• Bacio non desiderato: è violenza sessuale! Anche a Bergamo un caso. Quando e come si è verificato l’abuso.

    bacio non desiderato violenza sessualeDopo aver letto questa notizia sull’Eco di Bergamo on line di oggi, colgo l’occasione per esaminare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in ordine al reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art. 609 bis cod. pen..

    Tale norma, lo ricordiamo, è stata introdotta, nella legislazione penale dalla Legge n. 66/1996 ed ha eliminato la distinzione prima esistente tra la violenza carnale (la quale richiedeva la presenza di una qualsiasi forma di compenetrazione carnale) e gli atti di libidine violenti (nei quali andavano compresi tutti gli altri atti, che fossero espressione di concupiscenza). Quest’unificazione è stata voluta allo scopo d’evitare che la persona offesa venga sottoposta ad accertamenti umilianti.

    La condotta vietata dall’art. 609 bis cod. pen. pertanto ricomprende, se connotata da costrizione, sostituzione ingannevole di persona o abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica qualsiasi atto che, anche se non esplicitato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente (Cass. pen. N. 207298/1996).

    La giurisprudenza della Corte di Legittimità si è poi spinta anche oltre affermando che “nella nozione di atti sessuali di cui all’articolo 609bis Cp, si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente” (si veda ex multis, Cassazione, Sezione terza, 11 gennaio 2006, Beraldo; cfr. Sezione terza, 1 dicembre 2000, Gerardi).

    Non solo. E’ stato esplicitamente affermato che “tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo” (Cass. Pen. 26 marzo 2007, n. 12425).