• Divorzio: la moglie non più giovanissima ha diritto all’assegno di mantenimento

    divorzio mantenimento moglieLa crisi economica attuale è tangibile e sotto gli occhi di tutti.

    Difficilmente trovano un posto di lavoro i giovani, figuriamoci una madre di famiglia con alle spalle vent’anni di matrimonio trascorsi occupandosi dei propri figli e della casa coniugale.

    Si è accorta di questo anche la Suprema Corte, la quale ha così recentemente statuito:

    “Il giudice, chiamato a decidere sull’’attribuzione dell’assegno di divorzio, e, tenuto a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza – all’atto della decisione – dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. La nozione di adeguatezza, che postula un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all’epoca della cessazione della convivenza, impone di tener conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell’onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (Cass., ottobre 2010, n. 20582). Quanto all’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, richiamato il principio secondo cui l’accertamento della capacità lavorativa del coniuge richiedente va compiuto non nella sfera della ipoteticità o dell’astrattezza, bensì in quella dell’effettività e della concretezza, dovendosi, all’uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico – sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass., 16 luglio 2004, n. 13169), va rilevato che la corte territoriale ha adeguatamente evidenziato, con motivazione esente da censure in questa sede, come, avuto riguardo all’iscrizione nelle liste di collocamento, alla pregressa dedizione alla famiglia e all’educazione dei figli, all’accettazione in passato di attività anche precarie confacenti alla proprie attitudini di impiegata di concetto, all’età ormai non più giovane (46 anni), in un mercato del lavoro quanto mai difficile, soprattutto nella località in cui la C. risiede, la stessa non sia in grado, per ragioni obiettive e, comunque, a lei non imputabili, di svolgere adeguata attività lavorativa (cfr Cass. Civ. n. 10540/2012).

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