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DIVORZIO BREVE: APPROVATA LA NUOVA LEGGE
Con la Legge n. 55 del 6 maggio 2015 è stato finalmente introdotto il c.d. DIVORZIO BREVE: si tratta, più precisamente, di tre norme che apportano importanti modifiche alla disciplina relativa allo scioglimento del matrimonio civile e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, soprattutto con riferimento ai termini per ricorrervi.
I termini per domandare il divorzio, infatti, Â sono stati sostanzialmente abbreviati:
- in caso di separazione consensuale (o giudiziale tramutata successivamente in consensuale), si potrà proporre domanda di divorzio decorsi solo sei mesi dall’udienza presidenziale;
- in caso di separazione giudiziale: si potrà invece proporre domanda di divorzio decorsi 12 mesi.
Altra importante novità introdotta dalla legge de qua è che, in caso di regime di comunione dei beni, la stessa si scioglierà nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato (nel disciplina previgente, invece, lo scioglimento della comunione dei beni avveniva a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologazione del verbale di separazione).
 La legge entrerà in vigore il 26 maggio 2015 e, per espressa previsione legislativa, troverà applicazione anche i per i procedimenti in corso.
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