• VACANZE ROVINATE? ADESSO LA LEGGE VI TUTELA!

    vacanza rovinataLe vacanze si sono rivelate una delusione? I turisti insoddisfatti potranno finalmente trovare tutela nel nuovissimo Codice del Turismo varato con  D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 ed entrato in vigore il 21 giugno 2011.

    Del c.d. danno da vacanza rovinata avevo già parlato in tempi non sospetti (cliccate qui ), quando ancora questa tipologia di danno era riconosciuta soltanto dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

    Oggi, invece, il danno da vacanza rovinata è stato finalmente riconosciuto con una norma ad hoc contenuta nel succitato Codice del Turismo.

    Mi riferisco all’art. 47 il cui primo comma prevede quanto segue:

    “Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista puo’ chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilita’ dell’occasione perduta.”

    Attenzione però: il secondo comma della stessa norma prevede che la richiesta di risarcimento del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista.

    Se invece i danni subiti si riferiscono al contratto di trasporto (cioè i danni inerenti al viaggio in aereo, in treno ecc. ecc.) eventualmente compreso nel pacchetto turistico, il termine di prescrizione è di soltanto un anno.

    Ad ogni modo, una volta tornati dalla vacanza, contattate immediatamente il vostro avvocato di fiducia: saprà certamente assistervi al meglio.

    _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Desiderate ricevere consulenze specifiche sull’argomento sopraesposto? Questi sono i nostri contatti:

    Studio Legale D’Arcangelo

    Via Rocca n. 6 – 24055 Cologno al Serio (Bg)

    e-mail: studiolegaledarcangelo@gmail.com

    Tel. e Fax 035/48.72.242

    Cell.: 327/63.40.268