• Il Medico e la Struttura sanitaria sono solidalmente responsabili per i danni arrecati al paziente

    danno medicoSecondo il più recente orientamento della giurisprudenza di merito, la struttura sanitaria risponde sempre in solido con il medico per il risarcimento dei danni derivati al paziente, anche nel caso in cui questi abbia stipulato distinti ed autonomi contratti di prestazione professionale.

    Ecco alcune delle più importanti pronunce in merito:

    Tribunale di Nola, sez. II, 16 gennaio 2012

    La responsabilità della struttura sanitaria e quella del medico dipendente hanno entrambe radice nell’esecuzione non diligente o errata della prestazione sanitaria, dando luogo ad un’obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo, in cui, nonostante la pluralità dei soggetti, esiste un rapporto per cui ciascuno dei debitori è tenuto a prestare l’intero come se egli fosse l’unico debitore; pertanto, anche quando è accertata la colpa del medico in via esclusiva senza che emergano profili autonomi di responsabilità in capo alla struttura sanitaria (cd. colpa organizzativa) – la casa di cura privata dove il paziente è stato ricoverato risponde comunque dei danni in solido col medico, quandanche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, considerato che la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare un’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche llaltro al risarcimento. Ciò non muta anche quando (come nella specie) il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato.

    Tribunale di Salerno, 11 gennaio 2011

    La responsabilità di una casa di cura nei confronti di un paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento delle prestazioni medico- professionali svolte direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza

    Tribunale di Milano, 24 giugno 2010

    La responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente ha natura contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. e può conseguire sia all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico che, ex art. 1228 c.c., sia all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario “quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale.

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