittima il dipendente che si ritenga leso dalla condotta datoriale ad agire per il risarcimento del danno, anche in forma .specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto in part-time che gli fosse stata ingiustamente negata sulla base dei descritti criteri, oltre ad eventuali altre voci di danno collegate allo stesso illecito.
In base a questa ricostruzione, la posizione datoriale rispetto alla concessione del part-time richiesto dal dipendente corrisponde ad un potere discrezionale dell’an e vincolato nel quo modo.
Ne deriva che, mentre va escluso il diritto del dipendente di sindacare le decisioni datoriali in ordine alla sussistenza o meno delle esigenze organizzative e produttive compatibili con prestazioni rese in regime di tempo parziale, o richiedenti, dette prestazioni, si può invece ravvisare in capo ai dipendente una posizione di diritto soggettivo suscettibile di tutela risarcitoria relativamente alle modalità di esercizio di quel potere, e, quindi, relativamente al potere del datore di scegliere a chi accordare il part-time tra quei dipendenti che ne abbiano fatto richiesta, per la prima volta o in via di rinnovoâ€._____________________________________________________________________________________________________________________
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L’avvocato si fa dare i soldi ma non inizia la causa: è truffa?
La risposta di recente data dalla Suprema Corte è negativa.Il caso riguardava un avvocato che, dopo essersi fatto consegnare un acconto dai clienti, ometteva di iniziare la causa per far valere i diritti dei suoi assistiti. Successivamente, lo stesso avvocato cercava di far credere ai propri clienti di aver vinto la causa (in realtà mai instaurata) e che presto avrebbero ricevuto quanto di loro spettanza.
Ebbene, nel caso in questione, la Corte di Cassazione Penale ha ritenuto insussistente la fattispecie del reato di truffa contestata all’avvocato.
Ecco parte della motivazione degli Ermellini:
“applicando gli enunciati principi di diritto alla concreta fattispecie, è del tutto evidente che: a) nessuna condotta fraudolenta venne posta in essere dall’imputato nel momento in cui i clienti gli conferirono il mandato professionale e gli pagarono un acconto: sul punto il capo d’imputazione nulla dice e la stessa Corte tace non evidenziando alcunché; b) la condotta fraudolenta venne posta in essere in un momento successivo e cioè quando i clienti cominciarono a chiedere conto dell’esito della causa. Fu allora, infatti, che l’imputato, per coprire la grave colpa professionale in cui era incorso, cominciò a porre in essere artifizi e raggiri finalizzati a tranquillizzare i clienti ed a sviarli, cercando così di rinviare l’inevitabile redde rationem. Ma, è del tutto evidente che, poiché quella condotta fraudolenta venne posta in essere non nel momento iniziale e cioè per carpire il mandato professionale e gli acconti (l’ingiusto profitto con altrui danno), ma in un momento successivo e fu finalizzata al solo scopo di celare ai clienti il danno che era stato loro provocato dalla negligente condotta (non avere iniziato la causa per la quale era stato conferito il mandato professionale), non è ipotizzabile la truffa. Ciò è tanto vero che, come risulta dalla descrizione del fatto riportato nella sentenza impugnata, l’imputato, pur di chiudere la questione offrì a ciascuna delle parti lese la somma di L. 3.500.000. In altri conclusivi termini, la vicenda non ha alcun risvolto penalistico ma va ritenuta solo come un episodio di inadempimento contrattuale del quale l’imputato non può che rispondere solo in sede civilistica. Pertanto, la sentenza, in ordine al suddetto reato, va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste†(Cass. Pen. n. 17106/2011).
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