• L’appalto ed i vizi dell’opera (art. 1655 e seg. cod. civ.)

    appalto e vizi dell'opera

    L’appaltatore ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera. La garanzia viene esclusa se il committente ha accettato l’opera ed i vizi  erano da lui conosciuti o riconoscibili, purché non taciuti in mala fede dall’appaltatore.

    Qualora, invece, il committente non abbia accettato l’opera, l’appaltatore risponde ai sensi dell’art. 1667 cod. civ. ed il committente non è tenuto ad altro ulteriore adempimento.

    Nel caso in cui il committente venga a conoscenza di vizi occulti dopo l’accettazione dell’opera, l’art. 1667 cod. civ. sancisce che questi ha sessanta giorni di tempo per denunciare la presenza del vizio o delle difformità, a pena di decadenza.

    Il committente, ai sensi dell’art. 1668 cod. civ., potrà chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure in via alternativa che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Qualora le difformità o i vizi dell’opera siano tali da rendere quest’ultima del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente potrà richiedere la risoluzione del contratto.